LEGGE 15 dicembre 1998, n. 498

Type Legge
Publication 1998-12-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 dello stesso accordo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accord

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCKS DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LA' DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCKS DI PESCI GRANDI MIGRATORI. Gli Stati parti al presente Accordo, Ricordando le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; Determinati a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole dagli stocks di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori; Determinati a migliorare la cooperazione tra gli Stati a questo fine; lanciando un appello agli Stati di bandiera, agli Stati del porto ed agli Stati costieri affinche' facciano rispettare con maggiore efficacia le misure di conservazione e di gestione adottate per questi stocks; Desiderosi di apportare una soluzione ai problemi identificati nella sezione C del capitolo 17 di Azione 21, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, in particolare al fatto che la gestione delle peschiere in alto mare e' in molte zone inadeguata e che alcune risorse sono sfruttate in eccesso e prendendo nota in particolare dei seguenti problemi: pesca non regolamentata, equipaggiamenti in eccesso, dimensioni eccessive delle flottiglie, prassi consistente nel cambiare bandiera per sfuggire ai controlli; attrezzature di pesca insufficientemente selettive, mancanza di attendibilita' delle banche, dati e cooperazione insufficiente tra gli Stati; Impegnandosi a praticare una pesca responsabile, Consapevoli della necessita' di evitare di causare danni all'ambiente marino, di preservare la diversita' biologica, di mantenere l'integrita' degli ecosistemi marini e di ridurre al minimo il rischio di effetti a lungo termine o irreversibili delle operazioni di pesca; Riconoscendo la necessita' di fornire agli Stati in via di sviluppo un'assistenza speciale, in particolare finanziaria, scientifica e tecnica, per consentire loro di concorrere efficacemente alla conservazione, alla gestione ed al durevole sfruttamento degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori; Convinti che il modo migliore per conseguire questi obiettivi e contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sia di stipulare un accordo ai fini dell'applicazione delle norme pertinenti della Convenzione; Affermando che le questioni che non sono disciplinate nella Convenzione o nel presente Accordo continuano ad essere regolate dalle regole e dai principi del diritto internazionale generale, Hanno convenuto guanto segue: Articolo primo Definizioni e sfera di applicazione 1. Ai fini del presente Accordo: a) Si intende per "Convenzione" la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; b) Per "misure di conservazione e di gestione" s'intendono le misure volte a conservare ed a gestire una o piu' specie di risorse biologiche marine, adottate ed applicate in maniera compatibile con le regole pertinenti del diritto internazionale come risultanti dalla Convenzione e dal presente Accordo; c) Il termine "pesce" include i molluschi ed i crostacei ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sedentarie come definite all'articolo 77 della Convenzione; d) per "intesa" s'intende un meccanismo di cooperazione creato in conformita' con la Convenzione ed il presente Accordo da due o piu' Stati al fine di istituire in una sotto-regione o in una regione, misure per la conservazione e la gestione di uno o piu' stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori. 2 a) Per "Stati parti", s'intendono gli Stati che hanno acconsentito a far parte del presente Accordo e nei confronti dei quali quest'ultimo e' in vigore; b) Il presente Accordo si applica mutatis mutandis: i) ad ogni organo di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della Convenzione; ii) Fatto salvo l'articolo 47, ad ogni ente denominato "organizzazione internazionale" nell'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione; che diviene parte al presente Accordo e in tal caso l'espressione "Stati Parti" si applica a tali enti. 3. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis agli altri enti di pesca le cui navi si dedicano alla pesca in alto mare.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Obiettivo Il presente Accordo mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione durevole degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Applicazione 1. Salvo disposizione contraria, il presente Accordo si applica alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori in zone che non dipendono dalla giurisdizione nazionale; tuttavia gli articoli 6 e 7 si applicano anche alla conservazione ed alla gestione di questi stocks nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, fatti salvi i vari regimi giuridici applicabili ai sensi della Convenzione nelle zone dipendenti dalla giurisdizione nazionale e nelle zone al di la' della giurisdizione nazionale. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e della gestione, della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori in zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, lo Stato costiero applica mutatis mutandis i principi generali enunciati all'articolo 5. 3. Gli Stati tengono debitamente conto della capacita' degli Stati in via di sviluppo di applicare gli articoli 5, 6 e 7 nelle zone che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale, e dei loro bisogni di assistenza come previsto nel presente Accordo. A questo fine, la parte VII si applica mutatis mutandis alle zone che dipendono dalla giurisdizione nazionale.

