LEGGE 15 dicembre 1998, n. 484

Type Legge
Publication 1998-12-15
Ultimo aggiornamento 2003-08-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15-1-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

Art. 2

1.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV del trattato stesso.

Art. 3

((

1.Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti.

))

Art. 4

1.L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a: (a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto; (b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti; (c) presentare annualmente al (( Ministro )) degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; (d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

((

1-bis.L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato.

))

Art. 5

((

1.Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.

))

Art. 5-bis

((

1.Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2.Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro.

))

Art. 6

1.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Traitè

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato- art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE PREAMBOLO Gli Stati Parte al presente Trattato (di seguito denominati "Stati Parte"), Felicitandosi per gli accordi internazionali e le altre misure positive intervenute nei recenti anni nel campo del disarmo nucleare in particolare le riduzioni di arsenali nucleari, come pure nel campo della prevenzione della proliferazione nucleare in tutti i suoi aspetti, Sottolineando l'importanza dell'attuazione rapida e completa di tali accordi e misure, Convinti che la situazione internazionale offre oggi la possibilita' di prendere nuove misure per progredire sulla via del disarmo nucleare e per lottare efficacemente contro la proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, e dichiarando il loro intento di adottare queste misure, Sottolineando la necessita' di sforzi continui, sistematici e progressivi per ridurre le armi nucleari a livello mondiale, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione e del disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale efficace e rigoroso, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali nucleari e delle altre esplosioni nucleari, col fatto di porre un freno allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo delle armi nucleari e di far cessare lo sviluppo di nuovi tipi ancor piu' progrediti di armi nucleari, contribuira' in maniera efficace al disarmo nucleare ed alla non-proliferazione in tutti i suoi aspetti, Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni nucleari costituira' in tal modo un progresso significativo per la realizzazione graduale e sistematica del disarmo nucleare, Convinti che il modo piu' efficace di porre fine agli esperimenti nucleari e' la conclusione di un trattato universale per la messa al bando completa di tali esperimenti, internazionalmente ed effettivamente controllabile, che rappresenta da lungo tempo uno degli obiettivi cui la Comunita' internazionale attribuisce la massima priorita' nel campo del disarmo e della non-proliferazione, Notando che le Parti del Trattato del 1963 per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sottomarino hanno espresso l'auspicio di garantire per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari, Notando inoltre i pareri espressi secondo i quali il presente Trattato potrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente, Ribadendo l'intento di suscitare l'adesione di tutti gli Stati al presente Trattato e l'obiettivo dello stesso di contribuire efficacemente alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, al processo di disarmo nucleare e pertanto al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I OBBLIGHI FONDAMENTALI Ciascuno Stato Parte s'impegna a non effettuare qualsiasi esplo sione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare ed a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo. 2. Ciascun Stato Parte s'impegna inoltre ad astenersi dal causare, incoraggiare, o partecipare in qualsiasi maniera allo svolgimento di esplosioni sperimentali di qualsiasi arma nucleare, o ad altre esplosioni nucleari.

