LEGGE 15 dicembre 1998, n. 465
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
ALLEGATO ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL' IRAN PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito citati come "Parti contraenti", desiderando regolare ed incoraggiare il trasporto internazionale su strada di merci tra i loro paesi e in transito sui loro territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI 1) Per "vettore" si intente una persona fisica o giuridica residente in Iran o in Italia che sia autorizzata, in forza delle leggi vigenti nel rlspettivo paese, ad effettuare trasporto internazionale su strada di merci. 2) Per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore impiegabile su strada ed ogni rimorchio e semirimorchio, volti ad essere qui collegati nei modi seguenti: a) costruiti per trasportare merci (veicoli merci); b) registrato nel territorio di una delle due Parti Contraenti. In materia di veicoli merci, il termine "veicolo" si riferisce ad ogni veicolo singolo o ad un Insieme di veicoli' per che' entrambi, l'unita' di trazione (autocarro o trattore) il suo rimorchio o semi- rimorchio siano registrati nello stesso territorio.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Campo d'applicazione Ai sensi del presenteaccordo, i vettori sono autorizzati a trasportare su strade merci tramite veicoli tra i territori delle parti Contraenti o in transito sui loro territori.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Il trasporto di merci tramite tramite veicoli registrati nei territori delle Parti Contraenti richiedono un'autorizzazione: a) tra i territori delle Parti Contraenti; b) in transito sui loro territori; c) quando si parte dal territorio dell'altra Parte Contraente alla volta di uno Stato Terzo, ovvero quando proveniendo da uno Stato Terzo si giunge in quello dell'altra Parte Contraente purche' si tratti dello stesso viaggio e purche', seguendo la rotta normale, il veicolo attraversi il paese in cui e' registrato. Un tale permesso e' valido ad uso di un veicolo o di un insieme di veicoli. E' rilasciato per uno specifico periodo di tempo e in ogni caso riguarda un solo viaggio.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Autorizzazioni 1) La commissione Mista, di cui all'art.14, decidera' il tipo e il numero dei permessi, su base di reciprocita'. a) I permessi necessari ai veicoli iraniani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Italiana, saranno rilasciati dalle competenti autorita' iraniane su moduli speciali inviati dalla competenti autorita' italiane in conformita' con il contingente fissato dalla Commissione Mista. b) I permessi necessari ai veicoli italiani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, saranno rilasciati dalle competenti autorita' italiane su moduli speciali inviati dalle competenti autorita' iraniane in conformita' con il contingente fissato dalla Commissione Mista. 2) I permessi devono essere utilizzati per un solo viaggio (andata e ritorno) e saranno validi per un lasso di tempo pari a tre mesi a partire dalla data di rilascio.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Operazioni eccezionali di trasporto a) Qualora le dimensioni, il peso o la pressione assiale del veicolo superi i limiti massimi permessi nel territorio di una delle Parti Contraenti, il veicolo necessita di un'autorizzazione speciale da parte dell'autorita' competente della Parte contraente interessata. b) Qualora tale autorizzazione preveda che il veicolo debba utilizzare una rotta specifica, i trasporti sono permessi solo su detta rotta.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Controllo dei documenti a) I permessi ed ogni altro documento richiesto ai sensi del presente Accordo debbono essere tenuti sul veicolo ed esibiti su richiesta delle autorita' competenti delle Parti Contraenti. b) I permessi di cui al presente accordo debbono essere liberati all'entrata ed all'uscita, da parte delle autorita' competenti dello Stato per cui sono stati rilasciati.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Proibizioni del trasporto interno Le disposizioni del presente Accordo non permettono ai vettori di una delle Parti Contraenti di trasportare merci all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente da un punto all'altro nell'ambito dello stesso territorio.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Imposte e carichi 1. I vettori di una Parte Contraente che trasportino merci verso il territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' al presente Accordo, devono versare le imposte ed i carichi dovuti per i veicoli e per la loro circolazione, nonche' per le operazioni di trasporto secondo le leggi e i regolamenti nazionali di quest'ultima. 2. La Commissione Mista esaminera' la possibilita' di concedere esenzioni e/o riduzioni delle sopramenzionate imposte e carichi di reciprocita'. Ogni imposta di detta Commissione a questo riguardo sara' soggetta all'approvazioni ed alla ratifica delle autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti secondo le proprie leggi e regolamenti nazionali.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Formalita' doganali 1. La temporanea importazione di veicoli nel territorio dell'altra Parte Contraente e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti nazionali di quella Parte Contraente. 