DECRETO 18 dicembre 1998, n. 494

Type Decreto
Publication 1998-12-18
Ultimo aggiornamento 1999-01-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5/2/1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96;

Visto il regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione del 5 maggio 1994, concernente le modalita' relative al monitoraggio dei programmi approvati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita';

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia";

Visto il decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", ed in particolare l'articolo 17 che disciplina la potesta' regolamentare del Governo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)", ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 30 luglio 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 183/98 espresso nell'adunanza generale del 29 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8422 - U.L. del 21 novembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

F i n a l i t a'

1.Il presente regolamento detta le norme applicative per il regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.

2.Sono fatti salvi gli speciali statuti delle province autonome di Bolzano e Trento e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee), e' il seguente: "3 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale". Note all'art. 1: - Il testo del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e' pubblicato nella G.U.C.E. L 215 del 30 luglio 1992. - Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, reca: "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Art. 2

Procedura di gestione

1.L'A.I.M.A. assicura, attraverso l'emanazione di apposite direttive, che le procedure amministrative, di cui ai successivi articoli 3, 5, 7 e 10, si svolgano secondo criteri di omogeneita' ed uniformita' su tutto il territorio nazionale ed in modo conforme alla normativa comunitaria.

Art. 3

Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

1.Per verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intendono tutte le attivita' amministrative e tecniche, svolte sulle domande di adesione al regime di aiuti pervenute agli uffici delle regioni, e ritenute ammissibili da questi uffici, allo scopo di verificarne l'ammissibilita' sia sotto il profilo formale e sostanziale che sotto il profilo tecnico, agronomico e forestale.

2.Nell'ambito delle verifiche istruttorie sono effettuati sopralluoghi nella misura minima del 50% delle domande risultate ammissibili sulla base della documentazione presentata. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dai programmi regionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 di seguito menzionati come programmi regionali, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

3.Le verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento sono svolte dagli uffici regionali individuati dai rispettivi programmi regionali.

4.Nel corso dell'istruttoria l'A.I.M.A. supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, effettuando verifiche incrociate tendenti ad evitare che una azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di piu' aiuti incompatibili tra loro.

Nota all'art. 3: - La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 4

Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

1.Qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni la domanda e' respinta.

2.La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 3 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita', incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dai programmi regionali.

3.La domanda e' inoltre respinta per la singola tipologia di aiuto qualora l'ufficio istruttore accerti, tramite sopralluogo, che la superficie da rimboschire o migliorare o i chilometri di strade dichiarati in domanda siano inferiori ai valori minimi previsti dai programmi regionali.

4.L'ufficio istruttore procede al ricalcolo delle superfici o dei chilometri di strade forestali da ammettere all'aiuto sulla base di quanto accertato.

5.In caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore interessato e' escluso dal beneficio di qualsiasi aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 e puo' assumere un nuovo impegno solo dopo due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative.

Art. 5

Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

1.Per accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intende l'accertamento svolto dagli uffici regionali competenti, mediante sopralluoghi, al termine dei lavori, diretto ad accertare l'esecuzione degli interventi e la loro conformita' qualitativa e quantitativa agli impegni assunti in domanda e ammessi in sede istruttoria.

2.Rientrano nei suddetti accertamenti anche le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 70% delle spese relative agli investimenti programmati, qualora il beneficiario ne abbia fatto richiesta sulla base di una facolta' riconosciutagli dai programmi regionali.

3.Gli accertamenti finali hanno per oggetto tutte le domande ammesse all'aiuto in relazione alle quali siano stati realizzati gli interventi autorizzati nella fase istruttoria e sono condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Art. 6

Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

1.Sulla base di quanto verificato in sede di accertamento finale, i beneficiari vengono inseriti negli elenchi di liquidazione per gli importi effettivamente dovuti.

2.Qualora, in sede di accertamento finale, si verifichi che la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali effettivamente attuati siano inferiori a quelli previsti come misura minima da ciascun programma regionale, l'aiuto non viene concesso.

