DECRETO 7 settembre 1998, n. 503

Type Decreto
Publication 1998-09-07
Ultimo aggiornamento 1999-02-02
State In force
Source Normattiva
articles 8
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 17-2-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale e' stato disciplinato il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi non reperiti dal concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514;

Visto, in particolare, l'articolo 91 -bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale e' stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;

Considerato che l'esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione e di prevedere, con apposita disposizione normativa, l'accesso telematico degli organi di polizia agli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) richiede un approfondimento allo stato non compatibile con l'urgenza di adottare il regolamento in esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere recepiti in un autonomo provvedimento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3559M in data 11 giugno 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I Fermo dei veicoli a motore

Art. 1

1.Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", introdotto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996), convertito e modificato dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1 marzo 1997), recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", e ripubblicazione del testo coordinato con la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997 - supplemento ordinario n. 86/L: "Art. 91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo. 2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore. 3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 - supplemento ordinario n. 74. - Il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, recante: "Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

1.In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario e' autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

2.La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche dal sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della fornitura grava sul concessionario ed e' pari alla tariffa stabilita nel regolamento per l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del 21 giugno 1995, cosi' come annualmente rivalutata.

Note all'art. 2: - Si riporta di seguito l'art. 22, comma 2, del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514: "2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonche' dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente". - Si riporta di seguito l'art. 24 del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514: "Art. 24 (Collegamenti telematici). - 1. Le forniture di cui all'art. 22 possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del sistema informativo dell'A.C.I. 2. Il sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi. 3. L'utenza del servizio e' concessa in funzione della disponibilita' di collegamenti al momento della richiesta ed e' condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza dell'A.C.I. 4. Le modalita' di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonche' i costi a totale carico dell'utente sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione".

Art. 3

1.In sede di visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio o l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di eventuali veicoli a motore di proprieta' del contribuente iscritto a ruolo.

2.Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma 1, il concessionario della riscossione, in caso di mancato reperimento del veicolo a motore indicato nel visto stesso, richiede alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al luogo in cui si procede all'esecuzione di disporre il fermo del mezzo; i sessanta giorni decorrono dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente nel caso in cui il concessionario si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 2.

3.La richiesta dell'emanazione del provvedimento di fermo non esonera il concessionario dall'obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.

Nota all'art. 3: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante la "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49 - 2 supplemento ordinario: "Art. 79 (Verbali di pignoramento). - 1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo. 2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe. 3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e' a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive. 4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario e' autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'art. 80. 5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale".

Art. 4

1.Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale e' stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate.

2.Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica e' autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.

3.Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosita' delle procedure esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento delle spese di notifica.

Nota all'art. 4: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 26, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, supplemento ordinario n. 2: "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo".

Art. 5

1.Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso. Se il mezzo e' stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci giorni dall'iscrizione ne da' tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il concessionario ed il contribuente.

2.Per effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 4 e' vietata la circo1azione del veicolo a motore sottoposto a fermo.

3.Qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo, l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne da' comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, da' corso al pignoramento del mezzo.

Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 3 dell'art. 91-bis del D.P.R. n. 602/1973 v. nelle note alle premesse.

Art. 6

1.In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne da' comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.

2.La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni.

3.In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non e' dovuta all'ACI alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo.

4.Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo a motore, se e' stato sottoposto a custodia ai sensi dell'articolo 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.

5.Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario puo' presentare la domanda di' rimborso o di discarico per inesigibilita' nei termini previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda.

6.Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione dell'eventuale inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.

Note all'art. 6: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della tabella, allegata al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994 recante: "Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1994, n. 216: "Art. 1. - Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', annotazione del trasferimento di proprieta' anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', trascrizione della riserva della proprieta', degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della garanzia reale e della riserva della proprieta' sul veicolo, annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione della proprieta' e delle garanzie reali nonche' delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo, per ogni operazione, L. 40.500". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 77, commi da 1 a 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 77 (Presentazione della domanda di rimborso). - 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. 2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali. 4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato. 7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. (Omissis)".

Titolo II Fermo degli autoscafi

Art. 7

1.Ai fini del presente decreto, sono considerati autoscafi le unita' da diporto e le unita' adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri.

Art. 8

Nota all'art. 8: - L'art. 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' gia' riportato in nota all'art. 3.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)