DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. 486
Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni rese dai pubblici dipendenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Considerata la necessita' di definire le modalita' di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 131/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione della norma
1.Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e' il seguente: "126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello diringenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Art. 2
Amministrazione competente alla riduzione e modalita' di versamento
1.L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario e' quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso e' soggetto a riduzione.
2.I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).
Art. 3
Compensi soggetti a riduzione
1.Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonche' funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali.
2.La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.
Art. 4
Criteri di determinazione della riduzione
1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riduzione viene effettuata in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui.
2.Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi e' applicata alla sola quota di compenso annuo che risulti superiore all'importo indicato dalla legge e fino all'eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore.
3.Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 126, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Decorrenza della riduzione
1.La riduzione dei compensi disciplinata dal presente regolamento si applica ai soli compensi relativi a prestazioni comunque rese a decorrere dal 1 gennaio 1997.
2.Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme relative a riduzioni non effettuate per prestazioni rese successivamente alla data indicata nel comma 1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 143N O T E
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