Entrata in vigore della legge: 17-2-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi.
2.Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Atti finali
TRADUZIONE NON UFFICIALE ATTI FINALI DELLA CONFERENZA PLENIPOTENZIARIA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (Kyoto, 1994) Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) Dichiarazioni e Riserve Decisioni Risoluzioni Raccomandazioni Ginevra, 1995 NOTA ESPLICATIVA DEI SIMBOLI A MARGINE DEGLI ATTI FINALI I simboli a margine indicano le modifiche rispetto ai testi della Costituzione e Convenzione di Ginevra (1992), ed hanno il seguente significato: ADD = Aggiunta di una nuova clausola MOD = Clausola modificata (MOD) = Clausola emendata editorialmente NOC = Clausola immutata I simboli sono seguiti dal numero della clausola esistente. Per quanto riguarda le clausole nuove, (simbolo ADD), la collocazione e' data dal relativo numero, seguito da una lettera. ITU 1995 Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione puo' essere riprodotta o utilizzata in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, ivi comprese fotocopie e microfilm, senza autorizzazione scritta dell'ITU. I N D I C E Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) Emendamenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) PARTE I Premessa Art. 8 Conferenza Plenipotenziaria Art. 9 Principi riguardanti le elezioni e questioni ad Esse relative Art. 28 Finanze dell'Unione PARTE II Data di entrata in vigore Formula finale Firme Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) Emendamenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) Pagina Parte I Premessa Art. 4 Il Consiglio Art. 7 Conferenza Mondiale sulle Comunicazioni Radio Art. 19 Partecipazione di Enti ed Organizzazioni diverse dalle Amministrazioni alle attivita' dell'Unione Art. 23 Invito ed ammissione alle Conferenze Plenipotenziarie su invito di un Governo Art. 24 Invito ed ammissione alle Conferenze sulle comunicazioni radio su invito di un Governo Art. 32 Norme procedurali delle Conferenze e di altre riunioni Art. 33 Finanze ALLEGATO Definizione di alcuni termini usati nella presente Convenzione e Regolamenti Amministrativi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni Parte II Data di entrata in vigore Formula finale Firme II DICHIARAZIONI E RISERVE Algeria (Repubblica Democratica Popolare di) (15, 26, 80) Angola (Repubblica di) (51) Arabia Saudita (Regno dell') (26, 65, 80) Australia (92, 95) Austria (48, 92) Bahamas (Commonwealth delle) (29, 80) Bahrain (Stato di) (26, 65, 80) Bangladesh (Repubblica Popolare del) (91) Barbados (34, 80) Belgio (48, 92, 94) Benin (Repubblica di) (35) Bhutan (Regno di) (8) Bielorussia (Repubblica di) (70) Brunei Darussalam (14) Bulgaria (Repubblica di) (60) Burkina Faso (19) Burundi (Repubblica di) (3) Cambogia (Regno di) (39) Camerun (Repubblica del) (2, 80) Canada (61, 92) Capo Verde (Repubblica di) (50) Ciad (Repubblica del) (16) Cina (Repubblica Popolare) (23) Cipro (Repubblica di) (86, 92, 94) Colombia (Repubblica di) (37) Comore (Repubblica Federale Islamica delle) (26) Corea (Repubblica di) (43) Costa Rica (1) Costa d'Avorio (Repubblica della) (59,.80) Cuba (40) Danimarca (68, 92, 94) Ecuador (4) Egitto (Repubblica Araba di) (88) Emirati Arabi Uniti (26, 65, 80) Estonia (Repubblica di) (68, 92, 94) Etiopia (20) Fiji (Repubblica delle) (62) Filippine (Repubblica delle) (64) Finlandia (68, 92, 93, 94) Francia (85, 92, 93, 94) Gabon (Repubblica del) (9) Germania (Repubblica Federale di) (74, 92, 93, 94) Ghana (101) Giappone (82, 92) Gibuti (Repubblica di) (26) Giordania (Regno Hashemita di) (80) Grecia (73, 92, 94) Guinea (Repubblica di) (27) Guyana (36, 80) India (Repubblica dell') (78, 80) Indonesia (Repubblica di) (11) Iran (Repubblica Islamica dell') (5, 26, 80) Irlanda (89, 92, 94) Islanda (68, 93, 94) Israele (Stato di) (90, 92) Italia (63, 92, 93, 94) Kenya (Repubblica del) (72, 80) Kuwait (Stato di) (26, 65, 80) Lao (Repubblica Democratica Popolare di) (67) Lettonia (Repubblica di) (68, 92, 93, 94) Libia (Jamahiriya Socialista Popolare Araba Libica) (96) Liechtenstein (Principato del) (49, 92, 94) Lussemburgo (48, 92, 94) Macedonia (Ex Repubblica Jugoslava di) (100) Malawi (21) Malaysia (12) Mali (Repubblica del) (30) Malta (92) Marocco (Regno del) (80) Mauritania (Repubblica Islamica di) (26, 38) Messico (42) Monaco (Principato di) (58, 92, 93, 94) Mongolia (70) Namibia (Repubblica di) (76) Niger (Repubblica del) (45) Nigeria (Repubblica Federale di) (83) Norvegia (68, 92, 94) Nuova Zelanda (79, 92) Oman (Sultanato dell') (26, 65, 80) Paesi Bassi (Regno dei) (87, 92, 93, 94) Pakistan (Repubblica Islamica del) (26, 31, 80) Papua Nuova Guinea (57, 80) Peru' (46) Polonia (Repubblica di) (54, 92, 94) Portogallo (81, 92) Qatar (Stato del) (26, 65, 80) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (69, 92, 93, 94) Repubblica Ceca (55) Repubblica Slovacca (56) Romania (93, 94) Russia (Federazione Russa) (70) Saint Vincent e Grenadines (33, 80) San Marino (Repubblica di) (28) Senegal (Repubblica del) (47, 80) Singapore (Repubblica di) (52) Siria (Repubblica Araba di) (26, 32, 80) Spagna (13) Stati Uniti d'America (84, 92, 97, 98) Sudafrica (Repubblica del) (53) Sudan (Repubblica del) (18, 26) Svizzera (Confederazione Elvetica) (49, 92, 94) Svezia (68, 92, 94) Swaziland (Regno dello) (17) Tanzania (Repubblica Unita di) (25) Thailandia (44, 80) Tonga (Regno di) (99) Tunisia (26, 75) Turchia (71, 92, 93, 94) Uganda (24) Ukraina (70) Ungheria (Repubblica di) (66, 92) Uruguay (Repubblica Orientale dell') (22) Venezuela (Repubblica di) (6) Vietnam (Repubblica Socialista del) (41) Yemen (Repubblica dello) (26) Zambia (Repubblica di) (10) Zimbabwe (Repubblica dello) (7, 80) DECISIONI 1. Spese dell'Unione per il periodo 1995 - 1999 2. Procedura per la scelta della fascia contributiva RISOLUZIONI Politiche e piani strategici: 1. Piano strategico dell'Unione, 1995 - 1999 2. Creazione di un foro in cui discutere delle strategie e delle politiche nel mondo delle telecomunicazioni in continuo cambiamento Conferenze e riunioni 3. Conferenze future dell'Unione 4. Durata delle Conferenze Plenipotenziarie dell'Unione 5. Inviti a tenere conferenze o riunioni fuori Ginevra 6. Partecipazione di Movimenti di Liberazione riconosciuti dalle Nazioni Unite a Conferenze e Riunioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in qualita' di osservatori 7. Procedura per la definizione una regione allo scopo di convocare una Conferenza Regionale delle Comunicazioni Radio 8. Istruzioni per proseguire i lavori sulle norme procedurali delle Conferenze e Riunioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni 9. Riunione Inaugurale del nuovo Consiglio e Sessione del Consiglio del 1995 10. Status di osservatore alle riunioni del Consiglio per i membri dell'Unione che non sono membri del Consiglio 11. Mostre e fori mondiali e regionali delle telecomunicazioni 12. Ripristino delle piena partecipazione del Governo del Sudafrica alla Conferenza Plenipotenziaria ed a tutte le altre Conferenze, Riunioni ed attivita' dell'Unione. 13. Approvazione del Memorandum d'Intesa fra il rappresentante del Governo del Giappone ed il Segretario Generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni sulla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) Attivita' dei settori dell'ITU Generali 14. Riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti i membri dei settori dell'Unione 15. Analisi dei diritti e dei doveri di tutti i membri dei settori dell'Unione ITU-R E ITU-T 16. Migliorie al settore delle comunicazioni radio ed al settore relativo alla standardizzazione delle telecomunicazioni 17. Gruppi consultivi per i settori relativi alla standardizzazione delle comunicazioni radio e delle telecomunicazioni ITU-R 18. Esame del quadro di coordinamento e pianificazione delle frequenze per le reti satellitari dell'ITU 19. Miglioramento dell'uso degli impianti tecnici e di immagazzinamento/divulgazione dei dati dell'Ufficio Comunicazioni Radio 20. Uso delle bande aggiuntive assegnate al Servizio Trasmissioni da parte dello stesso ITU-T 21. Provvedimenti Speciali relativi alle procedure di chiamata alternative sulle reti di telecomunicazione internazionali 22. Suddivisione dei redditi nella fornitura dei servizi di telecomunicazione internazionali ITU-D 23. Attuazione del Piano di Azione di Buenos Aires 24. Ruolo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni nello sviluppo delle telecomunicazioni mondiali 25. Presenza regionale 26. Miglioramento delle capacita' dell'Unione di fornire assistenza e consulenza tecnica ai paesi in via di sviluppo 27. Partecipazione dell'Unione al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, ad altri programmi del sistema delle Nazioni Unite e ad altri progetti di finanziamento 28. Programma speciale di volontariato per la cooperazione tecnica 29. Programma internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni 30. Provvedimenti speciali per i paesi meno sviluppati 31. Infrastrutture per le telecomunicazioni e sviluppo socio- economico e culturale 32. Assistenza tecnica all'autorita' palestinese per lo sviluppo delle telecomunicazioni 33. Assistenza e sostegno alla Repubblica di Bosnia Erzegovina per la ricostruzione delle reti di telecomunicazioni 34. Assistenza e sostegno alla Liberia, alla Somalia ed al Rwanda per la ricostruzione delle reti di telecomunicazioni 35. Sostegno delle telecomunicazioni alla tutela ambientale 36. Telecomunicazioni per l'aiuto e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofi 37. Formazione dei rifugiati Finanze 38. Quote di contributo alle spese dell'Unione 39. Rafforzamento della base finanziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni 40. Disposizioni relative al finanziamento dei programmi per le telecomunicazioni 41. Regolamento degli arretrati e conti speciali per gli arretrati 42. Conti speciali per arretrati ed interessi 43. Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni 1989-1993 44. Revisione dei conti dell'Unione 45. Assistenza fornita dal Governo della Confederazione Elvetica in relazione alle finanze dell'Unione Personale e pensioni 46. Retribuzione e assegni di rappresentanza per i funzionari eletti 47. Questioni inerenti i compensi 48. Gestione e sviluppo delle risorse umane 49. Struttura organizzativa e qualifiche dell'ITU 50. Assunzione del personale e degli esperti dell'ITU per le missioni di assistenza tecnica 51. Partecipazione del personale dell'ITU alle conferenze dell'Unione 52. Ripristino del Fondo di previdenza del personale dell'ITU - Fondo Pensionamento e Fondo Filantropico Nazioni Unite, Agenzie Specializzate e organizzazioni Regionali delle Telecomunicazioni 53. Provvedimenti per consentire alle Nazioni Unite di svolgere i mandati di cui all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite 54. Supporto ai membri che ospitano le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite 55. Uso della rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite per il traffico delle telecomunicazioni delle agenzie specializzate 56. Eventuale revisione dell'Articolo VI, Sezione 11, della Convenzione su Privilegi ed Immunita' delle Agenzie Specializzate 57. Unita' ispettiva congiunta 58. potenziamento dei rapporti con le Organizzazioni Regionali delle Telecomunicazioni 59. Richiesta di pareri consultivi alla Corte Internazionale di Giustizia Varie 60. Status giuridico 61. Locali presso la sede dell'Unione: costruzione dell' "Edificio Montbrillant" 62. Limiti temporanei all'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione 63. Studio delle lingue nell'Unione 64. Accesso non discriminatorio ai moderni impianti e servizi di telecomunicazioni 65. Accesso a distanza ai servizi informativi dell'ITU 66. Accesso ai documenti ed alle pubblicazioni dell'Unione 67. Aggiornamento delle definizioni 68. Giornata Mondiale delle telecomunicazioni 69. Applicazione provvisoria della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte dei membri dell'Unione che non sono ancora diventati Stati Parti a detti strumenti RACCOMANDAZIONI 1. Deposito degli strumenti relativi alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) 2. Trasmissione di notizie non riservate e diritto alla comunicazione 3. Trattamento favorevole per i paesi in via di sviluppo STRUMENTO DI EMENDAMENTO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (GINEVRA, 1992) Emendamenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) PARTE 1. Premessa In virtu' e in attuazione delle relative disposizioni della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ed in particolare di quelle di cui all'Articolo 55, la Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) ha adottato i seguenti emendamenti a detta Costituzione: ARTICOLO 8 (CS) Conferenza Plenipotenziaria MOD 50) b) esaminera' le relazioni del Consiglio sulle attivita' dell'Unione dall'ultima Conferenza Plenipotenziaria e sulla politica e la pianificazione strategica dell'Unione; MOD 57 i) esaminera' e adottera', se del caso, proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione, avanzate dai membri dell'Unione, in conformita' rispettivamente con le disposizioni dell'Articolo 55 della presente Costituzione e delle relative disposizioni della Convenzione; ADD 59A 3. Eccezionalmente, nell'intervallo fra due Conferenze Plenipotenziarie Ordinarie sara' possibile convocare una Conferenza Plenipotenziaria straordinaria, con un'ordine del giorno limitato, per trattare questioni specifiche; ADD 59B a) con decisione della precedente Conferenza Plenipotenziaria ordinaria; ADD 59C b) nel caso in cui ne facciano singolarmente richiesta al Segretario Generale i due terzi dei membri dell'Unione; ADD 59D C) su proposta del Consiglio, con l'approvazione di almeno i due terzi dei Membri dell'Unione. ARTICOLO 9 (CS) Principi riguardanti le elezioni e questioni relative MOD 62 b) Il Segretario Generale, il vice Segretario Generale, i Direttori degli Uffici ed i membri del Comitato per i Regolamenti Radio saranno eletti fra i candidati proposti dai Membri in qualita' di loro cittadini e saranno tutti cittadini di Membri diversi, ed al momento dell'elezione si dovra' tenere in debita considerazione un'equa distribuzione geografica fra le regioni del mondo; per quanto riguarda i funzionari eletti, si dovranno inoltre tenere in debita considerazione i principi di cui al n. 154 della presente Costituzione; MOD 63 c) i Membri del Comitato per i Regolamenti Radio saranno eletti a titolo individuale; ogni Membro potra' proporre un solo candidato. ARTICOLO 28 (CS) Finanze dell'Unione MOD 163 (4) La classe contributiva scelta da ciascun Membro, in conformita' con i precedenti nn. 161 o 162, e' applicabile per il primo bilancio biennale a decorrere dalla scadenza dei sei mesi di cui a precedenti nn. 161 o 162. PARTE II. Data di entrata in vigore Gli emendamenti di cui al presente strumento entreranno in vigore, nel loro insieme o sottoforma di unico strumento, il 1› gennaio 1996 per i membri che sono parte alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che prima di quella data hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente strumento. --------------------------- IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato l'originale del presente strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992). Fatto a Kyoto il 14 ottobre 1994 STRUMENTO DI EMENDAMENTO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (GINEVRA, 1992) Emendamenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) PARTE 1. Premessa In virtu' e in attuazione delle relative disposizioni della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ed in particolare di quelle di cui all'Articolo 42, la Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) ha adottato i seguenti emendamenti a detta Convenzione: ARTICOLO 4 (CV) Il Consiglio MOD 50 I. Il numero dei membri del Consiglio sara' stabilito dalla Conferenza Plenipotenziaria che si terra' ogni quattro anni. ADD 50A 2. Tale numero non sara' superiore al 25% del totale di Membri dell'Unione. MOD 80 (14) sara' responsabile del coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli Articoli 49 e 50 della Costituzione ed a tal fine stipulera', per conto dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'Articolo 50 della Costituzione ed ai nn. 260 e 261 della Convenzione, nonche' con le Nazioni Unite, in attuazione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni; tali accordi provvisori saranno sottoposti all'esame della Conferenza Plenipotenziaria, in conformita' con le relative disposizioni dell'Articolo 8 della Costituzione; ARTICOLO 7 (CV) Conferenza Mondiale sulle Comunicazioni Radio MOD 118 (1) La portata generale di tale ordine del giorno sara' stabilita con quattro anni di anticipo, mentre l'ordine del giorno definitivo sara' stabilito dal Consiglio, possibilmente due anni prima della conferenza, a maggioranza dei Membri dell'Unione, ferme restando le disposizioni del n. 47 della presente Convenzione. Le due versioni dell'ordine del giorno saranno stabilite in base alle raccomandazioni della conferenza mondiale delle comunicazioni radio, in conformita' con il n. 126 della presente Convenzione. ARTICOLO 19 (CV) Partecipazione di Enti ed Organizzazioni diverse dalle Amministrazioni alle attivita' dell'Unione MOD 239 9. Un ente o organizzazione di cui ai precedenti nn. 229 o 230 potranno agire per conto dei Membri che li hanno approvati, purche' i Membri informino il Direttore dell'Ufficio interessato di essere in possesso della relativa autorizzazione. ARTICOLO 23 (CV) Invito ed ammissione alle Conferenze Plenipotenziarie su invito di un Governo MOD 258 3. Il segretario Generale ivitera' ad inviare i seguenti osservatori: ADD 262A e) enti ed organizzazioni di cui al n. 229 della presente Convenzione e le organizzazioni a carattere internazionale che rappresentano tali enti ed organizzazioni. (MOD) 269 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle agenzie invitati in conformita' con i nn. da 259 a 262A ARTICOLO 24 (CV) Invito ed amissione alle Conferenze sulle comunicazioni radio su invito di un Governo MOD. 271 2. (1) Le disposizioni di cui ai nn. da 256 a 265 della presente Convenzione, ad eccezione del n. 262A, si applicheranno alle conferenze sulle comunicazioni radio. ARTICOLO 32 (CV) Norme procedurali delle conferenze e di altre riunioni MOD 379 (2) I testi di tutte le piu' importanti proposte da mettere ai voti saranno distribuiti per tempo nelle lingue di lavoro della conferenza, cosicche' potranno essere studiati prima dei dibattiti. ART1COLO 33 (CV) Finanze MOD 475 4. Le seguenti disposizioni si applicheranno ai contributi delle organizzazioni di cui ai nn. da 259 a 262 ed agli enti autorizzati a partecipare alle attivita' dell'unione, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 19 della presente Convenzione. ------------- * Sono stati modificati solo i numeri dei paragrafi nn. 476 - 486 della Convenzione. (MOD) 476 (1) Le organizzazioni di cui ai nn. da 259 a 262 della presente Convenzione e le altre organizzazioni di carattere internazionale che partecipano ad una Conferenza Plenipotenziaria, ad un Settore dell'Unione o ad una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali parteciperanno al pagamento delle spese della conferenza o del Settore, in conformita' con i successivi nn. da 479 a 481, a seconda dei casi, a meno che non ne siano stati esentati dal Consiglio, su base di reciprocita'. (MOD) 477 (2) Tutti gli enti o organizzazioni che figurano negli elenchi di cui al n. 237 della presente Convenzione parteciperanno al pagamento delle spese del Settore, in conformita' con i successivi nn. 479 e 480. (MOD) 478 (3) Tutti gli enti o le organizzazioni che figurano negli elenchi di cui al n. 237 della presente Convenzione e che partecipano ad una conferenza sulle comunicazioni radio, ad una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o assemblea di un Settore di cui non sono membri, parteciperanno al pagamento delle spese della conferenza o dell'assemblea, in conformita' con i successivi nn. 479 e 481. (MOD) 479 (4) I contributi di cui ai nn. 476, 477 e 478 saranno versati in base alla libera scelta di una classe contributiva fra la scala di cui al precedente n. 468, ad eccezione delle classi unitarie 1/4, 1/8 e 1/16, riservate ai Membri dell'Unione (quest'ultima eccezione non si applica al Settore Sviluppo Telecomunicazioni); il Segretario Generale sara' informato della classe scelta; ciascun ente o organizzazione interessata puo' in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella gia' adottata. (MOD) 480 (5) L'importo del contributo unitario che puo' essere corrisposto per le spese di ciascuno dei Settori interessati sara' fissato ad 1/5 dell'unita' contributiva dei Membri dell'Unione. Tali contributi saranno considerati redditi dell'Unione e frutteranno degli interessi, in conformita' con le disposizioni del precedente n. 474. (MOD) 481 (6) L'importo del contributo unitario che puo' essere corrisposto per le spese di una conferenza o assemblea sara' fissato dividendo l'importo totale del bilancio della conferenza o assemblea in questione per il totale delle unita' versate dai Membri come quota di contributo alle spese dell'Unione. I contributi saranno considerati redditi dell'Unione e frutteranno interessi dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui vengono inviati i conti, ai tassi stabiliti al precedente punto n. 474. (MOD) 482 (7) Sara' possibile ridurre il numero delle unita' contributive solo in base ai principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'Articolo 28 della Costituzione. (MOD) 483 (8) In caso di rinuncia alla partecipazione ai lavori di un Settore o di interruzione della stessa (cfr. n. 240 della presente Convenzione), il contributo sara' corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha luogo tale rinuncia o interruzione. (MOD) 484 5. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni sara' stabilito dal Segretario Generale, tenendo conto del fatto che i costi di riproduzione e distribuzione dovrebbero in linea di massima essere coperti dalla vendita delle pubblicazioni. (MOD) 485 6. L'Unione terra' un conto di riserva, per avere a disposizione del capitale di lavoro atto a far fronte alle spese di base ed a mantenere riserve di cassa sufficienti ad evitare di dover ricorrere a prestiti, nella misura del possibile. L'importo del conto di riserva sara' fissato di anno in anno dal Consiglio, sulla base delle esigenze previste. Alla fine di ogni biennio di bilancio, tutti i crediti di bilancio che non sono stati spesi o assegnati saranno versati sul conto di riserva. Altri dettagli relativi al conto si trovano nei Regolamenti Finanziari. (MOD) 486 7. (1) Il Segretario Generale, d'accordo con il Comitato di Coordinamento, potra' accettare contributi volontari in contanti o in natura, purche' le condizioni ad essi relative siano di volta in volta conformi agli obiettivi ed ai programmi dell'Unione, nonche' ai programmi adottati da una conferenza, e rispettino i Regolamenti Finanziari, che prevedranno disposizioni speciali sull'accettazione e l'impiego di detti contributi volontari. (MOD) 487 (2) Di tali contributi volontari riferira' il Segretario Generale al Consiglio nella relazione finanziaria operativa, nonche' in un sunto in cui si dichiarera' caso per caso l'origine, l'uso proposto e le iniziative prese per ciascun contributo volontario. ALLEGATO (CV) MOD 1002 Osservatore: Una persona inviata: - dalle Nazioni Unite, da un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, da un'organizzazione regionale per le telecomunicazioni o da un'organizzazione intergovernativa che gestisca sistemi satellitari per partecipare, come consulente, ad una Conferenza Plenipotenziaria, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore; - da un'organizzazione internazionale per partecipare, come consulente, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore; - dal governo di un Membro dell'Unione per partecipare, senza diritto di voto, ad una conferenza regionale, oppure - da un ente o da un'organizzazione di cui al n. 229 della Convenzione o da un'organizzazione a carattere internazionale in rappresentanza di tali enti o organizzazioni, in conformita' con le relative disposizioni della presente Convenzione. PARTE II. Data di entrata in vigore Gli emendamenti di cui al presente strumento entreranno in vigore, nel loro insieme o sottoforma di unico strumento, il 1› gennaio 1996 per i membri che sono parte alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che prima di quella data hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente strumento. IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato l'originale del presente strumento di emendamento alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992). Fatto a Kyoto il 14 ottobre 1994 (Seguono le firme) (Le firme in calce allo Strumento di emendamento alla Convenzione (1992) sono quelle che figurano da pag. a pag. ) DICHIARAZIONI E RISERVE DICHIARAZIONI E RISERVE () espresse alla fine della CONFERENZA PLENIPOTENZIARIA DELLA UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (Kyoto, 1994) I sottoscritti Plenipotenziari, firmando il presente documento, che forma parte integrante degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), confermano di aver preso atto delle seguenti dichiarazioni e riserve espresse alla fine di detta Conferenza: 1 Originale: spagnolo Per il Costa Rica: La delegazione del Costa Rica alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994): 1. riserva per il suo Governo il diritto di: a) prendere le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi nazionali ed i suoi servizi di telecomunicazioni, nel caso in cui gli altri Membri non osservino le disposizioni degli Atti Finali di questa Conferenza (Kyoto, 1994); ---------- () Nota del Segretario Generale: I testi delle dichiarazioni e riserve figurano seguendo l'ordine cronologico del deposito. Nell'indice i testi sono raggruppati in ordine alfabetico dei nomi dei Membri che li hanno formulati. b) di porre tutte le riserve che riterra' opportune prima della ratifica degli Atti Finali di questa Conferenza (Kyoto, 1994) su ogni disposizione degli Atti Finali che violi la Costituzione del Costa Rica. 2. dichiara che il Costa Rica sara' vincolato dagli strumenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ivi comprese la Costituzione, la Convenzione, i Regolamenti Amministrativi e gli emendamenti o le modifiche ad essi solo quando dichiarera' esplicitamente di acconsentire ad essere vincolato da ciascuno di tali strumenti, a condizione che vengano preventivamente espletate le relative procedure costituzionali 2 Originale: Francese Per la Repubblica del Camerun: 1. La delegazione della Repubblica del Camerun alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' opportune per salvaguardare i suoi interessi,. nel caso in cui uno qualsiasi deiu Membri dell'Unione non osservi le disposizioni dei presenti Atti Finali, dei. relativi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio l'efficiente funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 2. La delegazione della Repubblica del Camerun riserva altresi'per il suo Governo il diritto di porre ulteriori riserve ai presenti Atti Finali, ove necessario. 3 Originale: Francese Per la Repubblica di Burundi; La delegazione della Repubblica di Burundi riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative che riterra' opportune per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione; 2. accettare o meno i provvedimenti che potrebbero comportare un aumento della sua quota contributiva. 4 Originale: Spagnolo Per l'Ecuador: La delegazione dell'Ecuador, nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' opportune, in conformita' con il suo diritto sovrano, le leggi nazionali ed internazionali, nel caso in cui i suoi interessi vengano messi in qualche modo a repentaglio dagli atti di altri paesi. 5 Originale: Inglese Per la Repubblica Islamica dell'Iran: Nel nome di Dio pietoso e misericordioso, la delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran, nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), riserva per il suo Governo il diritto di: 1. prendere le iniziative che considerera' opportune o di adottare i provvedimenti necessari a salvaguardare i suoi diritti ed interessi, nel caso in cui altri Membri dell'Unione non osservino in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero dei suoi Allegati o Protocolli e Regolamenti; 2. proteggere i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non partecipino alle spese dell'Unione o le riserve di altri Membri mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione della Repubblica Islamica dell'Iran; 3. non essere vincolata da nessuna delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e delle disposizioni dei relativi strumenti di emendamento adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) che potrebbero direttamente o indirettamente incidere sulla sua sovranita' e violare la Costituzione, le Leggi ed i Regolamenti della Repubblica Islamica dell'Iran; 4. porre altre riserve o esprimere dichiarazioni fino a quando non saranno state ratificate la Costituzione e la Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed i suoi emendamenti. 6 Originale: Spagnolo Per il Venezuela: La delegazione della Repubblica del Venezuela riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro presente o futuro non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio l'efficace funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. Essa esprime altresi'riserve nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) da parte di altri Membri incida negativamente sull'uso dell'orbita geostazionaria-satellitare e dello spettro radio per la fornitura dei suoi servizi di telecomunicazione, ovvero impedisca o ritardi le procedure di notifica, coordinamento e registrazione. Inoltre, essa pone riserve su tutti gli Articoli della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) che si riferiscono all'arbitrato quale mezzo per comporre le controversie, in conformita' con la politica internazionale del Governo del Venezuela al riguardo. 7 Originale: Inglese Per la Repubblica dello Zimbabwe: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica dello Zimbabwe dichiara di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che considerera' o riterra' necessarie e opportune per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi o non rispetti le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), o dei suoi Protocolli, Allegati o Regolamenti, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio il suo Settore Telecomunicazioni 8 Originale: Inglese Per il Regno del Bhutan: La delegazione del Regno del Bhutan alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio il regolare funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 9 Originale: Francese Per la Repubblica del Gabon: La delegazione della Repubblica del Gabon riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui qualcuno dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri siano tali da poter mettere a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare da tali riserve. 10 Originale: Inglese Per la Repubblica dello Zambia: La delegazione della Repubblica dello Zambia alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottate dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da detti Membri incidano direttamente o indirettamente sul funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o sulla sua sovranita'. La delegazione della Repubblica dello Zambia riserva inoltre il diritto del suo Governo di porre ulteriori riserve, che potrebbero rendersi necessarie fino alla ratifica, da parte della Repubblica dello Zambia, degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994). 11 Originale: Inglese Per la Repubblica di Indonesia: Per conto della Repubblica di Indonesia, la delegazione della Repubblica di Indonesia alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994): 1. riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative ed i provvedimenti cautelativi che riterra' opportuni per salvaguardare i suoi interessi nazionali nel caso in cui una qualunque delle disposizioni della Costituzione, della Convenzione e delle Risoluzioni, come pure una qualunque decisione della Conferenza Plenipotenziaria dell'ITU (Kyoto, 1994) ledano direttamente o indirettamente la sua sovranita' o violino la Costituzione, le Leggi ed i Regolamenti della Repubblica di Indonesia in qualita' di parte ad altri trattati e convenzioni ed i principi del diritto internazionale; 2. riserva inoltre per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative ed i provvedimenti cautelativi che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nazionali, nel caso in cui uno qualunque dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottate dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le conseguenze o le riserve di uno qualunque dei Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione, o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 12 Originale: Inglese. Per la Malaysia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Malaysia riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non contribuiscano alle spese dell'Unione, ovvero uno qualunque dei Membri non osservi in qualunque altro modo i dettami della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione 13 Originale: Spagnolo Per la Spagna: La delegazione spagnola, ai sensi della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, riserva per il Regno di Spagna il diritto di esprimere riserve agli Atti Finali adottati dalla presente Conferenza fino al momento del deposito dell'apposito strumento di ratifica. 