2. Il combustibile ed i lubrificanti contenuti nei serbatoi standar del veicolo di una delle Parti Contraenti temporaneamente importato nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti da carichi e imposte di importazioni e non saranno soggetti a proibizioni e restrizioni, purche' i serbatoi siano quelli inizialmente installati dalla cassa di costruzione del veicolo e direttamente collegati al motore. 3. I pezzi di ricambio importati al fine di riparare un determinato veicolo, che sia gia' stato temporaneamente importato, saranno temporaneamente ammessi, esenti da carichi e imposte di importazione, e non saranno soggetti ad alcuna proibizione o restrizione. Le Parti Contraenti possono richiedere che tali pezzi di ricambio vengano registrati su una autorizzazione temporanea di importazione. I pezzi ricambio che siano stati sostituiti devono essere soggetti al pagamento di imposte e dazi di importazione, oppure riesportati o distrutti sotto la supervisione delle autorita' competenti dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, o posti a libera disposizione di queste autorita', in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali del paese in cui i sopracitati pezzi di ricambio erano stati importati. 4. L'equipaggio del veicolo stradale viene autorizzato a portare con se' attrezzi di riparazione temporanea normalmente tenuti nei veicoli e necessari durante il viaggio. L'importanza degli effetti personali dell'equipaggio del veicolo stradale di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione nazionale di quest'ultima.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Applicazione della legislazione nazionale Per tutte quelle materie non regolate dal presente Accordo, i vettori e gli equipaggi dei veicoli di una Parte Contraente devono rispettare le disposizioni e i regolamenti legali dell'altra Parte Contraente, in particolare quelli che regolano la sicurezza della circolazione dei veicoli in viaggio sul territorio di quest'ultima o durante la loro sosta in essa.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Violazioni 1) Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni del presente Accordo o le condizioni fissate nel permesso di trasporto, l'autorita' competente del paese in cui e' stato registrato il veicolo puo', su richiesta dell'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, adottare le seguenti misure: a) diffidare il vettore; b) interrompere il rilascio di permessi al vettore per i trasporti nel territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa la violazione, o revocare un permesso precedentemente rilasciato. 2) Le autorita' competenti di entrambe le Parti contraenti si notificheranno a vicenda ogni violazione di cui al paragrafo (1) cosi' come le misure adottate. 3) Il presente Articolo non pregiudichera' alcuna misura sancita dalla legge che possa essere adottata dai Tribunali o dalle autorita' esecutive della Parte Contraente nel cui territorio sia stata commessa la violazione.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Autorita' competenti Le autorita' designate per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti: Nel caso del Governo della Repubblica Islamica dell'Iran: Il Ministro dei Trasporti Nel caso del Governo della Repubblica Italiana: Il Ministero Dei Trasporti.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Pagamenti 1. Tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati in valute convertibili e "liberamente" trasferibili dopo l'adempimento dei relativi oneri fiscali. 2. Qualora venga concluso un accordo per il pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti menzionati al paragrafo 1) dovranno essere effettuati secondo i termini di tale Accordo.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Commissione mista 1) I rappresentanti delle Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista che regolera' tutte le materie concernenti l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo. 2) La Commissione Mista si riunira', su richiesta di ciascuna Parte Contraente, alternativamente in Italia e in Iran.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Le disposizioni del presente Accordo non invalideranno gli impegni internazionali assunti da una delle Parti Contraenti in base alla sua appartenenza ad un'intesa regionale o sub-regionale, o ad un accordo economico multilaterale a livello internazionale.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Entrata in vigore e durata della validita' 1) Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo che le Parti Contraenti si siano notificate a vicenda, per iscritto, tramite i canali diplomatici che esse hanno adempiuto ai requisiti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2) Il presente Accordo viene concluso per un periodo di un anno. Di conseguenza restera' in vigore fatto salvo il diritto di una delle Parti Contraenti di inviare con un preavviso di sei mesi all'altra Parte Contraente, in qualsiasi momento, una notifica scritta di denuncia. Fatto a Roma il 25-7-1990 (3-5-1369) con un preambolo e 16 articoli in due copie originali nelle lingue Farsi, Italiana e Inglese, tutti e tre i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo Inglese. Per Il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran Per Il Governo della Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
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