Trattato- art. II

ARTICOLO II L'ORGANIZZAZIONE A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione per il Trattato del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (di seguito denominata "l'Organizzazione"), per conseguire le finalita' e lo scopo del presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative alla, verifica internazionale dell'osservanza del Trattato e rappresentare un'istanza di Consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato Parte non puo' essere, privato della sua qualita' di membro nell'Organizzazione. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Vienna, Repubblica d'Austria. 4. Sono di seguito istituiti come organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati. 5. Ciascun Stato Parte coopera con l'Organizzazione per l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Trattato. Gli Stati Parte si consultano direttamente tra di loro o tramite l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali appropri- ate, in particolare procedure stabilite nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione sollevata in relazione all'oggetto ed allo scopo del presente Trattato o all'esecuzione delle disposizioni dello stesso. 6. L'Organizzazione esegue le attivita' di verifica stabilite nel presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle responsabilita' che le incombono in base al Trattato. Essa prende ogni precauzione per tutelare la confidenzialita' delle informazioni sulle attivita' e strutture civili e militari di cui viene a conoscenza nell'attuazione del Trattato ed in modo particolare, si attiene alle disposizioni sulla confidenzialita' enunciate nello stesso. 7. Ogni Stato Parte tratta in modo riservato e particolare le informazioni ed i dati che riceve a titolo confidenziale dall'Organizzazione in connessione con l'attuazione del presente Trattato. Esso tratta tali informazioni e dati esclusivamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base al presente Trattato. 8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti e potenziare il rapporto costo-rendimento per mezzo di intese di collaborazione con altre organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese, escluse quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale e contrattuale, saranno stipulate in accordi che saranno presentati alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione. 9. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno coperti ogni anno dagli Stati parte secondo la tariffa delle quote dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in modo da tener conto delle differenze tra il numero degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli Stati membri dell'Organizzazione. 10. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione preparatoria saranno adeguatamente scalati dai loro contributi al bilancio preventivo ordinario. 11. Un membro dell'Organizzazione che e' in stato di ritardato pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non puo' partecipare alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che deve pagare e' pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuto per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli Stati Parte puo' autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza e dovuta a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. B. CONFERENZA DEGLI STATI PARTE Composizione, procedure e adozione di decisioni 12. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") e' composta da tutti gli Stati Parte. Ciascun Stato Parte ha un rappresentante alla Conferenza che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 13. La prima sessione della Conferenza e' convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali che hanno luogo ogni anno salvo se diversamente deciso. 15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo; (c) quando richiesto da uno Stato Parte con l'appoggio di una maggioranza di Stati Parte. La sessione speciale e' convocata non oltre 30 giorni dopo la decisione della Conferenza, la richiesta del Consiglio esecutivo o l'ottenimento dell'appoggio necessario salvo se diversamente specificato nella decisione o nella richiesta. 16. La Conferenza pub inoltre essere convocata sotto forma di Conferenza di emendamento, secondo l'Articolo VIII. 17. La Conferenza puo' inoltre essere convocata sotto forma di una Conferenza di revisione secondo l'articolo VIII. 18. Le sessioni si svolgono presso la Sede dell'Organizzazione a meno che la Conferenza non decida diversamente. 19. La Conferenza adotta il proprio regolamento procedurale. All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi rimangono in carica fino a quando il nuovo Presidente ed altri ufficiali non sono eletti nella sessione successiva. 20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum. 21. Ciascuno Stato Parte ha un voto. 22. La Conferenza adotta decisioni su questioni di procedura a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate non appena possibile mediante consenso. Se non si riesce a raggiungere un consenso quando il problema e' presentato per la decisione il Presidente della Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante questo periodo fa ogni forzo per facilitare l'ottenimento di un consenso e fa rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non e' stato possibile ottenere un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. 23. Nell'esercitare le funzioni che le sono conferite in base al paragrafo 26 (k), la Conferenza decide l'iscrizione del nome di qualsiasi Stato sulla lista figurante nell'Allegato 1 al presente Trattato secondo la procedura decisionale di cui al paragrafo 22 stabilita per le questioni sostanziali. Nonostante le disposizioni del paragrafo 22, la Conferenza decide mediante consenso su ogni altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato. Poteri e Funzioni 24. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Essa esamina tutte le questioni, problemi a decisioni nell'ambito del presente Trattato, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato tecnico, in conformita' al presente Trattato. Essa puo' fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, affare o problema nell'ambito del presente Trattato, sollevato da uno Stato Parte o sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. 25. La Conferenza sovraintende all'applicazione del presente Trattato, controlla il rispetto delle disposizioni dello stesso e agisce al fine di realizzare le sue finalita' ed i suoi scopi. Essa inoltre vigila sulle attivita' del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' rilasciare direttive per l'uno o per l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni. 26. La Conferenza: (a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, nonche' il bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione presentati dal Consiglio esecutivo ed esamina altri rapporti; (b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati Parte secondo il paragrafo 9; (c) elegge i membri del Consiglio esecutivo; (d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito denominato "Direttore generale"); (e) esamina ed approva il regolamento procedurale del Consiglio esecutivo sottoposto dallo stesso; (f) esamina e passa in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero incidere sul funzionamento del presente Trattato. In tale contesto la Conferenza puo' dare istruzioni al Direttore Generale di istituire un consiglio scientifico consultivo per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire pareri specializzati in settori della scienza e della tecnologia pertinenti al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o agli Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo sara' composto da esperti indipendenti che partecipano a titolo personale e che sono designati in conformita' al mandato conferito dalla Conferenza, in base alla loro competenza ed esperienza in determinati settori scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato; (g) prende le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni del presente Trattato secondo l'Articolo V; (h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i progetti di accordo, d'intesa, di disposizioni, di procedure, di manuali operativi o di direttive e gli altri documenti predisposti e raccomandati dalla Commissione preparatoria; (i) esamina ed approva gli accordi o le intese negoziate dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, altri Stati o Organizzazioni internazionali che saranno Conclusi dal Consiglio esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); (j) istituisce gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' al presente Trattato; (k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del Trattato secondo il paragrafo 23. C. Il Consiglio Esecutivo Composizione, procedure e processi decisionali 27. Il Consiglio esecutivo e' composto da 51 membri. Ogni Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo, di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo. 28. In considerazione dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica, il Consiglio esecutivo comprende: (a) Dieci Stati Parte d'Africa; (b) Sette Stati Parte dell'Europa orientale; (c) Nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi; (d) Sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico; (e) Dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa Occidentale; (f) Otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo Oriente. Tutti gli Stati delle regioni geografiche sopra menzionate sono elencati nell'Allegato I del Trattato. L'Allegato 1 del Trattato sara' aggiornato, come opportuno, dalla Conferenza secondo i paragrafi 23 e 26 (k). Non e' oggetto ad emendamenti o a modifiche secondo le procedure contenute all'Articolo VII. 29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli Stati Parte della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo, come segue: (a) Almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' occupato, in considerazione di interessi politici e di sicurezza, dagli Stati Parte di quella regione, designati in base alle capacita' nucleari attinenti al Trattato come determinate per mezzo dei dati internazionali o secondo tutti o uno qualsiasi dei seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di priorita' stabilito da ciascuna regione: (i) Numero delle strutture di monitoraggio del Sistema di monitoraggio internazionale; (ii) Competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio; (iii) Contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione; (b) Uno dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo Stato Parte che, secondo l'ordine alfabetico inglese, e' il primo tra gli Stati Parte di quella regione che per piu' tempo non hanno fatto parte del consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato su tale base puo' decidere di rinunciare al suo turno, indirizzando una lettera di rinuncia al Direttore generale; il seggio sara' attribuito allo Stato Parte che occupa il secondo posto nella graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso; (c) I rimanenti seggi attribuiti ad ogni regione geografica sono occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli della regione in oggetto, in base ad un principio di avvicendamento o mediante elezioni. 30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto organo che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri. 31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica dalla fine della sessione della Conferenza in cui e' stato eletto, fino alla fine della seconda sessione annuale ordinaria della Conferenza successiva: tuttavia, nella prima elezione del consiglio esecutivo, saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla fine della terza sessione ordinaria annuale della Conferenza tenendo debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al paragrafo 28. 32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento procedurale e lo sottopone alla Conferenza per approvazione. 