LEGGE 15 dicembre 1998, n. 484
Entrata in vigore della legge: 15-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV del trattato stesso.
Art. 3
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1.Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti.
))
Art. 4
1.L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a: (a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto; (b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti; (c) presentare annualmente al (( Ministro )) degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; (d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
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1-bis.L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato.
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Art. 5
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1.Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.
))
Art. 5-bis
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1.Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2.Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro.
))
Art. 6
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Traitè
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato- art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE PREAMBOLO Gli Stati Parte al presente Trattato (di seguito denominati "Stati Parte"), Felicitandosi per gli accordi internazionali e le altre misure positive intervenute nei recenti anni nel campo del disarmo nucleare in particolare le riduzioni di arsenali nucleari, come pure nel campo della prevenzione della proliferazione nucleare in tutti i suoi aspetti, Sottolineando l'importanza dell'attuazione rapida e completa di tali accordi e misure, Convinti che la situazione internazionale offre oggi la possibilita' di prendere nuove misure per progredire sulla via del disarmo nucleare e per lottare efficacemente contro la proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, e dichiarando il loro intento di adottare queste misure, Sottolineando la necessita' di sforzi continui, sistematici e progressivi per ridurre le armi nucleari a livello mondiale, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione e del disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale efficace e rigoroso, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali nucleari e delle altre esplosioni nucleari, col fatto di porre un freno allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo delle armi nucleari e di far cessare lo sviluppo di nuovi tipi ancor piu' progrediti di armi nucleari, contribuira' in maniera efficace al disarmo nucleare ed alla non-proliferazione in tutti i suoi aspetti, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni nucleari costituira' in tal modo un progresso significativo per la realizzazione graduale e sistematica del disarmo nucleare, Convinti che il modo piu' efficace di porre fine agli esperimenti nucleari e' la conclusione di un trattato universale per la messa al bando completa di tali esperimenti, internazionalmente ed effettivamente controllabile, che rappresenta da lungo tempo uno degli obiettivi cui la Comunita' internazionale attribuisce la massima priorita' nel campo del disarmo e della non-proliferazione, Notando che le Parti del Trattato del 1963 per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sottomarino hanno espresso l'auspicio di garantire per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari, Notando inoltre i pareri espressi secondo i quali il presente Trattato potrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente, Ribadendo l'intento di suscitare l'adesione di tutti gli Stati al presente Trattato e l'obiettivo dello stesso di contribuire efficacemente alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, al processo di disarmo nucleare e pertanto al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I OBBLIGHI FONDAMENTALI Ciascuno Stato Parte s'impegna a non effettuare qualsiasi esplo sione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare ed a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo. 2. Ciascun Stato Parte s'impegna inoltre ad astenersi dal causare, incoraggiare, o partecipare in qualsiasi maniera allo svolgimento di esplosioni sperimentali di qualsiasi arma nucleare, o ad altre esplosioni nucleari.
Trattato- art. II
ARTICOLO II L'ORGANIZZAZIONE A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione per il Trattato del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (di seguito denominata "l'Organizzazione"), per conseguire le finalita' e lo scopo del presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative alla, verifica internazionale dell'osservanza del Trattato e rappresentare un'istanza di Consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato Parte non puo' essere, privato della sua qualita' di membro nell'Organizzazione. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Vienna, Repubblica d'Austria. 4. Sono di seguito istituiti come organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati. 5. Ciascun Stato Parte coopera con l'Organizzazione per l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Trattato. Gli Stati Parte si consultano direttamente tra di loro o tramite l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali appropri- ate, in particolare procedure stabilite nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione sollevata in relazione all'oggetto ed allo scopo del presente Trattato o all'esecuzione delle disposizioni dello stesso. 6. L'Organizzazione esegue le attivita' di verifica stabilite nel presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle responsabilita' che le incombono in base al Trattato. Essa prende ogni precauzione per tutelare la confidenzialita' delle informazioni sulle attivita' e strutture civili e militari di cui viene a conoscenza nell'attuazione del Trattato ed in modo particolare, si attiene alle disposizioni sulla confidenzialita' enunciate nello stesso. 7. Ogni Stato Parte tratta in modo riservato e particolare le informazioni ed i dati che riceve a titolo confidenziale dall'Organizzazione in connessione con l'attuazione del presente Trattato. Esso tratta tali informazioni e dati esclusivamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base al presente Trattato. 8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti e potenziare il rapporto costo-rendimento per mezzo di intese di collaborazione con altre organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese, escluse quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale e contrattuale, saranno stipulate in accordi che saranno presentati alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione. 9. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno coperti ogni anno dagli Stati parte secondo la tariffa delle quote dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in modo da tener conto delle differenze tra il numero degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli Stati membri dell'Organizzazione. 10. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione preparatoria saranno adeguatamente scalati dai loro contributi al bilancio preventivo ordinario. 11. Un membro dell'Organizzazione che e' in stato di ritardato pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non puo' partecipare alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che deve pagare e' pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuto per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli Stati Parte puo' autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza e dovuta a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. B. CONFERENZA DEGLI STATI PARTE Composizione, procedure e adozione di decisioni 12. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") e' composta da tutti gli Stati Parte. Ciascun Stato Parte ha un rappresentante alla Conferenza che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 13. La prima sessione della Conferenza e' convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali che hanno luogo ogni anno salvo se diversamente deciso. 15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo; (c) quando richiesto da uno Stato Parte con l'appoggio di una maggioranza di Stati Parte. La sessione speciale e' convocata non oltre 30 giorni dopo la decisione della Conferenza, la richiesta del Consiglio esecutivo o l'ottenimento dell'appoggio necessario salvo se diversamente specificato nella decisione o nella richiesta. 16. La Conferenza pub inoltre essere convocata sotto forma di Conferenza di emendamento, secondo l'Articolo VIII. 17. La Conferenza puo' inoltre essere convocata sotto forma di una Conferenza di revisione secondo l'articolo VIII. 18. Le sessioni si svolgono presso la Sede dell'Organizzazione a meno che la Conferenza non decida diversamente. 19. La Conferenza adotta il proprio regolamento procedurale. All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi rimangono in carica fino a quando il nuovo Presidente ed altri ufficiali non sono eletti nella sessione successiva. 20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum. 21. Ciascuno Stato Parte ha un voto. 22. La Conferenza adotta decisioni su questioni di procedura a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate non appena possibile mediante consenso. Se non si riesce a raggiungere un consenso quando il problema e' presentato per la decisione il Presidente della Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante questo periodo fa ogni forzo per facilitare l'ottenimento di un consenso e fa rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non e' stato possibile ottenere un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. 23. Nell'esercitare le funzioni che le sono conferite in base al paragrafo 26 (k), la Conferenza decide l'iscrizione del nome di qualsiasi Stato sulla lista figurante nell'Allegato 1 al presente Trattato secondo la procedura decisionale di cui al paragrafo 22 stabilita per le questioni sostanziali. Nonostante le disposizioni del paragrafo 22, la Conferenza decide mediante consenso su ogni altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato. Poteri e Funzioni 24. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Essa esamina tutte le questioni, problemi a decisioni nell'ambito del presente Trattato, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato tecnico, in conformita' al presente Trattato. Essa puo' fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, affare o problema nell'ambito del presente Trattato, sollevato da uno Stato Parte o sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. 25. La Conferenza sovraintende all'applicazione del presente Trattato, controlla il rispetto delle disposizioni dello stesso e agisce al fine di realizzare le sue finalita' ed i suoi scopi. Essa inoltre vigila sulle attivita' del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' rilasciare direttive per l'uno o per l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni. 26. La Conferenza: (a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, nonche' il bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione presentati dal Consiglio esecutivo ed esamina altri rapporti; (b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati Parte secondo il paragrafo 9; (c) elegge i membri del Consiglio esecutivo; (d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito denominato "Direttore generale"); (e) esamina ed approva il regolamento procedurale del Consiglio esecutivo sottoposto dallo stesso; (f) esamina e passa in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero incidere sul funzionamento del presente Trattato. In tale contesto la Conferenza puo' dare istruzioni al Direttore Generale di istituire un consiglio scientifico consultivo per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire pareri specializzati in settori della scienza e della tecnologia pertinenti al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o agli Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo sara' composto da esperti indipendenti che partecipano a titolo personale e che sono designati in conformita' al mandato conferito dalla Conferenza, in base alla loro competenza ed esperienza in determinati settori scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato; (g) prende le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni del presente Trattato secondo l'Articolo V; (h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i progetti di accordo, d'intesa, di disposizioni, di procedure, di manuali operativi o di direttive e gli altri documenti predisposti e raccomandati dalla Commissione preparatoria; (i) esamina ed approva gli accordi o le intese negoziate dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, altri Stati o Organizzazioni internazionali che saranno Conclusi dal Consiglio esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); (j) istituisce gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' al presente Trattato; (k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del Trattato secondo il paragrafo 23. C. Il Consiglio Esecutivo Composizione, procedure e processi decisionali 27. Il Consiglio esecutivo e' composto da 51 membri. Ogni Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo, di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo. 28. In considerazione dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica, il Consiglio esecutivo comprende: (a) Dieci Stati Parte d'Africa; (b) Sette Stati Parte dell'Europa orientale; (c) Nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi; (d) Sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico; (e) Dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa Occidentale; (f) Otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo Oriente. Tutti gli Stati delle regioni geografiche sopra menzionate sono elencati nell'Allegato I del Trattato. L'Allegato 1 del Trattato sara' aggiornato, come opportuno, dalla Conferenza secondo i paragrafi 23 e 26 (k). Non e' oggetto ad emendamenti o a modifiche secondo le procedure contenute all'Articolo VII. 29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli Stati Parte della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo, come segue: (a) Almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' occupato, in considerazione di interessi politici e di sicurezza, dagli Stati Parte di quella regione, designati in base alle capacita' nucleari attinenti al Trattato come determinate per mezzo dei dati internazionali o secondo tutti o uno qualsiasi dei seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di priorita' stabilito da ciascuna regione: (i) Numero delle strutture di monitoraggio del Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) Competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio; (iii) Contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione; (b) Uno dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo Stato Parte che, secondo l'ordine alfabetico inglese, e' il primo tra gli Stati Parte di quella regione che per piu' tempo non hanno fatto parte del consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato su tale base puo' decidere di rinunciare al suo turno, indirizzando una lettera di rinuncia al Direttore generale; il seggio sara' attribuito allo Stato Parte che occupa il secondo posto nella graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso; (c) I rimanenti seggi attribuiti ad ogni regione geografica sono occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli della regione in oggetto, in base ad un principio di avvicendamento o mediante elezioni. 30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto organo che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica dalla fine della sessione della Conferenza in cui e' stato eletto, fino alla fine della seconda sessione annuale ordinaria della Conferenza successiva: tuttavia, nella prima elezione del consiglio esecutivo, saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla fine della terza sessione ordinaria annuale della Conferenza tenendo debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al paragrafo 28. 32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento procedurale e lo sottopone alla Conferenza per approvazione. 33. Il Consiglio esecutivo elegge il suo Presidente tra i suoi membri. 34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni ordinarie. Negli intervalli tra le sessioni puo' riunirsi tutte le volte che cio' e' necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni. 35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto. 36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni procedurali a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio esecutivo decide sulle questioni sostanziali a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e Funzioni 37. Il Consiglio esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Cio' facendo, agisce in conformita' alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicura che siano applicate in modo continuativo ed adeguato. 38. Consiglio esecutivo: (a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle sue disposizioni; (b) sovraintende alle attivita' del Segretariato tecnico; (c) formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza riguardo all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalita' e gli scopi del presente Trattato. (d) coopera con l'autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte; (e) esamina e sottopone alla Conferenza il progetto di bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione, il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, il rapporto sull'esecuzione delle sue attivita' e tutti gli altri rapporti che ritiene necessari o che la Conferenza potrebbe richiedere; (f) prende i provvedimenti necessari per l'Organizzazione della Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del giorno; (g) esamina le proposte volte ad apportare emendamenti di natura tecnica o amministrativa al Protocollo o ai suoi Allegati in applicazione dell'Articolo VIII, e formula agli Stati Parte raccomandazioni per la loro adozione; (h) Conclude a nome dell'Organizzazione, previa approvazione della Conferenza, accordi o intese con gli Stati Parte, altri Stati ed organizzazioni, e sovraintende alla loro attuazione, ad eccezione degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i); (i) Approva e sovraintende al funzionamento di accordi o di intese sull'attuazione delle attivita' di verifica, di comune accordo con gli Stati Parte ed altri Stati; (j) approva i nuovi manuali operativi proposti dal Segretariato tecnico, nonche' ogni modifica ai manuali operativi esistenti eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico. 39. Il Consiglio esecutivo puo' richiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria della Conferenza. 40. Il consiglio esecutivo: (a) facilita mediante scambi informativi la cooperazione tra gli Stati Parte, nonche' tra gli Stati Parte ed il Segretariato tecnico per l'attuazione del presente Trattato; (b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati parte in conformita' all'Articolo IV; (c) Riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i rapporti d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime ed ai secondi, in conformita' all'Articolo IV. 41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso. A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte implicati e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere provvedimenti per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover dar seguito alla questione, il Consiglio esecutivo prende, tra l'altro, una o piu' delle seguenti misure: (a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottopone il problema o la questione all'attenzione della Conferenza; (c) formula raccomandazioni alla Convenzione oppure prende una decisione, a seconda di come meglio convenga, sulle misure per rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato secondo l'Articolo V. D. Il Segretariato tecnico 42. Il segretariato tecnico aiuta gli Stati parte ad applicare il presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo dell'esercizio delle loro funzioni. Il segretariato tecnico esercita le funzioni di verifica e le altre funzioni che gli sono conferite dal presente Trattato, come pure le funzioni delegategli dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle disposizioni del Trattato. Il segretariato tecnico comprende il Centro internazionale di dati, che ne fa parte integrante. 43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV ed il Protocollo, tra le altre funzioni: (a) e' incaricato di sovraintendere e di coordinare il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale; (b) utilizza il Centro internazionale di dati; (c) riceve, elabora e analizza regolarmente i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; (d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle stazioni di monitoraggio; (e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte; (f) riceve le richieste d'ispezione in loco e le esamina, agevola l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo, effettua i preparativi delle ispezioni in loco fornendo un supporto tecnico durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo; (g) negozia e, con riserva dell'approvazione preliminare del Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali accordi o intese relative alle attivita' di verifica; (h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorita' nazionale, per altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato. 44. Il Segretariato tecnico elabora e aggiorna, con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, manuali operativi per guidare l'uso dei vari componenti del regime di verifica, in conformita' con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono parte integrante del presente Trattato o del Protocollo e possono essere modificati dal Segretariato tecnico con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente gli Stati Parte di qualsiasi modifica dei manuali operativi. 45. Le funzioni del Segretariato tecnico per quanto riguarda le questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti: (a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo il progetto di bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione; (b) Predisporre e sottoporre al consiglio esecutivo il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo; (c) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari; (d) Indirizzare e ricevere comunicazioni per conto dell'Organizzazione in relazione all'attuazione del presente Trattato; (e) svolgere le mansioni amministrative derivanti da accordi tra l'Organizzazione ed altre organizzazioni internazionali. 46. Tutte le richieste e le notifiche indirizzate da Stati Parte all'Organizzazione sono inviate al Direttore generale tramite le autorita' nazionali. Le richieste e le notifiche devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La risposta del Direttore generale e' formulata nella stessa lingua. 47. Ai fini della definizione del progetto di programma/bilancio preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso al Consiglio esecutivo il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una precisa contabilita' di tutti i costi inerenti a ciascuna struttura del Sistema di monitoraggio internazionale. Esso procede in maniera analoga per tutte le altre attivita' dell'Organizzazione indicate nel progetto di programma/bilancio preventivo. 48. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente il consiglio esecutivo di qualsiasi problema incontrato durante lo svolgimento delle sue attivita' e che non e' stato in grado di risolvere per mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato. 49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne e' il capo ed il direttore amministrativo, nonche' il personale scientifico, tecnico e di altro tipo necessario. Il Direttore generale e' nominato dalla Conferenza su raccomandazione del Consiglio esecutivo con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Il primo Direttore generale e' nominato dalla Conferenza nella sua prima sessione su raccomandazione della Commissione preparatoria. 50. Il Direttore generale e' incaricato della nomina dei membri del personale, nonche' dell'Organizzazione e del funzionamento del segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza ed al Consiglio esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale e la definizione delle sue condizioni di servizio e' l'esigenza di assicurare i massimi livelli di conoscenza professionale, di esperienza, di efficienza, di competenza e d'integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte possono essere nominati Direttore generale, o essere assunti come ispettori, quadri, o impiegati amministrativi. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale in una base geografica la piu' ampia possibile. Ai fini del reclutamento, si dovra' tener conto del principio di mantenere il personale al numero minimo necessario, affinche' il segretariato tecnico possa adempiere correttamente alle sue responsabilita'. 51. Il Direttore generale puo', se necessario, e previa consultazione con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei di esperti scientifici per formulare raccomandazioni su problemi specifici. 52. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione e gli altri membri del personale non sollecitano ne' ricevono istruzioni da qualunque Governo o ente esterno all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione suscettibile di nuocere al loro statuto di funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione. Il Direttore generale si assume la responsabilita' delle attivita' di una squadra ispettiva. 53. Ciascun Stato Parte rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale, degli ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale e non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni. E. Privilegi ed immunita' 54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 55. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro sostituti e consiglieri, i rappresentanti dei membri eletti al Consiglio esecutivo assieme ai loro sostituti e consiglieri, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 56. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al presente Articolo sono definiti in accordi tra l'Organizzazione ed gli Stati Parte nonche' in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato dove l'Organizzazione ha la sede. Questi accordi devono essere esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i). 57. Nonostante i paragrafi 54 e 55, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, i membri del personale del Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attivita' di verifica, dei privilegi e delle immunita' enunciate nel Protocollo.