3.Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati siano inferiori a quelli ammessi, l'aiuto viene concesso e liquidato solo su quello accertato.

4.Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati risultino superiori a quelli ammessi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie rimboschita e migliorata o dei chilometri ammessi e finanziati.

5.L'identificazione delle superfici viene eseguita sulla base di adeguata documentazione e dichiarazioni rese da un tecnico abilitato.

Art. 7

Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

1.Le verifiche di cui al presente articolo, effettuate dalle regioni su tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, comprendono le attivita' istruttorie finalizzate all'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2080/92.

2.Nell'ambito delle attivita' istruttorie sono compresi i sopralluoghi pari almeno al 10% delle domande ammissibili selezionate sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo articolo 19.

3.In particolare per le misure che presuppongono la qualifica di imprenditore agricolo, dovra' essere accertato che almeno il 25% del reddito complessivo del beneficiario derivi direttamente dall'attivita' agricola. Tale accertamento puo' comprendere la richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.

4.Le operazioni di verifica devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1 a al presente regolamento.

Art. 8

Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

1.Qualora l'interessato non sia in grado di documentare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo per il mancato reddito o l'organo regionale competente non ritenga idonea o sufficiente a tale scopo la documentazione fornita, l'aiuto medesimo non viene concesso.

Art. 9

Autocertificazione di adempimento

1.Ad integrazione di quanto stabilito dai programmi regionali, il beneficiario che abbia diritto al pagamento degli aiuti annuali per la manutenzione e per il mancato reddito e' tenuto a presentare annualmente, per tutta la durata dell'impegno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo schema in allegato 2 al presente regolamento, con la quale attesti di aver adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la domanda di adesione e risultanti dal programma regionale e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

2.La dichiarazione sostitutiva dev'essere presentata agli uffici regionali competenti entro il 31 agosto di ciascun anno d'impegno.

3.La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma e' presupposto indispensabile per l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione degli aiuti annuali per la manutenzione ed il mancato reddito.

Nota all'art.9: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma), e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".

Art. 10

Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione

1.Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dalle regioni annualmente nei primi cinque anni d'impegno, finalizzate alla concessione degli aiuti per le cure colturali, ad avvenuta esecuzione delle stesse.

2.Le verifiche di cui al comma 1 sono mirate all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione degli impianti realizzati e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente.

3.Il campione dei beneficiari da verificare annualmente tramite sopralluogo e' stabilito dalle autorita' regionali nella misura di almeno il 10% dei beneficiari, da determinarsi sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento. In questa fase l'A.I.M.A. supporta le regioni con il sistema integrato di gestione e controllo.

4.Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1 b al presente regolamento e che potra' essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarita' del programma regionale.

Art. 11

Esito delle verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione

1.Qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo precedente, la regione riscontri una discordanza tra quanto ammesso agli aiuti e quanto accertato in sede di sopralluogo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

2.Qualora, inoltre, nel corso delle suindicate verifiche si riscontri l'inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti ed ammessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e successivi.

Art. 12

Controlli successivi al pagamento degli aiuti

1.Per controlli successivi al pagamento degli aiuti si intendono le operazioni effettuate, nel corso del periodo dell'impegno, successivamente al pagamento degli aiuti per il rimboschimento e per il miglioramento e di quelli annuali per la manutenzione e per il mancato reddito.

2.Essi sono mirati all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate, agli adempimenti tecnici assunti e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente.

3.Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo e' determinato nella misura minima del 5% dei beneficiari.

4.I controlli sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni con un preavviso limitato, di massimo 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante e vertono sull'insieme delle superfici rimboschite o migliorate e chilometri di strade forestali ammessi e liquidati.

5.Il beneficiario o un suo rappresentante e' tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentire l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

6.Le operazioni effettuate in sede di controllo in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo generale riportato in allegato al presente regolamento 1 c imb (con riferimento agli imboschimenti) ed 1 c mig (con riferimento ai miglioramenti), e che potra' essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarita' del programma regionale.