14 Originale: Inglese Per il Brunei Darussalam: La delegazione del Brunei Darussalam riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui un paese qualsiasi non osservi in qualche modo i dettami della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendati con gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero degli Allegati o degli annessi Protocolli, oppure nel caso in cui le riserve poste da altri paesi ledano gli interessi del Brunei Darussalam o comportino un aumento della quota di contributo alle spese dell'Unione. La delegazione del Brunei Darussalam riserva inoltre per il suo Governo il diritto di porre ulteriori riserve, eventualmente necessarie, fino al momento della ratifica da parte del Brunei Darussalam della Costituzione e della Convenzione dell'unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei suoi emendamenti (Kyoto, 1994). 15 Originale: Francese Per la Repubblica Democratica di Algeria: La delegazione della Repubblica Democratica di Algeria alla Conferenza plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della quota algerina di contributo alle spese dell'Unione. 16 Originale: Francese Per la Repubblica del Ciad Nel firmare gli strumenti che contengono gli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), la delegazione della Repubblica del Ciad alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie: 1. nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Kyoto, 1994) e/o dei rispettivi allegati; 2. nel caso in cui le riserve poste da altri Membri siano tali da poter mettere a repentaglio il normale funzionamento e la gestione tecnica dei servizi di telecomunicazione della Repubblica del Ciad. La delegazione della Repubblica del Ciad riserva inoltre per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. 17 Originale: Inglese Per il Regno dello Swaziland: Nel firmare gli Atti Finali, la delegazione del Regno dello Swaziland riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui dei Membri in qualche modo non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) o dei suoi Allegati e Regolamenti, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 18 Originale: Inglese Per la Repubblica del Sudan: La delegazione della Repubblica del Sudan dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a tutelare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendata con gli Atti finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da uno qualunque dei Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della quota di contributo del Sudan alle spese dell'Unione. 19 Originale: Francese Per il Burkina Faso: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), la delegazione del Burkina Faso riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi: 1. nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) e/o dei rispettivi allegati; 2 nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda la quota per le spese dell'Unione; 3. nel caso in cui le riserve poste da altri Membri siano tali da poter mettere a repentaglio il funzionamento tecnico e/o commerciale dei suoi servizi di telecomunicazione. La delegazione del Burkina Faso riserva inoltre per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve al momento della ratifica degli atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994). 20 Originale: Inglese Per l'Etiopia: Nel firmare gli Atti Finali della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione etiope riserva per il suo Governo il diritto di: 1. porre tutte le riserve che riterra' opportune su tutti i testi, le risoluzioni, le raccomandazioni e le opinioni espresse nella Costituzione e nella Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), che potrebbero direttamente o indirettamente incidere sui suoi interessi e sul funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare e proteggere i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi i dettami della Costituzione e della Convenzione; 3. presentare altre dichiarazioni o riserve fino a quando non ratifichera' la presente Costituzione e la Convenzione. 21 Originale: Inglese Per il Malawi: La delegazione del Malawi alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei suoi Allegati e Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da uno qualunque dei Membri dell'Unione mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 22 Originale: Spagnolo Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay: La delegazione della Repubblica Orientale dell'Uruguay dichiara per conto del suo Governo che si riserva il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei Protocolli Facoltativi, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 23 Originale: Inglese Per la Repubblica Popolare Cinese: La delegazione della Repubblica Popolare Cinese, nel firmare i presenti Atti Finali, riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno dei Membri non osservi in qualche modo i dettami della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio i suoi interessi. 24 0riginale: Inglese Per la Repubblica dell'Uganda: La delegazione della Repubblica dell'Uganda, nel firmare i presenti Atti Finali, riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno dei Membri non osservi in qualche modo i dettami degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio i suoi interessi. 25 Originale: Inglese Per la Repubblica Unita di Tanzania: La delegazione della Repubblica Unita di Tanzania alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 26 Originale: Inglese Per la Repubblica Democratica di Algeria, lo Stato di Bahrain, la Repubblica Federale Islamica delle Comore, la Repubblica di Gibuti, la Repubblica Islamica dell'Iran, lo Stato di Kuwait, il Libano, la Repubblica Islamica di Mauritania, il Sultanato dell'Oman, la Repubblica Islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica del Sudan, la Repubblica Araba di Siria, la Tunisia, gli Emirati Arabi Uniti e la Repubblica dello Yemen: Le summenzionate delegazioni alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) dichiarano che la firma e l'eventuale ratifica dei loro rispettivi Governi degli Atti Finali di questa Conferenza non saranno valide per il Membro dell'ITU che va sotto il nome di "Israele", e non implica in alcun modo il suo riconoscimento da parte di detti Governi. 27 Originale: Francese Per la Repubblica di Guinea: La delegazione della Repubblica di Guinea alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 28 Originale: Inglese Per la Repubblica di San Marino: Nel firmare il protocollo Finale della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica di San Marino riserva per il suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione, dei suoi Allegati, Protocolli Aggiuntivi e Regolamenti Amministrativi. Il Governo della Repubblica di San Marino riserva altresi'gli stessi diritti nei confronti delle riserve poste da altri Membri e che potrebbero interferire con limitare o mettere a repentaglio il corretto funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di San Marino. 29 Originale: Inglese Per il Commonwealth delle Bahamas: La delegazione del Commonwealth delle Bahamas, per conto del suo Governo, si riserva il diritto di adottare tutte le iniziative che considera necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994) o di uno strumento ad essi allegato, ovvero nel caso in cui una riserva di un altro paese metta a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 30 Originale: Francese Per la Repubblica del Mali: La delegazione della Repubblica del Mali, nel firmare gli Atti Finali di questa Conferenza, riserva il diritto del suo Governo di adottare i provvedimenti o le iniziative che potranno essere necessarie a salvaguardare i suoi diritti e interessi nazionali, nel caso in cui alcuni Membri dell'Unione non osservino in qualche modo le disposizioni di detti Atti, ovvero mettano direttamente o indirettamente a repentaglio gli interessi dei suoi servizi di telecomunicazione, la sua sicurezza nazionale o la sua sovranita'. 31 Originale: Inglese Per la Repubblica Islamica del Pakistan: La delegazione della Repubblica Islamica del Pakistan riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994), o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 32 Originale: Inglese Per la Repubblica Araba di Siria: La delegazione della Repubblica Araba di Siria dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a proteggere i suoi interessi, nel caso in cui uno qualunque dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e degli Atti Finali di questa Conferenza (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 33 Originale: Inglese Per Saint Vincent e Grenadines: La delegazione di Saint Vincent e Grenadines, per conto del suo Governo, si riserva il diritto di adottare tutte le iniziative che considera necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994) o di uno strumento ad essi allegato, ovvero nel caso in cui una riserva di un altro paese metta a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione 34 Originale: Inglese Per Barbados: La delegazione di Barbados, per conto del suo Governo, si riserva il diritto di adottare tutte le iniziative che considerera' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994) o di uno strumento ad essi allegato, ovvero nel caso in cui una riserva di un altro paese metta a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 35 Originale: Francese Per la Repubblica dei Benin: La delegazione della Repubblica del Benin alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie a proteggere i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri dell'Unione non osservino le disposizioni della presente Costituzione e Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ovvero nel caso in cui le riserve poste da altri Membri mettano a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 36 Originale: Inglese Per la Guyana: La delegazione della Guyana, per conto del suo Governo, si riserva il diritto di adottare tutte le iniziative che considerera' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994) o di uno strumento ad essi allegato, ovvero nel caso in cui una riserva di un altro paese metta a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 37 Originale: Spagnolo Per la Repubblica di Colombia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994), la delegazione della Repubblica di Colombia: 1. ribadisce ed inserisce, facendovi riferimento, tutte le riserve e le dichiarazioni espresse in occasione delle conferenze amministrative mondiali; 2. ribadisce nella sostanza la Riserva n. 48, posta alla Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 38 Originale: Francese Per la Repubblica Islamica di Mauritania: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), la delegazione della Mauritania dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di: 1. adottare tutte le iniziative che considerera' necessarie a salvaguardare i suoi interessi nazionali, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri non soddisfino la nostra principale preoccupazione, che e' quella di far funzionare nella maniera piu' soddisfacente possibile la rete di telecomunicazioni; 2. accettare o non accettare le implicazioni finanziarie che potrebbero derivare dagli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) o dalle riserve di altri Membri. La delegazione della Mauritania dichiara inoltre che la Costituzione e la Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e tutti gli emendamenti in tali strumenti introdotti con la Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) saranno soggetti a ratifica da parte delle istituzioni nazionali competenti. 39 Originale: Francese Per il Regno di Cambogia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), la delegazione del Regno di Cambogia riserva per il suo Governo: 1. il diritto di adottare tutte le iniziative ritenute necessarie a proteggere gli interessi del Regno di Cambogia: a) nel caso in cui un Membro non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ed i rispettivi Allegati, nonche' i testi emendati ed adottati alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994); b) nel caso in cui le riserve poste da altri Membri siano tali da poter mettere a repentaglio il normale funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Regno di Cambogia; 2. la delegazione del Regno di Cambogia riserva inoltre per il suo Governo il diritto di adottare le misure necessarie per estinguere gli arretrati dovuti all'ITU dagli avvenimenti del 1970 ad oggi. 40 Originale: Spagnolo Per Cuba: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica di Cuba dichiara: - che, dato il perdurare della prassi interventista del Governo degli Stati Uniti d'America di istallare stazioni per le trasmissioni radiotelevisive dirette verso il territorio cubano a scopi politici e destabilizzanti, in aperta violazione alle disposizioni ed ai principi che regolano le telecomunicazioni in tutto il mondo, soprattutto quelli volti a facilitare la cooperazione internazionale e lo sviluppo economico e sociale fra i popoli, ed a scapito del normale funzionamento e sviluppo dei servizi di comunicazione radio di Cuba, l'Amministrazione di Cuba si riserva il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari. Le conseguenze delle iniziative che l'Amministrazione cubana potra' ritenere opportune per contrastare il subdolo comportamento del Governo degli Stati Uniti d'America sara' responsabilita' esclusiva di quel Governo. - di non riconoscere in alcun modo la notifica, la registrazione o l'uso delle frequenze da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in quella parte del territorio cubano nella provincia di Guantanamo che gli Stati Uniti occupano con la forza, contrariamente all'esplicita volonta' del popolo e del Governo cubano; - di non accettare il Protocollo Facoltativo sulla composizione delle controversie relativo alla presente Costituzione, Convenzione e Regolamenti Amministrativi; - di riservare per il suo Governo il diritto di adottare tutte le iniziative che considerera' necessarie a proteggere i suoi interessi, nel caso in cui altri paesi Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), con i Regolamenti Amministrativi, e gli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione di cui agli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano in qualche modo a repentaglio i servizi di telecomunicazione di Cuba, o comportino un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione. La delegazione cubana riserva altresi'per il suo Governo il diritto di esprimere altre dichiarazioni o riserve che potrebbero essere necessarie al momento del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione, ed a quello della ratifica degli strumenti di emendamento adottati dalla Conferenza Plenipot enziaria (Kyoto, 1994). 41 Originale: Inglese Per la Repubblica Socialista del Vietnam: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione vietnamita dichiara, per conto della Repubblica Socialista del Vietnam, di mantenere le riserve poste alla Conferenza Plenipotenziaria di Nairobi (1982) e ribadite alle Conferenze Plenipotenziarie dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni di Nizza, 1989, e Ginevra, 1992. 42 Originale: Spagnolo Per il Messico: La delegazione del Messico ribadisce ed inserisce, facendovi riferimento, tutte le riserve poste in occasione delle conferenze amministrative mondiali e della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992), e dichiara altresi'di riservarsi il diritto di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui altri Membri non osservino gli emendamenti concordati alla Costituzione ed alla Convenzione, o le altre decisioni adottate dalla Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve da essi poste mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento del contributo del Messico alle spese dell'Unione. 43 Originale: Inglese Per la Repubblica di Corea: La delegazione della Repubblica di Corea riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che potra' considerare necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto (1994) o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi interessi. 44 Originale: Inglese Per la Thailandia: La delegazione della Thailandia riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che considerera' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni adottati a Kyoto (1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione della Thailandia o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 45 Originale: Francese Per la Repubblica del Niger: La delegazione del Niger alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative che considerera' necessarie nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni adottati a Kyoto (Settembre/Ottobre 1994), ovvero nel caso in cui le riserve di tali membri mettano a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. non accettare le conseguenze delle riserve che potrebbero comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 46 Originale: Spagnolo Per il Peru': La delegazione del Peru' riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative che considerera' necessarie a proteggere i suoi interessi nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni adottate a questa Conferenza Plenipotenziaria, ovvero nel caso in cui le riserve da essi poste mettano a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. accettare o non accettare le conseguenze delle riserve di uno qualsiasi degli altri Stati Membri che potrebbero comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione; 3. porre altre riserve che riterra' necessarie al momento della ratifica. 47 Originale: Francese Per la Repubblica del Senegal: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria svoltasi a Kyoto dal 19 settembre al 14 ottobre 1994, la delegazione della Repubblica del Senegal dichiara, per conto del suo Governo, di non accettare le conseguenze delle riserve poste da altri governi, che comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. La Repubblica del Senegal si riserva inoltre il diritto di adottare le azioni che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottate dalla Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi tendano a mettere a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 48 Originale: Francese Per l'Austria, il Belgio ed il Lussemburgo: 1. Le delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano di mantenere le dichiarazioni e le riserve poste a conclusione della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che tali dichiarazioni e riserve si applicano altresi'agli strumenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione. 2. Esse dichiarano inoltre di riservare il diritto dei loro Governi di non riconoscere le riserve o le dichiarazioni che potranno essere espresse da altri Membri dell'Unione dopo la firma degli Atti Finali. 49 Originale: Francese Per la Confederazione Elvetica ed il Principato dei Lechtenstein: 1. Le delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano di mantenere le dichiarazioni e le riserve espresse a conclusione della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che tali dichiarazioni e riserve si applicano altresi'agli strumenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione. 2. Esse dichiarano inoltre di riservare il diritto dei loro Governi di non riconoscere le riserve o le dichiarazioni che potranno essere espresse da altri Membri dell'Unione dopo la firma degli Atti Finali. 50 Originale: Francese Per la Repubblica di Capo Verde: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione di Capo Verde dichiara, per conto del suo Governo: a) di non accettare le conseguenze delle riserve poste dal altri Governi che potrebbero comportare un aumento del suo contributo alle spese dell'Unione; b) di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda la sua quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, emendate con gli Atti Finali di questa Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; c) di riservare altresi'per il suo Governo il diritto di sollevare ulteriori riserve specifiche a questi Atti Finali o a qualsiasi altro strumento di altre conferenze dell'ITU non ancora ratificate, fino a quando non sia stato depositato il rispettivo strumento di ratifica. 51 Originale: Francese Per la Repubblica di Angola: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione dell'Angola dichiara, per conto del suo Governo: a) di non accettare le conseguenze delle riserve poste dal altri Governi che potrebbero comportare un aumento del suo contributo alle spese dell'Unione; b) di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda la sua quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, emendate con gli Atti Finali di questa Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; c) di riservare altresi'per il suo Governo il diritto di sollevare ulteriori riserve specifiche a questi Atti Finali o a qualsiasi altro strumento di altre conferenze dell'ITU non ancora ratificate, fino a quando non sia stato depositato il rispettivo strumento di ratifica. 52 Originale: Inglese Per la Repubblica di Singapore: La delegazione della Repubblica di Singapore riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate con gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, o dei suoi Allegati e Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri dell'Unione mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione della Repubblica di Singapore o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. La delegazione della Repubblica di Singapore riserva inoltre per il suo Governo il diritto di porre ogni altra riserva che considerera' necessaria fino al momento della sua ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 53 Originale: Inglese Per la Repubblica del Sud Africa: La delegazione della Repubblica del Sud Africa dichiara di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi Allegati o Protocolli, ed emendate con gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, ovvero nel caso in cui le riserve o le iniziative di altri Membri dell'Unione mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 54 Originale: Francese Per la Repubblica di Polonia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica di Polonia dichiara, per conto del suo Governo: 1. di non accettare le conseguenze delle riserve poste dal altri Governi che potrebbero comportare un aumento del suo contributo alle spese dell'Unione; 2. di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda la sua quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, emendate con gli Atti Finali di questa Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 3. di riservare altresi'per il suo Governo il diritto di sollevare ulteriori riserve specifiche a questi Atti Finali o a qualsiasi altro strumento di altre conferenze dell'ITU non ancora ratificate, fino a quando non sia stato depositato il rispettivo strumento di ratifica. 55 Originale: Inglese Per la Repubblica Ceca: La delegazione della Repubblica Ceca riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda il suo contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni o dei suoi Allegati o Protocolli, o gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ad esse allegati. 56 Originale: Inglese Per la Repubblica Slovacca: La delegazione della Repubblica Slovacca riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda il suo contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni o dei suoi Allegati o Protocolli, o gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ad esse allegati, o, infine, nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 57 Originale: Inglese Per Papua Nuova Guinea: La delegazione di Papua Nuova Guinea riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda il suo contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate con la Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), o i suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione di Papua Nuova Guinea. 58 Originale: Francese Per il Principato di Monaco: La delegazione del Principato di Monaco riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative ed i provvedimenti che potra' ritenere necessari a salvaguardare i suoi interessi nazionali, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda il suo contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualunque modo le disposizioni degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati da questa Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da mettere a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o aumentare il suo contributo alle spese dell'Unione. 59 Originale: Francese Per la Repubblica della Costa d'Avorio: La delegazione della Repubblica della Costa d'Avorio riserva per il suo Governo il diritto di: a) adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate dalla presente Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994); b) non accettare le conseguenze delle riserve poste sugli Atti Finali della presente Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) da altri Membri, e che potrebbero comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o mettere a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; c) porre riserve o non accettare gli emendamenti adottati dalla presente Conferenza alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione, che potrebbero mettere a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o ledere direttamente o indirettamente la sua sovranita'. 60 Originale: Inglese Per la Repubblica di Bulgaria: La delegazione della Repubblica di Bulgaria alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate dalla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le conseguenze delle riserve poste da altri paesi mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione bulgari; 2. non sostenere i provvedimenti finanziari che potrebbero comportare un aumento ingiustificato della sua quota di contributo alle spese dell'unione; 3. esprimere dichiarazioni o riserve al momento della ratifica degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione dell'ITU (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione (Kyoto, 1994). 61 Originale: Inglese Per il Canada: La delegazione del Canada dichiara di riservare per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve al momento del deposito degli strumenti di ratifica degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994). 62 Originale: Inglese Per la Repubblica delle Fiji: Nel firmare il presente documento, che forma parte degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) e prendendo atto delle disposizioni del n. 16 dell'Articolo 32 della Convenzione, la delegazione della Repubblica delle Fiji riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' considerare necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione delle Fiji o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 63 Originale: Inglese Per l'Italia: La delegazione dell'Italia riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non corrispondano la loro quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero nel caso in cui non osservino in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate con gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o, infine, nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 64 Originale: Inglese Per la Repubblica delle Filippine: La delegazione della Repubblica delle Filippine riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie e sufficienti a salvaguardare i suoi interessi, in conformita' con la sua legislazione nazionale, nel caso in cui le riserve poste dai rappresentanti di altri Stati mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione o pregiudichino i suoi diritti di paese sovrano. La delegazione delle Filippine riserva inoltre per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve prima di depositare gli strumenti di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e relativi emendamenti, approvati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto del 1994. 65 Originale: Inglese Per lo Stato del Bahrain, lo Stato del Xuwait, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti: Le summenzionate delegazioni alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) dichiarano che i loro Governi si riservano il diritto di adottare le iniziative che potranno ritenere necessarie a salvaguardare i loro interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), o le Risoluzioni ad essi allegate, ovvero nel caso in cui le riserve poste da qualunque altro Membro mettano a repentaglio i loro servizi di telecomunicazione. 66 Originale: Inglese Per la Repubblica di Ungheria: La delegazione della Repubblica di Ungheria riserva per il suo Governo il diritto di non accettare i provvedimenti finanziari che potrebbero comportare un aumento ingiustificato della sua quota di contributo alle spese dell'Unione ed il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione, ovvero mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, come pure il diritto di porre riserve specifiche o esprimere dichiarazioni prima della ratifica degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994). 67 Originale: Francese Per la Repubblica Democratica Popolare di Lao: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica Democratica Popolare di Lao riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui i Membri dell'Unione non osservino le disposizioni di questi Atti Finali, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste dagli altri paesi compromettano il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 68 Originale: Inglese Per la Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Finlandia, l'Islanda, la Repubblica di Lettonia, la Norvegia e la Svezia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, le delegazioni dei paesi sopra menzionati dichiarano formalmente di mantenere le dichiarazioni e le riserve (n. 46) formulate dai loro paesi al momento della firma degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 69 Originale: Inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: La delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992, emendate con gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994), o dei suoi Allegati, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi interessi. 70 Originale: Russo Per la Repubblica di Bielorussia, la Mongolia, la Federazione Russa e l'Ukraina Le delegazioni dei paesi di cui sopra riservano per il loro Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve al momento della ratifica degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), nonche' il diritto di adottare le iniziative che potranno ritenere necessarie a salvaguardare i loro interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il funzionamento dei servizi di telecomunicazione dei paesi summenzionati o comportino un aumento del contributo annuo alle spese dell'Unione. 71 Originale: Inglese Per la Turchia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), la delegazione della Turchia riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, o dei suoi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve poste da qualunque altro Membro mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento del suo contributo alle spese dell'Unione. 72 Originale: Inglese Per la Repubblica del Xenya: I La delegazione della Repubblica del Kenya riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie e/o appropriate a salvaguardare e proteggere i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ed i relativi emendamenti adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) e/o qualunque altro strumento ad essi associato. La dichiarazione ribadisce inoltre che il Governo della Repubblica del Kenya non accetta la responsabilita' delle conseguenze delle riserve poste da altri Membri dell'Unione. II La delegazione della Repubblica del Kenya, ricordando la riserva n. 90 della Convenzione di Nairobi del 1982, ribadisce a nome del suo Governo la lettera e lo spirito di detta riserva. 