LEGGE 15 dicembre 1998, n. 464

Type Legge
Publication 1998-12-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni,. fatta a Londra il 30 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione medesima.

Art. 3

1.Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unita' disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convention

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1990 SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE, CONSAPEVOLI della necessita' di salvaguardare l'ambiente dell'uomo in generale ed in particolare l'ambiente marino, RICONOSCENDO la grave minaccia costituita per l'ambiente marino dagli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unita off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi, CONSAPEVOLI dell'importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l'inquinamento da idrocarburi, nonche' della necessita di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974 cosi' come emendata e la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 emendato, e di elaborare quanto prima norme piu' rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi e delle unita off-shore, CONSAPEVOLI altresi' che nel caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, sono essenziali misure rapide ed efficaci al fini di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente, SOTTOLINEANDO l'importanza di una efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo, RICONOSCENDO inoltre l'importanza di un'assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in modo particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani d'emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti. concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l'ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati nonche' di programmi di ricerca-sviluppo sui mezzi per lottare contro l'inquinamento da idrocarburi dell'ambiente marino; TENENDO CONTO del principio "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale ambientale, IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di strumenti internazionali sulla responsabilita'responsabilita' e l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, compresa la Convenzione Internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 1971 sull' istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, nonche' dalla necessita' urgente di una sollecita entrata dei Protocolli del 1994 di emendamento di tali Convenzioni, IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali comprese le convenzioni e gli accordi regionali, TENENDO A MENTE le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione, CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti a livello nazionale, regionale e globale per la preparazione e la lotta in materia di inquinamento da idrocarburi, in considerazione dei particolari bisogni dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati insulari; CONSIDERANDO che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nel concludere una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l'inquinamento da idrocarburi, HANNO STABILITO quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1) Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguata misura in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione alla lotta, e della lotta contro gli incidenti da inquinamento da idrocarburi. 2) L'Annesso alla presente Convenzione e parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all'Annesso. 3) La presente Convenzione non ai applica alle navi da guerra ausiliarie o navali o ad altre navi di proprieta' di uno Stato, o da esso gestite ed utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia ciascuna Parte accertera' mediante l'adozione di adeguate misure non pregiudizievoli per le operazioni o le capacita operative di tali navi di sua proprietario da essa utilizzate, che tali navi per quanto ragionevole e possibile, agiscono in maniera compatibile con la presente Convenzione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: 1) L'espressione "idrocarburi" significa il petrolio sotto qualsiasi forma compreso $1 petrolio greggio, il petrolio combustibile, fanghi, residui di petrolio, e prodotti raffinati. 2) L'espressione "incidente di inquinamento da idrocarburi" significa un avvenimento o una serie di avvenimenti aventi la stessa origine, da cui risulti o possa risultare una discarica di idrocarburi e che rappresentano o possono rappresentare una minaccia per l'ambiente o il litorale marino, o gli interessi connessi di uno o piu' Stati e che richiedono provvedimenti di emergenza o altre misure di lotta immediate. 3) L'espressione "nave" significa ogni genere di bastimento che opera nell'ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, e mezzi galleggianti di ogni genere. 4) L'espressione "Uniti off-shore" significa ogni installazione fissa o unita off-shore fissa o galleggiante che svolge attivita' di prospezione, di utilizzazione e di produzione di gas o di petrolio, oppure il carico o lo scarico di idrocarburi. 5) L'espressione "porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi" significa le strutture che presentano rischi di incidenti da inquinamento da idrocarburi compresi, inter alia i porti marittimi, i terminals petroliferi , gli oleodotti ed altre strutture di trattamento di idrocarburi. 6) L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione Marittima Internazionale. 7) L'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario- Generale dell'Organizzazione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi 1) a) Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi come prescritto ed in conformita' con le disposizioni adottate a tal fine dall'Organizzazione. b) Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi in conformita' con il capoverso (a) e' soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal offshore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformita' con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale, 2) Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unita' offshore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale istituito in conformita' con l'articolo 6 ed approvati in conformita' con le procedure prescritte dall'autorita' competente nazionale. 3) Ciascuna Parte prescrive che le autorita' o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno, piani di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi, o intese analoghe coordinate con l'ordinamento nazionale istituito in conformita' con l'articolo 6 ed approvato in conformita' con le pro- cedure stabilite dall'autorita' competente nazionale