33. Il Consiglio esecutivo elegge il suo Presidente tra i suoi membri. 34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni ordinarie. Negli intervalli tra le sessioni puo' riunirsi tutte le volte che cio' e' necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni. 35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto. 36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni procedurali a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio esecutivo decide sulle questioni sostanziali a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e Funzioni 37. Il Consiglio esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Cio' facendo, agisce in conformita' alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicura che siano applicate in modo continuativo ed adeguato. 38. Consiglio esecutivo: (a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle sue disposizioni; (b) sovraintende alle attivita' del Segretariato tecnico; (c) formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza riguardo all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalita' e gli scopi del presente Trattato. (d) coopera con l'autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte; (e) esamina e sottopone alla Conferenza il progetto di bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione, il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, il rapporto sull'esecuzione delle sue attivita' e tutti gli altri rapporti che ritiene necessari o che la Conferenza potrebbe richiedere; (f) prende i provvedimenti necessari per l'Organizzazione della Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del giorno; (g) esamina le proposte volte ad apportare emendamenti di natura tecnica o amministrativa al Protocollo o ai suoi Allegati in applicazione dell'Articolo VIII, e formula agli Stati Parte raccomandazioni per la loro adozione; (h) Conclude a nome dell'Organizzazione, previa approvazione della Conferenza, accordi o intese con gli Stati Parte, altri Stati ed organizzazioni, e sovraintende alla loro attuazione, ad eccezione degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i); (i) Approva e sovraintende al funzionamento di accordi o di intese sull'attuazione delle attivita' di verifica, di comune accordo con gli Stati Parte ed altri Stati; (j) approva i nuovi manuali operativi proposti dal Segretariato tecnico, nonche' ogni modifica ai manuali operativi esistenti eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico. 39. Il Consiglio esecutivo puo' richiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria della Conferenza. 40. Il consiglio esecutivo: (a) facilita mediante scambi informativi la cooperazione tra gli Stati Parte, nonche' tra gli Stati Parte ed il Segretariato tecnico per l'attuazione del presente Trattato; (b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati parte in conformita' all'Articolo IV; (c) Riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i rapporti d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime ed ai secondi, in conformita' all'Articolo IV. 41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso. A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte implicati e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere provvedimenti per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover dar seguito alla questione, il Consiglio esecutivo prende, tra l'altro, una o piu' delle seguenti misure: (a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottopone il problema o la questione all'attenzione della Conferenza; (c) formula raccomandazioni alla Convenzione oppure prende una decisione, a seconda di come meglio convenga, sulle misure per rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato secondo l'Articolo V. D. Il Segretariato tecnico 42. Il segretariato tecnico aiuta gli Stati parte ad applicare il presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo dell'esercizio delle loro funzioni. Il segretariato tecnico esercita le funzioni di verifica e le altre funzioni che gli sono conferite dal presente Trattato, come pure le funzioni delegategli dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle disposizioni del Trattato. Il segretariato tecnico comprende il Centro internazionale di dati, che ne fa parte integrante. 43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV ed il Protocollo, tra le altre funzioni: (a) e' incaricato di sovraintendere e di coordinare il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale; (b) utilizza il Centro internazionale di dati; (c) riceve, elabora e analizza regolarmente i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; (d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle stazioni di monitoraggio; (e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte; (f) riceve le richieste d'ispezione in loco e le esamina, agevola l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo, effettua i preparativi delle ispezioni in loco fornendo un supporto tecnico durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo; (g) negozia e, con riserva dell'approvazione preliminare del Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali accordi o intese relative alle attivita' di verifica; (h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorita' nazionale, per altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato. 44. Il Segretariato tecnico elabora e aggiorna, con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, manuali operativi per guidare l'uso dei vari componenti del regime di verifica, in conformita' con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono parte integrante del presente Trattato o del Protocollo e possono essere modificati dal Segretariato tecnico con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente gli Stati Parte di qualsiasi modifica dei manuali operativi. 