Art. 13

Esito dei controlli successivi al pagamento degli aiuti

1.Qualora, durante i controlli di cui al precedente articolo 12, siano rilevate irregolarita' che comportino la decadenza dall'aiuto, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale, con le conseguenze di cui al successivo articolo 14, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2988/95.

2.Non costituisce irregolarita' l'indicazione in domanda di una superficie inferiore a quella accertata. Tuttavia, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto annuale, continua a considerarsi la superficie dichiarata.

Nota all'art. 13: - Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita', e' pubblicato nella G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.

Art. 14

Altri casi di decadenza

1.La decadenza totale viene pronunziata nei casi di inadempimento di cui ai successivi commi 2 e 3 e/o di perdita sopravvenuta dei requisiti e presupposti necessari per l'adesione al programma.

2.La decadenza totale viene pronunciata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 12, comma 6, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario.

3.La decadenza totale viene inoltre pronunziata nei casi in cui, dopo l'accertamento finale e fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente articolo 8, la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali accertati siano inferiori del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto e liquidati.

4.Le difformita' inferiori alla soglia di cui al precedente comma comportano la decadenza parziale dall'aiuto.

Art. 15

Effetti della decadenza

1.La decadenza totale comporta la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti e l'esclusione totale dall'aiuto per le restanti annualita' di impegno.

2.La decadenza parziale comporta l'esclusione parziale dall'aiuto e il conseguente ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario sulla base della superficie accertata, con le modalita' descritte ai successivi comma 3 e 4, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1648/95.

3.Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata in sede di controllo, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie, ed il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti gia' ricevute.

4.Oltre agli effetti di cui al precedente comma, salvi i casi di forza maggiore, ai soli fini del calcolo del premio effettivamente dovuto, la superficie accertata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata, nel caso in cui questa eccedenza di superficie superi del 3% o di 2 ettari, ma non piu' del 20%, la superficie accertata.

5.Le diminuzioni di cui al precedente comma 4 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali.

6.La restituzione degli importi di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta altresi', ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di corrispondere i relativi interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.

7.Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'autorita' competenti.

8.In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o piu' annualita' di premio a favore del beneficiario inadempiente, il cui importo sia almeno pari alla somma da restituire, comprensiva di interessi, l'organo regionale competente procede a detrarre tale somma dall'importo dovuto al detto beneficiario nel primo elenco di liquidazione emesso dopo la decisione di decadenza; in questo caso gli interessi cessano di decorrere dopo che la decadenza e' stata comunicata all'interessato.

Nota all'art. 15: - Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, e' pubblicato nelle G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992 e L 156 del 7 luglio 1995.

Art. 16

Pronuncia della decadenza - Procedura

1.Qualora ne ricorrano i presupposti, l'organo regionale competente provvede a comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di decadenza ed attiva in via diretta ed immediata le azioni di recupero dell'indebito dandone contestualmente comunicazione all'A.I.M.A.

2.Alla eventuale esecuzione forzata per il recupero dei premi provvede l'A.I.M.A. in quanto ente erogatore.

Art. 17

Sanzioni amministrative

1.Qualora, in sede di controllo, si verifichi che il beneficiario abbia percepito aiuti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi nella dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento o in altro atto o documento a qualunque titolo richiestogli dai competenti uffici, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della condotta, si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

2.Ove si accertino irregolarita' che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorita' giudiziaria, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovra' essere trasmesso all'ufficio repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.

3.Unitamente al verbale, dovra' essere inviato alla medesima autorita' anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4.Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovra' essere trasmessa anche all'A.I.M.A. ed al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e ufficio FEOGA - e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

Note all'art. 17: - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo". - Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), modificato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' il seguente: "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".

Art. 18

Autorita' di controllo

1.Le verifiche istruttorie e gli accertamenti di cui ai precedenti articoli 3, 5, 7 e 10 sono effettuati dagli organi regionali competenti secondo la normativa regionale vigente.

2.I controlli dopo il pagamento degli aiuti di cui al precedente articolo 12 sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni.

