LEGGE 15 dicembre 1998, n. 478

Type Legge
Publication 1998-12-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 14-1-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo I, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya (di seguito denominati Parti Contraenti), volendo creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante un Accordo internazionale, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per 'investimento' si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione; estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per 'investitore' si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per 'persona fisica', con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per 'persona giuridica' si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per 'redditi' si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties e altre forme di pagamento in denaro o in natura. 6. Per 'territorio' si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le 'zone marittime'. Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita' ed esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per 'Accordo di investimento' si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento. 8. Per 'trattamento non discrininatorio' si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il trattamento nazionale o il trattamento della nazione piu' favorita.

Accordo-art. 2

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Accordo-art. 3

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi. 2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono piu' favorevoli all'investitore in questione, prevalere rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaqgi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo-art. 4

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovra' essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

Accordo-art. 5

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno 'de lure' o 'de facto' direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' il cui capitale sia stato sottoscritto in qualsiasi misura da un investitore in una valuta straniera o denominato in valuta straniera1 la valutazione della quota di tale investitore sara' nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale, della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e delle riserve e decurtata del valore delle riduzioni e perdite di capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi. 7. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Accordo-art. 6

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi. 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) qualunque reddito derivante dall'investimento; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piÑ' favorevole.

Accordo-art. 7

Articolo 7 - Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 - Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Art. 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Accordo-art. 9

Articolo 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Accordo-art. 10

Articolo 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale 'ad hoc' come previsto dal presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sara' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo-art. 11

Articolo 11 - Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Accordo-art. 12

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