73 Originale: Francese Per la Grecia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Grecia dichiara: 1. di riservare per il suo Governo il diritto: a) di adottare tutte le iniziative, conformi alla propria legislazione nazionale ed al diritto internazionale, che potra' considerare necessarie o utili a proteggere e salvaguardare i suoi diritti sovrani ed inalienabili ed i suoi interessi legittimi, nel caso in cui uno qualsiasi degli Stati Membri dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in qualche modo non osservi o non applichi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei suoi Allegati e Protocolli, emendati con gli Atti Finali di questa Conferenza (Kyoto, 1994) ed i Regolamenti Amministrativi ad essi relativi, ovvero nel caso in cui gli atti di qualunque altra entita' o parte terza incidano sulla sua sovranita' nazionale o la mettano a repentaglio; b) di porre, ai sensi della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, riserve su detti Atti Finali in qualunque momento ritenga opportuno, fra la data della firma e quella della ratifica di quegli strumenti, e su qualunque altro strumento di altre conferenze dell'Unione non ancora ratificate, e di non essere legata da nessuna disposizione di tali strumenti che limitano il suo diritto sovrano a porre riserve; c) di non accettare nessuna conseguenza delle riserve di altre parti contraenti che potrebbero, fra l'altro, comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o altre implicazioni finanziarie, ovvero nel caso in cui dette riserve mettano a repentaglio il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica greca; 2. che si e' pienamente appurato che il termine "paese", usato nelle disposizioni di questi Atti Finali ed in ciascuno degli altri strumenti o atti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni nei confronti dei suoi Membri e dei loro diritti e doveri, viene considerato a tutti gli effetti sinonimo di "Stato sovrano", legalmente costituito e riconosciuto a livello internazionale. 74 Originale: Inglese Per la Repubblica Federale di Germania: 1. La delegazione della Repubblica Federale di Germania riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non corrispondano la loro quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero nel caso in cui non osservino in altro modo le disposizioni degli strumenti di Kyoto, 1994, di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o da mettere a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. 2. La delegazione della Repubblica Federale di Germania dichiara, con riferimento all'Articolo 4 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), di mantenere le riserve espresse per conto della Repubblica Federale di Germania al momento della firma dei Regolamenti, di cui all'Articolo 4. 75 Originale: Francese Per la Tunisia: La delegazione tunisina alla Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) riserva per il suo Governo il diritto di: 1. adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri dell'Unione non corrisponda la sua quota di contributo alle spese dell'Unione o non osservi in qualunque modo le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, i suoi Allegati, Protocolli e Risoluzioni, ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. esprimere dichiarazioni o riserve fino alla ratifica degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto. 76 Originale: Inglese Per la Repubblica di Namibia: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), soggetti a ratifica formale, la delegazione della Repubblica di Namibia riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' considerare necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro qualsiasi non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione, o i relativi Allegati o Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i servizi di telecomunicazione della Namibia o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 77 (Numero non usato) 78 Originale: Inglese Per la Repubblica dell'India: 1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione della Repubblica dell'India non accetta le implicazioni finanziarie derivanti al suo Governo dalle riserve che potranno essere sollevate da qualsiasi Membro su questioni relative alle finanze dell'Unione. 2. La delegazione della Repubblica dell'India riserva altresi'il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare e proteggere i suoi interessi, nel caso in cui un Membro qualsiasi non osservi in qualche modo una o piu' disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e gli emendamenti ad esse apportati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero i Regolamenti Amministrativi. 79 Originale: Inglese Per la Nuova Zelanda: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione del Governo della Nuova Zelanda ribadisce la dichiarazione e la riserva n. 29, espresse in occasione della firma degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Ginevra, 1992) in relazione agli emendamenti apportati alla Costituzione ed alla Convenzione di Ginevra con gli strumenti di Kyoto. 80 Originale: Francese Per la Repubblica Democratica Popolare di Algeria, il Commonwealth delle Bahamas, lo Stato di Bahrain, Barbados, la Repubblica del Camerun, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Guyana, la Repubblica dell'India, la Repubblica Islamica dell'Iran, il Regno Hashemita di Giordania, la Repubblica del Kenya, lo Stato del Kuwait, il Libano, il Regno del Marocco, il Sultanato dell'Oman, la Repubblica Islamica del Pakistan, Papua Nuova Guinea, lo Stato del Qatar, Saint Vincent e Grenadines, il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica del Senegal, la Repubblica Araba di Siria, la Thailandia, gli Emirati Arabi Uniti e la Repubblica di Zimbabwe: Le summenzionate delegazioni ritengono che i Regolamenti Amministrativi di cui al n. 31 della Costituzione siano i Regolamenti Radio ed i Regolamenti sulle Telecomunicazini Internazionali, emendati dalle relative conferenze dopo la Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992). Nel corso di tale Conferenza, sono state avanzate delle proposte volte a ribadire il carattere vincolante dei Regolamenti Amministrativi emendati; tali proposte non sono state adottate dal Comitato competente esclusivamente per limitare il numero degli emendamenti apportati alla Costituzione dalla Conferenza. All'epoca in cui tali proposte sono state dibattute, non e' stato messo in discussione l'aspetto del "trattato internazionale" riguardante tutti i Membri che avevano firmato le successive revisioni. Si riconosce altresi'che le riserve poste dai Membri, in base alle quali essi non applicheranno in toto o in parte la revisione di un Regolamento e le dichiarazioni aventi lo stesso effetto nel periodo successivo alla relativa conferenza di revisione di un Regolamento, non sono conformi alle disposizioni della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati che, all'Articolo 27, stipula che una parte non puo' invocare le disposizioni della sua legislazione interna per giustificare la non applicazione di un trattato. La Conferenza ha riconosciuto che sussiste un vuoto giuridico rispetto ai Membri che hanno dichiarato, nel periodo successivo alla relativa conferenza di revisione di un Regolamento, di non essere d'accordo nel ritenersi vincolati dalle revisioni dei Regolamenti Amministrativi. Tenendo conto di quanto precede e considerando che la Conferenza Mondiale delle Comunicazioni Radio che si svolgera' nel 1995 dovra' riesaminare tutti i Regolamenti Radio, i firmatari ribadiscono il loro diritto sovrano, condiviso da tutti i Membri dell'ITU, sulle risorse comuni dello spettro delle frequenze radio e dell'orbita satellitare geostazionaria. La loro partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Comunicazioni Radio del 1995 e la loro accettazione delle relative decisioni si basera' sul principio che i Regolamenti internazionali rivisti da quella Conferenza costituiscono un trattato che vincola tutti i Membri che lo hanno firmato, in conformita' con i nn. 30 e 31 della Costituzione. 81 Originale: Francese Per il Portogallo: Nel firmare gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), la delegazione del Portogallo dichiara, per conto del suo Governo: a) di non accettare le conseguenze delle riserve poste dal altri Governi che potrebbero comportare un aumento del suo contributo alle spese dell'unione; 2) di riservare per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non corrisponda la sua quota di contributo alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, emendate con gli Atti Finali di questa Conferenza, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 3) di riservare altresi'per il suo Governo il diritto di sollevare ulteriori riserve specifiche a questi Atti Finali o a qualsiasi altro strumento di altre conferenze dell'ITU non ancora ratificate, fino a quando non sia stato depositato il rispettivo strumento di ratifica. 82 Originale: Inglese Per il Giappone: La delegazione del Giappone riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non corrispondano la quota per le spese dell'Unione, ovvero non osservino in qualche modo gli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano in qualche modo a repentaglio i suoi interessi. 83 Originale: Inglese Per la Repubblica Federale di Nigeria: La delegazione della Repubblica Federale di Nigeria alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di: 1. adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri dell'Unione non corrispondano il contributo per le spese dell'Unione, ovvero non osservino in qualche modo gli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, o i relativi Allegati e Protocolli, ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri dell'Unione danneggino in qualche modo i servizi di telecomunicazione della Repubblica Federale di Nigeria; 2. esprimere qualsiasi dichiarazione o riserva fino al momento della ratifica, da parte della Repubblica Federale di Nigeria, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994). 84 Originale: Inglese Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America si riferiscono ai nn. 445 e 446 della Convenzione (Ginevra, 1992) e osservano che, esaminando gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), gli Stati Uniti potranno ritenere necessario esprimere altre dichiarazioni o riserve. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di esprimere ulteriori dichiarazioni o riserve specifiche al momento del deposito degli strumenti di ratifica degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992). Gli Stati Uniti d'America ribadiscono ed inseriscono, facendovi riferimento, tutte le dichiarazioni o le riserve espresse in occasione delle conferenze amministrative mondiali e delle conferenze mondiali sulle comunicazioni radio, prima della firma dei presenti Atti Finali. Gli Stati Uniti d'America, firmando o successivamente ratificando gli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione adottati dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), non acconsentono ad essere vincolati dai Regolamenti Amministrativi adottati precedentemente alla data della firma dei presenti Atti Finali, ne' si dovra' ritenere che gli Stati Uniti d'America abbiano ammesso di essere vincolati dalle revisioni dei Regolamenti Amministrativi, parziali o complete, adottati successivamente alla data della firma dei presenti Atti Finali, se gli Stati Uniti d'America non avranno fornito all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni specifica notifica del loro consenso ad essere vincolati. 85 Originale: Francese Per la Francia: La delegazione francese riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non corrispondano il loro contributo per le spese dell'Unione, ovvero non osservino in qualche modo le disposizioni degli emendamenti alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), adottati da questa Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportino un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione. 86 Originale: Inglese Per la Repubblica di Cipro: La delegazione della Repubblica di Cipro riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri dell'Unione non corrispondano il loro contributo per le spese dell'Unione, ovvero non osservino in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e/o i relativi Allegati e Protocolli, emendate con gli strumenti di Kyoto, 1994, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione, ovvero nel caso in cui qualunque altra iniziativa che persone fisiche o giuridiche abbiano adottato, o abbiano intenzione di adottare, ledano direttamente o indirettamente la sua sovranita'. La delegazione della Repubblica di Cipro riserva inoltre per il suo Governo il diritto di esprimere qualunque altra dichiarazione o riserva fino a quando lo strumento di Kyoto, 1994, di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), non sara' ratificato dalla Repubblica di Cipro. 87 Originale: Inglese Per il Regno dei Paesi Bassi: I La delegazione del Regno dei Paesi Bassi riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui alcuni Membri non corrispondano il loro contributo per le spese dell'Unione, ovvero non osservino in qualche modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendate dagli strumenti di Kyoto, 1994, i relativi Allegati o il Protocollo Facoltativo, ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o, infine, nel caso in cui le riserve di altri paesi mettano a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione. II La delegazione dei Paesi Bassi dichiara formalmente che, per quanto riguarda l'Articolo 54 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), emendato dagli strumenti di Kyoto (1994), mantiene le riserve poste per conto del suo Governo al momento della firma dei Regolamenti Amministrativi, di cui all'Articolo 4. 88 Originale: Inglese Per la Repubblica Araba d'Egitto: La delegazione della Repubblica Araba d'Egitto riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui qualunque altro Membro presente o futuro non osservi la Costituzione e la Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), i relativi Allegati o Protocolli emendati dagli strumenti di Kyoto, 1994, ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano a repentaglio l'efficiente funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 89 Originale: Inglese Per l'Irlanda: Tenendo conto delle dichiarazioni e delle riserve depositate da alcuni membri, il Governo irlandese ribadisce le riserve espresse al momento della firma degli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e si riserva inoltre il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui qualunque Membro non osservi in qualche modo gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dalla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992, emendate dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994) o dai relativi allegati. 90 Originale: Inglese Per lo Stato di Israele: 1. La dichiarazione di alcune delegazioni, esposta al n. 26 degli Atti Finali, essendo in flagrante contraddizione con i principi e le finalita' dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, e' priva di qualsiasi valore legale. Il Governo di Israele desidera che venga messo agli atti che respinge decisamente tali dichiarazioni che politicizzano e minano i lavori dell'ITU La delegazione di Israele procedera' in base al presupposto che non hanno nessuna rilevanza rispetto ai diritti e ai doveri di ciascuno Stato Membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Inoltre, considerando che fra Israele e molti Stati Arabi sono attualmente in corso negoziati per risolvere il conflitto arabo- israeliano, la delegazione israeliana trova che la Dichiarazione Araba sia controproducente e nociva per la causa della pace in Medio Oriente; essa e' inoltre in contraddizione con lo spirito della Risoluzione 32, adottata all'unanimita' alla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto il 13 ottobre 1994. La delegazione di Israele, per quanto riguarda la sostanza della questione, adottera' nei confronti dei Membri le cui delegazioni hanno espresso la Dichiarazione di cui sopra un atteggiamento di totale reciprocita'. La delegazione di Israele prende atto altresi'del fatto che la Dichiarazione n. 26, contrariamente alle procedure ITU, non si riferisce allo Stato di Israele con il suo nome completo, introducendo pertanto nel lavoro professionale della Conferenza inammissibili elementi di discordia ed inimicizia, e deve essere respinta come grave violazione delle regole e delle norme riconosciute del comportamento internazionale. 2. Inoltre, dopo aver preso atto di varie altre dichiarazioni gia' depositate, la delegazione di Israele riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie a proteggere e salvaguardare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui dovessero essere colpiti dalle decisioni della Conferenza o dalle riserve espresse da altre delegazioni. 91 Originale: Inglese Per il Bangladesh: Dopo aver esaminato le dichiarazioni contenute nel Documento 299, la delegazione del Bangladesh riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che potra' ritenere necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui qualunque altro Membro non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni adottati a Kyoto, 1994, (ITU PP-94), ovvero nel caso in cui le riserve di altri Membri mettano a repentaglio il funzionamento tecnico e/o commerciale dei servizi di telecomunicazione del Bangladesh, o comportino un aumento della sua quota di contributo alle' spese dell'Unione. 92 Originale: Inglese Per la Repubblica Federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Canada, la Repubblica di Cipro, la Danimarca, la Repubblica di Estonia, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, la Grecia, la Repubblica di Ungheria, l'Irlanda, lo Stato di Israele, l'Italia, il Giappone, la Repubblica di Lettonia, il Principato del Liechtenstein, il Lussemburgo, Malta, il Principato di Monaco, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Svezia, la Confederazione Elvetica e la Turchia: Le delegazioni dei paesi sopra menzionati, facendo riferimento alle Dichiarazioni espresse dalla Repubblica di Colombia (n. 37) e della Repubblica del Kenya (n. 72), nella misura in cui queste ed altre simili dichiarazioni fanno riferimento alla Dichiarazione di Bogota' del 3 dicembre 1976 degli stati equatoriali ed alle rivendicazioni di quei paesi di esercitare diritti sovrani su segmenti dell'orbita satellitare-geostazionaria, ritengono che le rivendicazioni in questione non possano essere riconosciute da questa Conferenza. Inoltre, le delegazioni di cui sopra desiderano affermare o ribadire la Dichiarazione espressa da alcune delegazioni (n. 73) alla Conferenza Plenipotenziana Aggiuntiva (Ginevra, 1992) e le dichiarazioni espresse alle conferenze a cui fanno riferimento, come se tali Dichiarazioni fossero qui ripetute per esteso. Le delegazioni sopra menzionate desiderano inoltre affermare che il riferimento dell'Articolo 44 della Costituzione alla "situazione geografica di particolari paesi" non implica un riconoscimento della rivendicazione a nessun diritto preferenziale sull'orbita satellitare geostazionaria. 93 Originale: Inglese Per la Repubblica Federale di Germania, la Finlandia, la Francia, l'Islanda, l'Italia, la Repubblica di Lettonia, il Principato di Monaco, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Turchia: Con riferimento alle dichiarazioni di diverse delegazioni di esprimere riserve e dichiarazioni agli Atti Finali della presente Conferenza al momento o prima del deposito dei loro strumenti di ratifica, queste delegazioni riservano il diritto del loro Governo di non riconoscere le riserve e le dichiarazioni espresse da altri Membri dell'Unione dopo aver firmato gli Atti Finali di questa Conferenza. 94 Originale: Inglese Per la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, la Repubblica di Cipro, la Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, la Repubblica di Lettonia, il Principato del Liechtenstein, il Lussemburgo, il Principato di Monaco, la Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Svezia, la Confederazione Elvetica e la Turchia: Queste delegazioni, con riferimento alla Dichiarazione n. 80 espressa dalla Repubblica Democratica Popolare di Algeria, dal Commonwealth delle Bahamas, dallo Stato di Bahrain, da Barbados, dalla Repubblica del Camerun, dalla Repubblica della Costa d'Avorio, dalla Guyana, dalla Repubblica dell'India, dalla Repubblica Islamica dell'Iran, dal Regno Hashemita di Giordania, dalla Repubblica del Kenya, dallo Stato del Kuwait, dal Libano, dal Regno del Marocco, dal Sultanato dell'Oman, dalla Repubblica del Pakistan, da Papua Nuova Guinea, dallo Stato del Qatar, da Saint Vincent e Grenadines, dal Regno dell'Arabia Saudita, dalla Repubblica del Senegal, dalla Repubblica Araba di Siria, dalla Thailandia, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Repubblica dello Zimbabwe, fanno presente che questa Dichiarazione non e' stata espressa al momento della firma della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e non incide sull'applicazione dell'Articol o 54 della Costituzione alle delegazioni che hanno espresso la presente Dichiarazione. 95 Originale: Inglese Per l'Australia: Dopo aver esaminato le Dichiarazioni e le riserve di cui al Documento della Conferenza 299, la delegazione dell'Australia dichiara di riservare per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni o riserve al momento del deposito degli strumenti di ratifica per gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994). 96 Originale: Inglese Per la Jamahiriya Socialista Popolare Araba Libica: Dopo aver esaminato le Dichiarazioni e le riserve di cui al Documento 299, la delegazione della Jamahiriya Socialista Popolare Araba Libica alla Conferenza Plenipotenziana dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riserva per il suo Governo il diritto di adottare le iniziative che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi nazionali ed i suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli Atti Finali della Conferenza di Kyoto (1994). Essa riserva altresi'per il suo Governo il diritto di esprimere ogni riserva che riterra' necessaria prima della ratifica di questi Atti Finali, nel caso in cui una qualunque disposizione contraddica la Costituzione della Jamahiriya Socialista Popolare Araba Libica. 97 Originale: Inglese Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America si riferiscono alla Dichiarazione n. 80, espressa da molte delegazioni. Gli Stati Uniti d'America fanno presente che gli Stati Uniti d'America, non sono d'accordo con diversi punti della Dichiarazione e che la Dichiarazione n. 80, che guarda in prospettiva, non e' stata espressa al momento della firma della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e non incide sull'applicazione agli Stati Uniti d'America dell'Articolo 54 della Costituzione (Ginevra, 1992). 98 Originale: Inglese Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America, prendendo atto della Dichiarazione (n. 40) presentata dalla delegazione di Cuba, ricordano i loro diritti di trasmettere a Cuba su apposite frequenze, senza disturbi o altre interferenze negative, e riservano i loro diritti nei confronti delle interferenze esistenti e di ogni altra interferenza futura di Cuba con gli Stati Uniti d'America. Inoltre, gli Stati Uniti d'America fanno presente che la loro presenza a Guantanamo e' dovuta ad un accordo internazionale attualmente in vigore; gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di osservare i propri principi nel settore delle telecomunicazioni cola' come in passato. 99 Originale: Inglese Per il Regno di Tonga: La delegazione del Regno di Tonga, con riferimento alle disposizioni delle Dichiarazioni e riserve di cui al Documento 299 del 13 ottobre 1994, riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri non osservi le disposizioni degli strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), adottate dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), ovvero nel caso in cui le riserve di altre amministrazioni mettano a repentaglio il corretto funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Regno di Tonga. 100 Originale: Inglese Per la Repubblica ex jugoslava di Macedonia: Dopo aver esaminato le Dichiarazioni e le riserve di cui al Documento della Conferenza 299, la delegazione della Repubblica di Macedonia riserva il diritto del suo Governo di adottare le iniziative che riterra' necessarie a salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui uno qualsiasi dei Membri, presenti o futuri, non contribuisca alle spese dell'Unione, ovvero non osservi in qualche modo le disposizioni degli strumenti di Kyoto, 1994, di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'ITU (Ginevra, 1992), ovvero nel caso in cui le riserve di altri paesi siano tali da poter comportare un aumento della sua quota di contributo alle spese dell'Unione o mettere a repentaglio i suoi servizi di telecomunicazione 101 Originale: Inglese Per la Repubblica del Ghana: Dopo aver esaminato le Dichiarazioni di cui al Documento della Conferenza 299, la delegazione della Repubblica del Ghana, nel firmare gli Atti Finali di Kyoto, 1994, della Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, riserva il diritto del Governo della Repubblica del Ghana di adottare le iniziative che riterra' opportune per salvaguardare i suoi interessi. La delegazione del Ghana riserva altresi'per il suo Governo il diritto di esprimere dichiarazioni e riserve al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica per gli Atti Finali della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, 1994, dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni Le firme in calce sono le stesse firme in calce agli Strumenti di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'ITU (Ginevra, 1992). DECISIONI RISOLUZIONI RACCOMANDAZIONI DECISIONE 1 Spese dell'Unione per il periodo 1995 - 1999 La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), Ricordando la Risoluzione 5 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992), considerando i piani e gli obiettivi strategici fissati per l'Unione e per i suoi Settori per il periodo 1995-1999, decide 1.1 che il Consiglio e' autorizzato a redigere i bilanci ordinari dell'Unione in modo tale che la spesa totale del Segretariato Generale e dei tre Settori dell'Unione non superi: 150,6 milioni di franchi svizzeri per l'anno 1995; 296,8 milioni di franchi svizzeri per gli anni 1996 e 1997; 302,6 milioni di franchi svizzeri per gli anni 1998 e 1999; 1.2 che gli importi di cui al paragrafo 1.1 non comprendono le spese per l'attuazione dei progetti di Cooperazione Tecnica dell'Ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni; 1.3 che gli importi di cui al paragrafo 1.1 comprendono le spese relative alle lingue di lavoro aggiuntive (Arabo, Cinese e Russo), per un importo non superiore a 22,5 milioni di franchi svizzeri per gli anni 1995-1999; ----------- * Tutti gli importi indicati nella presente Decisione sono espressi in franchi svizzeri, con valore al 1› gennaio 1994. 2. che, se nel 1988 non si terra' nessuna Conferenza Plenipotenziaria, il Consiglio fissera' i bilanci biennali dell'Unione per l'anno 2000 e per quelli successivi, dopo aver ottenuto l'approvazione per le spese di bilancio dalla maggioranza dei Membri dell'unione; 3. che il Consiglio puo' autorizzare una spesa superiore ai limiti fissati per le conferenze, le riunioni e i seminari, se tali spese in eccesso possono essere compensate da somme, entro i limiti di spesa, maturate dagli anni precedenti o riportate all'anno successivo; 4. che il Consiglio, in ciascun periodo di bilancio, valutera' retrospettivamente le modifiche verificatesi e quelle che potrebbero aver luogo nei periodi di bilancio presenti e futuri per le voci seguenti: 4.1 tabelle salariali, versamenti pensionistici e indennita', ivi compresi ritocchi delle qualifiche, stabiliti dal sistema comune delle Nazioni Unite ed applicabili al personale impiegato dall'unione; 4.2 il tasso di cambio fra il franco svizzero e il dollaro USA, nella misura in cui incide sui costi per il personale nei ruoli delle Nazioni Unite; 4.3 il potere d'acquisto del franco svizzero in relazione alle voci di spesa che non siano per il personale; 5. che, in base a dette informazioni, il Consiglio puo' autorizzare le spese fino a, ma non oltre, gli importi indicati al precedente paragrafo 1.1, adeguati in base ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3, tenendo in buona considerazione il fatto che e' auspicabile conseguire risparmi nell'Unione, riconoscendo altresi'che alcune spese non possono essere ritoccate in tempi rapidi, per rispondere a cambiamenti che esulano dal controllo dell'unione. Comunque, la spesa attuale non puo' superare l'importo risultante dalle modifiche reali, di cui al precedente paragrafo 4; 6. che il Consiglio avra' il compito di effettuare tutte le economie possibili. A tal fine; sara' compito del Consiglio determinare il livello minimo possibile autorizzato di spesa, in relazione alle necessita' dell'Unione, entro i limiti di cui al paragrafo 1, se necessario tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4; 7. che, se gli stanziamenti che il Consiglio puo' autorizzare in base ai precedenti paragrafi da 1 a 4 sono insufficienti a sostenere le spese relative ad attivita' impreviste, ma urgenti, che sono nell'interesse dell'unione, il Consiglio puo' superare i limiti di bilancio fissati dalla Conferenza Plenipotenziaria dell'1% massimo. Se gli stanziamenti proposti superano il limite nella misura dell'1% o piu', il Consiglio puo' autorizzarli solo con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione, preventivamente debitamente consultati; ad essi sara' sottoposta una dichiarazione esaustiva dei fatti che giustificano tale passo; 8. che, nel determinare il valore dell'unita' contributiva annua in ciascun singolo anno, il Consiglio terra' in considerazione il programma futuro delle conferenze e delle riunioni ed i relativi costi preventivi, al fine di evitare fluttuazioni di anno in anno. DECISIONE 2 Procedura per la scelta della classe contributiva La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), decide 1. che, entro il 15 aprile 1995, ciascun Membro ed i membri comunicheranno al Segretario Generale la classe contributiva scelta fra le tabelle contributive di cui all'Articolo 33 della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); 2. che i Membri e i membri che non avranno comunicato la loro decisione entro il 15 aprile 1995, in conformita' con le disposizioni del precedente paragrafo 1, dovranno versare lo stesso numero di unita' versato in precedenza; 3. che, alla prima sessione del Consiglio successiva al 1› gennaio 1997, un Membro o membro potra', previa approvazione del Consiglio, abbassare il livello della classe contributiva fissata ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, se la relativa posizione contributiva, di cui alla tabella contributiva applicabile, e' notevolmente peggiore di quella precedente; 4. che le relative disposizioni degli Strumenti di Kyoto, 1994, di emendamento alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) si applicheranno dal 1a gennaio 1996. RISOLUZIONE 1 Piano strategico dell'Unione, 1995 - 1999 La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), Considerando a) le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), relative alle politiche ed ai piani strategici; b) l'Articolo 19 della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e la Risoluzione 4 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sulla partecipazione di enti ed organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione; c) la Risoluzione 5 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sulla gestione dell'Unione; d) la Risoluzione 15 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sull'analisi della necessita' di istituire un foro per discutere delle strategie e delle politiche nell'ambiente delle telecomunicazioni, in continua evoluzione; notando le difficolta' che l'Unione deve affrontare per conseguire i suoi obiettivi nell'ambiente delle telecomunicazioni in continua evoluzione, sia nel periodo compreso nel piano strategico dell'Unione, 1995-1999, che nel periodo successivo, tenendo conto a) delle decisioni della Conferenza Mondiale sulla Standardizzazione delle Telecomunicazioni (Helsinki, 1993), dell'Assemblea delle Comunicazioni Radio e della Conferenza Mondiale sulle Comunicazioni Radio (Ginevra, 1993), nonche' della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), relative al programma di lavoro dei Settori; b) delle decisioni di questa Conferenza sulle questioni di politica strategica, ivi compresi, fra l'altro: i) la creazione di un foro per discutere di politiche e strategie delle telecomunicazioni; ii) i meccanismi volti ad incrementare la partecipazione degli enti e delle organizzazioni non amministrative alle attivita' dell'Unione nell'immediato e piu' a lungo termine, come stabilito nelle Risoluzioni 14 e 15; riconoscendo a) la necessita' di rendere piu' agevole un rapido sviluppo delle telecomunicazioni per il maggior vantaggio sociale ed economico futuro tramite: - la promozione di una piu' equilibrata distribuzione della tecnologia delle telecomunicazioni a livello mondiale, grazie ad un accesso non discriminatorio agli impianti ed ai servizi di telecomunicazione moderni ed alle nuove tecnologie sulle telecomunicazioni; - l'introduzione di riforme tariffarie volte a promuovere l'uso razionale delle reti di telecomunicazione e l'offerta di un efficiente servizio universale per le telecomunicazioni, per incentivare gli investimenti, preparando gli operatori ad un ambiente maggiormente competitivo, tenendo conto del fatto che le tariffe dovrebbero essere orientate verso i costi e che le caratteristiche geografiche dei paesi sono diverse; - lo sviluppo di una intesa comune per la regolamentazione delle telecomunicazioni a livello nazionale, mantenendo il diritto sovrano di ciascuno Stato di regolamentare le proprie telecomunicazioni; b) la continua necessita' di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei metodi di lavoro dell'Unione; c) la necessita' di adattare i sistemi di gestione dell'ITU alle esigenze operative del nuovo ambiente, ivi compresi i sistemi di gestione delle risorse finanziarie, umane e informative; d) la necessita' di una sinergia con le agenzie mondiali e regionali che si occupano di sviluppo delle telecomunicazioni; tenendo presente le richieste crescenti rivolte alle attivita' dell'unione, le limitate risorse disponibili per sovvenzionarle e la conseguente necessita' di fissare delle priorita' fra le attivita' dell'unione, decide di adottare il piano strategico per il 1995-1999, allegato alla presente Risoluzione, sulla base dei seguenti principi: 1. obiettivo del piano strategico e' far si che l'unione sia istituita quale punto focale internazionale per tutte le questioni relative alle telecomunicazioni, nell'economia e nella societa' dell'informazione globale del ventunesimo secolo; 2. tale obiettivo viene perseguito attraverso la missione dell'unione nei seguenti tre settori: 2.1 un settore tecnico - atto a promuovere lo sviluppo, l'efficiente funzionamento, l'utilita' e la disponibilita' generale degli impianti e dei servizi di telecomunicazione; 2.2 un settore sviluppo - atto a promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e l'estensione dei vantaggi delle telecomunicazioni ai popoli in qualunque parte del mondo; 2.3 un settore politico - atto a promuovere l'adozione di un approccio piu' ampio alle questioni relative alle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' dell'informazione globale; 3. le strategie globali dell'Unione per il 1995-1999 sono: 3.1 rafforzare le fondamenta dell'Unione tramite: i) una maggiore partecipazione degli enti e delle organizzazioni non amministrative, sollecitando le loro opinioni ed i loro contributi su: - come cogliere al meglio le opportunita' e le sfide per lo sviluppo delle telecomunicazioni e - quali modalita' e mezzi usare per incrementare la loro soddisfazione nei confronti dei prodotti e dei servizi ITU; ii) l'intensificazione delle sinergie fra le attivita' dei Settori dell'unione; 3.2 ampliare le attivita' dell'Unione tramite: - la creazione di un foro per discutere delle politiche e delle strategie delle telecomunicazioni (cfr. Risoluzione 2); - un piu' efficace impiego delle risorse e dei sistemi informativi dell'ITU; 3.3 incrementare il ruolo dell'Unione negli affari internazionali tramite: - alleanze strategiche con altre organizzazioni internazionali e regionali interessate; - una piu' efficace comunicazione con il pubblico; conferisce al Segretario Generale il mandato di: 1. presentare piani dettagliati per attuare il piano strategico 1995-1999 nella sua relazione annuale al Consiglio, comprendendo raccomandazioni per adeguare il piano in base ai cambiamenti che si verificano nell'ambiente delle telecomunicazioni, alle decisioni delle conferenze dei Settori ed alle modifiche delle attivita' dell'Unione e della sua situazione finanziaria; 2. distribuire la sua relazione a tutti i Membri dell'Unione, previa analisi del Consiglio, sollecitandoli a divulgarlo fra i membri che partecipano ai lavori dei Settori dell'Unione, nonche' ai membri di cui al n. 235 della Convenzione (Ginevra, 1992), che hanno contribuito allo studio, conferisce al Consiglio il mandato di: 1. seguire gli ulteriori sviluppi e controllare l'attuazione del piano strategico 1995-1999, qui di seguito allegato, in base alle relazioni annuali del Segretario Generale; 2. presentare una valutazione dei risultati del piano strategico 1995-1999 alla prossima Conferenza Plenipotenziaria, insieme con una proposta di piano strategico per il periodo 2000-2003, invita i Membri dell'Unione a contribuire ai processo di pianificazione strategica intrapreso dall'Unione nel periodo precedente alla prossima Conferenza Plenipotenziaria, presentando le opinioni del loro paese su questioni politiche, normative ed operative, al fine di: - rafforzare la capacita' dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi, come enunciato negli strumenti dell'unione, collaborando ad attuare il piano strategico e - coadiuvare l'Unione a soddisfare le mutevoli aspettative di tutti coloro che la costituiscono, a mano a mano che le strutture nazionali che forniscono i servizi di telecomunicazione continuano ad evolvere, invita inoltre gli enti e le organizzazioni non amministrative a comunicare al Segretario Generale le loro opinioni sul piano strategico dell'unione. Allegato: Piano strategico dell'Unione 1995-1999 ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE 1 INDICE I Introduzione......................................... II Strategia globale e priorita' dell'unione............ A Missione dell'ITU............................... B Ambiente delle telecomunicazioni in continua evoluzione....................................... C Impostazione strategica generale................. D Politica generale e priorita' del programma...... III Strategie e priorita' dei Settori.................... A Comunicazioni radio.............................. B Standardizzazione................................ C Sviluppo......................................... D Presenza regionale............................... IV Gestione e strategie e priorita' del personale....... V Considerazioni di carattere finanziario.............. UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PIANO STRATEGICO 1995-1999 I Introduzione 1 Il presente piano strategico per il periodo 1995-1999 riflette le decisioni della Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto sulle politiche ed i piani strategici dell'ITU. 2 Esso e' stato concepito per inquadrare in una strategia le attivita' globali dell'Unione ed i bilanci degli anni 1995-1999. Il Consiglio potra' apportare aggiustamenti al piano, ove necessario, dopo aver esaminato la relazione del Segretario Generale. 3 La Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (CPA) del dicembre 1992 ha ristrutturato l'Unione, in modo tale che la sua organizzazione possa rispondere al nuovo ambiente. Anche se strutture e metodologie di lavoro migliori sono condizioni necessarie per il successo, non sono sufficienti. Con le nuove strutture poste in essere e le nuove metodologie di lavoro in via di attuazione, il fulcro strategico del prossimo periodo plenipotenziario deve spostarsi sulle attivita' dell'Unione. Al fine di conseguire tale obiettivo, le ativita' dell'ITU devono sopperire alle mutevoli necessita' dei membri che la compongono - sia le amministrazioni dei paesi Membri che i membri che partecipano ai lavori dell'Unione - il piu' efficientemente ed efficacemente possibile. L'ITU potra' ritenere necessario apportare ulteriori aggiustamenti alle strutture ed alle metodologie di lavoro dell'Unione alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998. Tuttavia, il tema strategico predominante nel periodo plenipotenziario 1995-1998 e' quello di servire meglio tutti coloro che costituiscono l'Unione e le altre parti che si interessano ai suoi lavori. Il piano e' articolato come segue: - la Sezione II espone in sintesi la missione dell'ITU, in base alla definizione della Costituzione e della Convenzione di Ginevra, delinea le principali tendenze che, nell'ambiente delle telecomunicazioni, creeranno minacce ed opportunita' per l'Unione nel periodo 1995-1999, raccomanda una strategia generale per conseguire gli obiettivi dell'ITU in tale periodo e definisce politiche, piani e priorita' specifiche per l'Unione nel suo insieme; - la Sezione III tratta delle difficolta' a cui dovranno far fronte i Settori della Comunicazioni Radio, della Standardizzazione e dello Sviluppo nello svolgere le missioni che sono state loro conferite dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra e delinea le strategie messe a punto dai Settori per rispondere a tali difficolta'; - la Sezione IV tratta delle strategie organizzative, gestionali e del personale che devono essere attuate per rendere maggiormente efficienti ed efficaci le attivita' dell'ITU; - la Sezione V presenta le considerazioni relative al finanziamento delle attivita' dell'ITU nel periodo 1995-1999. II Strategia globale e priorita' dell'Unione A Missione dell'ITU 5 Gli obiettivi dell'ITU sono delineati all'Articolo 1 della Costituzione di Ginevra. In sostanza, la missione dell'ITU comprende i seguenti settori: - un settore tecnico: promuovere lo sviluppo e l'efficiente funzionamento degli impianti di telecomunicazione, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione, la loro utilita' e la loro disponibilita' generale al pubblico; - un settore sviluppo: promuovere ed offrire assistenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni ai paesi in via di sviluppo, stimolare la mobilitazione delle risorse umane e finanziarie necessarie allo sviluppo delle telecomunicazioni e fare in modo che i benefici delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni si estendano a tutti i popoli del mondo; - un settore politico: promuovere, al livello internazionale, l'adozione di un approccio piu' ampio ai problemi del settore delle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' dell'informazione globale. Tale missione puo' essere svolta dall'ITU in collaborazione con altre organizzazioni mondiali e regionali intergovernative e con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni 6 L'Articolo 1 della Costituzione di Ginevra indica altresi'- con quali mezzi si intende conseguire gli obiettivi della missione. A tali mezzi sottendono i principi seguenti: - collaborazione fra le amministrazioni dei Membri dell'ITU su questioni politiche, al fine di conseguire il livello piu' elevato possibile di armonizzazione delle loro azioni; - partecipazione di enti ed organizzazioni non amministrative alle attivita' dei Settori dell'ITU; - scambio di informazioni fra tutti i partecipanti dell'ITU e con la piu' ampia comunita' delle telecomunicazioni. B Ambiente delle telecomunicazioni in continua evoluzione 7 Alcune importanti tendenze dell'ambiente delle telecomunicazioni internazionali condizionera' l'ITU nel tentativo di svolgere la sua missione per il periodo 1995-1999. 8 Ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni. Il settore delle telecomunicazioni e' ancora in via di ristrutturazione e di liberalizzazione, e cio' avviene separando le operazioni relative alle telecomunicazioni dalle amministrazioni governative ed introducendo la concorrenza nell'offerta di impianti e servizi di telecomunicazione. Conseguentemente a questi cambiamenti, sta mutando il ruolo di molte amministrazioni dei Membri dell'ITU Alcune amministrazioni che prima erano operative ora sono solo normative. Contemporaneamente, si sta modificando anche il carattere di molti operatori e produttori, a mano a mano che il monopolio lascia spazio alla concorrenza in segmenti liberalizzati del mercato delle telecomunicazioni. Queste tendenze stanno mutando il profilo dei membri dell'ITU e creando nuove necessita' ed aspettative da parte sia dei Membri che dei partecipanti non amministrativi. Le priorita' dell'Unione devono pertanto essere riviste e riallineate, per tener conto del cambiamento del tipo di comunita' che si intende servire. 9 Convergenza tecnologica. Il rapido sviluppo e la convergenza fra telecomunicazioni, computer, trasmissioni e tecnologia dell'informazione stanno ridefinendo i confini dell'industria delle telecomunicazioni, creando nuovi prodotti ed opportunita' di servizi, e ponendo nuovi quesiti ai politici ed ai legislatori dei settore governativo. Lo sviluppo dei sistemi avanzati di comunicazione terrestri e mobili-satellitari ed il parallelo sviluppo dei sistemi di comunicazione multimediali solleveranno problemi relativi alle priorita' di tutti e tre i Settori dell'ITU, al modo in cui i benefici derivanti da tali sistemi possono essere estesi ai paesi in via di sviluppo, all'ambiente normativo dei servizi convergenti ai livelli nazionale ed internazionale ed al profilo dei membri dell'ITU. La risposta dell'Unione al fenomeno della convergenza tecnologica sara' il fattore determinante per stabilire se essa continuera' o meno a servire gli interessi del settore delle telecomunicazioni del ventunesimo secolo, in rapida espansione. 10 Globalizzazione. Alleanze, fusioni ed acquisizioni fra gli operatori nazionali, come pure lo sviluppo di sistemi completamente nuovi, ivi comprese le reti satellitari mobili, concepite per fornire una copertura globale, grazie a terminali portatili e mobili, stanno portando alla creazione di consorzi e sistemi per le telecomunicazioni globali, che hanno il potere di cambiare radicalmente il carattere delle telecomunicazioni internazionali. In passato, i servizi internazionali venivano forniti congiuntamente dagli operatori nazionali. In futuro, saranno forniti in misura crescente su base transnazionale. L'ITU continuera', naturalmente, a fungere da foro per la messa a punto di standard tecnici, operativi e di servizi per sistemi globali e per assegnare uno spettro a tali servizi. Il problema di come dovrebbero esser armonizzate le politiche per i sistemi di telecomunicazione globali sara' una delle questioni piu' importanti e piu' difficili che l'ITU dovra' affrontare nel corso del prossimo periodo plenipotenziario. Lo scambio di informazioni tecniche e di esperienze normative aiutera' tutti i Membri ad effettuare scelte di politica nazionale consapevoli in materia di alternative delle infrastrutture, ruolo della concorrenza, autorizzazioni e ristrutturazione dei regimi normativi. Particolarmente interessanti saranno le risposte normative nazionali ai sistemi di telecomunicazione globali. 11 Economia e societa' dell'informazione globale. Il progresso tecnologico e la globalizzazione delle operazioni di telecomunicazione sono strettamente collegati alla nascita dell'economia e della societa' dell'informazione globale a cui assistiamo attualmente. Tali effetti sono particolarmente evidenti nello sviluppo dell'economia globale. I progressi compiuti nel settore delle telecomunicazioni hanno unificato i mercati mondiali delle finanze, delle valute e dei beni di prima necessita', rendendoli sistemi commerciali "in tempo reale", sostenuti dallo sviluppo di compagnie mondiali, ed hanno modificato la distribuzione del lavoro fra' paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo nei settori della produzione e dei servizi. Oltre che come supporto alla globalizzazione delle attivita' economiche, le telecomunicazioni ed i beni e servizi nel settore delle informazioni sono attualmente riconosciuti come importanti industrie mondiali di per se stesse. I partecipanti ai negoziati GATT dell' Uruguay Round, di recente conclusione, hanno individuato nelle telecomunicazioni la chiave dell'espansione del commercio dei servizi, nonche' del miglioramento dell'efficienza del commercio in altri settori. Le telecomunicazioni esercitano inoltre un'importante influenza sulla domanda, le aspettative e gli orientamenti dei consumatori in tutto il mondo, tramite la divulgazione di prodotti pubblicitari e culturali. Tali tendenze, nel loro insieme, creano aspettative nel settore delle telecomunicazioni internazionali da parte della comunita' internazionale e conducono all'assunzione di decisioni collegate alle telecomunicazioni in altre organizzazioni internazionali e piu' precisamente nel GATT e nell'organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC). Perche' l'ITU possa svolgere un "ruolo di guida" nell'economia e nella societa' dell'informazione del ventunesimo secolo, dovra' creare, in collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali, una visione del ruolo che le telecomunicazioni svolgeranno nello sviluppo economico e sociale mondiale, comunicare la sua visione alle altre organizzazioni internazionali e coordinare con esse le sue attivita', nel perseguimento di obiettivi comuni per l'umanita'. 12 Cambiamenti geopolitici. La nascita dell'economia e della societa' dell'informazione globale e' stata accompagnata da cambiamenti geopolitici importanti, in quanto le strutture costruite su fondamenta militari e politiche sono andate adeguandosi agli sviluppi economici e sociali. Al riguardo, una delle tendenze piu' importanti e' stato lo sviluppo di forti alleanze economiche e commerciali regionali, segnatamente in Europa, in Nord-America e nella regione Asia-Pacifico. Scopo di tali alleanze e' integrare e rafforzare le economie delle regioni, al fine di porle in una posizione migliore per competere nell'economia mondiale. In generale, le organizzazioni regionali hanno riconosciuto il ruolo fondamentale che le telecomunicazioni svolgono nello sviluppo economico e nella competitivita'. Per questo motivo, alcune di esse hanno cercato di mettere a punto strategie e politiche regionali che sosterranno la crescita delle telecomunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale regionale. In alcuni casi, sono state create istituzioni regionali che riflettono da vicino le attivta' dell'ITU. Le strategie e le priorita' dell'ITU dovrebbero tener conto dei rispettivi ruoli e delle responsabilita' dell'ITU, delle altre organizzazioni internazionali e delle loro controparti regionali. 13 Sviluppo squilibrato. Nell'economia e nella societa' dell'informazione, lo sviluppo delle telecomunicazioni non dovrebbe essere piu' considerato solo in termini di assistenza fornita dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, ma dovrebbe essere inquadrato nel contesto molto piu' ampio dello sviluppo mondiale sostenibile. In tale prospettiva, lo sviluppo delle telecomunicazioni e' interdipendente con altri elementi dello sviluppo economico e sociale. Essi si rafforzano a vicenda, e dovrebbero essere perseguiti in modo tale da tutelare e migliorare l'ambiente naturale ed umano. Poiche' attualmente si riconosce che le telecomunicazioni sono un'infrastruttura fondamentale per tutto lo sviluppo umano, l'accesso universale almeno ai servizi di telecomunicazione di base dovrebbe essere considerato un obiettivo fondamentale dalla comunita' internazionale. Dieci anni fa, la Commissione Maitland suggeri che l'ITU avrebbe dovuto conseguire il suo obiettivo entro l'anno 2000. Mentre si sono verificati notevoli passi avanti in alcuni paesi in via di sviluppo, scarsissimi sono stati i progressi nei circa cinquanta paesi meno sviluppati (LDC). Nell'insieme, il divario fra il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo si e' ampliato. Tuttavia, le nuove tecnologie promettono che sara' possibile conseguire l'obiettivo dell'accesso universale ai servizi di base, ed applicare alcuni dei vantaggi delle nuove tecnologie ai paesi in via di sviluppo. Colmare lo squilibrio dello sviluppo fra' i LDC e gli altri paesi in via di sviluppo, e fra il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo richiedera' uno sforzo comune fra' i Membri ed i membri dell'ITU, i suoi Settori e fra l'ITU e le altre organizzazioni internazionali e regionali. C Impostazione strategica generale 14 Fin dalla sua creazione, la missione fondamentale dell'ITU e' stata tecnica. La maggior parte delle risorse dell'Unione viene stanziata per tale missione, ed i suoi maggiori successi sono stati conseguiti in questo campo. L'ITU e' l'unica organizzazione internazionale che vanta un'approfondita conoscenza delle telecomunicazioni, non solo perche' i paesi Membri sono rappresentati dalle amministrazioni delle telecomunicazioni, ma anche perche' i maggiori fornitori mondiali di beni e servizi per le telecomunicazioni partecipano molto attivamente alle attivita' dell'ITU. La strategia dell'Unione si fonda sulla sua profonda competenza nel settore delle telecomunicazioni. 15 Nel mettere a punto una strategia basata su queste fondamenta, sara' necessario mantenere e rafforzare il ruolo dell'ITU nei settori della standardizzazione, delle comunicazioni radio e dello sviluppo delle reti di telecomunicazione, il che sara' realizzato grazie alle attivita' dei tre Settori, nonche' creando collegamenti piu' stretti fra di essi. 16 I cambiamenti che si sono verificati nella struttura del settore delle telecomunicazioni mondiali hanno fatto si che le politiche pubbliche, i quadri legislativi e le istituzioni normative stiano svolgendo ora un ruolo piu' decisivo nello sviluppo delle telecomunicazioni. Inoltre, la nascita di operatori delle telecomunicazioni mondiali e l'accordo GATT su una cornice mondiale per regolamentare il commercio dei beni e dei servizi delle telecomunicazioni, rappresentano un segnale che indica chiaramente che la revisione e l'aggiornamento del ruolo dell'ITU nel regolamentare le telecomunicazioni mondiali dovrebbe essere una priorita' strategica per il periodo 1995-1999. Cio' potrebbe richiedere un adattamento dei tradizionali punti di forza dell'ITU. In particolare, dovra' essere presa in esame l'interconnessione fra le attivita' dell'ITU e dell'OMC sui problemi delle telecomunicazioni. Potrebbero poi rendersi necessari degli aggiustamenti nella guirisdizione e nelle procedure. L'Unione dovrebbe istituire un legame immediato ed efficace con l'OMC, al fine di individuare i problemi in fase precoce ed evitare doppioni o attivita' poco coerenti. Piu' in generale, per mantenere ii predominio tecnico globale dell'ITU nelle questioni relative alle telecomunicazioni, l'Unione dovrebbe continuare a tenere il passo con gli sviluppi nei settori della politica delle telecomunicazioni, della legislazione, delle normative e del commercio. 17 Lo sviluppo delle telecomunicazioni e' una priorita' relativamente nuova nella missione dell'ITU Nei dieci anni trascorsi dalla relazione Maitland, sono stati compiuti relativamente pochi progressi in direzione del conseguimento dell'obiettivo fondamentale, che consiste nello sviluppo dell'accesso universale ai servizi di telecomunicazione di base. Le esigenze di telecomunicazioni dei paesi in via di sviluppo sono molteplici, mentre le risorse dell'ITU sono limitate, ed attualmente in declino. In tale situazione, la strategia dell'Unione dovrebbe essere quella di utilizzare il suo vantaggio in termini di competenze tecniche di base per contribuire a portare avanti con successo la sua missione di sviluppo. Uno degli elementi fondamentali di questa strategia e' una migliore cooperazione e coordinazione fra i Settori della Standardizzazione, delle Comunicazioni Radio e dello Sviluppo. 18 Rafforzando il suo predominio tecnico nel settore delle telecomunicazioni, l'ITU potra' collocarsi come partner credibile nello sviluppo per i fornitori dei servizi ed i produttori di attrezzature che guidano lo sviluppo delle telecomunicazioni in tutto il mondo, per gli investitori privati e le istituzioni pubbliche in possesso delle risorse finanziarie di cui hanno bisogno i paesi in via di sviluppo e per le altre organizzazioni internazionali che si occupano di infrastrutture, di programmi di sviluppo economico e sociale, il cui successo dipende in misura crescente dalle telecomunicazioni. 19 Il ruolo politico dell'ITU, adottato dalla Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992), potrebbe alla lunga rivelarsi di estrema importanza strategica per l'Unione. Nel periodo 1995-1999, la strategia piu' adeguata per sviluppare l'ampio ruolo politico dell'ITU sara' quella di concentrare l'attenzione della comunita' internazionale sui problemi relativi alle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' dell'informazione globale. 20 L'ITU e' un'organizzazione intergovernativa, ed i suoi Membri desiderano chiaramente restare tali. La necessita' di mantenere il carattere intergovernativo dell'ITU e' dunque una premessa fondamentale per la pianificazione strategica dell'Unione nel periodo 1995-1999. Tuttavia, una maggiore partecipazione del settore privato puo' comportare grandi vantaggi all'ITU. Il ruolo di guida dell'ITU quale organizzazione internazionale ed il conseguimento dei suoi obiettivi, enunciati nella Costituzione, dipendono fondamentalmente da una piu' attiva partecipazione degli enti e delle organizzazioni non amministrative. A sua volta, cio' richiede una continua consultazione con i partecipanti dell'industria, per far si che i loro contributi siano ricompensati da risultati effettivi. La necessita' di promuovere il carattere dell'ITU quale partnership fra i settori pubblico e privato e' quindi una premessa strategica fondamentale. 21 A mano a mano che l'Unione perfeziona la sua strategia nel periodo 1995-1999, le amministrazioni dei Membri devono restare sempre consapevoli della necessita' strategica di mantenere e rafforzare il rapporto fra' settori pubblico e privato all'interno dell'ITU. 22 La strategia dell'Unione nel periodo plenipotenziario 1995-1998 dovrebbe consistere nell'affrontare questo punto su base pratica, tenendo conto: - del cambiamento dei ruoli, delle necessita' e delle funzioni delle amministrazioni dei Membri; - dei relativi cambiamenti nella piu' vasta industria delle comunicazioni e delle mutate necessita' di tutti i partecipanti dell'ITU. Su tale base, sara' possibile analizzare in che misura tali esigenze vengano soddisfatte dalle strutture e dai metodi di lavoro esistenti, e decidere di conseguenza se siano necessari aggiustamenti volti a soddisfare le specifiche e mutevoli necessita' di coloro che costituiscono l'ITU. I Membri devono essere preparati ad adattare le strutture ed i metodi di lavoro dell'ITU, se cio' e' nell'interesse a lungo termine dell'Unione. D Politica generale e priorita' del programma 23 Entro i limiti di bilancio del periodo plenipotenziario 1995-1998, si raccomanda di prestare un'attenzione particolare alle seguenti priorita' politiche e programmatiche: 1 Rafforzamento delle fomdamenta dell'Unione 24 Allo scopo di aumentare l'efficacia dell'ITU, per il periodo plenipotenziario 1995-1999 dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti iniziative: - dovrebbero essere sistematicamente analizzate le necessita' delle amministrazioni dei Membri dell'ITU, dei partecipanti che non siano amministrazioni e del settore delle telecomunicazioni mondiali, ivi compresi i gruppi di utenti delle telecomunicazioni ed i partner di sviluppo, al fine di definire cio' che chiedono e cio' che si aspettano dall'Unione. Cio' andrebbe inizialmente fatto su base onnicomprensiva e d'urgenza dal Consiglio del 1995. Ad intervalli regolari e in tutto il periodo plenipotenziario, dovrebbero essere condotte ulteriori analisi, possibilmente piu' mirate; - dovrebbe essere incrementata la partecipazione degli enti e delle organizzazioni non amministrative alle attivita' dell'Unione. Per via del carattere intergovernativo dell'ITU, cio' andrebbe fatto innanzitutto incoraggiando gli enti e le organizzazioni nazionali a partecipare a delegazioni nazionali e fori istituiti dalle amministrazioni dei paesi Membri per mettere a punto le posizioni nazionali per riunioni e conferenze ITU; - come previsto dalle Risoluzioni 14 e 15, i termini e le condizioni a cui i membri partecipano alle attivita' dell'Unione dovrebbero essere riesaminati ed aggiornati in base alle loro mutevoli esigenze ed alle necessita' dell'ITU in continuo cambiamento. Si dovrebbe altresi'avviare un programma di studi, per definire a quali condizioni le organizzazioni non a scopo di lucro ed i membri piu' piccoli potrebbero partecipare alle attivita' dell'ITU. Dovrebbe essere attentamente tenuto sotto attento controllo l'impatto di questi cambiamenti sull'equilibrio finanziario fra i tre Settori dell'ITU; - dovrebbero essere rafforzati i collegamenti e le sinergie fra le attivita' dei tre Settori dell'ITU. 2 Ampliamento della portata delle attivita' dell'Unione 25 Mentre l'Unione cerca di rafforzare le sue attuali competenze di base, al fine di assicurarsi il predominio tecnico nel settore delle telecomunicazioni internazionali, deve riconoscere i rapidi cambiamenti che intervengono nell'ambiente delle telecomunicazioni e nelle necessita' dei Membri: - uno degli scopi dell'Unione e' quello di promuovere, al livello internazionale, un approccio piu' ampio alle tematiche delle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' dell'informazione globale. Le amministrazioni dei Membri dell'ITU si rendono conto della necessita' di rivedere costantemente le loro politiche e la legislazione relativa alle telecomunicazioni, nonche' della necessita' di coordinarle con quelle degli altri Membri, nell'ambiente delle telecomunicazioni in rapida evoluzione. Un nuovo foro, istituito con la Risoluzione 2, offrira' un quadro in cui dibattere di politica delle telecomunicazioni, senza esiti normativi obbligatori; - le implicazioni dell'Accordo di Marrakesh, ivi compreso l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (GATS), e quelle derivanti dalla convergenza tecnologica e dei sistemi di telecomunicazione globale sono possibili argomenti prioritari da esaminare in seno a questi fori; - dovrebbero essere tenuti sotto esame gli sviluppi che potrebbero portare alla necessita', in un successivo periodo plenipotenziario, di tenere una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (WCIT), come previsto all'Articolo 25 della Costituzione (Ginevra, 1992); - l'Unione dovrebbe mettere a punto strategie per sfruttare piu' efficacemente le sue risorse informative. La domanda di informazioni sulle telecomunicazioni e' vasta e crescente. Sfruttando le informazioni tecniche disponibili grazie ai gruppi di studio sulle comunicazioni radio, la standardizzazione e lo sviluppo, ai dati raccolti dai Settori Standardizzazione e Sviluppo ed al programma sugli indicatori delle telecomunicazioni, l'ITU potrebbe soddisfare tale domanda ed aumentare i redditi provenienti dal programma di pubblicazioni. Mettendo a punto una strategia delle risorse informative dell'ITU lungo queste direttive, dovrebbero essere studiati attentamente i termini e le condizioni a cui i membri possono conseguire l'accesso alle risorse informative dell'ITU, e si dovrebbe evitare di perseguire politiche che potrebbero creare incentivi che spingano le societa' ad acquistare semplicemente prodotti e servizi informativi dell'ITU, invece di diventare membri dei Settori. 3 Rafforzamento del ruolo dell'Unione 26 Grazie ad una piu' vasta e piu' forte competenza tecnica in tutte le questioni relative alle telecomunicazioni mondiali, l'Unione potra' svolgere un ruolo di predominio sempre maggiore per le questioni relative all'economia ed alla societa' dell'informazione globale. Nell'arco di tempo 1995-1999 le priorita' chiave sono: - lo sviluppo di alleanze strategiche con altre organizzazioni internazionali e regionali che hanno un'influenza importante sullo sviluppo delle telecomunicazioni. Al livello internazionale, la cooperazione con la nuova OMC, l'OCSE, la Banca Mondiale e l'UNESCO dovrebbe essere prioritaria. Al livello regionale, la standardizzazione delle telecomunicazioni, lo sviluppo e le organizzazioni finanziarie stanno diventando sempre piu' importanti; - il potenziamento del rapporto fra' l'ITU ed il resto del sistema delle Nazioni Unite. Nell'economia e nella societa' dell'informazione globale, le telecomunicazioni saranno sempre piu' importanti per le attivita' di tutte le organizzazioni internazionali, ed in particolare per quelle che si interessano di progetti di pace su vasta scala, sicurezza e sviluppo. Lavorando in collaborazione con altre organizzazioni e mettendo a disposizione la sua competenza tecnica di base nel settore delle telecomunicazioni a sostegno delle loro attivita', l'ITU rendera' piu' autorevoli le sue risorse e moltiplichera' l'efficacia delle sue attivita'; - l'incremento delle capacita' di informazione pubblica dell'Unione. Attualmente, l'ITU e' sicuramente una delle organizzazioni internazionali meno conosciute, nonostante lo sviluppo della rete mondiale di telecomunicazioni sia sempre piu' indispensabile per il benessere dell'umanita'. I Membri dell'Unione le hanno chiesto di svolgere un ruolo di guida nella comunita' internazionale. Per questo, l'ITU deve comunicare il suo messaggio in maniera piu' efficace rispetto ad oggi, per far si che i governi siano consapevoli dell'importanza delle telecomunicazioni quale strumento per lo sviluppo sociale ed economico. III Strategie e priorita' dei Settori A Comunicazioni radio A.1 Missione del Settore delle Comunicazioni Radio 27 In base alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992), la missione del Settore Comunicazioni Radio dell'ITU e', fra' l'altro, quella di garantire un impiego razionale, equo, efficiente ed economico dello spettro delle frequenze radio da parte di tutti i servizi delle Comunicazioni Radio, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita geostazionaria-satellitare, nonche' di svolgere studi su questioni relative alle Comunicazioni Radio: - assicuranodo che, tramite le conferenze mondiali sulle Comunicazioni Radio, i Regolamenti Radio contengano, al livello di trattato, solo quelle disposizioni che sono necessarie per soddisfare le necessita' della comunita' internazionale; - soddisfacendo le esigenze specifiche dei Membri di una Regione tramite le conferenze regionali sulle Comunicazioni Radio; - coordinando gli forzi volti ad eliminare le interferenze nocive fra le stazioni radio di diversi paesi; - formulando raccomandazioni su questioni tecniche relative alle Comunicazioni Radio con assemblee e gruppi di studio sull'argomento; - fornendo i prodotti ed i servizi necessari a realizzare gli obiettivi del Settore tramite l'Ufficio Comunicazioni Radio e l'Ufficio Regolamenti Radio; - mettendo a punto un'adeguata serie di norme procedurali da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Regolamenti Radio e da usare nell'applicazione dei Regolamenti Radio e delle decisioni delle competenti conferenze sulle Comunicazioni Radio. A.2 L'ambiente delle Comunicazioni Radio 28 L'ambiente delle Comunicazioni Radio e' caratterizzato, in particolare: - dalla convergenza tecnologica della tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni (ivi compresa la tecnologia degli audovisivi); - da un rapido sviluppo tecnologico e dalla diffusa applicazione delle tecniche digitali alla maggior parte dei sistemi spaziali e terrestri, ivi comprese le telecomunicazioni mobili ed i nuovi sistemi di trasmissione televisiva e sonora; - da una crescente richiesta del limitato spettro delle frequenze radio e delle posizioni orbitali per i sistemi spaziali e terrestri, da servizi e fornitori di servizi diversi, e da paesi diversi; - da una crescente concorrenza sul mercato fra comunicazioni "fisse" e "mobili"; - da un sempre maggiore riconoscimento del valore economico delle frequenze e delle posizioni orbitali che, in alcuni paesi, comportano nuove impostazioni della gestione dello spettro nazionale; - dalla crescita del ruolo delle organizzazioni regionali e della collaborazione del settore privato. A.3 La strategia del Settore Comunicazioni Radio 29 La strategia del Settore delle Comunicazioni Radio consiste nel far si che l'ITU rimanga l'ente mondiale predominante per le comunicazioni radio.