3.Resta impregiudicata la facolta' delle regioni di disporre ulteriori controlli dopo il pagamento degli aiuti.

Art. 19

Criteri di selezione del campione da ispezionare

1.Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo ai sensi degli articoli 7, 10 e 12 e' determinato, tenendo conto di un fattore di rappresentativita' sulla base di un'analisi dei rischi fondata sui seguenti criteri generali: importo dell'aiuto; n. di particelle, loro estensione e conformazione; irregolarita' riscontrate nei controlli degli anni precedenti; qualita' dei progetti; casualita'; verifiche ex ante effettuate da tecnici abilitati privati; altri criteri definiti d'intesa tra le regioni ed il C.F.S. In questa fase l'A.I.M.A. supporta le autorita' competenti attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo.

Il Ministro: De Castro

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998

Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219

Allegato 1a

Allegato 1a REGOLAMENTO CEE 2080/92 Regione Provincia Ente istruttore Verbale di accertamento per la concessione di aiuto per il mancato reddito di cui all'art. 9 del D.M. del ................................ Il sottoscritto ...................................... funzionario responsabile dell'ufficio ......................................... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito, previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) 2080/92, vista _ _ domanda di aiuto n. .......... presentata in data .............. protocollo n. ................. dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) ............................................ nato/a ............ il............... a residente in ................ via...............; _ _ relativo certificato di collaudo redatto da ..................... in data ................; _ _ autocertificazione di adempimento per gli anni .... (presentata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del.....................); _ _ documentazione, agli atti, comprovante che il eddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del ........................... e dalla legge regionale .............. del .......................: n. e tipo documento ............................................; n. e tipo documento ............................................; _ _ eventuale altra documentazione visionata ....................... accertata _ _ la regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento); _ _ non regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); considerato che il sottoscritto ha svolto in data alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario il sopralluogo in campo di verifica sull'effettivo ritiro dei terreni dalla produzione e sull'attuazione di tutte le prescrizioni rilasciate in merito dai competenti uffici regionali anche all'atto del collaudo, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni; l'esito di tale sopralluogo e' risultato essere: _ _ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); _ _ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); certifica che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto a percepire l'aiuto per il mancato reddito, come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del, nonche' dalla deliberazione della giunta regionale n. ......... del, per un importo come di seguito determinato: L./Euro ........ per l'anno ..... per ..... Ha di imboschimento. Li', ......................... Il funzionario accertatore .................................

Allegato 1b

Allegato 1b REGOLAMENTO CEE 2080/92 Regione Provincia Ente istruttore Verbale di accertamento per la concessione di aiuto per la manutenzione di cui all'art. 10 del D.M. del ................................ Il sottoscritto ......................... funzionario responsabile dell'ufficio ................... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per la manutenzione dell'impianto boschivo, previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CEE) 2080/92, vista _ _ domanda di aiuto n. .......... presentata in data .............. protocollo n. ................ dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) ............................................ nato/a il............... a .......................................... residente in ................................ via ..................; _ _ relativo certificato di collaudo redatto da ............ in data ......................................; _ _ autocertificazione di adempimento per gli anni (presen- tata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del); _ _ eventuale altra documentazione visionata ....................... accertata _ _ la regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento); _ _ non regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); considerato che il sottoscritto ha svolto in data .................... alla presenza del beneficiario/rappresentante del beneficiario .... il sopralluogo in campo di verifica sul numero e sullo stato vegetativo delle piante, oltre all'attuazione di tutte le prescrizioni rilasciate dai competenti uffici anche all'atto del collaudo, con particolare riguardo alla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario e approvato dalle regioni, incluse le eventuali modifiche e/o integrazioni, nonche' sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'ufficio istruttore; l'esito di tale sopralluogo e' risultato essere: _ _ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); _ _ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); certifica che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto a percepire l'aiuto per la manutenzione, come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del, nonche' dalla deliberazione della giunta regionale n. ......... del, per un importo come di seguito determinato: L./Euro .... per manutenzione nell'anno ... di Ha di imboschimento. Li', ......................... Il funzionario accertatore .................................

