DECRETO 11 novembre 1998, n. 472

Type Decreto
Publication 1998-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di onorabilita'

2.Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo") . ((3))

Art. 2

(( (Situazioni impeditive).

3.Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4.L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

5.L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6.L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7.L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalita' dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo.

8.L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9.Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni)).

Art. 3

Requisiti di professionalita'

1.Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura ((dell'Organismo)).

2.Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', superare una prova valutativa indetta ((dall'Organismo)), secondo le modalita' stabilite ((dall'Organismo)) medesima.

3.Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati ((dall'Organismo)) sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.

Art. 4

Criteri valutativi della esperienza professionale

2.Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3.La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4.La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo' essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998

Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 14

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