Trattato- art. III
ARTICOLO III Misure di attuazione nazionale 1. Ciascun Stato Parte adotta, in conformita' con le procedure previste dalla sua Costituzione, tutte le misure richieste per l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo particolare, prende le misure necessarie al fine di: (a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque ubicate sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato; (b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi attivita' di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; (c) vietare, in conformita' al diritto internazionale, a persone fisiche aventi la sua nazionalita' di intraprendere ogni attivita' di tale natura in qualsiasi luogo. 2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati Parte e procura l'assistenza giuridica necessaria per facilitare l'attuazione degli obblighi secondo il paragrafo 1. 3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure che ha adottato ai sensi del presente Articolo. 4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente Trattato, ogni Stato Parte designa o istituisce un'autorita' nazionale e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui il Trattato entra in vigore nei suoi confronti. L'autorita' nazionale funge da centro nazionale per i collegamenti con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.
Trattato- art. IV
ARTICOLO IV VERIFICA A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Trattato, e' istituito un sistema di verifica basato sui seguenti elementi: (a) un sistema internazionale di monitoraggio; (b) consultazione e chiarimenti; (c) ispezioni in loco; e (d) misure per rafforzare la fiducia. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, il sistema di verifica deve essere in grado di corrispondere ai requisiti di verifica del presente Trattato. 2. Le attivita' di verifica si basano su informazioni obiettive, sono limitate all'oggetto del presente Trattato e sono effettuate nel completo rispetto della sovranita' degli Stati Parte e nel modo meno intrusivo possibile, compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ciascun Stato Parte si astiene da qualsiasi abuso del diritto di verifica. 3. Ciascun Stato Parte s'impegna, ai sensi del presente Trattato a cooperare, attraverso la sua autorita' nazionale istituita secondo il paragrafo 4 dell'articolo III, con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per facilitare la verifica dell'osservanza dal presente Trattato, in particolare: (a) creando i dispositivi necessari per partecipare alle misure di verifica e stabilendo le comunicazioni necessarie; (b) fornendo i dati ottenuti dalle stazioni nazionali che fanno parte del Sistema internazionale di monitoraggio; (c) partecipando, come opportuno, ad una procedura di consultazione e di chiarimento; (d) autorizzando le ispezioni in loco; (e) partecipando, come opportuno, a misure per rafforzare la fiducia. 4. Tutti gli Stati Parte, a prescindere dai loro mezzi tecnici e finanziari, hanno, in condizioni di parita' un diritto di verifica e l'obbligo di accettare la verifica. 5. Ai fini del presente Trattato, non e' vietato ad alcun Stato Parte di utilizzare informazioni, ottenute con i mezzi tecnici nazionali di verifica compatibilmente con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ivi compreso quello del rispetto della sovranita' degli Stati. 6. Fatto salvo il diritto degli Stati Parte di proteggere impianti, attivita' o localizzazioni sensibili non attinenti al presente Trattato, gli Stati Parte non ostacolano gli elementi del sistema di verifica del Trattato o i mezzi tecnici nazionali di verifica utilizzati secondo il paragrafo 5. 7. Ciascun Stato Parte ha diritto di prendere misure per tutelare gli impianti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni e dati confidenziali non attinenti al presente Trattato. 8. Inoltre, saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere la confidenzialita' di qualsiasi informazione relativa ad attivita' e strutture civili e militari, ottenuta durante le attivita' di verifica. 9. Fatto salvo il paragrafo 8, le informazioni ottenute dall'Organizzazione nell'ambito del sistema di verifica istituito dal presente Trattato sono a disposizione di tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato e del Protocollo. 10. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di limitare lo scambio internazionale di dati per scopi scientifici. 11. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per migliorare il sistema di verifica e per esaminare le possibilita' offerte da altre tecnologie di monitoraggio addizionali a livello di verifica come il rilevamento dell'impulso elettromagnetico o il monitoraggio via satellite, in vista di sviluppare, se del caso, misure specifiche per potenziare l'efficacia ed il rendimento delle operazioni di verifica dell'esecuzione del Trattato. Una volta decise, queste misure possono essere incorporate nelle disposizioni esistenti del Protocollo o sotto forma di sezioni addizionali del Protocollo, in conformita' all'Articolo VII, oppure, se del caso, essere indicate nei manuali operativi in conformita' al paragrafo 44 dell'Articolo II. 12. Gli Stati Parte s'impegnano a promuovere tra di loro una cooperazione che faciliti e consenta la loro partecipazione ad uno scambio il piu' completo possibile sulle tecnologie utilizzate per la verifica del presente Trattato, al fine di consentire a tutti gli Stati Parte di consolidare l'attuazione a livello nazionale delle misure di verifica e beneficiare dell'applicazione di tali tecnologie per scopi pacifici. 13. Le disposizioni del presente Trattato saranno attuate evitando di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico degli Stati Parte ai fini dello sviluppo dell'applicazione dell'energia atomica a scopi pacifici. Responsabilita' in materia di verifica del Segretariato Tecnico 14. Nell'adempiere alle proprie responsabilita' nell'area di verifica specificata nel presente Trattato e nel Protocollo, il Segretariato tecnico in cooperazione con gli Stati Parte, ai fini del presente Trattato: (a) prende provvedimenti per ricevere e distribuire i dati ed i rapporti attinenti alla verifica del presente Trattato secondo le disposizioni dello stesso, e per disporre di un'adeguata infrastruttura di telecomunicazione mondiale; (b) nell'ambito delle sue attivita' regolari e tramite il suo Centro internazionale di dati che e' in linea di massima l'elemento centrale del Segretariato tecnico per l'immagazzinaggio l'elaborazione dei dati: (i) riceve e presenta le richieste di dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) riceve, come opportuno, i dati derivanti dalla procedura di consultazione e di chiarimento, dalle ispezioni in loco e dalle misure per rafforzare la fiducia; e (iii) riceve altri dati pertinenti dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo; (c) sovrintende, coordina ed assicura il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale e dei suoi componenti, nonche' del Centro internazionale di dati in conformita' ai manuali operativi pertinenti; (d) nell'ambito delle sue attivita' regolari, elabora regolarmente e analizza i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa rapporto al riguardo secondo procedure convenute per consentire una concreta verifica internazionale dell'esecuzione del Trattato e contribuire a risolvere tempestivamente le preoccupazioni circa l'osservanza delle disposizioni del Trattato; (e) mette a disposizione tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i rapporti a tutti gli Stati Parte, ciascun Stato Parte assumendosi la responsabilita' dell'uso dei dati del Sistema internazionale di monitoraggio in conformita' al paragrafo 7 dell'Articolo II ed ai paragrafi 8 e 13 del presente Articolo; (f) fornisce a tutti gli Stati Parte, in condizioni di parita', l'accesso libero e agevole a tutti i dati immagazzinati; (g) immagazzina tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i documenti e rapporti; (h) coordina ed agevola le richieste di dati addizionali provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale; (i) coordina le richieste di dati addizionali indirizzate da uno Stato Parte ad un altro State Parte; (j) fornisce allo Stato che ne fa richiesta, assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle strutture di monitoraggio e dei mezzi di comunicazione corrispondenti; (k) mette a disposizione di ogni Stato Parte che ne faccia richiesta le tecnologie utilizzate da se-stesso e dal suo Centro internazionale di dati per compilare, immagazzinare, elaborare, ed analizzare i dati relativi al sistema di verifica fare rapporto al riguardo; (l) controlla e valuta la prestazione generale del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro internazionale di dati. 15. Le procedure approvate di cui il Segretariato tecnico si deve avvalere per adempiere ai suoi compiti in materia di verifica, menzionate al paragrafo 14 e dettagliate nel Protocollo sono precisate nei manuali operativi pertinenti. B. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE 16. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende gli impianti per il monitoraggio sismologico, il monitoraggio dei radionuclidi compresi i laboratori omologati, il monitoraggio idroacustico, il monitoraggio mediante rilevamento degli infrasuoni nonche' i mezzi di comunicazione corrispondenti; esso beneficia del supporto del Centro internazionale di dati del Segretariato tecnico. 17. Il Sistema di monitoraggio internazionale e' posto sotto l'autorita' del Segretariato tecnico. Tutte le strutture di monitoraggio di questo sistema sono di proprieta' e gestite dagli Stati di accoglienza o che in altro modo se ne assumono la responsabilita' in conformita' al Protocollo. 18. Ciascun Stato Parte ha diritto di partecipare allo scambio internazionale di dati e di avere accesso a tutti i dati messi a disposizione del Centro internazionale di dati. Ciascun Stato Parte coopera con il Centro internazionale di dati tramite la sua autorita' nazionale. Finanziamento del Sistema internazionale di monitoraggio 19. Per quanto riguarda le strutture incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio ed iscritte nelle Tavole 1-A, 2-A, 3 e 4 dell'Allegato 1 del Protocollo ed il loro funzionamento, nella misura in cui lo Stato interessato e l'Organizzazione hanno convenuto di fornire dati al Centro internazionale di dati in conformita' ai requisiti tecnici enunciati nel Protocollo e nei manuali operativi pertinenti, l'Organizzazione, come specificato negli accordi o nelle intese ai sensi del paragrafo 4 della Parte I del Protocollo, si fa carico dei costi delle seguenti operazioni: (a) installazione di nuove strutture e miglioramento di quelle esistenti, a meno che lo Stato che ha la responsabilita' di tali strutture non si faccia carico di tali costi; (b) il funzionamento e la manutenzione delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale ivi compreso il mantenimento della loro sicurezza materiale, se del caso, e l'applicazione di procedure approvate di autenticazione dei dati; (c) la trasmissione dei dati (allo stato naturale o elaborati) del Sistema di monitoraggio internazionale al Centro internazionale di dati con i mezzi piu' diretti e produttivi a disponibili, in particolare (e se necessario mediante snodi di comunicazione appropriati) a partire da stazioni di monitoraggio, laboratori, strutture di analisi o centri nazionali di dati; oppure la trasmissione di questi dati (compresi se del caso i campioni) ai laboratori ed alle attrezzature di analisi a partire dalle stazioni di monitoraggio; (d) l'analisi dei campioni per conto dell'Organizzazione; 20. Per le stazioni sismiche della rete ausiliaria riportate nella Tavola 1-B dell'Allegato 1 del Protocollo, l'Organizzazione come specificato negli accordi o nelle intese secondo il paragrafo 4 della I Parte del Protocollo, si fara' carico unicamente dei costi relativi a: (a) la trasmissione dei dati al Centro internazionale di dati; (b) l'autenticazione dei dati provenienti da tali stazioni; (c) il potenziamento delle stazioni per adeguarle ai requisiti tecnici richiesti, salvo se lo Stato responsabile di tali strutture provvede ai costi relativi; (d) in caso di necessita', l'installazione di nuove stazioni ai fini del presente Trattato qualora non esistano attualmente adeguate strutture, a meno che lo Stato che sara' responsabile di tali strutture non provveda esso stesso a detti costi; e (e) tutte le altre spese relative alla fornitura dei dati chiesti dall'Organizzazione, come specificato nei manuali operativi pertinenti. 21. L'Organizzazione si fara' anche carico dei costi per la fornitura a ciascun Stato Parte dei rapporti e dei servizi che lo stesso Stato ha selezionato nella gamma standard del Centro internazionale di dati secondo la sezione F della I Parte del Protocollo. Il costo per la preparazione e la trasmissione di qualsiasi dato o prodotto addizionale e' a carico dello Stato Parte richiedente. 22. Gli accordi o, se del caso le intese concluse con gli Stati Parte o gli Stati che ospitano o si assumono la responsabilita' delle strutture del Centro Dati Internazionale, includono le disposizioni per il pagamento di tali costi. Tali disposizioni possono includere modalita' secondo le quali uno Stato Parte si fa carico di una parte qualsiasi dei costi previsti ai paragrafi 19 (a) e 20 (c) e (d) per le strutture che ospita o di cui e' responsabile, beneficiando in cambio di un'adeguata riduzione del suo contributo finanziario all'Organizzazione. Tale riduzione non deve superare il 50 per cento del contributo finanziario dovuto da tale Stato Parte e potra' essere ripartita su piu' anni consecutivi. Uno Stato Parte puo' dividere questa riduzione con un altro Stato Parte mediante accordo o intesa con lo stesso e con il consenso del Consiglio esecutivo. Gli accordi o le intese menzionate nel presente paragrafo saranno approvate in conformita' all'Articolo II, paragrafi 26 (h) e 38 (i) Modifiche al Sistema internazionale di monitoraggio 23. Tutte le misure di cui al paragrafo 11 che incidono sul Sistema internazionale di monitoraggio per via dell'aggiunta o dell'eliminazione di una o piu' tecnologie di monitoraggio saranno, una volta decise, incorporate nel presente Trattato e nel Protocollo ai sensi dell'Articolo VII, paragrafi 1 a 6. 24. Le seguenti modifiche che si propone di apportare al Sistema di monitoraggio internazionale sono considerate, con riserva dell'accordo degli Stati direttamente interessati, attinenti a questioni di natura amministrativa o tecnica ai fini dei paragrafi 7 e 8 dell'Articolo VII: (a) modifiche del numero, stabilito nel Protocollo, delle installazioni che utilizzano una determinata tecnologia di monitoraggio; (b) modifiche da apportare ad altre indicazioni relative ad una determinata installazione, come indicate nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo (in particolare lo Stato responsabile dell'installazione; la localizzazione dell'installazione, la sua denominazione o tipo, nonche' la sua assegnazione alla rete sismologica primaria o ausiliaria). In linea di massima, se il Consiglio Esecutivo raccomanda ai sensi del paragrafo ( (d) dell'Articolo VII l'adozione di tali modifiche, dovra' anche raccomandare secondo il paragrafo 8 (g) Articolo VII, che tali modifiche entrino in vigore non appena il Direttore generale avra' notificato che sono state approvate. 25. In caso di qualsiasi proposta formulata ai sensi del paragrafo 24, il Direttore generale fa pervenire al Consiglio esecutivo ed agli Stati Parte, oltre alle informazioni ed alla valutazione previste al paragrafo 8 (b), Articolo VII: (a) una valutazione tecnica della proposta, (b) un resoconto dell'impatto amministrativo e finanziario della proposta; e (c) un rapporto sulle consultazioni che ha avuto con gli Stati direttamente interessati dalla proposta, con l'indicazione del loro eventuale accordo. Accordi temporanei 26. In caso di avaria significativa o irreparabile di un'installazione di monitoraggio specificata nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo, oppure al fine di far fronte ad una riduzione temporanea del campo coperto dal servizio di monitoraggio, il Direttore generale previa consultazione e con l'accordo degli Stati direttamente interessati e con l'approvazione del Consiglio esecutivo, stipula accordi temporanei di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta in caso di necessita', con l'accordo del Consiglio esecutivo e degli Stati direttamente interessati. Tali accordi dovranno tuttavia evitare che il numero delle strutture oper- ative del Sistema di monitoraggio internazionale superi il numero prescritto per la rete in oggetto; essi dovranno conformarsi per quanto possibile ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel manuale operativo per la rete in questione e dovranno essere gestiti entro i limiti dei crediti iscritti nel bilancio preventivo dell'Organizzazio ne. Il Direttore generale puo' effettuare ulteriori passi per rimediare alla situazione e formulare proposte per risolverla in via definitiva. Il Direttore generale notifica tutte le Parti di ogni decisione adottata ai sensi del presente paragrafo. Intese di cooperazione con le strutture nazionali 27. Gli Stati Parte possono stabilire separatamente intese di cooperazione con l'Organizzazione per fornire al Centro internazionale di dati, dati supplementari provenienti dalle stazioni nazionali di monitoraggio che non fanno parte ufficialmente del Sistema di monitoraggio internazionale. 