DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1998, n. 493
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Nota al titolo: - Per quanto concerne le direttive 96/90/CE e 92/118/CEE v. nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 96/90/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 13 del 16 gennaio 1997. - La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in C.U.C.E. L. 62 del 15 marzo 1993. - La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 395 del 30 dicembre 1989. - La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 224 del 18 agosto 1990. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche), come modificato dal presente decreto: "Art. 5. - 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi. 2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se: a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sedi comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II; b) provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti: 1) registrati dalle competenti autorità del paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15; 2) compresi in un clenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1); c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorità riconosciuta in sede comunitaria; cbis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, 1ettere d) ed e). 3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera c), sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanità informa in Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti. 5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonchè l'importazione, sotto forma di campione commerciale dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanità alle condizioni in essa specificate. 6. Ai fini dell'importazione: a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanità; b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione. 7. Se la partita di campioni commerciali è destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnato dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato menbro destinatario che è responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione".
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