Allegato 1c

Allegato 1c imb REGOLAMENTO CEE 2080/92 Regione Provincia Ente istruttore Verbale di accertamento successivo al pagamento degli aiuti di cui all'art. 12 del D.M. del ................................ Il sottoscritto ................... funzionario responsabile dell'ufficio ..................... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione degli aiuti, previsti dall'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CEE) 2080/92, vista _ _ domanda di aiuto n. ..... presentata in data ..... protocollo n. ................... dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) ........................................................ nato/a il............... a ............ residente in .... via ......; _ _ relativo certificato di collaudo redatto da ............ in data ......................................; _ _ autocertificazione di adempimento per gli anni (presentata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del); _ _ documentazione, agli atti, comprovante che, al momento della presentazione della domanda, il reddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del ............... e dalla legge regionale del ................: n. e tipo documento ..............; n. e tipo documento ..............; _ _ eventuale altra documentazione visionata ...................; accertata _ _ la regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento): _ _ non regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); considerato che il sottoscritto ha svolto in data ................. alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal ..... beneficiario il sopralluogo in campo di verifica sulla superficie ammessa ad aiuto, sul numero e sullo stato vegetativo delle piante, sulla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario ed approvato dalla regione, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, nonche' sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'Ufficio istruttore .................; l'esito di tale sopralluogo e' risultato essere: _ _ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); _ _ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); certifica che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del .............., nonche' dalla deliberazione della giunta regionale n. ......... del ............., per un importo come di seguito determinato: L./Euro ........ per il mancato reddito nell'anno di ........... Ha di imboschimento; L./Euro ....... per l'imboschimento eseguito nell'anno di ..... ..... Ha; L./Euro ......... per manutenzione nell'anno di ......... Ha di imboschimento. Li', ......................... Il funzionario accertatore ................................. Allegato 1c mig REGOLAMENTO CEE 2080/92 Regione Provincia Ente istruttore Verbale di accertamento successivo al pagamento degli aiuti per miglioramenti di cui all'art. 12 del D.M. del ................................ Il sottoscritto ................. funzionario responsabile dell'ufficio ............... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione degli aiuti, previsti dall'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CEE) 2080/92, vista _ _ domanda di aiuto n. .......... presentata in data .......... protocollo n. .................. dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) .................... nato/a il............... a residente in ....... via ............; _ _ relativo certificato di collaudo redatto da ......... in data .........................; _ _ eventuale altra documentazione visionata .........; accertata _ _ la regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento): _ _ non regolarita' della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); considerato che il sottoscritto ha svolto in data ................. alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario ............ il sopralluogo in campo di verifica sulla superficie ammessa ad aiuto, sulla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento delle superfici boschive, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario ed approvato dalla regione, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, nonche' sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'ufficio istruttore; l'esito di tale sopralluogo e' risultato essere: _ _ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate, per le singole misure d'intervento, le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); _ _ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); certifica che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del ........., nonche' dalla deliberazione della giunta regionale n. ......... del ..............., per un importo come di seguito determinato: L./Euro ....... per il mancato reddito nell'anno ... di ........ Ha di imboschimento; L./Euro per il miglioramento (da specificare per singola tipologia d'intervento, individuando per i singoli casi il numero piante, superficie e/o km). Li', ......................... Il funzionario accertatore .................................

Allegato 2

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Il sottoscritto ............ nato/a a ................. il .......... e residente in .................. via ............, premesso che in data ................ ha presentato all'ufficio di, in data ..............., domanda n. ...... per la concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CEE) 2080/92, dichiara sotto la propria responsabilita', in riferimento all'art. 9 del decreto ministeriale del, di aver adempiuto esattamente a tutti gli obblighi assunti con tale domanda, come ammessa all'aiuto incluse eventuali modifiche e rettifiche apportate dall'Ente regionale competente, e risultanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. Li, ............................... Il sottoscritto .................

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