28. Tali intese di cooperazione possono essere stabilite come segue: (a) Su richiesta di uno Stato Parte e a spese dello stesso, il Segretariato tecnico fa quanto necessario per certificare che una determinata struttura di monitoraggio e' conforme ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti per le installazioni del Sistema di monitoraggio internazionale e provvede a far autenticare i dati relativi. Fatto salvo l'accordo del Consiglio esecutivo, il Segretariato tecnico designa quindi ufficialmente questa installazione in quanto installazione nazionale cooperativa. Il Segretariato Tecnico provvede a riconvalidare adeguatamente la certificazione relativa; (b) Il Segretariato tecnico conserva una lista aggiornata delle installazioni nazionali cooperative e la distribuisce a tutti gli Stati Parte; (c) Se richiesto in tal senso da uno Stato Parte, il Centro internazionale di dati puo' utilizzare i dati provenienti da installazioni nazionali cooperative, per facilitare le consultazioni ed i chiarimenti nonche' l'esame delle richieste d'ispezione in loco; i costi di trasmissione di tali dati sono a carico di detto Stato Parte. Le condizioni in cui i dati complementari provenienti da tali strutture sono messi a disposizione del Centro ed in cui quest'ultimo puo' chiedere la comunicazione di tali dati o la loro trasmissione accelerata o un chiarimento sono precisate nel manuale operativo per la rete di monitoraggio corrispondente. C. Consultazione e chiarimenti 29. Fatto salvo il diritto di qualsiasi Stato Parte di richiedere un'ispezione in loco, gli Stati Parte dovrebbero, ogni qualvolta cio' sia possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere tra di loro o attraverso l'Organizzazione ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa una eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 30. Uno Stato Parte che riceve direttamente da un altro Stato Parte, una richiesta ai sensi del paragrafo 29, fornisce il chiarimento allo Stato Parte richiedente il prima possibile ma in ogni caso non piu' tardi di 48 ore dopo aver ricevuto la richiesta. Lo Stato Parte richiedente e gli Stati Parte sollecitati possono informare il Consiglio esecutivo ed il Direttore generale della richiesta e del seguito che vi e' stato dato. 31. Lo Stato Parte ha diritto di' chiedere assistenza al Direttore generale per chiarire ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. 32. Lo Stato Parte ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere da un altro Stato Parte chiarimenti su ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. In tal caso si applicheranno le disposizioni seguenti: (a) Il Consiglio esecutivo inoltra la domanda di chiarimenti allo Stato Parte richiesto tramite il Direttore generale non piu' tardi di 24 ore dopo averla ricevuta; (b) Lo Stato Parte richiesto fornisce il chiarimento al Consiglio esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda; (c) Il Consiglio esecutivo prende nota del chiarimento e lo inoltra allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averlo ricevuto; (d) Lo Stato Parte richiedente, se ritiene il chiarimento insufficiente, ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere ulteriori precisazioni dallo Stato Parte richiesto. Il Consiglio esecutivo informa senza indugio tutti gli altri Stati Parte su ogni domanda di chiarimenti ai sensi del presente paragrafo come pure ogni risposta fornita dallo Stato Parte richiesto. 33. Lo Stato Parte richiedente, se ritiene che il chiarimento ottenuto in base al paragrafo 32 (d) e' insoddisfacente, ha il diritto di sollecitare una riunione del Consiglio esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio esecutivo hanno diritto di partecipare. In tale riunione, il Consiglio esecutivo esamina la questione e puo' raccomandare qualsiasi misura secondo l'Articolo V. D. ISPEZIONI IN LOCO Richiesta di ispezione in loco 34. Ciascun Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo e della Parte II del Protocollo, di chiedere un'ispezione in loco sul territorio o in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di qualsiasi Stato Parte, o in qualsiasi area che non dipende dalla giurisdizione o dal controllo di uno Stato. 35. Scopo esclusivo di un'ispezione in loco e' di determinare se l'esplosione sperimentale di un'arma nucleare o qualsiasi altra esplosione nucleare e' stata svolta in violazione dell'Articolo I, e nella misura del possibile di raccogliere gli elementi concreti che potrebbero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore. 36. Lo Stato Parte richiedente ha l'obbligo di contenere la richiesta d'ispezione in loco nella portata del presente Trattato e di fornire nella richiesta le informazioni previste al paragrafo 37. Lo Stato richiedente si asterra' da richieste d'ispezione prive di fondamento o abusive. 37. La richiesta d'ispezione in loco si appoggia sui dati raccolti dal Sistema di monitoraggio internazionale, su tutte le informazioni tecniche pertinenti ottenute conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti con i mezzi di verifica tecnici nazionali, o su una combinazione di questi due tipi di informazioni. La richiesta d'ispezione in loco dovra' contenere le informazioni previste al paragrafo 41 della II Parte del Protocollo. 38. Lo Stato Parte richiedente sottopone la richiesta d'ispezione in loco al Consiglio esecutivo e, contemporaneamente, al Direttore generale affinche' quest'ultimo vi dia immediatamente seguito. Seguito dato ad una richiesta d'ispezione in loco 39. Il Consiglio esecutivo, quando riceve la richiesta d'ispezione in loco, procede immediatamente ad esaminarla. 40. Il Direttore generale accusa ricevuta della richiesta d'ispezione in loco indirizzata dallo Stato Parte richiedente entro due ore, e trasmette la stessa, entro sei ore, allo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione. Il Direttore generale si accerta che la richiesta e' conforme ai requisiti specificati nel paragrafo 41 della Parte II del Protocollo e, se del caso, aiuta lo Stato Parte richiedente a presentare la richiesta; egli la comunica al Consiglio esecutivo e agli altri Stati Parte entro 24 ore. 41. Se la richiesta d'ispezione in loco e' conforme ai requisiti, il Segretariato tecnico inizia senza indugio i preparativi per l'ispezione in loco. 42. Il Direttore generale, nel ricevere una richiesta d'ispezione in loco riferentesi ad una zona d'ispezione sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, sollecita immediatamente un chiarimento a quest'ultimo al fine di precisare i fatti e risolvere ogni preoccupazione espressa nella richiesta. 43. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento ai sensi del paragrafo 42 fornisce al Direttore generale le spiegazioni e le informazioni pertinenti disponibili il prima possibile e non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la domanda di chiarimenti. 44. Prima che il Consiglio esecutivo adotti qualsiasi decisione circa una richiesta d'ispezione in sito, il Direttore generale gli trasmette immediatamente tutte le informazioni supplementari disponibili presso il Sistema di monitoraggio internazionale o fornite da uno Stato Parte, sull'evento specificato nella richiesta, compresi i chiarimenti ai sensi dei paragrafi 42 e 43, nonche' ogni altra informazione del Segretariato tecnico che il Direttore generale giudica pertinente o che e' richiesta dal Consiglio esecutivo. 45. A meno che lo Stato Parte richiedente non ritiri la sua inchiesta, considerando risolto il dubbio sollevato nella richiesta d'ispezione in loco, il Consiglio esecutivo decide in merito alla richiesta secondo il paragrafo 46. Decisioni del Consiglio Esecutivo 46. Il Consiglio esecutivo prende una decisione sulla richiesta d'ispezione in loco non oltre 96 ore dopo averla ricevuta dallo Stato Parte richiedente. La decisione di approvare l'ispezione in loco ha luogo con almeno 30 voti favorevoli di membri del Consiglio esecutivo. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione, i preparativi sono interrotti e alla richiesta non e' dato seguito. 47. Non piu' tardi di 25 giorni dopo l'approvazione secondo il paragrafo 46 di un'ispezione in loco, la squadra ispettiva trasmette al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, un rapporto sull'andamento dell'ispezione. Il prosieguo dell'ispezione e' considerato approvato salvo se il Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo aver ricevuto il rapporto interinale decide a maggioranza di tutti i suoi membri di non proseguire l'ispezione. Se il Consiglio esecutivo decide di non proseguire l'ispezione, si pone fine alla stessa e la squadra ispettiva lascia la zona d'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile, in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo. 48. Nel corso dell'ispezione in loco la squadra ispettiva puo' proporre al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale di effettuare delle perforazioni. Il Consiglio esecutivo prende una decisione su tale proposta non oltre 72 ore dopo averla ricevuta. La decisione di approvare le perforazioni e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 49. La squadra ispettiva puo' chiedere al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, di prorogare la durata dell'ispezione per 70 giorni al massimo oltre il periodo di 60 giorni specificato nel paragrafo 4 della II Parte del Protocollo, qualora ritenga che tale proroga e' essenziale per espletare il suo mandato. La squadra ispettiva deve indicare nella sua richiesta quale delle attivita' e tecnologie elencate al paragrafo 69 della II Parte del Protocollo essa intende effettuare durante il periodo di proroga. Il Consiglio esecutivo decide riguardo alla proroga non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la richiesta. La decisione di approvare la proroga dell'ispezione e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo. 50. In ogni momento dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47, la squadra ispettiva puo' raccomandare al Consiglio esecutivo, attraverso il Direttore generale, di porre fine all'ispezione. Questa raccomandazione e' considerata approvata salvo se il Consig1io esecutivo, non oltre 72 ore dopo averla ricevuta, decide a maggioranza di due terzi di tutti i membri di non approvare la chiusura dell'ispezione. In caso di chiusura dell'ispezione, la squadra ispettiva lascia la zona dell'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo. 51. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio esecutivo sull'ispezione in loco senza votare. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato possono anche partecipare senza votare a qualsiasi ulteriore deliberazione del Consiglio esecutivo relativa all'ispezione. 52. Il Direttore generale informa entro 24 ore tutti gli Stati Parte di ogni decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo i paragrafi da 46 a 50, nonche' di tutti i rapporti, proposte, richieste e raccomandazioni indirizzate a quest'ultimo in base ai sopra menzionati paragrafi. Seguito di un'approvazione del Consiglio esecutivo circa un'ispezione in loco 53. L'ispezione in loco approvata dal Consiglio esecutivo e' condotta senza indugio ed in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo da una squadra ispettiva designata dal Direttore generale. La squadra ispettiva giunge al punto di entrata non oltre sei giorni dopo che il Consiglio esecutivo ha ricevuto la richiesta d'ispezione in loco dallo Stato Parte richiedente. 54. Il Direttore generale rilascia un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione in loco. Il mandato d'ispezione contiene le informazioni specificate nel paragrafo 42 della II Parte del Protocollo. 55. Il Direttore generale notifica l'ispezione allo Stato Parte da ispezionare almeno 24 prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata, in conformita' al paragrafo 43 della II Parte del Protocollo. Conduzione di un'ispezione in sito 56. Ciascun Stato Parte autorizza l'Organizzazione a procedere ad un'ispezione in loco sul suo territorio o in luoghi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo. Tuttavia nessun Stato Parte e' tenuto ad accettare ispezioni in loco simultanee sul suo territorio o in tali luoghi. 57. In conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo, lo Stato Parte ispezionato ha: (a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza del presente Trattato ed a tal fine, consentire alla squadra ispettiva di espletare il suo mandato; (b) il diritto di prendere le misure che giudica necessarie per tutelare interessi di sicurezza nazionale ed evitare la divulgazione di informazioni confidenziali estranee allo scopo dell'ispezione; (c) l'obbligo di consentire l'accesso, nell'ambito della zona d'ispezione, unicamente al fine di accertare i fatti pertinenti allo scopo dell'ispezione, in considerazione delle disposizioni del capoverso (b) e di ogni obbligo costituzionale che potrebbe dover soddisfare in materia di diritti di proprieta', perquisizione o sequestro; (d) l'obbligo di non invocare il presente paragrafo o il paragrafo 88 della II Parte del Protocollo per occultare qualsiasi inadempienza degli obblighi che gli incombono in base all'Articolo I; (e) l'obbligo di non impedire alla squadra ispettiva di spostarsi all'interno della zona d'ispezione e di svolgere attivita' d'ispezione in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo. L'"accesso", nel contesto di un'ispezione in loco, significa sia l'accesso fisico della squadra ispettiva e delle sue attrezzature d'ispezione nella zona d'ispezione, sia la conduzione delle attivita' ispettive nella stessa zona. 58. L'ispezione in loco sara' condotta nel modo meno intrusivo possibile e compatibilmente con l'esecuzione del mandato d'ispezione nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ove possibile, la squadra ispettiva iniziera' con le procedure meno intrusive, continuando con quelle piu' intrusive solo se ritiene necessario raccogliere adeguate informazioni per chiarire i dubbi circa l'eventuale inosservanza del presente Trattato. Gli ispettori ricercano unicamente le informazioni ed i dati necessari ai fini dell'ispezione, curando di interferire il meno possibile con le normali operazioni dello Stato Parte ispezionato. 59. Lo Stato Parte ispezionato assiste la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione in loco ed agevola il suo compito. 60. Se lo Stato Parte ispezionato agendo in conformita' ai paragrafi 86 e 96 della II Parte del Protocollo, limita l'accesso all'interno della zona d'ispezione, esso dovra' fare tutto quanto gli e' ragionevolmente possibile, in consultazione con la squadra ispettiva, per dimostrare con altri mezzi il suo rispetto del presente Trattato. Osservatori 61. La partecipazione degli osservatori e' regolamentata come segue: a) con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte richiedente puo' inviare un rappresentante ad osservare lo svolgimento dell'ispezione in loco, che dovra' essere cittadino sia dello Stato Parte richiedente sia di Stato Parte terzo; (b) lo Stato Parte ispezionato notifica al Direttore generale entro 12 ore dopo l'approvazione dell'ispezione in loco da parte del Consiglio esecutivo, la sua accettazione o il suo rifiuto dell'osservatore proposto; (c) in caso di accettazione, lo Stato Parte ispezionato concede l'accesso all'osservatore secondo il Protocollo; (d) lo Stato Parte ispezionato, di regola accetta l'osservatore proposto, ma qualora lo rifiuti, questo fatto deve essere riportato nel rapporto d'ispezione. Quando piu' Stati Parte richiedono un'ispezione, gli osservatori che vi partecipano non possono essere piu' di tre. Rapporti sull'ispezione in loco 62. I rapporti d'ispezione contengono: (a) una descrizione delle attivita' svolte dalla squadra ispettiva; (b) i fatti attinenti allo scopo dell'ispezione che sono stati accertati dalla squadra d'ispezione; (c) un resoconto dell'assistenza fornita durante l'ispezione in loco; (d) una descrizione concreta della portata dell'accesso concesso, compresi i mezzi alternativi forniti alla squadra durante l'ispezione in loco; (e) ogni altro particolare pertinente ai fini' dell'ispezione. Se vi sono osservazioni divergenti degli ispettori, esse possono essere riprodotte in un allegato al rapporto. 63. Il Direttore generale puo' mette a disposizione dello Stato Parte ispezionato, progetti di rapporti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di far pervenire al Direttore generale entro 48 ore le sue osservazioni e spiegazioni e di indicare le informazioni ed i dati che a suo parere sono estranei allo scopo dell'ispezione e che non dovrebbero essere divulgati fuori dal Segretariato tecnico. Il Direttore generale esamina le proposte di modifiche del progetto di rapporto d'ispezione effettuato dallo Stato Parte ispezionato e, per quanto possibile, le incorpora nel progetto. Il Direttore generale include inoltre in un annesso al rapporto d'ispezione i commenti e le spiegazioni fornite dallo Stato Parte ispezionato. 64. Il Direttore generale trasmette rapidamente il rapporto d'ispezione allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore generale trasmette quindi rapidamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte i risultati delle analisi di campioni fatte nei laboratori designati in conformita' al paragrafo 104 della II Parte del Protocollo, i dati pertinenti del Sistema di monitoraggio internazionale, la valutazione dello Stato Parte richiedente e quella dello Stato Parte ispezionato, nonche' ogni altra informazione che il Direttore generale giudica pertinente. Per quanto concerne il rapporto interinale sull'andamento dell'ispezione di cui al paragrafo 47, il Direttore generale lo trasmette al Consiglio esecutivo entro il termine stabilito in detto paragrafo. 65. Il Consiglio esecutivo, secondo i suoi poteri e la sue funzioni, riesamina il rapporto d'ispezione ed ogni documento fornito ai sensi del paragrafo 64 e valuta qualsiasi dubbio per decidere se: (a) vi e' stata un'inadempienza del presente Trattato; (b) vi e' stato abuso del diritto di richiedere un'ispezione in sito. 66. Se, agendo in conformita' ai suoi poteri e funzioni, il Consiglio esecutivo perviene alla conclusione che potrebbe essere necessario dare ulteriormente seguito alla questione in funzione del paragrafo 65, esso adotta le misure appropriate secondo l'Articolo V. Richieste d'ispezione in sito temerarie o abusive 67. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione in sito giudicando che la richiesta d'ispezione in sito e' temeraria o abusiva, o se pone fine all'ispezione per le stesse ragioni, il Consiglio esecutivo considera e decide se applicare misure appropri- ate per rimediare alla situazione, ivi comprese le seguenti: (a) invitare lo Stato Parte richiedente a pagare i costi di qualsiasi preparativo effettuato dal Segretariato Tecnico; (b) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente di chiedere un'ispezione in loco per un periodo di tempo che potra' esso stesso determinare; (c) sospende il diritto dello Stato Parte richiedente di essere rappresentato al Consiglio esecutivo per un determinato periodo di tempo. E. MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 68. In vista di: (a) contribuire a risolvere in tempo utile qualsiasi preoccupazione relativa all'osservanza del Trattato, che potrebbe derivare dall'interpretazione erronea dei dati di verifica relativi alle esplosioni chimiche; e (b) fornire assistenza per la calibratura delle stazioni che fanno parte della rete di componenti del Sistema di monitoraggio internazionale, ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parti per l'applicazione delle misure pertinenti enunci- ate nella Parte III del Protocollo.