Atti finali
Per realizzare tale strategia, gli obiettivi del Settore delle Comunicazioni Radio consistono nello svolgere le funzioni enunciate dalla Convenzione, ed in particolare, nel periodo 1995-1999,: - mettere a punto ed adottare criteri piu' precisi per ripartire le frequenze e coordinare i sistemi nuovi e quelli esistenti negli ambienti spaziali e terrestri; - completare la semplificazione dei Regolamenti Radio nella misura del possibile ed esaminare ogni possibile conseguenza sul Settore delle Comunicazioni Radio; - in stretta collaborazione con il Settore Sviluppo delle Telecomunicazioni e del Settore Standardizzazione delle Telecomunicazioni, a seconda dei casi, organizzare le riunioni informative, nonche' seminari mondiali e regionali, accelerare la preparazione di manuali ed agevolare lo sviluppo dei sistemi di gestione dello spettro automatizzato; - continuare a migliorare i metodi di lavoro e l'efficacia del Settore delle Comunicazioni Radio dal punto di vista dei costi, nonche' mirare a svolgere assemblee e conferenze piu' efficienti sulle comunicazioni radio; - incrementare al massimo la cooperazione con gli altri Settori ed organizzazioni e ridurre al minimo le doppie iniziative; - agevolare lo sviluppo e l'introduzione di nuove tecnologie; - promuovere con mezzi efficaci una piu' ampia partecipazione dei Membri, ed in particolare dei paesi in via di sviluppo e di altre entita', a tutte le attivita' del Settore delle Comunicazioni Radio; - assicurare che vengano rispettati i Regolamenti Radio ed i diritti delle amministrazioni dei Membri e dei fornitori di servizi; - assicurare che l'Ufficio per i Regolamenti Radio svolga le sue funzioni, in particolare per quanto riguarda l'uso che si fa delle bande di frequenza e delle orbite satellitari, in maniera tale da mantenere la riservatezza delle amministrazioni dei Membri. A.4 Priorita' del Settore Comunicazioni Radio per il 1995-1999 30 Le priorita' del Settore Comunicazioni Radio per il 1995-1999, oltre a quelle che individueranno le conferenze future, sono le seguenti: - agevolare lo sviluppo e l'introduzione dei servizi satellitari mobili (MSS) e dei futuri sistemi di telecomunicazione mobili pubblici via terra (FPLMTS), ivi compreso lo sviluppo delle relative condizioni di ripartizione, tenendo conto dei servizi esistenti; - agevolare lo sviluppo e l'introduzione della televisione digitale, ivi compresa quella ad alta definizione (HDTV) e delle trasmissioni sonore digitali; - fornire assistenza, come richiesto dalla conferenza mondiale sullo sviluppo delle telecomunicazioni, per rendere piu' agevole l'introduzione dei moderni sistemi radio, al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad accrescere i livelli di penetrazione, soprattutto nelle aree rurali; - agevolare un tempestivo coordinamento fra sistemi nuovi e sistemi esistenti negli ambienti sia spaziali che terrestri; - ampliare l'assistenza offerta alle amministrazioni dei Membri nel registrare le assegnazioni delle frequenze e nell'applicare i Regolamenti Radio, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo; - garantire il rispetto dei Regolamenti Radio nell'ambiente delle comunicazioni radio, sempre piu' competitivo e commerciale; - in relazione al miglioramento delle metodologie di lavoro del Settore, esaminare le possibilita' di: - una tempestiva realizzazione della capacita' di scambiare documenti di facile consultazione per gli utenti; - una rapida messa a punto di raccomandazioni ed un miglioramento dei meccanismi di pubblicazione (riducendo i costi unitari ed i tempi di pubblicazione, e fornendo una piu' ampia distribuzione e la disponibilita' elettronica); - un maggior impiego dell'informatica per la notifica e l'elaborazione delle assegnazioni delle frequenze; - realizzare una struttura organizzativa flessibile nell'Ufficio per le Comunicazioni Radio, con particolare attenzione alla formazione ed allo sviluppo del personale dell'Ufficio; - promuovere lo sviluppo di una infrastruttura mondiale per le informazioni (GII); - incoraggiare la partecipazione di enti ed organizzazioni non amministrative alle attivita' del Settore delle Comunicazioni Radio. A.5 Iniziative del Settore Comunicazioni Radio 31 Tenendo conto della sua missione, dell'ambiente, della strategia, degli obiettivi e delle priorita', le iniziative che intende adottare il Settore delle Comunicazioni Radio comprendono: - la convocazione di riunioni informative e di seminari mondiali e regionali, e l'assistenza alle amministrazioni, con un'attenzione particolare ai paesi in via di sviluppo, ad esempio con la prefazione di manuali; - l'ulteriore sviluppo della collaborazione con altri Settori ed organizzazioni, evitando doppioni; - un'adeguata risposta ai punti del Piano di Azione di Buenos Aires relativi alla gestione dello spettro radio; - l'intensificazione dell'uso dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione, ivi compreso lo sviluppo di un sistema di gestione automatica dello spettro; - lo sviluppo di una struttura organizzativa flessibile, il miglioramento delle metodologie di lavoro, l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa moderni e l'organizzazione della formazione e della progressione per il personale dell'ufficio; - il riconoscimento del fatto che l'ITU e' un'organizzazione che fornisce servizi alle amministrazioni ed ai membri dei tre Settori; - una piu' intensa partecipazione degli enti e delle organizzazioni non amministrative. B Standardizzazione B.1 Missione del Settore Standardizzazione 32 Ai sensi delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992), la missione del Settore Standardizzazione delle Telecomunicazioni dell'ITU consiste nel conseguire gli obiettivi dell'Unione nel campo della standardizzazione delle telecomunicazioni, studiando i problemi tecnici, operativi e tariffari ed adottando le relative Raccomandazioni, al fine di conseguire la standardizzazione delle telecomunicazioni su base mondiale. B.2 L'ambiente della standardizzazione 33 L'ambiente della Standardizzazione e' caratterizzato da: - rapidi cambiamenti tecnologici e cicli innovativi abbreviati; - un rapido sviluppo e la convergenza della tecnologia delle telecomunicazioni, delle trasmissioni, dell'informatica e delle informazioni; - una rapida crescita dei nuovi prodotti e servizi; - una piu' aspra concorrenza fra gli operatori della rete, i fornitori di servizi e quelli delle attrezzature; - un maggior coinvolgimento degli enti non amministrativi al processo di standardizzazione; - una crescente influenza delle organizzazioni per la standardizzazione regionale e dei fori industriali; - il passaggio, al livello mondiale, da un approccio alla Standardizzazione "guidato dalla tecnologia" ad uno "guidato dal mercato"; - un passaggio parallelo da un approccio "teoretico" onnicomprensivo ad un approccio "pratico", che pone l'accento sull'attuazione rapida; - la comparsa di operatori e sistemi di telecomunicazioni globali. B.3 Strategia del Settore Standardizzazione 34 Obiettivo del Settore Standardizzazione e' quello di far si che l'ITU resti l'ente predominante della standardizzazione delle telecomunicazioni mondiali. Le strategie volte a conseguire tale obiettivo comprendono: - l'adozione di un approccio alla standardizzazione orientato verso il mercato; - la consegna tempestiva di prodotti di alta qualita' (ad esempio raccomandazioni) ("valore per denaro"); - la chiara definizione del ruolo dell'ITU in rispetto agli enti di standardizzazione regionali ed ai fori industriali; - lo sviluppo di accordi adeguati e di rapporti di collaborazione con tali partner; - all'interno dell'area di competenza del Settore, la concentrazione sulle aree di standardizzazione prioritarie; - il continuo miglioramento delle metodologie di lavoro del Settore Standardizzazione, ivi compresa una migliore e piu' rapida elaborazione ed approvazione delle raccomandazioni; - maggiori partecipazione e coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni non amministrative al processo di standardizzazione. B.4 Priorita' del Settore Standardizzazione per il periodo 1995-1999 35 Le priorita' del Settore Standardizzazione per il periodo 1995-1999 sono le seguenti: - elaborare standard mondiali per inserire nuove tecnologie, servizi e capacita' nelle reti delle telecomunicazioni, come ad esempio: - reti intelligenti (IN); - rete digitale di servizi integrati a banda larga (B-ISDN); - modo di trasferimento asincrono (ATM); - telecomunicazioni personali universali (UTP); - sistemi di comunicazione multimediali (MCS); - futuri sistemi di telecomunicazione mobili pubblici terrestri (FPLMTS) e sistemi satellitari mobili (MSS); - servizio di rete virtuale globale (GVNS); - elaborare standard mondiali, necessari a gestire reti di telecomunicazione sempre piu' complesse: - rete di gestione delle telecomunicazioni (TMN); - standard relativi alla qualita' del servizio ed alla prestazione della rete; - piani per la numerazione; - continuare a sviluppare e rivedere le tariffe ed i principi di contabilita' per le telecomunicazioni internazionali; - continuare ad esaminare il lavoro nuovo e quello esistente e la sua distribuzione fra i Settori delle Comunicazioni Radio e della Standardizzazione, tenendo presenti le priorita' definite in entrambi i Settori; - intensificare al massimo la cooperazione con gli altri Settori dell'Unione e ridurre al minimo le duplici iniziative; - continuare a rendere maggiormente efficace il processo di standardizzazione dell'ITU; - continuare a collaborare con altre organizzazioni e fori industriali mondiali e regionali per la standardizzazione, per armonizzare lo sviluppo e l'attuazione di standard mondiali per le telecomunicazioni; - prestando un'attenzione particolare ai paesi in via di sviluppo, collaborare con gli altri Settori per organizzare riunioni, seminari e laboratori sull'informazione, nonche' per mettere a punto casi di studio, linee guida e manuali. C Sviluppo C.1 Missione del Settore Sviluppo 36 In base alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), il Settore Sviluppo dell'ITU ha una duplice responsabilita', che riflette lo status dell'Unione di agenzia specializzata delle Nazioni Unite e di agenzia esecutiva di attuazione di progetti di sviluppo, come previsto dal sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o da altri accordi di finanziamento. In tutte le sue iniziative, il Settore Sviluppo dell'ITU lavora per conseguire l'ampio obiettivo di fornire reti e servizi di telecomunicazione efficienti a tutti i paesi del mondo, in base alla piu' adeguata tecnologia. La sua missione e' la seguente: - incrementare la consapevolezza dell'importanza delle telecomunicazioni per lo sviluppo nazionale economico e sociale; - fornire informazioni e consulenza sulle scelte politiche e strutturali; - promuovere lo sviluppo, l'espansione ed il funzionamento delle reti di telecomunicazione internazionali, regionali e nazionali nei paesi in via di sviluppo, rafforzando le capacita' in termini di sviluppo di risorse umane, pianificazione, gestione, mobilitazione delle risorse e ricerca e sviluppo, in collaborazione con altri Settori dell'ITU ed altre organizzazioni internazionali e regionali, ed in partnership con il settore privato; - promuovere e coordinare i programmi per accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate nei paesi in via di sviluppo; - incoraggiare la partecipazione dell'industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, ed offrire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie piu' adeguate; - prestare un'attenzione particolare alle esigenze dei Paesi meno Sviluppati (LDCs) e fornire loro assistenza. C.2 L'ambiente dello sviluppo 37 L'ambiente dello sviluppo delle telecomunicazioni e' caratterizzato da: - la ristrutturazione e la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni al livello nazionale e internazionale, cosi che la fornitura dei servizi di telecomunicazione e' regolamentata in misura crescente dalle leggi della concorrenza; - in generale, il divario fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo si e' leggermente colmato, in termini di accesso ai servizi telefonici di base, ma si e' allargato per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione avanzati; - un rapido sviluppo delle telecomunicazioni in alcuni paesi, ed in particolare nelle regioni dell'Asia-Pacifico e dell'America Latina, di pari passo con una crescita economica generale; - progressi limitati in altri paesi, ed in particolare nella regione africana, dove la crescita economica e' stagnante e le telecomunicazioni non sono state ristrutturate; - un cambiamento della strategia dell'UNDP, che attualmente pone l'accento sull'esecuzione dei progetti di sviluppo al livello nazionale piuttosto che internazionale, tramite le agenzie specializzate; - la conseguente drastica riduzione dei finanziamenti per l'esecuzione dei progetti, solo parzialmente controbilanciata dall'aumento dei contributi dei fondi in amministrazione fiduciaria e volontari, il che ha comportato la riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del Settore Sviluppo e che gli consentiva di espletare il suo doppio incarico, di cui al paragrafo 36; - la crescente importanza dei quadri politici e normativi, che creano mercati aperti e stimolano investimenti privati (ivi compresi quelli stranieri), con il risultato che i programmi di sviluppo fanno sempre meno affidamento sull'assistenza tecnica, e sempre di piu' sulla partnership e gli accordi commerciali; - i fondi a disposizione dell'ITU per lo sviluppo delle telecomunicazioni restano limitati, se paragonati alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, per cui l'ITU dovrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore. C.3 Strategia del Settore Sviluppo 38 La strategia del Settore Sviluppo si articola su tre aree principali: Assistenza diretta - Il Settore Sviluppo fornisce assistenza ai paesi in via di sviluppo, allo scopo di rafforzare, espandere ed armonizzare le loro reti e servizi di telecomunicazione: - aiutando i paesi a creare il necessario ambiente politico, strategico e finanziario che consentira' e permettera' il felice sviluppo delle telecomunicazioni, mobilitando il supporto di coloro che adottano le decisioni in tutti i settori; - aiutando il settore delle telecomunicazioni a sviluppare e rafforzare la sua capacita' istituzionale; - aiutando il settore delle telecomunicazioni ad elaborare piani; - aiutando coloro che si interessano del settore delle telecomunicazioni ad acquisire le conoscenze necessarie ed adeguate e l'esperienza nei piu' recenti sviluppi delle telecomunicazioni. Partnership - Nella seconda area, il Settore Sviluppo svolge un ruolo di catalizzatore e di facilitatore, nell'incoraggiare tutti gli attori delle telecomunicazioni a lavorare insieme per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Piu' in particolare, promuove ed agevola la partecipazione attiva dei paesi sviluppati e della comunita' internazionale nel processo di sviluppo: - lavorando in collaborazione con altre organizzazioni internazionali e nazionali per promuovere un approccio integrato allo sviluppo sostenibile, in particolare nelle aree rurali, tramite un approccio integrato allo sviluppo rurale (IRD); - lavorando in collaborazione con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni e con le organizzazioni mondiali, regionali e nazionali di sviluppo e finanziamento; - incoraggiando il settore privato a partecipare alle attivita' del Settore Sviluppo; - intensificando al massimo la collaborazione con gli altri Settori dell'Unione e riducendo al minimo le doppie iniziative; - mobilitando le risorse a sostegno dei progetti di sviluppo delle telecomunicazioni. Sviluppo e mobilitazione delle risorse - Il Settore Sviluppo sviluppa e mobilita le risorse, ivi comprese quelle finanziarie e umane, la tecnologia, le informazioni e l'esperienza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, grazie ad iniziative costanti volte a: - individuare le fonti di finanziamento; - elaborare mezzi e sistemi per gestire le risorse umane; - mettere a punto e gestire banche dati con informazioni rilevanti per il processo di sviluppo. C.4 Priorita' del Settore Sviluppo per il 1995-1999 39 Le conferenze mondiali e regionali sullo sviluppo delle telecomunicazioni, tramite le risoluzioni ed un concreto programma di lavoro per il Settore Sviluppo delle Telecomunicazioni ed il Piano di Azione di Buenos Aires(1), hanno individuato le priorita' precipue del Settore Sviluppo e le aree di collaborazione con i suoi partner di sviluppo. 40 Il programma di lavoro sara' attuato con urgenza e nell'ambito delle risorse disponibili, di concerto ed in coordinamento e collaborazione con i partner di sviluppo, ponendo l'accento sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Esso consta di tre capitoli: Capitolo 1 - Elaborazione di raccomandazioni, linee guida, modelli ecc. per assistere, fornire consulenze ed informazioni, fra l'altro, ai politici, tramite un programma di collaborazione fra membri, il lavoro dei due gruppi di studio (e gruppi di lavoro, ove richiesto), e conferenze sullo sviluppo. Capitolo 2 - Aggiornamento dei programmi e degli studi esistenti; - attuazione di progetti e attivita' all'interno di 12 nuovi programmi complementari nelle aree seguenti: - politiche, strategie e finanziamento; - gestione e sviluppo delle risorse umane; ---------- (1) Il testo ufficiale del Piano di Azione di Buenos Aires e' illustrato nella Relazione Finale della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994) - linee guida per l'elaborazione di un piano di sviluppo orientato verso le aziende; - sviluppo di servizi di comunicazioni radio marittimi; - pianificazione di reti computerizzate; - gestione delle frequenze; - miglioramento della manutenzione; - sistemi telefonici radio cellulari mobili; - sviluppo rurale integrato; - infrastrutture per le trasmissioni; - servizi di informazione; - sviluppo della telematica e di reti computerizzate; - offerta di assistenza ad hoc; - esecuzione di progetti UNDP e fondi in amministrazione fiduciaria. Capitolo 3 - Programma speciale di assistenza per i Paesi Meno Sviluppati (LDC), per garantire l'adeguata partecipazione dei LDC, in attuazione del Piano di Azione di Buenos Aires. C.5 Iniziative del Settore Sviluppo 41 In conformita' con la sua missione, priorita' e strategie ed in ottemperanza alle decisioni della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994) il Settore Sviluppo intende adottare le seguenti iniziative: - piena attuazione del Piano di Buenos Aires, con attenzione particolare alle necessita' dei LDC; - attuazione delle raccomandazioni del gruppo di studio sullo sviluppo, tramite esperimenti sul campo ed attivita' di tipo progettuale; - aggiornamento dei manuali esistenti e preparazione di nuovi manuali, a seguito del trasferimento delle attivita' dei gruppi autonomi speciali (GAS) (Risoluzione 7 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992)); - piu' ampia partecipazione degli enti non amministrativi alle attivita' del BDT; - mobilitazione delle risorse per progetti di sviluppo, tenendo presente, in particolare, le esigenze dei LDC; - ulteriore sviluppo della cooperazione con altri Settori ed organizzazioni, a vantaggio dello sviluppo delle telecomunicazioni ed allo scopo di evitare doppioni; - continua disponibilita' di informazioni statistiche aggiornate, di indici di sviluppo e di altre relazioni in materia. D Presenza regionale 42 La presenza regionale dell'ITU e' stata istituita gradualmente dalle precedenti Conferenze Plenipotenziarie, senza alcuna chiara definizione dei suoi obiettivi e scopi. Allo stesso tempo, con la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) e' stato istituito il BDT ed e' stata adottata la Risoluzione 17, al fine di rafforzare la presenza regionale, senza specificare adeguatamente come dovesse interagire con le varie altre componenti dell'Unione, ed in particolare il BDT. Dopo cinque anni di una piu' forte presenza regionale e tenendo conto delle conclusioni delle conferenze mondiali e regionali sullo sviluppo, dovrebbe essersi consolidato il principio di una forte presenza regionale dell'ITU; con una certa forma di delega di autorita' e responsabilita'. 43 Scopo principale della presenza regionale deve essere quello di consentire all'Unione di essere il piu' vicino possibile ai Membri e, entro i limiti delle risorse disponibili, svolgere attivita' BDT, per soddisfare le crescenti e differenziate richieste dei paesi in via di sviluppo che stanno ampliando le loro reti ed i loro servizi di telecomunicazioni. Per conseguire tale obiettivo, la presenza regionale dell'ITU dovrebbe, in generale, servire per lo piu' come supporto tecnico e logistico alle attivita' BDT, contribuendo all'attuazione, sul campo, di decisioni, raccomandazioni, azioni, programmi e progetti approvati dai paesi Membri e dai relativi Settori dell'Unione, tramite contatti diretti e duraturi con le autorita' nazionali responsabili, le organizzazioni regionali e subregionali e gli altri enti interessati. A tal fine, nella Risoluzione 25, la Conferenza ha ridefinito gli obiettivi e la missione della presenza regionale. IV Gestione e strategie e priorita' del personale 44 Per sostenere le strategie e le priorita' proposte in tale piano, il segretariato dovrebbe portare avanti il processo di riforma della gestione, iniziato nel periodo plenipotenziario 1990-1994, a seguito delle raccomandazioni espresse dai consulenti e dal Comitato ad Alto Livello. Le priorita' per il periodo 1995-1999 comprendono quanto segue: - continuare a sviluppare e ad integrare la pianificazione strategica, la pianificazione operativa, la gestione finanziaria ed i sistemi di gestione delle prestazioni che sono stati attuati nel periodo plenipotenziario 1990-1994; - continuare a rendere piu' efficienti ed efficaci i servizi delle conferenze dell'ITU; - mettere a punto ed attuare una strategia per le pubblicazioni elettroniche e cartacee; - continuare a sviluppare la strategia dei sistemi e dei servizi informativi dell'ITU, come il TIES(2)/ITUDOC, che vanno a vantaggio dei partecipanti. 45 Il personale dell'ITU e' una delle risorse piu' preziose dell'Unione. Per consentire al segretariato di aiutare efficacemente i Membri dell'ITU ad adeguare le attivita' dell'organizzazione all'ambiente delle telecomunicazioni in rapido mutamento, si dovrebbe adottare un'impostazione globale allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane dell'ITU, nell'ambito del sistema comune delle Nazioni Unite. Le priorita' chiave per il periodo 1995-1999 sono le seguenti: - classificazione dei posti - la messa a punto di criteri di classificazione dei posti garantira' che si presti la debita attenzione a: - i requisiti altamente tecnici di molte qualifiche professionali dell'ITU, che richiedono esperienza e specializzazione, pur non comportando vaste responsabilita' manageriali; - gli importanti requisiti manageriali di alcune altre qualifiche, laddove la necessita' di conoscenze, competenze, attitudini ed esperienza supera di gran lunga i requisiti tecnici; - posti in organico - il profilo dei posti in organico e la distribuzione di contratti permanenti e a termine dovrebbero essere riesaminati, tenendo conto dei cambiamenti strutturali, degli sviluppi tecnologici e della natura del lavoro: - in generale, per conseguire un migliore equilibrio fra contratti permanenti ed a termine in tutta l'organizzazione; ---------- (2) Servizi di Scambio Informazioni Telecom - in particolare, per conseguire un migliore equilibrio fra la situazione del personale del BDT e quello di altri settori dell'organizzazione; - assunzioni e promozioni - lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi in materia di assunzioni e promozioni, al fine di: - garantire un'equa rappresentanza geografica all'interno dell'ITU; - incrementare la presenza delle donne nelle qualifiche professionali; - consentire lo sviluppo di una forza lavoro dinamica, creando qualifiche adeguate per l'ingresso di neo-laureati; - garantire avanzamenti di carriera e promozioni interne; - sviluppo organizzativo e di carriera - il rafforzamento dell'organizzazione ed il miglioramento delle opportunita' della progressione in carriera tramite: - l'attuazione di un programma globale di formazione per il personale interno, con la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie, tenendo nella debita considerazione il numero delle donne nella categoria professionale; - l'impiego dell'intera struttura di classificazione del sistema comune delle Nazioni Unite, da G.1 a D.2; - la disponibilita' di guide, pianificazione e consulenza per la carriera e di servizi per la valutazione delle prestazioni. V Considerazioni di carattere finanziario 46 Il piano strategico proposto nella presente relazione invita l'ITU ad intraprendere alcune iniziative politiche e programmatiche nel periodo plenipotenziario 1995-1998. Questa sezione del piano delinea i fattori finanziari considerati dalla Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto, che ha esaminato le opzioni globali per il periodo 1995-1999. 47 Redditi del bilancio ITU: Il reddito ordinario dell'ITU proviene da tre fonti principali: - contributi delle amministrazioni dei Membri al bilancio ordinario dell'unione; - contributi dei membri dei Settori dell'ITU al bilancio ordinario dell'unione; - reddito dei costi di sostegno stanziati per sostenere le spese dei progetti di cooperazione tecnica eseguiti dal Settore Sviluppo dell'ITU per conto dell'UNDP e dei fondi in amministrazione fiduciaria. 48 Un'analisi dell'andamento dei redditi mostra che: - i contributi delle amministrazioni dei Membri al bilancio ordinario ha raggiunto un livello stabile; sembra improbabile che il reddito di queste fonti possa aumentare drasticamente, e potrebbe iniziare a diminuire; - il finanziamento dell'UNDP ha subito un declino vertiginoso nel periodo plenipotenziario 1990-1994; sembra improbabile che questa tendenza possa subire variazioni a seguito del cambiamento di strategia dell'UNDP. 49 Questi andamenti di bilancio sono importanti per il periodo plenipotenziario 1995-1998. All'inizio del periodo di riferimento del piano, l'86% del reddito ordinario dell'ITU proveniva dai contributi delle amministrazioni dei Membri. Un ulteriore 12% proviene dai membri, mentre il rimanente 2% dall'UNDP e dai fondi in amministrazione fiduciaria. Solo i contributi delle amministrazioni dei Membri possono essere previsti con accurata precisione. 50 Spese del bilancio ITU: L'ITU sostiene spese sia fisse che variabili: - il 75% circa delle spese fisse riguarda il personale; il resto riguarda per lo piu' la manutenzione ed i miglioramenti da apportare agli impianti; - le spese variabili sono dovute in massima parte al programma di conferenze e riunioni; circa il 20% del totale delle spese dell'ITU rientra in questa categoria. 51 A fronte di questa situazione, e tenendo conto del totale massimo delle previsioni di spesa dei Membri, la Conferenza Plenipotenziaria ha adottato la Decisione 1, che fissa il limite di spesa per il periodo finanziario 1995-1999 ad una massimo di 750 milioni di franchi svizzeri, con valore al 1 gennaio 1994. 