LEGGE 26 gennaio 1999, n. 23

Type Legge
Publication 1999-01-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 12-2-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo- art. 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, cosi' come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

Accordo- art. 2

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Accordo- art. 3

Art. 3. - Ciascuna delle Parti contraenti assicurera' il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggera' la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attivita' del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Abeba, cosi' come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuovera' attivita' didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali. Le suddette attivita' verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.

Accordo- art. 4

Art. 4. - Le Parti contraenti si impegnano a studiare le formalita' e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Accordo- art. 5

Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira' le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie universita' e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.

Accordo- art. 6

Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Accordo- art. 7

Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive universita' ed istituzioni scolastiche.

Accordo- art. 8

Art. 8. - Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti contraenti.

Accordo- art. 9

Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.

Accordo- art. 10

Art. 10. - Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attivita' delle missioni di una Parte contraente operante nel territorio dell'altra Parte.

Accordo- art. 11

Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Accordo- art. 12

Art. 12. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' dei settori dell'informazione e della cultura.

Accordo- art. 13

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Accordo- art. 14

Art. 14. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Accordo- art. 15

Art. 15. - Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Accordo- art. 16

Art. 16. - Il presente Accordo sara' ratificato dopo l'adempimento delle formalita' legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo ad Addis Abeba.

Accordo- art. 17

Art. 17. - Il presente accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERALE [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=099G006600100170110001&dgu=1999-02-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-02-11&art.codiceRedazionale=099G0066)

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