45. Le funzioni del Segretariato tecnico per quanto riguarda le questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti: (a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo il progetto di bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione; (b) Predisporre e sottoporre al consiglio esecutivo il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo; (c) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari; (d) Indirizzare e ricevere comunicazioni per conto dell'Organizzazione in relazione all'attuazione del presente Trattato; (e) svolgere le mansioni amministrative derivanti da accordi tra l'Organizzazione ed altre organizzazioni internazionali. 46. Tutte le richieste e le notifiche indirizzate da Stati Parte all'Organizzazione sono inviate al Direttore generale tramite le autorita' nazionali. Le richieste e le notifiche devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La risposta del Direttore generale e' formulata nella stessa lingua. 47. Ai fini della definizione del progetto di programma/bilancio preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso al Consiglio esecutivo il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una precisa contabilita' di tutti i costi inerenti a ciascuna struttura del Sistema di monitoraggio internazionale. Esso procede in maniera analoga per tutte le altre attivita' dell'Organizzazione indicate nel progetto di programma/bilancio preventivo. 48. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente il consiglio esecutivo di qualsiasi problema incontrato durante lo svolgimento delle sue attivita' e che non e' stato in grado di risolvere per mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato. 49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne e' il capo ed il direttore amministrativo, nonche' il personale scientifico, tecnico e di altro tipo necessario. Il Direttore generale e' nominato dalla Conferenza su raccomandazione del Consiglio esecutivo con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Il primo Direttore generale e' nominato dalla Conferenza nella sua prima sessione su raccomandazione della Commissione preparatoria. 50. Il Direttore generale e' incaricato della nomina dei membri del personale, nonche' dell'Organizzazione e del funzionamento del segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza ed al Consiglio esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale e la definizione delle sue condizioni di servizio e' l'esigenza di assicurare i massimi livelli di conoscenza professionale, di esperienza, di efficienza, di competenza e d'integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte possono essere nominati Direttore generale, o essere assunti come ispettori, quadri, o impiegati amministrativi. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale in una base geografica la piu' ampia possibile. Ai fini del reclutamento, si dovra' tener conto del principio di mantenere il personale al numero minimo necessario, affinche' il segretariato tecnico possa adempiere correttamente alle sue responsabilita'. 51. Il Direttore generale puo', se necessario, e previa consultazione con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei di esperti scientifici per formulare raccomandazioni su problemi specifici. 52. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione e gli altri membri del personale non sollecitano ne' ricevono istruzioni da qualunque Governo o ente esterno all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione suscettibile di nuocere al loro statuto di funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione. Il Direttore generale si assume la responsabilita' delle attivita' di una squadra ispettiva. 53. Ciascun Stato Parte rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale, degli ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale e non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni. E. Privilegi ed immunita' 54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 55. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro sostituti e consiglieri, i rappresentanti dei membri eletti al Consiglio esecutivo assieme ai loro sostituti e consiglieri, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 56. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al presente Articolo sono definiti in accordi tra l'Organizzazione ed gli Stati Parte nonche' in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato dove l'Organizzazione ha la sede. Questi accordi devono essere esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i). 57. Nonostante i paragrafi 54 e 55, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, i membri del personale del Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attivita' di verifica, dei privilegi e delle immunita' enunciate nel Protocollo.

Trattato- art. III

ARTICOLO III Misure di attuazione nazionale 1. Ciascun Stato Parte adotta, in conformita' con le procedure previste dalla sua Costituzione, tutte le misure richieste per l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo particolare, prende le misure necessarie al fine di: (a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque ubicate sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato; (b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi attivita' di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; (c) vietare, in conformita' al diritto internazionale, a persone fisiche aventi la sua nazionalita' di intraprendere ogni attivita' di tale natura in qualsiasi luogo. 2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati Parte e procura l'assistenza giuridica necessaria per facilitare l'attuazione degli obblighi secondo il paragrafo 1. 3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure che ha adottato ai sensi del presente Articolo. 4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente Trattato, ogni Stato Parte designa o istituisce un'autorita' nazionale e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui il Trattato entra in vigore nei suoi confronti. L'autorita' nazionale funge da centro nazionale per i collegamenti con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

Trattato- art. IV

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