Trattato- art. V
ARTICOLO V MISURE PER RIMEDIARE AD UNA SITUAZIONE E GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, SANZIONI COMPRESE 1. La Conferenza in considerazione tra l'altro delle raccomandazioni del Consiglio esecutivo, prende le misure necessarie enunciate nei paragrafi 2 e 3 per assicurare l'osservanza del presente Trattato e rimediare a qualsiasi situazione che contravviene alle disposizioni del presente Trattato. 2. Qualora uno Stato Parte sia stato richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo di porre rimedio ad una situazione che solleva dei problemi circa l'osservanza del Trattato, ma non ottempera alla richiesta nel termine stabilito, la Conferenza puo' decidere di limitare o di sospendere l'esercizio dei diritti e privilegi di cui lo Stato Parte gode in base al presente Trattato fino a quando la Conferenza non decide diversamente. 3. Nei casi in cui l'oggetto e le finalita' del presente Trattato potrebbero essere pregiudicati per via di una inadempienza agli obblighi fondamentali stabiliti dallo stesso, la Conferenza puo' raccomandare agli Stati Parte misure collettive conformi al diritto internazionale. 4. La Conferenza, o in alternativa il Consiglio esecutivo se il caso e' urgente, puo' sottoporre la questione, ivi comprese le informazioni pertinenti e le conclusioni, all'attenzione delle
Trattato- art. VI
ARTICOLO VI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora sorgano controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del presente Trattato, esse saranno risolte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato ed in conformita' alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 2. Quando una controversia sorge tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziazione o di altri mezzi pacifici, a discrezione delle parti, compreso il ricorso ad appropriati organi del presente Trattato nonche' il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' allo Statuto della Corte. Le parti in causa tengono il Consiglio esecutivo informato delle azioni intraprese. 3. Il Consiglio esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia sorta riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato con qualunque mezzo che ritiene appropriato, compresa la profferta di buoni uffici raccomandando agli Stati Parte ad una controversia di ricercare una soluzione per mezzo di una procedura di loro scelta, sottoponendo la questione all'attenzione della Conferenza e raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura approvata. 4. La Conferenza esamina, per quanto riguarda le controversie, le questioni sollevate dagli Stati Parte o sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. Se lo ritiene opportuno, la Conferenza istituisce degli organi incaricati di contribuire alla soluzione delle controversie oppure affida questo compito al paragrafo 26 (j) dell'Articolo II. 5. La Conferenza ed il Consiglio esecutivo sono abilitati individualmente, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che potrebbe sorgere nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. A tal fine, sara' concluso un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 38 (h). 6. Il presente Articolo non pregiudica gli Articoli IV e V.
Trattato- art. VII
ARTICOLO VII EMENDAMENTI 1. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti al presente Trattato, al Protocollo o agli Allegati al Protocollo. Ogni Stato Parte puo' inoltre proporre modifiche, secondo il paragrafo 7, al Protocollo o ai suoi Allegati. Le proposte di emendamenti sono soggette alle pro- cedure dei paragrafi 2 a 6. Le proposte di modifiche, secondo il paragrafo 7, sono soggette alle procedure al paragrafo 8. 2. La Proposta di emendamento puo' essere considerata ed approvata solo da una conferenza di emendamento. 3. Ogni proposta di emendamento sara' comunicata al Direttore generale che la divulghera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario e richiedera' il parere degli Stati Parte per sapere se una conferenza di emendamento deve essere convocata per esaminare la proposta. Se, non oltre 30 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta, una maggioranza di Stati Parte informa il Direttore generale di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta, il Direttore generale convoca una conferenza di emendamento alla quale sono invitati tutti gli Stati Parte. 4. La conferenza di emendamento ha luogo immediatamente dopo una sessione ordinaria della Conferenza, a meno che tutti gli Stati Parte favorevoli alla convocazione della conferenza di emendamento non chiedano che abbia luogo prima. Una conferenza di emendamento non puo' aver luogo meno di 60 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta. 5. Gli emendamenti sono adottati dalla conferenza di emendamento con il voto favorevole di una maggioranza di Stati Parte e senza che nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo. 6. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati Parte, il trentesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione di tutti gli Stati che hanno votato a favore nella conferenza di emendamento. 7. Per garantire la fattibilita' e l'efficacia del presente Trattato, le Parti I e III del Protocollo e gli Allegati 1 e 2 del Protocollo possono essere oggetto di modifiche secondo il paragrafo 8 solo se le modifiche proposte concernono questioni di natura amministrativa o tecnica. Tutte le altre disposizioni del Protocollo e dei suoi Allegati non sono soggette a modifiche secondo il paragrafo 8. 8. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 7 seguono la seguente procedura: (a) Il testo della proposta di modifica e' trasmesso al Direttore generale con le informazioni necessarie. Ogni Stato Parte ed il Direttore generale possono fornire informazioni complementari ai fini dell'esame della proposta. Il Direttore generale comunica sollecitamente tale proposta e informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario; (b) non oltre 60 giorni dopo averla ricevuta, il Direttore generale valuta la proposta per determinare le sue eventuali conseguenze sulle disposizioni e l'attuazione del presente Trattato e comunica queste informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio esecutivo; (c) Il Consiglio esecutivo esamina la proposta alla luce di tutte le informazioni che ha a disposizione, ed in particolare accerta che la proposta si confa' ai requisiti del paragrafo 7. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la proposta il Consiglio esecutivo notifica a tutti gli Stati Parte la sua raccomandazione, accompagnata da adeguate spiegazioni, per esame. Gli Stati Parte ne accusano ricevuta entro 10 giorni; (d) Se il Consiglio esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta, la stessa sara' considerata approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio esecutivo raccomanda di respingere la proposta, la stessa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte si oppone a tale rigetto entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; (e) Se la raccomandazione del Consiglio esecutivo non riscuote l'approvazione prevista al capoverso (d), la Conferenza si pronuncia nella sessione seguente sul merito di tale proposta, in particolare sul fatto di sapere se e' conforme ai requisiti del paragrafo 7; (f) Il Direttore generale notifica tutti gli Stati Parte ed il Depositario di qualsiasi decisione adottata in base al presente paragrafo; (g) Le modifiche approvate in base alla procedura di cui sopra entrano in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data in cui il Direttore generale ha notificato che sono state approvate, salvo se un altro termine e' raccomandato dal Consiglio esecutivo o stabilito dalla Conferenza.