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Procedure di notifica sull'inquinamento da idrocarburi 1) Ciascuna Parte: a) esige che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unita' off- shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unita off- shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi; (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero piu' vicino; (ii) nel caso di un'unita' off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unita soggetta; b) esige che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua bandiera e persone che gestiscono unita' offshore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi: i) nel caso di' una nave, allo Stato costiero piu' vicino; ii) nel caso di una unita off-shore, allo Stato costiero alla cui giuridizione l'unita e sottoposta; c) esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giuridizione, facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti, o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; d) da istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime, o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto all'autorita' nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare comportante uno scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi. 2) I rapporti in base al paragrafo 1)a)i) saranno effettuati in conformita' con le prescrizioni elaborate dall'Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall'organizzazione. I rapporti in base al paragrafo 1 a)ii), b), c) e d) dovranno essere predisposti in conformita' alle direttive ed ai principi generali adottati dall'organizzazione, nella misura applicabile.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Misure da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi 1) Quando una Parte riceve un rapporto di cui all'articolo 4 o informazioni su un inquinamento da idrocarburi fornite da altre persone: a) essa valuta la situazione per determinare se si tratta di un'incidente di inquinamento da idrocarburi b) essa valuta la natura, l'importanza e le eventuali conseguenze dell'incidente dovuto a inquinamento da idrocarburi; c) essa informa immediatamente tutti gli Stati i cui interessi sono pregiudicati da tale incidente d'inquinamento da idrocarburi o sono suscettibili di esserlo, comunicando loro al contempo: i) i dettagli delle sue valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per far fronte alla circostanza, ii) altre informazioni appropriate fino alla conclusione dell'azione intrapresa per far fronte all'incidente o fino a quando gli Stati in questione non abbiano deciso un'azione comune. 2) Qualora la gravita' dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, questa Parte dovrebbe fornire all'organizzazione le informazioni di cui al paragrafo l. capoversi b) e c) sia direttamente, sia se del caso tramite l'organizzazione regionale competente o le intese regionali pertinenti. 3) Qualora la gravita dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, gli altri Stati danneggiati devono informare immediatamente l'organizzazione sia direttamente o tramite le organizzazioni o intese regionali pertinenti circa la valutazione dell'importanza della minaccia ai loro interessi e riguardo ad ogni provvedimento intrapreso o che si intende intraprendere. 4) le Parti dovrebbero per quanto possibile avvalersi del sistema di compilazione dei rapporti d'inquinamento da idrocarburi elaborato dall'organizzazione, quando scambiano informazioni e comunicano con altri Stati e con l'Organizzazione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta 1) Ciascuna Parte dovra' istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includera' come minimo: a) la designazione de: i) l'autorita' o le autorita' nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi; ii) il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che. saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento da idrocarburi di cui all'articolo 4; iii) un'autorita' abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l'assistenza richiesta; b) un piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall'organizzazione. (2) Inoltre, ciascuna Parte, nell'ambito delle sue capacita sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorita' portuali ed altre entita' rilevanti mettera' a disposizione: a) un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l'utilizzazione di tale materiale; b) un programma di esercizi Der l'organizzazione di azioni di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente; c) piani dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza; d) un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilita' di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie. 3) Ciascuna Parte assicurera' che informazioni aggiornate siano fornite all'organizzazione, direttamente o per mezzo delle organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti: a) la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilita delle autorita' e entita' di cui al paragrafo (1) (a); b) informazioni sul materiale di lotta contro l'inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta: c) il suo piano nazionale di emergenza.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento 1) Le Parti convengono , nella misura dei loro mezzi e disponibilita' di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravita dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall'incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sara' basato sulle disposizioni stabilite nell'Annesso alla presente Convenzione. 2) Una Parte che ha richiesto assistenza puo' chiedere all'organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo 1). 3) In conformita' con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare: a) l'arrivo e l'utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente: b) la rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso (a) a destinazione del suo territorio, all'interno del suo territorio ed in provenienza da esso.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Ricerca e sviluppo 1) Le Parti decidono di comune accordo di cooperare direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, per promuovere lo scambio dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo volti a migliorare le tecniche esistenti. di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, comprese le tecnologie e le tecniche di sorveglianza, contenimento, ricupero, dispersione, pulizia ed altri mezzi che consentano di limitare o attenuare gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi, nonche' le tecniche di risanamento. 2) A tal fine le Parti si impegnano a stabilire direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o organizzazioni e intese regionali pertinenti, i collegamenti necessari tra gli istituti di ricerca delle Parti. 3) Le Parti convengono di cooperare direttamente o tramite l'organizzazione o organizzazioni o intese regionali pertinenti per promuovere, se del caso, lo svolgimento su base regolare di colloqui internazionali su soggetti pertinenti, compresi il progresso della tecnologia ed il materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. 4) Le Parti convengono di incoraggiare, tramite l'Organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, l'elaborazione di norme atte a garantire la compatibilita' delle tecniche e del materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

Convenzione-art. 9

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