Entrata in vigore della legge: 14-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 e in lire 421 milioni annue a decorre dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile di seguito denominati "le Parti Contraenti", animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica; consapevoli che tale cooperazione e' fonte di sviluppo economico e sociale; considerando che il 17 ottobre 1989 e' stato firmato l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra le Parti Contraenti; concordando di firmare un Accordo specifico di Cooperazione Scientifica e Tecnologica al fine di rendere piu' efficace la collaborazione in questo settore; convenendo che, nelle more della ratifica del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologia continuera' ad essere regolata digli Articoli 12 a 17 del predetto Accordo Quadro e dai Protocolli di Intesa stabiliti in base a detto strumento; hanno concordato quanto segue: Art. 1 1. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. 2. Le predette attivita' potranno essere svolte da universita' centri di ricerca, istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.
Accordo-art. 2
Art. 2 La cooperazione potra' includere particolarmente le attivita' seguenti: a) realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico; b) scambio, formazione e addestramento al personale scientifico, tecnologico e tecnico; c) estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate; d) organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi; e) scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; f) utilizzazione di impanti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.
Accordo-art. 3
Art. 3 Le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale saranno definite nell'ambito dei programmi e dei progetti negoziati dalle Parti Contraenti in conformita' alla legislazione dei due Paesi ed agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti siano firmatarie.
Accordo-art. 4
Art. 4 1. Per il miglior uso delle risorse finanziane umane e tecnologiche coinvolte nella cooperazione, le Parti Contraenti potranno prevedere la partecipazione di altri partners nei loro progetti congiunti e, quando cio' sia possibile, l'inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e del Mercosur. 2. La Parte italiana promuovera' l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese brasiliane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente nel programma INCO di cooperazione internazionale della Commissione Europea ed altre organizzazioni europee attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La Parte brasiliana promuovera' l'inclusione di progetti di issituzioni e imprese italiane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente in programmi di cooperazione del Mercosur e di altre organizzazioni regionali attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.
Accordo-art. 5
Art. 5 1. Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista Permanente nell'ambito del presente Accordo, il cui funzionamento sara' demandato a due Segretari Esecutivi nominati dalle Parti Contraenti e che sara' co-presieduta nelle riunioni plenarie dai rappresentanti dei Ministeri degli Esteri dei due Paesi. 2. I due Segretari Esecutivi potranno, se necessario, incontrarsi per esaminare i problemi concernenti il presente Accordo e per scambiari informazioni sull'andamento dei programmi, progetti ed iniziative di interesse reciproco. 3. La Commissione Mista Permanente avra' il compito di: a) creare le condizioni piu' favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica; b) individuare le priorita' della cooperazione tecnico-scientifica; c) valutare lo stato e le prospettive scientifiche e tecnologiche ed elaborare raccomandazioni per il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione. 4. La Commissione Mista Permanente si riunira' alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile in date concordate per le vie diplomatiche. 5. La Commissione Mista Permanente potra' istituire, se necessario, Gruppi di Lavoro temporanei per determinati settori di cooperazione scientifica e tecnologica nonche' inviare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.
Accordo-art. 6
Art. 6 Le Parti Contraenti manifestano il loro interesse a stabilire la cooperazione interuniversitaria sostenendo la cerazione di meccanismi atti a stimolare lo scambio dei prorpi ricercatori, tecnici e professionisti, al fine di facilitarne sia l'accesso ad istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, sia a corsi di specializzazione e di perfezionamento definiti da specifiche convenzioni complementari, che entreranno a fare parte del presente Accordo.
Accordo-art. 7
Art. 7 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali di cui siano firmatarie.
Accordo-art. 8
Art. 8 Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.
Accordo-art. 9