52 Considerando i molteplici cambiamenti subiti dall'ambiente delle telecomunicazioni, con la Risoluzione 39 prevede uno studio comprensivo della base finanziaria dell'Unione per il periodo plenipotenziario 1995-1998, con la partecipazione dei Membri e dei membri. RISOLUZIONE 2 Creazione di un foro per discutere di strategie e politiche nell'ambiente delle telecomunicazioni in continua evoluzione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che a) a partire dagli anni '80, l'ambiente delle telecomunicazioni ha subito notevoli cambiamenti, e molteplici influssi, quali i progressi tecnologici, la mondializzazione dei mercati ed una crescente domanda, da parte degli utenti, di servizi internazionali integrati sempre piu' adatti alle loro necessita'; b) le forze che forgiano l'ambiente delle telecomunicazioni in molti paesi hanno comportato una ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni, ed in particolare la separazione delle funzioni normativa ed operativa, la graduale liberalizzazione dei servizi e la comparsa di nuovi attori in tale area; c) tale ristrutturazione delle politiche e delle normative delle telecomunicazioni, che ha avuto inizio nei paesi industrializzati, e' ora seguita da iniziative regionali, volte ad introdurre la liberalizzazione attraverso nuovi quadri normativi, quali il Libro Blu dell'America Latina della Commissione delle Telecomunicazioni Inter-americana (CITEL) ed il Libro Verde Africano; d) facendo seguito a queste iniziative regionali, molti paesi hanno iniziato a liberalizzare i loro servizi di telecomunicazione ed in qualche caso a privatizzarli; e) per via di questi cambiamenti, da molti anni e' diventata evidente la necessita' di un quadro globale in cui scambiare informazioni sulle politiche delle telecomunicazioni; f) le politiche ed i regolamenti nazionali devono essere riconosciuti e compresi, per consentire lo sviluppo di mercati mondiali che possano sostenere lo sviluppo armonioso dei servizi di telecomunicazione, consapevole che a) fra gli scopi dell'Unione rientrano, fra l'altro, la promozione, a livello internazionale, dell'adozione di un approccio piu' ampio ai problemi delle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' dell'informazione globale, la promozione dell'estensione dei benefici delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni a tutti gli abitanti del mondo e l'armonizzazione delle iniziative dei Membri nel perseguimento di tali obiettivi; b) l'idea di cercare di offrire un quadro globale, atto ad introdurre e sviluppare tali nuove tecnologie globali, e' gia' stata discussa in molte occasioni, ricordando che a) nella relazione intitolata "L'ambiente delle telecomunicazioni in continua evoluzione", il Gruppo Consultivo sulla Politica delle Telecomunicazioni ha notato che l'ITU: - ha elaborato relativamente poche disposizioni per armonizzare e coordinare le opinioni politiche nazionali; - con la sua comprovata esperienza di cooperazione internazionale, e' l'unica organizzazione delle telecomunicazioni di cui sono Membri virtualmente tutti i governi del mondo; - si trova in una posizione unica per fungere da foro di coordinamento, scambio di informazioni, discussione ed armonizzazione delle politiche delle telecomunicazioni nazionali, regionali ed internazionali; b) queste osservazioni sono state ripetute durante la Conferenza Plenipotenziaria di Nizza (1989) che, nella risoluzione 14, ha preso in considerazione e riconosciuto che: - per essere efficaci, le politiche nel settore delle telecomunicazioni non si possono adottare senza tener conto di coloro che partecipano a tali attivita'; - che l'ITU e' l'unica organizzazione del settore delle telecomunicazioni di cui sono Membri virtualmente tutti i paesi del mondo, il che la rende un foro adeguato per contribuire ad armonizzare le politiche delle telecomunicazioni nazionali, regionali ed internazionali; c) infine, la Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) ha continuato a discutere della necessita' di istituire un meccanismo di coordinamento delle politiche (Risoluzione 15) ed ha riconosciuto la necessita' di creare un foro in cui accelerare il coordinamento delle politiche fra i Membri. I mezzi con i quali potrebbe essere garantito tale coordinamento, tuttavia, non sono descritti. In particolare, resta da determinare il carattere di tale foro, la portata delle sue azioni e la forma che potrebbe assumere, sottolineando che a) i membri dell'ITU, che riconoscono che sono necessarie una revisione costante delle proprie politiche e legislazioni in materia di telecomunicazioni ed il coordinamento nell'ambiente delle telecomunicazioni in rapida evoluzione, dovrebbero essere in grado di discutere di strategie e politiche; b) e' necessario che l'Unione, quale organizzazione internazionale che svolge un ruolo di guida nel campo delle telecomunicazioni, organizzi un foro per agevolare lo scambio di informazioni sulle politiche delle telecomunicazioni; c) il foro dovrebbe rendere piu' agevole la raccolta e lo scambio di informazioni e fornire una piattaforma per discutere periodicamente, fra l'altro, di questioni politiche di ampia portata, dei progressi tecnologici, di opzioni ed opportunita' relative ai servizi, di sviluppo delle infrastrutture e di considerazioni finanziarie; d) il foro dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli interessi ed alle necessita' dei paesi in via di sviluppo, laddove le moderne tecnologie e servizi possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo delle infrastrutture delle telecomunicazioni, decide 1. che sara' istituito un foro mondiale per le poltiche nel settore delle telecomunicazioni, in cui discutere e scambiare opinioni ed informazioni sulle politiche delle telecomunicazioni e su questioni normative; 2 che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni non produrra' esiti normativi prescrittivi, ne' risultati vincolanti; tuttavia, preparera' relazioni e, se del caso, opzioni che verranno prese in considerazione dai Membri e dalle relative riunioni dell'ITU; 3. che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni sara' aperto a tutti i Membri e gli enti ed organizzazioni diversi dalle amministrazioni, autorizzati a partecipare alle attivita' dell'Unione ai sensi dell'Articolo 19 della Convenzione (Ginevra, 1992) ma, se del caso, potra' in qualche caso limitare alcune sessioni solo ai Membri; 4. che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni si riunira' una volta o due prima della successiva Conferenza Plenipotenziaria, in congiunzione con altre conferenze e riunioni dell'ITU, a seconda degli argomenti, dei programmi e dei limiti odi bilancio; 5. che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni si riunira' su base ad hoc per rispondere prontamente ai nuovi problemi politici che scaturiscono dai cambiamenti nell'ambiente delle telecomunicazioni; 6. che il Consiglio decidera' la durata, la data, il luogo, l'ordine del giorno ed i temi del foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni; 7. che l'ordine del giorno ed i temi si baseranno su una relazione del Segretario Generale, che comprendera' gli input di ciascuna delle conferenze, assemblee o riunioni dell'Unione, nonche' sui contributi dei Membri e dei membri dell'Unione; 8. che i dibattiti in seno al foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni si baseranno sui contributi dei Membri e dei membri dell'Unione, sulla relazione del Segretario Generale e sulle opinioni espresse dai partecipanti su un determinato argomento; 9. che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni si riunira' in occasione di una delle conferenze o riunioni dell'Unione, al fine di ridurre al minimo le conseguenze sul bilancio dell'unione; 10. che il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni adottera' le proprie Norme Procedurali, basate su una bozza del Segretario Generale, che saranno esaminate dal Consiglio, da' istruzioni al Segretario Generale affinche' predisponga quanto necessario per il foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni, in base alle decisioni di cui sopra, da' istruzioni al Consiglio affinche' decida la durata, la data, il luogo, l'ordine del giorno ed i temi del foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni, da' inoltre istruzione al Consiglio affinche', alla prossima Conferenza Plenipotenziaria, presenti una relazione sul foro mondiale per le politiche nel settore delle telecomunicazioni, per le valutazioni e le eventuali necessarie iniziative, invita la prossima Conferenza Plenipotenziaria ad esaminare se sia il caso di formalizzare il foro nella Costituzione e Convenzione dell'Unione, tenendo presente l'esperienza accumulata durante il periodo plenipotenziario 1995-1998. RISOLUZIONE 3 Conferenze future dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994) dopo aver esaminato a) il Documento 38, presentato dal Segretario Generale sulle conferenze in programma; b) le proposte presentate da alcuni Membri dell'Unione; c) il necessario lavoro di preparazione che dovranno svolgere sia i Settori dell'Unione che le amministrazioni prima di ciascuna sessione di una conferenza, decide 1. che il programma delle future conferenze sara' il seguente: 1.1 Assemblea delle Comunicazioni Radio (RA-95), Ginevra, 16-20 ottobre 1995; 1.2 Conferenza Mondiale sulle Comunicazioni Radio (WRC-95), Ginevra, 23 ottobre-17 novembre 1995; 1.3 Conferenza Regionale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (RTDC), secondo trimestre del 1996; 1.4 Conferenza Regionale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (RTDC), quarto trimestre del 1996; 1.5 Conferenza Mondiale sulla Standardizzazione delle Telecomunicazioni (WTSC), ottobre 1996, otto giorni; 1.6 Assemblea delle Comunicazioni Radio (RA-97), ottobre/novembre 1997; 1.7 Conferenza Mondiale delle Comunicazioni Radio (WRC-97), ottobre/novembre 1997; 1.8 Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (WTDC), Malta, marzo/aprile 1998; 1.9 Conferenza Plenipotenziaria (PP-98), Stati Uniti d'America, fra settembre e dicembre 1998; 1.10 Conferenza Regionale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (RTDC), secondo trimestre del 1999; 1.11 Assemblea delle Comunicazioni Radio (RA-99), ottobre/novembre 1999; 1.12 Conferenza Mondiale delle Comunicazioni Radio (WRC-99), ottobre/novembre 1999; 2. che: 2.1 l'ordine del giorno della Conferenza di cui al punto decide 1.2, gia' stabilito dal Consiglio, restera' invariata; 2.2 l'ordine del giorno della Conferenza di cui al punto decide 1.7 sara' stabilito dal Consiglio, tenendo conto delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni della WRC-93 e della WRC-95; 2.3 l'ordine del giorno della Conferenza di cui al punto decide 1.12 sara' stabilito dal Consiglio, tenendo conto delle Risoluzioni e Raccomandazioni del WRC-95 e del WRC-97; 3. che le conferenze si svolgeranno nei periodi indicati al punto decide 1, mentre le date ed i luoghi precisi, laddove non ancora decisi, saranno fissati dal Consiglio, previa consultazione dei Membri dell'Unione, e lasciando un lasso di tempo sufficiente fra le varie conferenze. Tuttavia, nei casi in cui vengono specificate date precise, queste non verranno cambiate. La durata di cui al punto decide 1 per le conferenze per cui sono gia' stati fissati gli ordini del giorno non sara' mutata; la durata precisa delle altre conferenze sara' stabilita dal Consiglio dopo che saranno stati definiti i rispettivi ordini del giorno, nei limiti della durata indicata al punto decide 1. RISOLUZIONE 4 Durata delle Conferenze Plenipotenziarie dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), notando a) che l'Articolo 8 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) prevede che le Conferenze Plenipotenziarie dell'Unione siano convocate ogni quattro anni e che cio' consentira' loro di essere di durata inferiore; b) le sempre maggiori richieste che gravano sulle risorse dell'Unione, sulle amministrazioni e sui delegati che partecipano alle conferenze internazionali che trattano di questioni relative alle telecomunicazioni, decide che le future Conferenze Plenipotenziarie dell'Unione, a meno che non sussista una pressante necessita' in senso contrario, saranno limitate ad una durata massima di quattro settimane, da' istruzioni al Segretario Generale affinche', nel corso di tali conferenze, adotti le misure necessarie per rendere piu' efficiente l'uso del tempo e delle risorse. RISOLUZIONE 5 Inviti a svolgere conferenze o riunioni fuori Ginevra La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che le spese relative alle conferenze ed alle riunioni dell'Unione sono nettamente inferiori quando queste si svolgono a Ginevra, considerando, tuttavia che ci sono dei vantaggi a svolgere conferenze e riunioni in paesi diversi da quello in cui si trova il quartier generale, tenendo presente che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 1202 (XII), ha deciso che le riunioni degli organi delle Nazioni Unite, di norma, dovrebbero svolgersi presso il quartier generale dell'organo interessato, ma si puo' tenere una riunione fuori se un governo invitante conviene di sostenere le relative spese aggiuntive, raccomanda di svolgere di norma le conferenze e le assemblee mondiali dell'Unione presso la sede dell'Unione, decide 1. che gli inviti a svolgere conferenze ed assemblee dell'Unione fuori Ginevra non dovranno essere accolti, a meno che il governo ospitante non concordi nel sostenere le relative spese aggiuntive; 2. che gli inviti a svolgere conferenze e riunioni dei gruppi di studio dei Settori fuori Ginevra non dovranno essere accolti, a meno che il governo ospitante non fornisca almeno dei locali adatti ed il necessario mobilio ed attrezzature gratuitamente, con l'eccezione delle attrezzature dei paesi in via di sviluppo, che non devono necessariamente essere fornite gratuitamente dal governo ospitante, se quest'ultimo lo richiede. RISOLUZIONE 6 Partecipazione delle Organizzazioni per la Liberazione riconosciute dalle Nazioni Unite alle conferenze e riunioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in qualita' di osservatori La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) l'Articolo 8 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), che conferisce pieni poteri alle Conferenze Plenipotenziarie; b) l'Articolo 49 di quella Costituzione, che definisce i rapporti dell'Unione con le Nazioni Unite; c) l'Articolo 50 di quella Costituzione, che definisce i rapporti dell'Unione con altre organizzazioni internazionali, tenendo conto delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che trattano del problema dei movimenti di liberazione, decide che le organizzazioni per la liberazione riconosciute dalle Nazioni Unite possono partecipare in qualunque momento alle conferenze, assemblee e riunioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in qualita' di osservatori, da' istruzioni al Consiglio affinche' adotti le iniziative necessarie per dare attuazione alla presente Risoluzione. RISOLUZIONE 7 Procedura per definire una regione ai fini della convocazione di una Conferenza Regionale sulle Comunicazioni Radio La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo che a) alcune disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra; 1992) (in particolare la n. 43 della Costituzione e la n. 138 della Convenzione) fanno riferimento alla convocazione di una conferenza regionale sulle comunicazioni radio; b) alcune regioni ed aree sono definite nei Regolamenti Radio; c) una Conferenza Plenipotenziaria ed una conferenza mondiale sulle comunicazioni radio hanno la facolta' di definire una regione per una conferenza regionale sulle comunicazioni radio; d) mentre una conferenza regionale sulle comunicazioni radio puo' essere convocata su proposta del Consiglio, il Consiglio non e' stato esplicitamente autorizzato ad adottare una decisione in merito alla definizione di una regione, considerando che a) puo' essere necessario definire una regione ai fini della convocazione di una conferenza regionale sulle comunicazioni radio; b) il Consiglio e' l'organismo piu' adatto a definire una regione, nel caso in cui sia necessario far cio' nell'intervallo fra le competenti conferenze mondiali sulle comunicazioni radio o le Conferenze Plenipotenziarie, decide che 1. se e quando diventera' necessario definire una regione allo scopo di convocare una conferenza regionale sulle comunicazioni radio, il Consiglio proporra' una definizione della regione; 2. tutti i Membri della regione proposta saranno consultati e tutti i Membri dell'Unione saranno informati di tale proposta; 3. si riterra' che la regione sia stata definita quando i due terzi dei Membri della regione proposta avranno risposto affermativamente entro un periodo di tempo fissato dal Consiglio; 4. la composizione della regione sara' comunicata a tutti i Membri, invita il Consiglio 1. a prendere atto della presente Risoluzione e ad adottare le iniziative del caso; 2. ove necessario, a prendere in considerazione la possibilita' di unire la consultazione dei Membri sulla definizione della regione con la consultazione sulla convocazione della conferenza regionale sulle comunicazioni radio. RISOLUZIONE 8 Istruzioni per proseguire il lavoro sulle norme procedurali delle conferenze e riunioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 12 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992), considerando la relazione che il Consiglio ha presentato a questa Conferenza (Documento 30 + 1 Corr.), al fine di ricevere da essa istruzioni o direttive per proseguire il lavoro sulle Norme Procedurali delle conferenze e riunioni dell'ITU, dopo aver esaminato la relazione sopra citata, da' istruzioni al Consiglio 1. di continuare la preparazione e la revisione della proposta di Norme Procedurali, sulla base del primo progetto e dei commenti presentati dai Membri, contenuti nella relazione o ricevuti dal Segretario Generale entro il l› marzo 1995; 2. di' garantire che, nel caso in cui la preparazione del progetto richieda la costituzione di un gruppo di esperti che il Consiglio e' autorizzato a formare, come previsto nella summenzionata Risoluzione 12: 2.1 il gruppo di esperti, se costituito, ovvero il Segretario Generale, presenti una relazione preliminare provvisoria, insieme con tutta la relativa documentazione, alla sessione del Consiglio del 1996, e che la relazione provvisoria, insieme con le opinioni del Consiglio, venga divulgata a tutti gli Stati Membri dell'Unione, perche' la commentino; 2.2 il gruppo di esperti, se costituito, ovvero il Segretario Generale, presenti alla sessione del Consiglio del 1997 una relazione finale contenente il progetto di Norme Procedurali, e che la relazione venga successivamente divulgata agli Stati Membri almeno un anno prima della successiva Conferenza Plenipotenziaria; 3. di presentare, tramite il Segretario Generale, una relazione contenente il testo finale del progetto di Norme Procedurali alla Conferenza Plenipotenziaria del 1988, autorizza il Consiglio a modificare il calendario sopra menzionato, ove necessario, alla luce delle decisioni che potra' adottare per quanto riguarda la costituzione del gruppo di esperti e la realizzazione del lavoro da svolgere. RISOLUZIONE 9 Riunione inaugurale del nuovo Consiglio e sessione del Consiglio del 1995 La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), consapevole della necessita' di elaborare disposizioni provvisorie per le sessioni del nuovo Consiglio, fino all'entrata in vigore degli emendamenti del 1994 alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), prendendo atto del fatto che il Consiglio sara' composto da quarantasei Membri, quanti sono quelli attualmente eletti, decide 1. che il nuovo Consiglio, eletto dalla presente Conferenza, si riunira' il 14 ottobre 1994 e svolgera' i compiti ad esso assegnati ai sensi della Convenzione (Ginevra, 1992), attualmente in vigore;. 2. che il Presidente ed il Vice Presidente saranno eletti dal Consiglio alla riunione inaugurale del nuovo Consiglio e resteranno in carica fino alla elezione dei loro successori, all'apertura della sessione annuale del Consiglio del 1996. RISOLUZIONE 10 Status di osservatori alle riunioni del Consiglio per i Membri dell'Unione che non sono membri del Consiglio La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che il numero dei Membri del Consiglio non superera' il 25% del numero totale dei Membri dell'Unione, riconoscendo a) l'importanza delle responsabilita' dei Membri eletti al Consiglio, ma anche che i Membri dell'Unione che non sono Membri del Consiglio hanno un interesse legittimo nei lavori del Consiglio, dei suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro; b) che, in altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, lo status di osservatori per i Membri che non sono membri dell'ente governativo e' prassi comune, decide 1. che, per il periodo di prova fino alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998, ogni Membro dell'Unione che non sia Membro del Consiglio, se ne dara' notifica con sufficiente anticipo al Segretario Generale, potra' inviare un osservatore a proprie spese alle riunioni del Consiglio, a quelle dei suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro; 2. che un osservatore potra' ricevere documenti durante una riunione, ma non avra' diritto di voto, ne' di parola, da' istruzioni al Consiglio di emendare di conseguenza le Norme Procedurali, al fine di consentire agli osservatori dei Membri che non sono Membri del Consiglio di presenziare su base provvisoria alle sessioni che si terranno dal 1995 alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998; da' inoltre istruzioni al Consiglio di riferire alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998 sugli esiti della partecipazione di prova alle riunioni del Consiglio, dei comitati e dei gruppi di lavoro, durante il periodo in cui ci saranno osservatori dei Membri che non sono Membri del Consiglio, invita la Conferenza Plenipotenziaria del 1998 a riesaminare la partecipazione alle riunioni del Consiglio, dei comitati e dei gruppi di lavoro degli osservatori dei Membri che non sono Membri del Consiglio, e ad adottare ogni iniziativa necessaria. RISOLUZIONE 11 Mostre e fori delle telecomunicazioni mondiali e regionali La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che le mostre delle telecomunicazioni ed i fori ad esse associati contribuiscono notevolmente a mantenere informati i membri dell'Unione e la comunita' delle telecomunicazioni in senso lato sugli ultimi sviluppi in tutti i settori delle telecomunicazioni, e sulle possibilita' di applicarli a beneficio di tutti i Membri dell'Unione, ed in particolare dei paesi in via di sviluppo; b) che le TELECOM mondiali e regionali espletano il mandato di mantenere i Membri informati sulla tecnologia allo stato dell'arte per quanto riguarda tutti gli aspetti delle telecomunicazioni e dei relativi settori di attivita' ed offrono un'opportunita' universale per mostrarla; c) che le TELECOM regionali avvicinano i benefici potenziali delle telecomunicazioni ai popoli di tutti i continenti, mettendo in risalto i problemi specifici di ciascuna regione ed indicandone le soluzioni possibili; d) che tali mostre e fori regionali organizzati regolarmente dall'ITU, senza nessun interesse commerciale, allestiti su invito dei Membri, costituiscono un mezzo eccellente per sopperire alle necessita' sia dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo, e rendono piu' agevole il trasferimento di tecnologia e delle informazioni essenziali ai paesi in via di sviluppo, notando che a) il Segretario Generale e' pienamente responsabile della TELECOM, quale parte delle attivita' permanenti dell'Unione; b) a seguito di una raccomandazione del Comitato ad Alto Livello, e' stato istituito un ufficio per coadiuvare il Segretario Generale nella gestione delle attivita' TELECOM; c) le attivita' TELECOM sono soggette alle Norme ed ai Regolamenti per il Personale, alle prassi relative alla pubblicazione ed ai Regolamenti Finanziari dell'ITU, ivi compresi il controllo e le verifiche contabili interne; d) le verifiche contabili esterne delle attivita' TELECOM dovrebbero continuare ad essere svolte da revisori esterni all'Unione, decide 1. che l'Unione, in collaborazione con i suoi Membri, dovrebbe continuare ad organizzare mostre e fori mondiali sulle telecomunicazioni su base regolare; preferibilmente nella citta' in cui ha sede l'Unione; 2. che l'Unione dovrebbe continuare a collaborare con i Membri nell'organizzare mostre e fori regionali. Nella misura del possibile, tali manifestazioni dovrebbero essere sincronizzate con altre importanti riunioni o conferenze dell'Unione, al fine di ridurre al minimo le spese ed incoraggiare un'ampia partecipazione; 3. che dovrebbero essere rafforzate la gestione della TELECOM e la sua struttura; 4. che dovrebbe essere mantenuta la flessibilita' operativa di cui necessita per raccogliere tutte le sfide del suo settore di attivita'; 5. che una parte significativa di ciascun reddito eccedente le spese derivanti dalle attivita' della TELECOM dovrebbe essere impiegata per specifici progetti di sviluppo per le telecomunicazioni, essenzialmente nei paesi meno sviluppati, da' istruzioni al Segretario Generale affinche' 1. intensifichi la supervisione della TELECOM e conferisca all'Ufficio TELECOM responsabilita' precise, tenendo presenti gli obiettivi principali dell'Unione, e facendo si che i legami fra l'Ufficio ed il segretariato della TELECOM vengano rafforzati, al fine di attuare le raccomandazioni dell'Ufficio il piu' efficacemente ed alacremente possibile; 2. conferisca maggiore trasparenza alle attivita' TELECOM e ne riferisca con una relazione annuale, comprendente le iniziative intraprese per quanto riguarda l'impiego del reddito eccedente, da presentare ogni anno al Consiglio; 3. garantisca che il segretariato TELECOM, benche' retto dal Regolamento per il Personale dell'Unione, mantenga la flessibilita' del suo processo decisionale, necessaria per competere nel suo ambiente semi-commerciale; 4. potenzi il controllo e la verifca contabile interne dei conti relativi alle varie attivita' della TELECOM, da' istruzioni al Consiglio affincbe' 1. esamini la relazione annuale sulle attivita' TELECOM e fornisca direttive sull'andamento futuro di quelle attivita'; 2. approvi i conti TELECOM, previo esame della relazione dei revisori dei conti esterni dell'unione; 3. approvi l'impiego delle eccedenze dei fondi TELECOM. RISOLUZIONE 12 Ripristino della piena partecipazione del Governo del Sud Africa alla Conferenza Plenipotenziaria ed a tutte le altre conferenze, riunioni ed attivita' dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 12 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) sull'esclusione del Governo della Repubblica del Sud Africa dalla Conferenza Plenipotenziaria e da tutte le altre conferenze, riunioni ed attivita' dell'Unione, considerando che in Sud Africa si sono svolte le prime elezioni democratiche, a cui hanno potuto partecipare tutte le persone di quello Stato Membro dell'Unione, in qualita' di cittadini uguali, ed in seguito alle quali nel maggio 1994 e' stato formato un nuovo Governo di Unita' Nazionale, momento culminante della lunga ed ardua lotta vittoriosa del popolo del Sud Africa per l'uguaglianza, la giustizia e la dignita', significando cosi che la politica di apartheid perseguita in quel paese e' terminata, decide 1. di avallare incondizionatamente le iniziative intraprese dal Consiglio dell'Unione alla sua sessione del 1994 che ha adottato la Risoluzione 1055, per agevolare il ripristino immediato di tutti i diritti del Governo di Unita' Nazionale del Sud Africa nell'Unione a partire dal 10 maggio 1994; 2 di confermare il ripristino della piena partecipazione del Governo di Unita' Nazionale del Sud Africa alle conferenze, alle riunioni ed alle attivita' dell'Unione, ivi compresa la Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994); 3. di abrogare la Risoluzione 12 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989). RISOLUZIONE 13 Approvazione del Memorandum d'Intesa fra il rappresentante del Governo del Giappone ed il Segretario Generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni sulla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che il Memorandum d'Intesa relativo alle disposizioni adottate per organizzare e finanziare la Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto e' stato firmato dal rappresentante del Governo del Giappone e dal Segretario Generale dell'ITU, ai sensi della Risoluzione del Consiglio 83 (emendata); b) che il Memorandum d'Intesa e' stato esaminato dal Comitato per il Controllo del Bilancio, decide di approvare il Memorandum d'Intesa firmato dal rappresentante del Governo del Giappone e dal Segretario Generale. RISOLUZIONE 14 Riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti i Membri dei Settori dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che i diritti ed i doveri delle amministrazioni dei Membri dell'Unione sono enunciati all'Articolo 3 della Costituzione (Ginevra, 1992); b) che l'Articolo 19 della Convenzione (Ginevra, 1992) elenca i tipi di entita' ed organizzazioni che possono essere autorizzati a partecipare alle attivita' dei Settori, e che vengono chiamati membri dei Settori; c) che il Consiglio, alla sessione del 1993, ha adottato la procedura applicabile per concedere tale autorizzazione alle categorie dei membri di cui ai nn. 234 e 235 della Convenzione (Ginevra, 1992); d) che e' auspicabile dichiarare con maggiore precisione le condizioni di partecipazione delle amministrazioni dei Membri, nonche' degli altri membri autorizzati alle attivita' dei Settori; e) che, ferme restando le disposizioni di cui ai nn. 239 e 409 della Convenzione (Ginevra, 1992), solo le amministrazioni dei Membri hanno diritto di voto, in particolare per l'approvazione delle raccomandazioni e delle questioni, in conformita' con l'Articolo 3 della Costituzione, riconoscendo che gli enti e le organizzazioni autorizzati in base all'Articolo 19 della Convenzione, qui di seguito denominati "membri", possono partecipare a tutte le attivita' del Settore interessato, ad eccezione dei voti formali e di alcune conferenze sui trattati; al riguardo i membri: a) in base alle Norme Procedurali del Settore interessato, sono autorizzati a ricevere dall'Ufficio di quel Settore tutti i documenti, di cui avranno fatto richiesta, relativi ai gruppi di studio, alle assemblee o alle conferenze del Settore a cui possono partecipare, ai sensi delle relative disposizioni; b) possono inviare contributi a tali gruppi di studio o conferenze, ed in particolare a quelle alle quali hanno chiesto di partecipare a tempo debito, in conformita' con le Norme Procedurali del Settore; c) possono inviare rappresentanti a tali riunioni, dopo averne comunicato i nomi all'Ufficio a tempo debito, in conformita' con le Norme Procedurali del Settore; d) possono proporre punti da inserire all'ordine del giorno delle riunioni, purche' non si riferiscano alla struttura ed al funzionamento dell'Unione; e) possono partecipare a tutti i dibattiti ed assumere incarichi, quali la presidenza o la vice-presidenza di un gruppo di studio, di un gruppo di lavoro, di un gruppo di esperti, di un gruppo di relatori o di qualunque altro gruppo ad hoc, in base alla competenza ed alla disponibilita' degli esperti; f) possono partecipare al necessario lavoro redazionale ed editoriale che precede l'adozione delle raccomandazioni, riconoscendo altresi' che e' stato comprovato che il coordinamento fra i Membri ed i membri al livello nazionale rende il lavoro piu' efficiente, decide di invitare i membri a partecipare a tutte le procedure volte ad adottare decisioni, al fine di agevolare il conseguimento del consenso in seno ai gruppi di studio, in particolare nel settore della standardizzazione, da' istruzioni ai Direttori degli Uffici di elaborare le rispettive disposizioni nelle Norme procedurali dei loro Settori, invita le amministrazioni dei Membri ad effettuare, al livello nazionale, un ampio coordinamento fra tutti i membri dei loro paesi. RISOLUZIONE 15 Revisione dei diritti e dei doveri di tutti i Membri dei Settori dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), prendendo atto a) che i diritti ed i doveri delle amministrazioni dei Membri dell'Unione sono enunciati all'Articolo 3 della Costituzione (Ginevra, 1992); b) che l'Articolo 19 della Convenzione (Ginevra, 1992) elenca i tipi di enti ed organizzazioni che possono essere autorizzati a partecipare alle attivita' dei Settori, che vengono chiamati membri dei Settori, in conformita' con il n. 238 della Convenzione (Ginevra, 1992); c) che il Consiglio, alla sessione del 1993, ha adottato le procedure applicabili alla concessione di tale autorizzazione alle categorie di membri di cui ai nn. 234 e 235 della Convenzione (Ginevra, 1992), considerando a) che il piano strategico approvato dalla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) fa riferimento al fatto che la perdurante partecipazione di enti ed organizzazioni diverse dalle amministrazioni e' un requisito fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell'ITU; b) che nel piano si dichiara altresi'che "i Membri devono essere sempre consapevoli della necessita' strategica di mantenere e rafforzare il rapporto fra i settori pubblico e privato all'interno dell'ITU" e che "i Membri devono essere pronti ad adeguare le strutture ed i metodi di lavoro dell'ITU" di conseguenza; c) che e' auspicabile dichiarare piu' precisamente le condizioni di partecipazione di tutti i membri alle attivita' dei Settori (nn. 86-88, 110-112 e 134-136 della Costituzione (Ginevra, 1992)); d) che i gruppi consultivi dei Settori hanno il compito di rivedere le priorita' e le strategie, i progressi compiuti nell'attuare i programmi di lavoro ed i metodi di lavoro dei rispettivi Settori, riconoscendo a) che l'ITU deve mantenere la sua posizione di ente preminente delle telecomunicazioni mondiali, dimostrando chiaramente la sua capacita' di rispondere adeguatamente alle necessita' dell'ambiente delle telecomunicazioni in rapida evoluzione; b) che la maggior parte del lavoro all'interno dei gruppi di lavoro e' stato svolto dai membri, che forniscono non solo un supporto finanziario diretto, ma anche una grande risorsa in termini di esperti per i gruppi di studio ed i gruppi di lavoro, e che un'equa distribuzione dei diritti e dei doveri e' pertanto fondamentale per stimolare la partecipazione all'ITU; c) che il livello di contributo all'ITU ed ai suoi Settori dovrebbe restare una scelta libera; d) che i membri, nell'offrire contributi ad un particolare Settore, si aspettano che tali contributi rimangano all'interno del bilancio di quel Settore; e) che il processo decisionale in seno alle conferenze sui trattati (ossia le Conferenze Plenipotenziarie, quelle sulle comunicazioni radio e le conferenze mondiali sulle telecomunicazioni internazionali) ed i voti formali sono di competenza dei Membri; f) che i nuovi Regolamenti Finanziari dell'ITU prevedono che ogni Settore abbia il proprio bilancio, con specifiche relative a tutte le uscite e a tutte le entrate; g) che sia i Membri che i membri partecipano attivamente ai gruppi consultivi dei Settori, decide che i diritti ed i doveri dei membri debbano essere riesaminati, allo scopo di potenziarne i diritti, quale riconoscimento per i contributi offerti al lavoro dell'ITU, in modo tale da promuoverne la partecipazione attiva ed effettiva, al fine di rendere l'ITU maggiormente reattiva ai rapidi cambiamenti dell'ambiente delle telecomunicazioni, da' istruzioni al Segretario Generale di istituire un Comitato di Revisione che analizzi la situazione attuale e la necessita' che l'ITU dimostri il valore delle sue attivita' e, tenendo in considerazione il precedente punto "decide", elabori raccomandazioni in base a detta analisi. In particolare, si dovrebbe garantire che: - la partecipazione al Comitato di Revisione sia ben equilibrata e rappresenti trasversalmente tutti i Membri ed i membri; - ciascun Membro o membro che non faccia parte del Comitato possa comunicare con il medesimo per iscritto; - ci siano input adeguati da parte dei gruppi consultivi dei tre Settori; - la gestione finanziaria di ciascun Settore sia riesaminata, allo scopo di concedere a ciascun settore la massima indipendenza e responsabilita' in materia di bilancio; - le raccomandazioni, insieme con le proposte di cambiamenti alla Costituzione ed alla Convenzione, vengano presentate in prima istanza alla sessione del Consiglio del 1996, che potra' adottare quelle che rientrano nei suoi poteri, mentre altre saranno trasmesse alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998, da' istruzioni ai Direttori degli Uffici di dare inizio alla revisione delle procedure e dei processi dei rispettivi Settori, come previsto dalle risoluzioni in materia, al fine di incoraggiare la partecipazione dei membri all'interno dei loro Settori. RISOLUZIONE 16 Perfezionamento del Settore delle Comunicazioni Radio e del Settore per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che l'ITU dovrebbe essere l'ente predominante per la standardizzazione mondiale nel settore delle telecomunicazioni, ivi comprese le comunicazioni radio; b) che l'ITU e' l'ente predominante per l'efficiente cooperazione mondiale nel settore dei