Trattato- art. VIII
ARTICOLO VIII REVISIONE DEL TRATTATO 1. Salvo se diversamente deciso da una maggioranza di Stati Parte dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, una Conferenza di Stati Parte avra' luogo per esaminare il funzionamento e l'efficacia del presente Trattato in vista di accertare che gli obiettivi e gli scopi enumerati nel Preambolo e le disposizioni del Trattato sono in via di realizzazione. Tale revisione dovra' tener conto di tutte le innovazioni scientifiche e tecnologiche con rilevanza per il presente Trattato. In base alla richiesta di qualsiasi Stato Parte, la conferenza di revisione esamina la possibilita' di autorizzare la realizzazione di esplosioni nucleari nel sottosuolo per scopi pacifici. Se la conferenza di revisione de- cide mediante consenso che tali esplosioni nucleari possono essere autorizzate essa inizia senza indugio i suoi lavori in vista di raccomandare agli Stati Parte un emendamento al presente Trattato che impedisce di ricavare vantaggi militari da tali esplosioni nucleari. Ogni propo sta di emendamento a tal fine e' comunicata al Direttore generale da qualsiasi Stato Parte e sara' trattata secondo la procedura enunciata nelle relative disposizioni dell'Articolo VII. 2. In seguito, altre conferenze di revisione con lo stesso oggetto possono essere convocate ad intervalli di dieci anni, se la Conferenza cosi' decide, l'anno precedente, con la maggioranza richiesta per le questioni sostanziali. Una Conferenza sullo stesso oggetto puo' essere convocata dopo un intervallo inferiore a 10 anni, se la Conferenza cosi' decide secondo la procedura prevista per le questioni sostanziali. 3. Di regola, le conferenze di revisione hanno luogo immediatamente dopo la sessione annuale ordinaria della Conferenza prevista all'Articolo II.
Trattato- art. IX
ARTICOLO IX DURATA E RECESSO 1. Il presente Trattato ha una durata illimitata. 2. Ciascun Stato Parte, esercitando la sua sovranita' nazionale, ha diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che avvenimenti eccezionali rilevanti per l'oggetto del presente Trattato hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 3. Il recesso si effettua notificando un preavviso di sei mesi a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La notifica del recesso include un'esposizione dell'avvenimento o degli avvenimenti eccezionali che secondo lo Stato Parte hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.
Trattato- art. X
ARTICOLO X STATUTO DEL PROTOCOLLO E DEGLI ALLEGATI Gli Allegati al presente Trattato, il Protocollo e gli Allegati al Protocollo sono parte integrante del Trattato. Ogni riferimento al presente Trattato include gli Allegati al presente Trattato, al Protocollo ed agli Allegati al Protocollo.
Trattato- art. XI
ARTICOLO XI FIRMA Il presente Trattato e' aperto alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.
Trattato- art. XII
ARTICOLO XII RATIFICA Il presente Trattato e' soggetto alla ratifica degli Stati firmatari secondo i loro rispettivi regolamenti costituzionali. T
Trattato- art. XIII
ARTICOLO XIII ADESIONE Ogni Stato che non ha firmato il presente Trattato prima della sua entrata in vigore puo' aderirvi successivamente in ogni momento.
Trattato- art. XIV
ARTICOLO XIV ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato entra in vigore il l8O giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati all'Allegato 2 al presente Trattato ma in nessun caso prima dello scadere di un termine di due anni a partire dalla sua apertura alla firma. 2. Se il presente Trattato non e' entrato in vigore tre anni dopo la data in cui ricorre l'anniversario della sua apertura alla firma, il Depositario convoca, a richiesta della maggioranza degli Stati che hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica una Conferenza di tali Stati. Questi determinano, nella Conferenza, in che misura il requisito stabilito all'articolo 1 e' stato soddisfatto e considerano e decidono mediante consenso quali misure potrebbero essere prese secondo il diritto internazionale per accelerare il processo di ratifica e facilitare l'entrata in vigore del presente Trattato ad una data ravvicinata. 3. Salvo se diversamente deciso nella Conferenza di cui al paragrafo 2 o da altre conferenze della stessa natura, questa procedura sara' ripetuta ad ogni successivo anniversario dell'apertura alla firma del presente Trattato, fino a quando quest'ultimo non entra in vigore. 4. Tutti gli Stati firmatari sono invitati ad assistere, come osservatori, alla Conferenza di cui al paragrafo 2 e ad ogni ulteriore conferenza indetta secondo il paragrafo 3. 5. Per gli Stati il cui strumento di ratifica o di adesionne e' depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Trattato- art. XV
ARTICOLO XV RISERVE Gli Articoli e gli Allegati al presente Trattato non possono dar luogo a riserve. Le disposizioni del Protocollo al presente Trattato e gli Allegati al Protocollo non possono dar luogo a riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Trattato.
Trattato- art. XVI
ARTICOLO XVI DEPOSITARIO 1. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Trattato; egli registra le firme e riceve gli strumenti di ratifica o di adesione. 2. Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Trattato e di ogni emendamento o modifica relativi, nonche' il ricevimento di altre notifiche. 3. Il Depositario fa pervenire ai Governi degli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito, copie certif- icate conformi del testo del presente Trattato. 4. Il presente Trattato e' registrato dal Depositario ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Trattato- art. XVII
ARTICOLO XVII TESTI AUTENTICI Il presente Trattato i cui testi in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede autentici e' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Trattato-Annesso
ANNESSO 1 AL TRATTATO LISTA DI STATI AI SENSI DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 28 Africa Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Araba Libica, Madagascar, Malawi; Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centro-africana, Repubblica Unita di Tanzania, Rwanda, Sao Tome' & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe. Europa Orientale Albania, Armenia, Azerbajdzan, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Iugoslavia, Latvia, Lituania, Moldava, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. America Latina ed Caraibi Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Repubblica Dominicana, S. Kitts e Nevis, S. Lucia, S. Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela. Medio Oriente e Asia del Sud Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, Giordania, India, Iran (Repubblica Islamica dell')Iraq, Israele, Kazahstan, Kuwait Kyryzstan, Libano, Maldive, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Repubblica Araba Siriana, Tajikistan, Turmenistan, Yemen, Uzbekistan. America del Nord ed Europa Occidentale Andorra, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Stati Uniti d'America. Sud Est Asiatico, Pacifico e Estremo Oriente Australia, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, Fiji, Giappone, Indonesia, Isole Cook, Isole Solomon, Kiribati, Malesia, Isole Marshall, Micronesia (Stati Federati di), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea Repubblica democratica popolare del Laos, Samoa, Singapore, Tailandia, Tenga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
Trattato-Annesso 2
ANNESSO 2 AL TRATTATO LISTA DI STATI AI SENSI DELL'ARTICOLO XIV Lista degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo in data 18 giugno 1996 che hanno formalmente partecipato ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo del 18 giugno 1996 che hanno partecipato formalmente ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Iran (Repubblica Islamica dell'), Israele, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Peru, Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica democratica popolare di Corea, Slovacchia, Spagna Svezia, Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti d'America, Ungheria, Vietnam, Zaire.
Protocollo Parte I
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