Entrata in vigore della legge: 12-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Protocollo-art. 1
ALLEGATO PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO Dl DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE Dl GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO Dl SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO Dl LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA Dl FINLANDIA, IL REGNO Dl SVEZIA, IL REGNO UNITO Dl GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del Carbone e dell'Acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'Energia Atomica, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO in appresso denominate "la Comunita'" da una parte. e LA FEDERAZIONE RUSSA dall'altra, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunita', della Repubblica d'Austria. della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono Parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra, firmato a Corfu' il 24 giugno 1994, (in prosieguo: l'accordo), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri, Stati membri della Comunita', dei testi dell'accordo nonche' della dichiarazione comune, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Federazione Russa allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono redatti nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Il protocollo e' redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il presente protocollo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno maggio millenovecentonovantasette.