regolamenti radio; c) che, con la Risoluzione 2, la Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (APP) (Ginevra, 1992) ha riconosciuto che i nn. 78 e 104 della Costituzione (Ginevra, 1992) contengono una ripartizione iniziale del lavoro fra i Settori delle Comunicazioni Radio (ITU-R) e della Standardizzazione delle Telecomunicazioni (ITU-T); d) che la Risoluzione 2 dell'APP (Ginevra, 1992) delinea i principi e le linee guida generali relativi alla distribuzione del lavoro fra ITU-R e ITU-T; e) che, in applicazione delle istruzioni emanate dall'APP (Ginevra, 1992), la Conferenza Mondiale per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni (Helsinki, 1993) e l'Assemblea sulle Comunicazioni Radio (Ginevra, 1993) hanno adottato le risoluzioni che confermano la distribuzione del lavoro all'ITU-R e all'ITU-T prevista dalla Risoluzione 2 dell'APP (Ginevra, 1992) ed ha fissato le procedure per la revisione continua e, ove necessario, la ripartizione del lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di efficacia ed efficienza; f) la necessita' di coinvolgere tutti i partecipanti interessati dell'ITU-R e dell'ITU-T in tale revisione continua; g) la conseguente necessita' di mantenere la revisione all'interno dei meccanismi attuali, nella misura del possibile, al fine di ridurre l'onere sulle limitate risorse di molti dei partecipanti interessati e sulle risorse degli Uffici dei Settori; h) che, per poter contare su un periodo di consolidamento e di aggiustamento, in questa fase non sarebbe auspicabile scostarsi di molto dalle prassi esistenti; i) che le funzioni e le responsabilita' di ciascuno dei Settori dell'ITU dovrebbero essere chiare e trasparenti, decide 1. che il processo attuale, in conformita' con la Risoluzione 2 dell'APP (Ginevra, 1992), che prevede una revisione costante del lavoro nuovo e di quello esistente e la sua ripartizione all'ITU-R ed all'ITU-T, sara' mantenuto; 2. che i Direttori degli Uffici delle Comunicazioni Radio e per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni, assistiti dal Gruppo Consultivo sulle Comunicazioni Radio (RAG) e dal Gruppo Consultivo per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni (TSAG), esamineranno ulteriori elementi per perfezionare la struttura dell'ITU, ivi compresi gli emendamenti necessari alla Costituzione ed alla Convenzione, e preparera' una relazione preliminare da presentare al Consiglio del 1996 ed una relazione finale per il Consiglio del 1998, da' istruzioni al Segretario Generale di incoraggiare tutti i partecipanti dell'ITU-R e dell'ITU-T ad intervenire alle riunioni, anche congiunte, del RAG e del TSAG, con un livello di rappresentanza sufficientemente elevato, tenendo conto della natura strategica di tale compito, da' istruzioni al Consiglio 1. di verificare, sulla base della relazione dei Direttori da presentare alla sessione del Consiglio del 1996, se i progressi del lavoro svolto in conformita' con il punto decide 2 siano soddisfacenti; 2 di preparare una relazione che sara' esaminata alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998. RISOLUZIONE 17 Gruppo Consultivo per i Settori delle Comunicazioni Radio e della Standardizzazione delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che sono necessari provvedimenti per riesaminare priorita' e strategie per le attivita' di comunicazioni radio e di standardizzazione delle telecomunicazioni dell'Unione e per comunicare con i Direttori degli Uffici delle Comunicazioni Radio e per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni, e che a tal fine sono stati istituiti Gruppi Consultivi sulle Comunicazioni Radio e sulla Standardizzazione delle Telecomunicazioni, riconoscendo a) che il settore delle telecomunicazioni e' in evoluzione costante; b) che le attivita' dei Settori dovrebbero essere esaminate continuamente; c) l'importanza del lavoro gia' avviato dal Gruppo Consultivo sulle Comunicazioni Radio e dal Gruppo Consultivo sulla Standardizzazione delle Telecomunicazioni sul miglioramento dei metodi di lavoro nei Settori delle Comunicazioni Radio e della Standardizzazione delle Telecomunicazioni, e che e' auspicabile che il lavoro continui, decide 1. che le conferenze mondiali sulla standardizzazione delle telecomunicazioni e le assemblee sulle comunicazioni radio manterranno tali gruppi consultivi; 2 che tali gruppi continueranno a: - esaminare le priorita' e le strategie per le attivita' nei rispettivi Settori; - esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di lavoro dei Settori; - elaborare direttive per il lavoro dei gruppi di studio; - raccomandare iniziative volte, fra l'altro, ad incentivare la cooperazione ed il coordinamento con altri enti standard, con il Settore per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni, con e fra i due Settori, e con l'Unita' di Pianificazione Strategica del Segretariato Generale; da' istruzione ai Direttori degli Uffici delle Comunicazioni Radio e della Standardizzazione delle Telecomunicazioni 1. di continuare ad appoggiare il lavoro dei rispettivi gruppi consultivi, che saranno aperti ai rappresentanti delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni autorizzate, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 19 della Convenzione, ed ai rappresentanti dei gruppi di studio; 2. di riferire ogni anno ai membri dei rispettivi Settori ed al Consiglio sui risultati del lavoro svolto dai rispettivi gruppi consultivi. RISOLUZIONE 18 RIESAME DEL QUADRO DI PIANIFICAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE FREQUENZE DELL'UIT PER LE RETI DI SATELLITI La conferenza di plenipotenziari dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che l'Articolo 44 della Costituzione (Ginevra, 1992) stabilisce i principi di base per l'uso dello spettro delle radio-frequenze e l'orbita per i satelliti geo-stazionari; b) la crescente globalizzazione e diversificazione dei sistemi di telecomunicazione, in modo particolare le reti di satelliti; c) la crescente preoccupazione circa la sistemazione di nuove reti per satelliti, comprese quelle dei nuovi membri dell'UIT ed il bisogno di mantenere l'integrita' delle procedure e degli accordi dell'UIT; d) che il rapporto del Gruppo di esperti volontario sulla semplificazione dei radio-regolamenti che dovra' essere esaminato nella Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995 (WRC-95) mantiene le attuali procedure di coordinamento, sia pure in forma semplificata; e) che l'ordine del giorno della WRC-95 e l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza mondiale di radiocomunicazioni del 1997 (WRC¨97), include nelle Appendici 30 e 30 A dei Regolamenti radio l'esame dei piani di satelliti trasmittenti per le Regioni 1 e 3; f) che i gruppi di studio sulle radiocomunicazioni hanno all'esame gli eventuali miglioramenti da apportare a tali piani, e tenendo conto del fatto che da quando gli attuali piani sono stati elaborati sono emerse tecnologie piu' moderne, comprese le tecnologie digitali, che possono fornire opzioni alternative piu' efficaci ed economicamente convenienti per la fornitura dei servizi; g) che i gruppi di studio sulle radiocomunicazioni stanno sviluppando procedure di coordinamento tecnico per le reti di satelliti e che hanno chiesto alla Parte incaricata di elaborare i regolamenti nell'ambito della Riunione preparatoria della Conferenza (1995), di elaborare disposizioni regolamentari complementari; h) le preoccupazioni di alcuni Membri circa l'inosservanza delle procedure di coordinamento; i) che molti paesi in via di sviluppo necessitano di assistenza per l'attuazione delle procedure di coordinamento relative alle reti di satelliti, determina di dare istruzioni al Direttore dell'Ufficio delle Radio comunicazioni affinche': 1. in consultazione con il Gruppo consultivo di radiocomunicazioni e tenendo conto degli elementi forniti dall'Ente per i radio- regolamenti (RRB), inizi il riesame di alcuni punti importanti relativi al coordinamento della rete satellitare internazionale, ivi compresi: i) i collegamenti tra le procedure e gli impegni UIT per riprendere le frequenze notificate e le posizioni orbitali; ii) il bisogno esistente di un quadro di pianificazione e di un coordinamento di frequenza dell'UIT affinche' le reti di satelliti possano continuare ad essere ricettive riguardo alle opportunita' offerte dalla rapida evoluzione tecnologica volte ad esempio all'istituzione di sistemi satellitari multiservizio, con l'obiettivo di: i) garantire un equo accesso allo spettro delle radio-frequenze ed all'orbita dei satelliti geostazionari, nonche' un'istituzione e uno sviluppo efficaci di reti satellitari; ii) garantire che le procedure di coordinamento internazionale corrispondano alle esigenze di tutte le amministrazioni quando queste ultime istituiscono le loro reti di satelliti, salvaguardando al contempo gli interessi di altri radioservizi; iii) effettuare un raffronto tra progresso tecnologico e piani di assegnazione per accertare se gli stessi promuovono l'uso flessibile ed efficiente dello spettro delle radio-frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari; 2. garantire che tale riesame tenga conto del lavoro in corso nel settore delle radiocomunicazioni ed in particolare del RRB e dei gruppi di studio sulle radiocomunicazioni 3. coordinare, se necessario, le attivita' con i direttori degli altri due Uffici di presidenza; 4. fare un rapporto preliminare destinato al WRC-95 et un rapporto finale destinato al WRC-97, da' istruzioni al Segretario Generale: di incoraggiare la partecipazione ad un livello sufficientemente elevato di tutte le parti interessate, compresi gli operatori di sistemi satellitari, e di fornire al Direttore tutta l'assistenza necessaria per concludere positivamente il riesame. RISOLUZIONE 19 Migliore impiego delle strutture tecniche e di immagazzinamento/divulgazione dei dati dell'Ufficio per le Comunicazioni Radio La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la vasta gamma di attivita' svolte dall'Ufficio per le Comunicazioni Radio per quanto riguarda l'analisi tecnica ed il trattamento degli archivi di assegnazione delle frequenze e l'immagazzinamento e la divulgazione dei relativi dati; b) che il Master International Frequency Register contiene archivi di piu' di cinque milioni di dati, che rappresentano piu' di un milione di assegnazioni di frequenze; c) che l'Ufficio tratta piu' di 70.000 archivi l'anno, alcuni dei quali richiedono un'analisi ed un esame tecnico approfonditi; d) che l'Unione, tramite i vari servizi, e' tenuta ad elaborare documenti, immagazzinare e divulgare archivi e risultati del lavoro dell'Ufficio, tenendo conto a) dei notevoli sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare la gestione delle funzioni relative alle attivita' dell'Ufficio; b) del pesante carico di lavoro dell'Ufficio; c) delle varie competenze richieste all'Ufficio per poter trattare diversi archivi, e delle risorse necessarie per espletare i molteplici tipi di mansioni relativi all'analisi tecnica di detti archivi, decide che occorrera' continuare a studiare i costi che comporta l'analisi tecnica delle notifiche di assegnazione per varie classi di stazioni radio, reti satellitari ecc., ivi compresi i costi relativi all'immagazzinamento elettronico dei dati, da' istruzioni al Segretario Generale di continuare lo studio e riferirne i risultati, ivi compresi i possibili modi in cui ridurre al minimo i costi summenzionati, invita il Consiglio ad esaminare la questione alla luce della relazione del Segretario Generale. RISOLUZIONE 20 Impiego da parte del Servizio Trasmissioni delle bande ulteriormente assegnate al Servizio La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che la Conferenza Mondiale Amministrativa Radio (Ginevra, 1979) (WARC-79) e la Conferenza Mondiale Amministrativa Radio (Malaga-Torremolinos, 1992) hanno assegnato al servizio trasmissioni altre bande ad alta frequenza; b) che l'impiego di dette bande da parte del servizio trasmissioni sara' soggetto alle disposizioni che istituira' la conferenza mondiale amministrativa radio per la pianificazione delle bande ad alta frequenza assegnate al servizio; c) che, in base alle procedure di cui alla Risoluzione 8 della WARC-79, all'interno di dette bande non saranno messe in servizio stazioni di trasmissione prima della data in cui sara' giunto a compimento il trasferimento di tutte le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso operante in conformita' con la Tabella delle Assegnazioni di Frequenza ed altre disposizioni dei Regolamenti Radio registrate nel Master Register, e che potrebbero risentire delle operazioni di trasmissione; d) che nel Settore delle Comunicazioni Radio proseguono i lavori di studio di procedure di pianificazione alternative, che potrebbero essere usate per decongestionare le alte frequenze e sfruttare al meglio le bande ad alta frequenza assegnate al servizio trasmissioni; e) che i risultati di tale lavoro dovrebbero essere disponibili per le Conferenze Mondiali sulle Comunicazioni Radio del 1995 e del 1997, decide 1. che le amministrazioni si atterranno rigidamente alle disposizioni dei Regolamenti Radio; 2 che le stazioni di trasmissione nelle bande di cui sopra non verranno attivate fino a quando non sara' stata completata la pianificazione e non saranno state soddisfatte le condizioni stipulate nei Regolamenti Radio, incita le amministrazioni a partecipare ai lavori attualmente in corso in seno al Settore Comunicazioni Radio ed a seguirne i progressi per quanto riguarda l'impiego delle bande ad alta frequenza assegnate al servizio trasmissioni RISOLUZIONE 21 Provvedimenti Speciali relativi alle Procedure di Chiamata Alternative sulle Reti di Telecomunicazioni Internazionali La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando la differenza esistente fra le tariffe delle telecomunicazioni in uscita fra gli Stati Membri dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, notando a) l'esistenza di alcuni gestori che utilizzano le reti di telecomunicazioni internazionali al di fuori dell'ambito degli accordi bilaterali fra i gestori di telecomunicazioni internazionali; b) che tali prassi influiscono negativamente sul reddito che alcuni Stati Membri dell'ITU ricavano dai loro servizi di telecomunicazioni internazionali; c) che tali prassi sono considerate da alcuni Stati Membri dell'ITU un uso improprio delle loro reti di telecomunicazioni; d) che tali prassi violano il diritto nazionale di alcuni Stati Membri, notando altresi' a) il diritto degli Stati Membri dell'ITU di sospendere i servizi di telecomunicazione internazionale, come previsto dall'Articolo 35 della Costituzione (Ginevra, 1992); b) il diritto degli Stati Membri dell'ITU di stipulare accordi bilaterali, in conformita' con il paragrafo 1.5 dell'Articolo 1 dei Regolamenti per le Telecomunicazioni Internazionali, per quanto riguarda lo scambio internazionale del traffico di telecomunicazioni fra le amministrazioni degli Stati Membri dell'ITU o delle agenzie operative riconosciute, considerando inoltre a) che uno Stato Membro dovrebbe essere in grado di agire per impedire che le sue reti vengano usate per l'erogazione di servizi diversi da quelli autorizzati dalla sua amministrazione, ovvero per la trasmissione di informazioni usate da un'altra persona senza pagare la trasmissione; b) che le agenzie operative dovrebbero, nella misura del possibile, fissare le tariffe e le politiche operative atte ad assicurare che siano disponibili per i clienti le tariffe piu' basse possibili e che, in base al paragrafo 6.1.1 dell'Articolo 6 dei Regolamenti per le Telecomunicazioni Internazionali, si chiede alle amministrazioni di cercare di evitare una spiccata asimmetria fra le tariffe applicabili in ciascuna direzione della stessa relazione, decide 1. che le parti agli accordi bilaterali fra i gestori delle telecomunicazioni internazionali adotteranno tutti i provvedimenti volti ad eliminare prassi non autorizzate e non conformi a tali accordi bilaterali, entro i limiti imposti dal diritto interno; 2. che, quando le prassi di un gestore violano la legislazione nazionale di uno Stato Membro e quello Stato Membro informa lo Stato Membro avente giurisdizione su detto gestore, il secondo Membro indaghera' sulla questione ed adottera' i provvedimenti del caso entro i limiti imposti dal suo diritto interno, sollecita i Membri a cooperare tra di loro per risolvere ogni difficolta' derivante dall'applicazione della presente Risoluzione in modo da garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali dei Membri dell'UIT, da' istruzioni al Settore di standardizzazione delle Telecomunicazioni di accelerare i suoi studi su queste prassi al fine di elaborare soluzioni e raccomandazioni adeguate, da' istruzioni al Direttore dell'Ufficio di standardizzazione delle Telecomunicazioni di sottoporre un rapporto agli stati membri ed al Consiglio sull'avanzamento di tali studi. RISOLUZIONE 22 Ripartizione dei proventi nell'ambito della fornitura dei servizi di telecomunicazioni Internazionali La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a)l'importanza delle telecomunicazioni per lo sviluppo sociale ed economico di tutti i paesi: b) che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha un ruolo importante da svolgere per la promozione dello sviluppo universale della telecomunicazione; c) che la commissione indipendente per lo sviluppo mondiale delle telecomunicazioni, nel suo rapporto " Il collegamento mancante" raccomanda, tra l'altro, agli Stati Membri dell'UIT di prevedere di mettere da parte una piccola parte dei proventi derivanti dalle trasmissioni fra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati, da destinare alle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo; d) che la Raccomandazione UIT-T D.150, che prevede la ripartizione delle entrate contabili derivanti dal traffico internazionale tra i paesi terminali, in linea di massima sulla base del 50/50, e' stata modificata nel senso di prevedere una divisione in proporzioni diverse nel caso di differenze di costi per la fornitura e la gestione dei servizi di telecomunicazioni internazionali; e) che l'UIT-T, in applicazione della Risoluzione 23 della Conferenza dei plenipotenziari (Nizza, l989) et a titolo di seguito della raccomandazione contenuta ne "Il collegamento mancante" ha effettuato uno studio sui costi relativi alla fornitura ed alla gestione dei servizi di telecomunicazioni internazionali tra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati, ed ha determinato che il costo della fornitura dei servizi di telecomunicazioni e' piu' elevato nei paesi in via di sviluppo che in quelli progrediti; f) che il Gruppo di studio 3 UIT-T svolge attualmente degli studi per completare la Raccomandazione D.140 in vista di stabilire il principio di tassi contabili basati sui costi e di quote di tassi In ciascun rapporto, riconoscendo a) che il persistente sotto-sviluppo sociale ed economico di un'ampia parte del mondo e' uno dei problemi piu' gravi che colpisce non solo i paesi interessati ma anche la comunita' internazionale nel suo insieme; b) che lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione e' il presupposto indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico; c) che la penetrazione non omogenea degli impianti di telecomunicazioni a livello mondiale ha prodotto un allargamento del divario tra il mondo progredito quello in via di sviluppo in termini di crescita economica e di progresso tecnologico; d) che l'attuale tendenza e' di ridurre i costi della trasmissione e della commutazione delle telecomunicazioni internazionali, contribuendo in tal modo ad abbassare i livelli dei tassi contabili, in particolare fra le nazioni progredite, ma che le condizioni per la riduzione dei tassi non sono uniformemente presenti ovunque nel mondo; e) che il miglioramento nel mondo della qualita' delle reti di telecomunicazioni internazionali, e l'innalzamento del grado di penetrazione della telefonia ai livelli esistenti nei paesi sviluppati potrebbe contribuire in maniera significativa all'ottenimento dell'equilibrio economico ed alla diminuzione degli squilibri esistenti fra trasmissioni e costi, ricordando a) la dichiarazione di Buenos Aires adottata dalla prima Conferenza mondiale sullo sviluppo delletelecomunicazioni internazionali (WTDC-94), ed in particolare il riconoscimento del bisogno di prestare particolare attenzione alle esigenze dei paesi meno sviluppati (LDCS), nell'elaborare i programmi di cooperazione allo sviluppo; b) la raccomandazione contenuta nel "Collegamento mancante", e cioe' che i membri dovrebbero prevedere la riorganizzazione delle loro procedure contabili del traffico internazionale tra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati, in modo tale che una piccola parte dei proventi delle trasmissioni possa essere utilizzata a fini di sviluppo, determina che, qualora siano stipulati accordi bilaterali per ripartire i tassi contabili diversamente che sulla base del 50/50, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo interessati, questi ultimi dovrebbero poter utilizzare il reddito addizionale derivante, per migliorare le loro telecomunicazioni. invita le amministrazioni a prevedere, alla luce dei risultati degli studi UIT-T, di prendere tutti i provvedimenti che potranno ritenere adeguati e, ove necessario, chiedere al Segretario generale qualsiasi assistenza a tale riguardo, da' istruzioni al Settore di standardizzazione delle Telecomunicazioni di accelerare gli studi correnti relativi ai tassi contabili e ad completamento delle relative raccomandazioni, inclusivi dei costi per la fornitura del servizio, in modo che il Direttore dell'Ufficio di standardizzazione delle Telecomunicazioni (TSB) possa fare rapporto al consiglio dando a quest'ultimo la possibilita' di predisporre a sua volta un rapporto sull'argomento della presente Risoluzione per la prossima conferenza di plenipotenziari ; da' istruzioni al Consiglio di esaminare il rapporto del Direttore del TSB sugli studi effettuati dal Settore di standardizzazione delle Telecomunicazioni, di consultare i Membri e di predisporre un rapporto per la prossima Conferenza di plenipotenziari con ogni raccomandazione che potra' considerare appropriata, da' istruzioni al Direttore dell'Ufficio di sviluppo delle Telecomunicazioni in cooperazione con il Direttore del TSB, di elargire ogni ulteriore assistenza alle amministrazioni se richiesto in tal senso. RISOLUZIONE 23 Attuazione del Piano d'Azione di Buenos Aires La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la Dichiarazione di Buenos Aires sullo Sviluppo Mondiale delle Telecomunicazioni per il 21› secolo; b) il Piano d'Azione di Buenos Aires (BAAP) per lo Sviluppo Mondiale delle Telecomunicazioni, messo a punto dalla prima Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994); c) l'Articolo 19 della Convenzione (Ginevra, 1992), che definisce le entita' e le organizzazioni che possono essere autorizzate a partecipare alle attivita' dei Settori, riconoscendo a) che i lungimiranti obiettivi del BAAP non possono essere conseguiti senza uno sforzo congiunto di tutta la comunita' internazionale delle telecomunicazioni; b) che il bilancio ordinario del Settore Sviluppo dell'ITU consentira' all'ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (BDT) di dare attuazione alle iniziative piu' importanti del BAAP; c) che sono necessarie risorse extra-bilancio per attuare i progetti relativi ai 12 programmi del BAAP e per sperimentare sul campo i risultati e le raccomandazioni dei gruppi di studio sullo sviluppo; d) che un numero sempre maggiore di membri del Settore Sviluppo dell'ITU ha mostrato interesse a partecipare sia ai gruppi di studio che ai programmi BAAP, decide che i membri del Settore Sviluppo, nonche' altre entita' del settore privato, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare all'attuazione del BAAP, invita le amministrazioni dei Membri ad incoraggiare, al livello nazionale, la partecipazione dei membri del Settore Sviluppo e le altre entita' del settore privato che si interessano di telecomunicazioni alle attivita' del Settore Sviluppo dell'ITU, ed in particolare a quelle relative al BAAP, da' istruzioni al Consiglio di svolgere una valutazione annuale del BAAP, al fine di verificare che venga attuato il piu' rapidamente possibile, da' istruzioni al Direttore del BDT di adottare i provvedimenti atti a garantire una maggiore partecipazione dei membri del Settore Sviluppo e delle altre entita' del settore privato all'attuazione del BAAP nell'ambito delle relative disposizioni della Convenzione dell'ITU, da' istruzioni al Segretario Generale di sostenere l'azione del Direttore del BDT per dare attuazione della presente Risoluzione. RISOLUZIONE 24 Ruolo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni nello Sviluppo delle Telecomunicazioni Mondiali La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), insieme con quelle dei Regolamenti delle Telecomunicazioni Internazionali (Melbourne, 1988) ed i Regolamenti Radio; b) le raccomandazioni dei Settori Comunicazioni Radio e Standardizzazione delle Telecomunicazioni, considerando altresi' a) che tali strumenti nel loro insieme sono essenziali per gettare le fondamenta tecniche per la pianificazione e l'erogazione dei servizi di telecomunicazione in tutto il mondo; b) che il ritmo di sviluppo della tecnologia e dei servizi necessita della collaborazione continua di tutte le amministrazioni e delle agenzie operative riconosciute, al fine di garantire la compatibilita' dei sistemi di telecomunicazione al livello mondiale; c) che la disponibilita' delle telecomunicazioni moderne e' vitale per il progresso economico, sociale e culturale di tutti i paesi, riconoscendo gli interessi dell'organizzazione Culturale, Scientifica e per l'Istruzione delle Nazioni Unite (UNESCO), dell'organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), dell'organizzazione Marittima Internazionale (IMO), dell'organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), della Commissione Internazionale Elettrotecnica (IEC), dell'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (GATT) e di altre organizzazioni internazionali per alcuni aspetti delle telecomunicazioni, decide che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni debba: 1. continuare a lavorare a favore dell'armonizzazione, dello sviluppo e del progresso delle telecomunicazioni in tutto il mondo; 2 garantire che tutto il lavoro da essa svolto rifletta il suo ruolo di autorita' responsabile, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, dell'istituzione tempestiva di standard tecnici ed operativi per tutte le forme di telecomunicazioni e dell'impiego nazionale dello spettro delle frequenze radio e dell'orbita satellitare geostazionaria; 3. incoraggiare e promuovere la cooperazione tecnica nel settore delle telecomunicazioni fra i Membri al livello piu' ampio possibile. RISOLUZIONE 25 Presenza regionale La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando le pertinenti disposizioni delle Risoluzioni 26 della Conferenza Plenipotenziaria (Nairobi, 1982) e 17 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, l989) e le Risoluzioni 6 e 16 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, l992), dopo aver considerato la relazione del Segretario Generale ed i contributi dei Membri in materia di presenza regionale, considerando a) le conclusioni delle conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni; b) la necessita' di una maggiore presenza regionale, al fine di consentire all'Ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (BDT) di svolgere piu' efficacemente la sua missione in tale settore, di una migliore divulgazione delle informazioni relative alle attivita' dell'Unione e dell'esistenza di rapporti fra l'Unione e le organizzazioni regionali e subregionali, soprattutto quelle che trattano di telecomunicazioni, finanziamenti e sviluppo; c) che, per far si che la presenza regionale svolga un ruolo efficace, e' necessario definire chiaramente i suoi obiettivi e la sua missione, tenendo presenti le caratteristiche particolari delle varie regioni; d) che la missione della presenza regionale dovrebbe essere definita nel contesto del mandato globale del Settore Sviluppo, notando a) che il tasso di sviluppo dei servizi di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo di varie regioni dovrebbe essere accelerato nei prossimi anni, al fine di colmare il divario esistente fra le telecomunicazioni del Nord e del Sud; b) la necessita' costante di migliorare la produttivita' e l'efficacia dei metodi di lavoro dell'Unione, decide 1. che lo scopo principale della presenza regionale e' quello di consentire all'Unione di essere il piu' vicino possibile ai suoi Membri, ed in particolare ai paesi in via di sviluppo, e di essere in grado di soddisfare nella misura del possibile le crescenti e diversificate esigenze di telecomunicazione di quei paesi intervenendo nel settore, tenendo conto delle risorse disponibili; 2. che la presenza regionale dell'ITU deve, in generale, fungere principalmente da supporto tecnico e logistico alle attivita' del BDT, al fine di attuare nel settore decisioni, raccomandazioni, azioni, programmi e progetti approvati dall'Unione, attraverso il contatto diretto e sostenuto con le autorita' nazionali competenti, le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni e le altre organizzazioni interessate, allo scopo primario di promuovere e sostenere i programmi e le attivita' del Settore Sviluppo; 3. che la presenza regionale serve inoltre a: - rappresentare, come e quando richiesto, il Segretario Generale o uno dei Direttori degli Uffici dei tre Settori; - fornire il supporto necessario ai Direttori degli Uffici Comunicazioni Radio e Standardizzazione per l'organizzazione di determinate manifestazioni nella regione interessata ; - fungere, per quanto possibile, da collegamento per lo scambio e la divulgazione di informazioni sulle attivita' dei Settori Comunicazioni Radio e Standardizzazione nell'interesse comune dell'Unione e dei paesi della regione; 4. che le missioni affidate alla presenza regionale dell'ITU, quale parte delle attivita' nell'ambito del BDT, dovrebbero coprire le quattro funzioni di base del Settore Sviluppo, individuate nel piano strategico dell'Unione, ossia: agenzia specializzata, agente esecutivo, mobilitazione delle risorse e centro informazioni ; 5. che, per quanto riguarda il loro contenuto specifico, queste missioni dovrebbero essere vincolate alle esigenze specifiche di ogni regione e dovrebbero essere periodicamente soggette ad una valutazione dettagliata, alla luce dei risultati conseguiti, delle esigenze mutevoli dei paesi in via di sviluppo e dell'ambiente delle telecomunicazioni, come pure delle risorse a disposizione dell'unione; 6. che, per poter svolgere le loro missioni, gli uffici regionali dell'ITU dovrebbero: - avvalersi di direttive chiare e del sostegno dei quartier generali e collaborare strettamente su argomenti specifici con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, in linea con la politica generale dell'ITU, volta a rafforzare i suoi rapporti con tali organizzazioni, come enunciato nella Risoluzione 58; - contribuire attivamente, per mezzo di attivita' sul campo mirate, ad attuare tutti i piani d'azione adottati dalle conferenze per lo sviluppo, ivi compreso il Piano d'Azione di Buenos Aires, e partecipare maggiormente al lavoro dei gruppi di studio sullo sviluppo ed alla preparazione delle conferenze sullo sviluppo, specificatamente per quanto riguarda la formulazine di questioni che formano il loro oggetto di studio; - coordinare le attivita' con le organizzazioni interessate, al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare di duplicare gli sforzi, da' istruzioni al Consiglio di creare un gruppo di esperti ristretto ed equilibrato, avente il compito di: - svolgere una valutazione dettagliata della presenza regionale, tenendo in considerazione le precedenti valutazioni, ferma restando la continuazione dei programmi, dei progetti e delle attivita' gia' esistenti; - esaminare i risultati di tale valutazione ed adottare provvedimenti volti a migliorare la struttura e la gestione di una maggiore presenza regionale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di responsabilita', funzioni e doveri degli uffici regionali e di area, da' istruzioni al Segretario Generale ed al Direttore del BDT di prestare al Consiglio ed al gruppo di esperti tutta l'assistenza necessaria per effettuare tale valutazione. RISOLUZIONE 26 Miglioramento delle capacita' dell'Unione di fornire assistenza e consulenza tecnica ai paesi in via di sviluppo La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), avendo preso atto delle sezioni della relazione del Consiglio che trattano delle attivita' del Settore Sviluppo delle Telecomunicazioni (Documento 20), riconoscendo l'assistenza tecnica prestata ai paesi in via di sviluppo in ottemperanza alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992), considerando a) che e' necessario incrementare il volume dell'assistenza tecnica dell'Unione e migliorarne ulteriormente la qualita'; b) che in molti casi i paesi in via di sviluppo, ed in particolare quelli meno sviluppati, hanno bisogno di consulenza altamente specializzata