LEGGE 15 dicembre 1998, n. 482
Entrata in vigore della legge: 14-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E SCIENZA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Georgia qui di seguito denominate Parti, desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e i loro popoli, convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia, possa contribuire ad una migliore conoscenza reciproca e alla comprensione tra i due popoli, hanno convenuto quanto segue. ART. 1 Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione universitaria tra i due Paesi, mediante l'intensificazione di accordi interuniversitari, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli.obiettivi del presente Accordo.
Accordo-art. 2
ART. 2 Per sviluppare le relazioni tra i due Paesi in materia di istruzione le Parti: - incoraggeranno e favoriranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi tra individui, istituzioni e organizzazioni nel campo dell'istruzione nei due paesi; - incoraggeranno e favoriranno lo studio della lingua e della letteratura reciproche, in particolare attraverso le attivita' di corsi, lettorati e cattedre; - incoraggeranno e favoriranno la collaborazione e gli scambi sui metodi, sui materiali didattici e sui programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
Accordo-art. 3
ART. 3 Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti.e laureati dell'altro Paese, per Studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario.
Accordo-art. 4
ART. 4 Le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, fiere del libro, simposi e attivita' simili. Le Parti si scambieranno mostre di alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Accordo-art. 5
ART. 5 Le Parti realizzeranno la cooperazione nel campo della ricerca scientifica. A tal fine Esse incoraggeranno: - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; - le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; - l'Organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; - la realizzazione di ricerche comuni, programmate anticipatamente. patamente.
Accordo-art. 6
ART. 6 Ciascuna delle Parti incoraggera' l'insediamento e le attivita' sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte - quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche.
Accordo-art. 7
ART. 7 Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta tra i rispettivi organi. di stampa e radio televisivi;
Accordo-art. 8
ART. 8 Le Parti collaboreranno in stretto contatto per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.
Accordo-art. 9
ART. 9 Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e l'organizzazione di simposi, seminari e ricerche comuni Esse favoriranno l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.
Accordo-art. 10
ART. 10 Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.
Accordo-art. 11
ART. 11 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Accordo-art. 12
ART. 12 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e istituzioni museali dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Accordo-art. 13
ART. 13 Al fine di dare applicazione al presente accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della cooperazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
Accordo-art. 14
ART. 14 Il presente Accordo sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali dalle Parti ed entrera' in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica.
Accordo-art. 15
ART. 15 Il presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante Il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 15 maggio 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Georgia Repubblica Italiana [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=099G002100100150110001&dgu=1999-01-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-01-13&art.codiceRedazionale=099G0021)
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