Accordo- art. 4

Articolo 4 Rapporto tra il presente Accordo e la Convenzione Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e gli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione. Il presente Accordo e' interpretato ed applicato nel contesto della Convenzione ed in maniera compatibile con la stessa.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Principi generali Per provvedere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati costieri e gli Stati che si dedicano alla pesca in alto mare, in esecuzione dell'obbligo di cooperazione loro imposto dalla Convenzione: a) adottano misure per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori e per favorire il loro sfruttamento ottimale; b) si accertano che tali misure siano fondate sui dati scientifici affidabili di cui dispongono e siano atte a mantenere o ripristinare gli stocks a livelli tali da garantire il massimo rendimento costante, in considerazione dei fattori economici ed ecologici pertinenti (ivi compresi i bisogni degli Stati in via di sviluppo e tenendo conto dei metodi in materia di pesca, dell'interdipendenza degli stock e di tutte le norme minime internazionali generalmente raccomandate a livello sub-regionale, regionale o mondiale; c) applicano l'approccio precauzionale secondo l'articolo 6; d) valutano l'impatto della pesca e delle altre attivita' dell'uomo, nonche' dei fattori ecologici, sugli stock in oggetto, e sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto e che sono loro affini o dipendenti; e) adottano, se del caso, misure di conservazione e di gestione nei confronti delle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto, o che sono loro affini o dipendenti, in vista di mantenere gli stocks di dette specie ad un livello tale che la riproduzione non sia gravemente danneggiata; f) riducono al minimo l'inquinamento, i rifiuti, gli scarichi, le catture con attrezzature perse o abbandonate, le catture di specie di pesci e di altre non previste (di seguito denominate specie non previste) nonche' l'impatto sulle specie affini o dipendenti, in particolare le specie minacciate di estinzione, grazie a misure che includono, per quanto possibile, l'elaborazione e l'utilizzazione di attrezzature e di tecnologie di pesca selettive, senza pericolo per l'ambiente e a carattere di redditivita'; g) proteggono la diversita' biologica nell'ambiente marino; h) adottano misure per impedire o far cessare uno sfruttamento o una capacita' eccessive e affinche' le attivita' di pesca non raggiungano un livello incompatibile con lo sfruttamento durevole delle risorse ittiche; i) tengono conto degli interessi dei pescatori che si dedicano alla pesca artigianale ed alla pesca di sussistenza; j) raccolgono e mettono in comune, in tempo utile, dati completi ed esatti sulle attivita' di pesca, ed in particolare sulla posizione delle navi, le catture di specie previste e non, ed il pescato, pesca come previsto all'annesso I, nonche' le informazioni provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali; k) incoraggiano e praticano la ricerca scientifica ed elaborano tecnologie appropriate a sostegno della conservazione e della gestione delle peschiere; l) applicano misure di conservazione e di gestione mediante sistemi efficaci di osservazione, di controllo e di sorveglianza e vigilano sulla loro osservanza.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Attuazione dell'approccio precauzionale 1. Gli Stati applicano largamente l'approccio precauzionale in materia di conservazione, di gestione e di utilizzazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, per proteggere le risorse biologiche marine e preservare l'ambiente marino. 2. Gli Stati adottano tante piu' precauzioni quanto piu' i dati sono incerti, poco attendibili o inadeguati. La mancanza di adeguati dati scientifici tuttavia non puo' essere invocata per omettere di adottare misure di conservazione e di gestione o differirne l'adozione. 3. Per attuare l'approccio precauzionale, gli Stati: a) migliorano l'adozione di decisioni in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, procurandosi e mettendo in comune le informazioni scientifiche disponibili piu' attendibili ed applicando tecnologie perfezionate per far fronte a rischi ed incertezze; b) applicano le direttive enunciate all'annesso II e determinano, sulla base delle informazioni scientifiche piu' attendibili di cui dispongono, i punti di riferimento per ciascuna razza, nonche' i provvedimenti da prendere se tali punti di riferimento vengono oltrepassati; c) tengono conto in particolare: delle incertezze circa l'importanza numerica degli stocks ed il ritmo di riproduzione, dei punti di riferimento, dello stato degli stocks rispetto a detti punti, della diffusione e ripartizione della mortalita' dovuta alla pesca e dell'impatto delle attivita' della pesca sulle specie non previste e su quelle affini o dipendenti, nonche' delle condizioni oceaniche, ecologiche e socio-economiche esistenti e previste; e d) elaborano programmi di raccolta di dati e di ricerca, per valutare l'impatto della pesca sulle specie non previste e sulle specie affini o dipendenti e sul loro ambiente, ed adottano i piani necessari per garantire la conservazione di tali specie e proteggere gli habitat specialmente minacciati; 4. Quando i punti di riferimento sono sul punto di essere raggiunti, gli Stati prendono le misure del caso affinche' non siano oltrepassati; se tali punti sono oltrepassati, gli Stati prendono immediatamente le misure di preservazione e di gestione supplementari di cui al paragrafo 3 b) al fine di ricostituire gli stock. 5. Quando lo stato degli stocks identificati o delle specie non previste o affini o dipendenti diviene preoccupante, gli Stati rafforzano la sorveglianza su tali stock e specie al fine di valutare il loro stato e l'efficacia delle misure di preservazione e di gestione. Essi rivedono regolarmente queste ultime in funzione dei nuovi dati. 6. Per le nuove peschiere o le peschiere esplorative, gli Stati adottano quanto prima misure di prudenza per la conservazione e la gestione, consistenti nel limitare la quantita' delle catture e del pescato. Tali misure rimangono in vigore fino a quando non si siano riuniti dati sufficienti per valutare l'impatto della pesca sulla durata a lungo termine degli stocks; successivamente potranno essere adottate misure di preservazione e di gestione fondate su questa valutazione. Se del caso, queste ultime misure saranno mirate allo sviluppo progressivo delle peschiere. 7. Se un fenomeno naturale produce effetti nefasti di rilievo sullo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati adottano con ogni urgenza misure di conservazione e di gestione affinche' l'attivita' della pesca non aggravi tali effetti nefasti. Tali misure di emergenza saranno altresi' adottate quando l'attivita' della pesca mette a repentaglio la durata degli stocks. Le misure di emergenza hanno carattere temporaneo e si basano sui dati scientifici piu' attendibili di cui questi Stati dispongono.

Accordo- art. 7

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.