e che tale consulenza spesso deve pervenire tempestivamente; c) che competenze ed esperienza tecnica di alto valore per i paesi in via di sviluppo possono giungere anche da o tramite i Settori Comunicazioni Radio e Standardizzazione delle Telecomunicazioni, decide 1. che fra le mansioni dell'Ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (BDT) figurera' la presenza di esperti tecnici: 1.1 che collaborino con gli Uffici Comunicazioni Radio e Standardizzazione delle Telecomunicazioni nel fornire informazioni e consulenza su argomenti di rilievo per i paesi in via di sviluppo per la pianificazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione dei loro sistemi di telecomunicazione; 1.2 che, su richiesta delle amministrazioni, preparino specifiche tecniche standard per le attrezzature maggiormente diffuse; 1.3 che forniscano consulenza tempestiva e costruttiva, per corrispondenza o con missioni, in risposta a questioni pratiche ad essi indirizzate dai paesi in via di sviluppo Membri dell'unione; 1.4 che offrano consulenza competente e ad alto livello al personale di grado elevato dei paesi in via di sviluppo in visita alla sede dell'Unione; 1.5 che partecipino a seminari e corsi organizzati presso la sede dell'Unione o altrove su aspetti specifici di argomenti attinenti alle telecomunicazioni; 2. che, ove necessario, saranno assunti esperti altamente qualificati, per periodi di norma non superiori ad un mese per volta, per integrare la consulenza fornita dal BDT, da' istruzioni al Segretario Generale affinche', nelle relazioni annuali al Consiglio, si occupi: 1. delle specifiche e del tipo di assistenza che i paesi in via di sviluppo chiedono al BDT, tenendo conto della rapida evoluzione della tecnologia; 2. della valutazione del volume e della qualita' dell'assitenza tecnica fornita, menzionando eventuali difficolta' incontrate nel soddisfare tali richieste, da' istruzioni al Consiglio 1. di esaminare le relazioni annuali del Segretario Generale ed adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di soddisfare le richieste dei servizi del BDT; 2. di inserire nel bilancio dell'Unione i fondi necessari a coprire i costi previsti per i servizi forniti dagli esperti a breve termine di cui al punto decide 2; 3. di seguire da vicino l'evoluzione del volume e della qualita', nonche' del tipo di assistenza tecnica fornita dall'Unione in applicazione della presente Risoluzione. RISOLUZIONE 27 Partecipazione dell'Unione al Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, ad altri programmi del sistema delle Nazioni Unite e ad altri accordi di finanziamento La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), avendo preso atto a) del punto n. 45 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Nizza, 1989), che istituisce l'Ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (BDT); b) delle sezioni della relazione del Consiglio che trattano delle attivita' di cooperazione tecnica dell'Unione (Documento 20) e delle decisioni della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), riconoscendo a) che il programma delle Nazioni Unite (UNDP) per lo Sviluppo, ed in particolare il suo programma fra paesi, rappresenta uno dei mezzi piu' validi per aiutare i paesi in via di sviluppo a migliorare i loro servizi di telecomunicazione ; b) l'iniziativa adottata dal Consiglio in applicazione della Risoluzione 16 della Conferenza Plenipotenziaria (Nairobi, 1982) per quanto riguarda la partecipazione dell'Unione all'UNDP, esprimendo apprezzamento per la considerazione prestata a tale questione in alcune regioni dall'UNDP, che ha messo a disposizione dell'ITU stanziamenti per progetti di cooperazione tecnica infra-paese per i paesi in via di sviluppo, pur notando che tali stanziamenti non soddisfano appieno le aspirazioni di alcune regioni, decide che l'Unione, svolgendo la duplice funzione di agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni ed agenzia esecutrice dell'UNDP, continuera' a partecipare appieno alle attivita' dell'UNDP, nell'ambito della Costituzione (Ginevra, 1992) ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Governativo dell'UNDP o da altri organi competenti del sistema delle Nazioni Unite, invita l'UNDP allo scopo di rafforzare la cooperazione tecnica nel settore delle telecomunicazioni e dunque di contribuire in maniera significativa ad accelerare il ritmo dell'integrazione e dello sviluppo, a considerare con favore un incremento sufficiente degli stanziamenti per i progetti di assistenza ai paesi e fra paesi e per le attivita' di supporto del settore, invita i governi Membri a seguire la questione in maniera adeguata, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla presente Risoluzione, invita i Membri dell'Unione che sono anche Membri del Consiglio Governativo dell'UNDP ad adottare provvedimenti per far si che il Consiglio esamini con favore la presente Risoluzione, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di presentare ogni anno al Consiglio una relazione dettagliata sulla partecipazione dell'Unione all'UNDP e ad altri accordi di finanziamento; 2. di presentare al Consiglio le raccomandazioni che riterra' necessarie per rendere maggiormente efficace tale partecipazione, da' istruzioni al Consiglio di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che la partecipazione dell'Unione alle attivita' dell'UNDP e ad altri accordi di finanziamento sia il piu' efficiente possibile, tenendo presenti le decisioni del Consiglio Governativo dell'UNDP e la necessita' di mantenere un equilibrio fra le entrate e le uscite. RISOLUZIONE 28 Programma Speciale Volontario per la Cooperazione Tecnica La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo a) che le telecomunicazioni svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di uno sviluppo economico e sociale equilibrato ; b) l'interesse di tutti i Membri alla diffusione di reti mondiali basate su reti di telecomunicazione nazionali ben sviluppate, e riconoscendo in particolare a) che e' necessario che le telecomunicazioni siano alla portata di tutto il genere umano entro i primi anni del nuovo secolo, e quindi b) l'esigenza di fornire assistenza tecnica specifica in molti paesi, al fine di migliorare la capacita' e l'efficienza delle loro apparecchiature e reti per le telecomunicazioni, riducendo cosi l'ampio divario fra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati, considerando che le necessita' dei paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione ed assistenza tecnica atte a migliorare le loro reti nazionali non puo' essere soddisfatta completamente con i fondi stanziati nel bilancio ordinario dell'Unione a tal fine, ne' stanziando fondi del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo a favore dei progetti di telecomunicazioni eseguiti dall'ITU, considerando altresi' che l'Unione puo' svolgere un utilissimo ruolo catalizzatore nell'individuare i progetti e sottoporli all'attenzione dei responsabili dei programmi bilaterali e multilaterali, al fine di far corrispondere al meglio le risorse e le necessita', decide di mantenere e rafforzare il Programma Speciale Volontario per la Cooperazione Tecnica, che si basa su contributi finanziari, servizi di esperti o qualunque altra forma di assistenza per soddisfare quante piu' richieste di telecomunicazioni dei paesi in via di sviluppo possibili, incita i Membri dell'Unione, le relative agenzie operative riconosciute, le organizzazioni scientifiche o industriali e le altre entita' ed organizzazioni a sostenere il Programma Speciale Volontario mettendo a disposizione le risorse richieste in qualunque forma possa essere conveniente a soddisfare con maggiore efficacia le necessita' di telecomunicazioni dei paesi in via di sviluppo, da' istruzioni al Direttore dell'ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni 1. di appurare quali siano i tipi di cooperazione tecnica e di assistenza specifici richiesti dai paesi in via di sviluppo, ed adatti al Programma Speciale Volontario; 2. di cercare attivamente un ampio sostegno al Programma e di pubblicare regolarmente i risultati perche' ne siano informati tutti i Membri; 3. nei limiti delle risorse esistenti, di fornire la struttura amministrativa ed operativa necessaria per il funzionamento del Programma; 4. di far si che il Programma si integri debitamente con le altre attivita' di cooperazione ed assistenza tecnica; 5. di presentare al Consiglio una relazione annuale sullo sviluppo e la gestione dei Programma, da' istruzioni al Consiglio di esaminare i risultati conseguiti dal Programma e di adottare tutti i provvedimenti necessari a promuovere il suo continuo successo. RISOLUZIONE 29 Programma Internazionale per lo Sviluppo delle Comunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; b) le Risoluzioni 31/139 e 33/115 adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispettivamente il 16 dicembre 1976 ed il 18 dicembre 1978; c) le raccomandazioni della Conferenza Intergovernativa per le Attivita' di Cooperazione, le Esigenze ed i Programmi per lo Sviluppo delle Comunicazioni (Parigi, 1980), ed in particolare la Raccomandazione VIII) della parte III della relazione di detta Conferenza; d) la Risoluzione n. 4.21 della 21› Sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO (Belgrado, 1980), che ha istituito il Programma Internazionale per lo Sviluppo delle Comunicazioni (IPDC), riconoscendo a) l'importanza della cooperazione fra l'Unione e l'UNESCO per uno sviluppo efficace delle attivita' dell'IPDC; b) i buoni risultati conseguiti con gli sforzi congiunti ITU/IPDC per quanto riguarda lo sviluppo delle trasmissioni in Africa; c) che e' importante fornire un'infrastruttura adeguata per le telecomunicazioni, al fine di conseguire gli obiettivi deil'IPDC; d) la necessita' di mantenere un collegamento continuo fra l'Unione e le varie unita' dell'UNESCO che partecipano ai lavori dell'IPDC, ribadendo il ruolo di fondamentale importanza svolto nel settore delle telecomunicazioni ed all'interno del sistema delle Nazioni Unite dall'Unione, che resta il foro internazionale principale in cui viene esaminata e promossa la cooperazione internazionale volta a migliorare ed utilizzare razionalmente le telecomunicazioni di tutti i tipi, approva i provvedimenti adottati dal Segretario Generale per incrementare la partecipazione dell'Unione al lavoro dell'IPDC tramite il Programma Speciale Volontario, decide che il Consiglio ed il Segretario Generale manterranno e sosterranno la partecipazione dell'Unione all'IPDC, ivi compreso il Consiglio Intergovernativo, in quanto tale partecipazione e' fra l'altro direttamente collegata alle attivita' dell'Unione relative alla prestazione di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, chiede ai paesi Membri dell'UNESCO di rendere disponibili maggiori risorse per le componenti di telecomunicazioni dei progetti IPDC che contribuiscono allo sviluppo di tutte le installazioni per le comunicazioni, create per migliorare la qualita' della vita nei paesi in via di sviluppo, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di riferire al Consiglio sull'evoluzione di tali attivita'; 2. di sottoporre la presente risoluzione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Consiglio Intergovernativo dell'IPDC e del Direttore Generale dell'UNESCO, da' istruzioni al Consiglio di studiare le relazioni presentate dal Segretario Generale e di adottare provvedimenti atti ad assicurare il supporto tecnico dell'ITU al lavoro dell'IPDC, inserendo nel bilancio dell'Unione stanziamenti adeguati, onde mantenere i collegamenti con il Consiglio Intergovernativo, il Segretariato dell'IPDC e le unita' dell'UNESCO coinvolte nei lavori dell'IPDC. RISOLUZIONE 30 Misure speciali per i paesi meno sviluppati La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando la Risoluzione 36/194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1981, che ha adottato il "Nuovo Sostanziale Piano d'Azione per gli anni '80 per i Paesi Meno Sviluppati" (LDCS), istituito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati (Parigi, settembre 1981), la Risoluzione 45/206 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1990 sull'Attuazione del Programma d'Azione per i Paesi Meno Sviluppati per gli anni '90, adottata dalla Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati (Parigi, settembre 1990) e la sezione della relazione del Consiglio (Documento C94/20), in merito all'iniziativa adottata in applicazione della Risoluzione 26 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), riconoscendo l'importanza delle telecomunicazioni per lo sviluppo dei paesi in questione, avendo preso atto della Risoluzione 1 della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994) e del Piano di Azione di Buenos Aires, preoccupata del fatto che il numero di LDCs continua ad aumentare costantemente negli anni, ed e' passato da 25 nel 1971 a 47 nel 1993, da istruzioni al Segretario Generale 1. di continuare ad esaminare la situazione dei servizi di telecomunicazione nei paesi meno sviluppati individuati come tali dalle Nazioni Unite e che hanno bisogno di provvedimenti speciali per lo sviluppo delle telecomunicazioni, e di individuare le aree piu' deboli che necessitano di interventi prioritari; 2. di riferirne gli esiti al Consiglio; 3. di proporre misure concrete volte ad introdurre miglioramenti reali e fornire assistenza effettiva a tali LDCs con il Programma Speciale Volontario per la Cooperazione Tecnica, le risorse proprie dell'Unione ed altre fonti di finanziamento; 4. nell'ambito delle risorse esistenti, di fornire la struttura amministrativa ed operativa necessaria per amministrare debitamente le risorse assegnate ai Paesi Meno Sviluppati; 5. di riferire ogni anno sulla questione al Consiglio, da istruzioni al Consiglio 1. di esaminare le relazioni di cui sopra ed adottare le iniziative del caso, in modo tale che l'Unione possa continuare a mostrare il suo profondo interesse ed a collaborare attivamente allo sviluppo dei servizi di telecomunicazione in tali paesi; 2. di effettuare stanziamenti a tal fine con il Programma Speciale Volontario per la Cooperazione Tecnica, le risorse proprie dell'Unione ed altre fonti di finanziamento; 3. di tenere la situazione sotto costante controllo e di riferirne alla prossima Conferenza Plenipotenziaria. RISOLUZIONE 31 Infrastrutture per le telecomunicazioni e sviluppo socio-economico e culturale La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo che il sottosviluppo sociale ed economico di gran parte del mondo e' uno dei problemi piu' gravi che colpiscono non solo i paesi interessati, ma anche la comunita' internazionale nel suo insieme, considerando a) che gli impianti ed i servizi di telecomunicazione non sono solo conseguenza della crescita economica, ma un presupposto per lo sviluppo globale; b) che le telecomunicazioni formano parte integrante del processo di sviluppo nazionale ed internazionale; c) che i recenti, spettacolari progressi, ed in particolare la convergenza delle tecnologie e dei servizi informatici e di telecomunicazione, hanno reso le telecomunicazioni un fattore di cambiamento per l'era informatica, sottolineando l'importante ruolo svolto dalle telecomunicazioni al livello non solo infrastrutturale, ma anche di partecipazione, nello sviluppo dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione, dei trasporti, dell'industria, degli insediamenti umani, del commercio, del trasferimento delle informazioni per il benessere sociale e nel progresso economico e sociale generale dei paesi in via di sviluppo, ricordando a) che la Relazione dell'Unione sullo Sviluppo Mondiale delle Telecomunicazioni del 1994 ha evidenziato l'inaccettabile squilibrio nella distribuzione delle telecomunicazioni e la necessita' impellente ed imprescindibile di porvi fine; b) che, in tale contesto, la Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), fra l'altro, ha fatto appello ai governi, alle agenzie internazionali ed a tutte le altre parti interessate perche' accordino, in particolare nei paesi in via di sviluppo, un'adeguata, maggiore priorita' agli investimenti ed alle altre iniziative attinenti allo sviluppo delle telecomunicazioni, riconoscendo a) che, dati i vincoli della situazione economica mondiale, le risorse disponibili per gli investimenti in vari settori di sviluppo continuano a diminuire nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo ; b) che, in tale situazione, continuano ad emergere dubbi in merito alle priorita' relative allo stanziamento delle risorse fra i vari settori, onde adottare le decisioni nazionali; c) che e' pertanto necessario fornire ai responsabili informazioni pertinenti e tempestive sul ruolo e sul contributo globale delle telecomunicazioni allo sviluppo programmato nel suo insieme; d) che gli studi intrapresi in passato su iniziativa dell'Unione per valutare i benefici delle telecomunicazioni hanno avuto un effetto benefico, apprezzando i vari studi svolti, che rientrano nel programma di cooperazione tecnica e nelle attivita' di assistenza dell'Unione, decide 1. che l'Unione dovrebbe continuare ad organizzare, dirigere o sponsorizzare gli studi necessari per dare risalto al contributo offerto dalle telecomunicazioni allo sviluppo globale in un contesto diverso e mutevole; 2. che l'Unione dovrebbe fungere anche da stanza di compensazione per le informazioni sui risultati di studi analoghi svolti da altri organismi nazionali, regionali e internazionali, invita le amministrazioni ed i governi degli Stati Membri, le agenzie e le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative ed intergovernative, le istituzioni finanziarie ed i fornitori di attrezzature e servizi di telecomunicazioni ad estendere il loro sostegno, perche' alla presente Risoluzione sia data una positiva attuazione, incita tutte le agenzie responsabili dell'aiuto e dell'assistenza allo sviluppo, ivi compresa la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), nonche' gli Stati Membri dell'Unione donatori e destinatari, ad annettere una maggiore importanza alle telecomunicazioni nel processo di sviluppo e ad accordare una adeguata, maggiore priorita' a questo settore per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione di tutte le parti interessate, ivi comprese, in particolare, l'UNDP, la BIRS, le banche di sviluppo regionale ed i fondi di sviluppo nazionale per la cooperazione ; 2. ove necessario, di organizzare di tanto in tanto studi con i fondi disponibili; 3. di riferire ogni anno al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della presente Risoluzione; 4. di far si che i risultati degli studi svolti in conformita' con la presente Risoluzione vengano ampiamente divulgati, da' istruzioni al Consiglio 1. di esaminare le relazioni del Segretario Generale ed adottare i provvedimenti atti a garantire l'attuazione della presente Risoluzione; 2. di riferire su tale questione alla prossima Conferenza Plenipotenziaria. RISOLUZIONE 32 Assistenza tecnica all'Autorita' Palestinese per lo sviluppo delle telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; b) il processo di pace attualmente in corso in Medio Oriente ed in particolare gli accordi firmati da Israele e dall'organizzazione per la Liberazione della Palestina, considerando a) che il processo di pace ha cambiato radicalmente la situazione in Medio Oriente; b) che i principi fondamentali della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) sono stati concepiti per rafforzare la pace e la sicurezza nel mondo a favore dello sviluppo della cooperazione internazionale e di una migliore comprensione fra i popoli, considerando altresi' a) che una rete di telecomunicazioni affidabile e' fondamentale per consolidare e promuovere l'intesa comune fra i popoli interessati; b) che per la comunita' internazionale e' fondamentale aiutare l'Autorita' Palestinese a mettere a punto un'infrastruttura per la rete di telecomunicazioni moderna ed affidabile, congiuntamente, attraverso le organizzazioni internazionali, ovvero con iniziative individuali, notando a) la relazione del segretario Generale, presentata alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994) (Documento 52); b) che in un recente studio la Banca Mondiale ha riconosciuto che l'assistenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni per l'Autorita' palestinese agevolerebbe lo sviluppo di un quadro normativo ed il trasferimento di autorita' sui servizi pubblici dagli Israeliani ai Palestinesi, ed aiuterebbe l'Autorita' Palestinese a ricevere formazione per gestire tali servizi, decide di indagare e studiare le esigenze dell'Autorita' Palestinese, al fine di migliorare le infrastrutture delle telecomunicazioni ed individuare i punti in cui e' necessaria l'assistenza, da' istruzioni al segretario Generale di divulgare fra i Membri i risultati di tali studi, invitandoli a contribuire a migliorare le reti di telecomunicazione dell'Autorita' Palestinese, invita i Membri ad offrire l'assistenza di cui necessita l'Autorita' Palestinese, in base allo studio, nonche' qualunque altro tipo di assistenza disponibile, da' istruzioni al Consiglio 1. di esaminare la relativa relazione e, insieme con i tre Settori dell'ITU, trovare i mezzi per fornire l'assistenza; 2. di collaborare ai progetti della Banca Mondiale relativi alle telecomunicazioni per l'Autorita' Palestinese. RISOLUZIONE 33 Assistenza e sostegno alla Repubblica di Bosnia e Erzegovina per la ricostruzione della rete di telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) i nobili principi, scopi ed obiettivi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo; b) gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo sostenibile e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla situazione in Bosnia e Erzegovina, c) gli scopi dell'unione, di cui all'Articolo 1 della sua Costituzione (Ginevra, 1992), riconscendo a) che una rete di telecomunicazioni affidabile e' indispensabile per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei paesi, ed in particolare di quelli che hanno subito disastri naturali, conflitti o guerre interne; b) che gli impianti di telecomunicazione nella Repubblica di Bosnia e Erzegovina sono stati gravemente danneggiati a causa della guerra in tale paese; c) che il danno alle telecomunicazioni nella Repubblica di Bosnia e Erzegovina dovrebbe interessare tutta la comunita' internazionale, ed in particolare per l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che e' l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile delle telecomunicazioni; d) che, nella situazione attuale e nel futuro prevedibile, la Repubblica di Bosnia e Erzegovina non sara' in grado di portare il suo sistema di telecomunicazioni ad un livello accettabile senza l'aiuto della comunita' internazionale, bilateralmente o tramite le organizzazioni internazionali, decide che, nell'ambito delle attivita' del Settore per lo sviluppo delle Telecomunicazioni dell'Unione, con l'assistenza specialistica dei due altri Settori, dovrebbero essere adottate iniziative particolari per fornire un'assistenza ed un sostegno adeguati alla Repubblica di Bosnia e Erzegovina per quanto riguarda la ricostruzione della rete di telecomunicazioni, fa appello ai Membri perche' offrano tutta l'assistenza ed il supporto possibili al Governo della Repubblica di Bosnia e Erzegovina, bilateralmente o attraverso - ed in ogni caso di concerto con - l'iniziativa speciale dell'Unione sopra menzionata, da' istruzioni al consiglio di stanziare i fondi necessari, nell'ambito delle risorse disponibili, ed avviare l'iniziativa, da' istruzioni al segretario Generale di invitare il Governo della Repubblica di Bosnia e Erzegovina a riferire sullo stato attuale della sua rete di telecomunicazioni, di esprimere la sua opinione sulla ricostruzione, di coordinare le attivita' svolte dai tre Settori in conformita' con il precedente punto decide, di far si che l'iniziativa dell'ITU a favore della Repubblica di Bosnia e Erzegovina sia il piu' efficiente possibile e di riferirne al Consiglio. RISOLUZIONE 34 Assistenza e sostegno alla Liberia, alla Somalia ed al Rwanda per la ricostruzione delle loro reti di telecomunicazione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) i nobili principi, scopi ed obiettivi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo; b) gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo sostenibile; c) gli scopi dell'Unione, di cui all'Articolo 1 della sua Costituzione (Ginevra, 1992), riconoscendo a) che una rete di telecomunicazioni affidabile e' indispensabile per promuovere lo sviluppo socio-economico dei paesi, ed in particolare di quelli che hanno subito disastri naturali, conflitti o guerre interne; b) che gli impianti di telecomunicazione in Liberia, Somalia e Rwanda sono stati gravemente danneggiati a causa della guerra in tale paese; c) che il danno alle telecomunicazioni in tali paesi Membri dovrebbe interessare tutta la comunita' internazionale, ed in particolare per l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che e' l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile delle telecomunicazioni; d) che, nella situazione attuale e nel futuro prevedibile, tali paesi non saranno in grado di portare il loro sistema di telecomunicazioni ad un livello accettabile senza l'aiuto della comunita' internazionale, bilateralmente o tramite le organizzazioni internazionali, decide che, nell'ambito delle attivita' del Settore per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni dell'Unione, con l'assistenza specialistica dei due altri Settori, saranno adottate iniziative particolari per fornire un'adeguata assistenza e sostegno alla Liberia, alla Somalia ed al Rwanda nella ricostruzione delle loro reti di telecomunicazioni, quando saranno state conseguite le condizioni di ordine e sicurezza richieste con le risoluzioni delle Nazioni Unite, fa appello ai Membri perche' offrano tutta l'assistenza ed il supporto possibili ai Governi di Liberia, Somalia e Rwanda, bilateralmente o attraverso - ed in ogni caso di concerto con - l'iniziativa speciale dell'Unione sopra menzionata, da' istruzioni al consiglio 1. di stanziare i fondi necessari, nell'ambito delle risorse disponibili, ed avviare l'iniziativa; 2. di applicare, ove necessario, l'iniziativa di cui al punto decide ad altri paesi Membri che si trovino nella stessa situazione e che ne facciano richiesta, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di invitare i Governi di Liberia, Somalia e Rwanda a riferire sullo stato attuale delle loro reti di telecomunicazioni e di esprimere i loro pareri su come ricostruirle; 2 di coordinare le attivita' svolte dai tre Settori in base al precedente punto decide, per far si che l'iniziativa dell'ITU a favore di Liberia, Somalia e Rwanda sia il piu' efficace possibile e di riferirne al Consiglio. RISOLUZIONE 35 Sostegno delle telecomunicazioni alla tutela ambientale La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che le tecnologie relative alle telecomunicazioni e all'informatica dovranno svolgere un ruolo importante per la tutela dell'ambiente e per la promozione di attivita' di sviluppo a basso rischio ambientale; b) che l'applicazione delle piu' recenti tecnologie relative alle telecomunicazioni e all'informatica, soprattutto quelle collegate ad i sistemi spaziali, possono essere estremamente utili nell'attuare e svolgere attivita' di tutela dell'ambiente, quali il controllo dell'inquinamento atmosferico, dei fiumi, dei porti e dei mari, rilevazioni a distanza, studi sulla natura, sviluppo delle foreste ed altro; c) che l'applicazione della tecnologia relativa alle telecomunicazioni puo' ridurre il lavoro cartaceo, il che in fondo salva le foreste; d) che le tecnologie relative alle telecomunicazioni ed all'informatica rispettano l'ambiente, e che le relative industrie possono essere ubicate in zone rurali, al fine di limitare il congestionamento delle citta'; e) che in molti casi le tecnologie relative alle telecomunicazioni e all'informatica possono agevolare, piu' economicamente di altri mezzi di comunicazione, decisioni rapide relative alla tutela ambientale; f) che e' necessario divulgare informazioni su questi aspetti, come esplicita la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Agenda 21, decide che l'Unione cerchera' in ogni modo di adoperarsi affinche' le tecnologie relative alle telecomunicazioni e all'informatica svolgano un ruolo maggiore nella promozione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di condurre uno studio, con l'aiuto dei Direttori degli Uffici ed in collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, su una politica volta a promuovere l'uso delle tecnologie relative alle telecomunicazioni, all'informatica e allo spazio per applicazioni nel campo della tutela ambientale; 2. di preparare una relazione in materia, da divulgare previo esame del Consiglio, da' istruzioni ai tre Settori di aiutare il Segretario Generale ad applicare la presente Risoluzione, fornendogli tutte le informazioni pertinenti e conducendo studi in settori selezionati per valutare e dare risalto ai vantaggi delle applicazioni delle telecomunicazioni per la tutela dell'ambiente, da' istruzioni al Direttore dell'ufficio per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni di organizzare seminari e programmi di formazione volti a conseguire gli obiettivi della presente Risoluzione ed incoraggiare la partecipazione a mostre ed attivita' analoghe aventi lo stesso scopo. RISOLUZIONE 36 Le telecomunicazioni per alleviare le catastrofi e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofi La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), avallando la Risoluzione 7 della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle telecomunicazioni (WTDC) (Buenos Aires, 1994) sulle comunicazioni in caso di catastrofi, notando il programma d'azione della Conferenza Mondiale sulla Riduzione delle Catastrofi Naturali (Yokohama, maggio 1994), riconoscendo l'importanza delle telecomunicazioni per alleviare le catastrofi e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofi, considerando a) che in molteplici occasioni e' stata ribadita la necessita' di una convenzione internazionale sulle comunicazioni in caso di catastrofi, ed in particolare nei paragrafi 12 e 15 della Dichiarazione di Tampere, allegata alla Risoluzione 7 della WTDC; b) che la tecnologia ed i servizi di telecomunicazione possono svolgere un ruolo importante per alleviare le catastrofi e nelle operazioni di soccorso in caso di catastrofi, preoccupata del fatto che, in molti casi, le barriere normative e l'elevato costo dei servizi limitano l'impiego effettivo delle telecomunicazioni per alleviare le catastrofi e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofi, da' istruzioni al Consiglio di affrontare i punti di cui alla Risoluzione 7 del WTDC ed adottare le iniziative del caso onde attuarla, da' istruzioni al Segretario Generale di riferire al Consiglio, nella sua sessione del 1995, circa le iniziative adottate in base alla Risoluzione 7 della WTDC, sollecita le amministrazioni ad adottare tutti i provvedimenti pratici atti ad agevolare la rapida installazione e l'impiego effettivo degli impianti di telecomunicazione per alleviare le catastrofi e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofi limitando e, ove possibile, eliminando le barriere normative e rafforzando la cooperazione transfrontaliera fra gli Stati. RISOLUZIONE 37 Formazione dei rifugiati La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), avendo notato la Risoluzione 36/68 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli delle colonie ed altre risoluzioni in materia di assistenza ai rifugiati, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di continuare ad impegnarsi al fine di applicare la risoluzione delle Nazioni Unite; 2. di collaborare appieno con le organizzazioni che si occupano di formazione dei rifugiati, sia all'interno che al di fuori del sistema delle Nazioni Unite; 3. di riferire alla prossima Conferenza Plenipotenziaria sull'attuazione della presente Risoluzione, invita i membri dell'Unione di fare ancora di piu' per ricevere determinati rifugiati selezionati e di organizzare la loro formazione in materia di telecomunicazioni presso centri o scuole professionali. RISOLUZIONE 38 Quote di contributo alle spese dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che il n. 468 della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) consente ai paesi meno sviluppati, di cui all'elenco delle Nazioni Unite, di contribuire alle spese dell'Unione nella classe unitaria di 1/8 o 1/16;. b) che, ai sensi di tale disposizione, la classe unitaria 1/8 o 1/16 puo' essere scelta anche da altri paesi, su decisione del Consiglio; c) che alcuni paesi con una popolazione esigua ed un basso prodotto nazionale lordo pro capite possono andare incontro a difficolta' finanziarie contribuendo alle spese dell'Unione nella classe unitaria 1/4; d) che e' nell'interesse dell'Unione che la partecipazione sia universale, che tutti i paesi siano incoraggiati a diventare Membri dell'Unione e che tutti i Membri siano in grado di versare i loro contributi, da istruzioni al consiglio di esaminare, in ciascuna sessione e su richiesta, la situazione dei paesi non compresi nell'elenco dei paesi meno sviluppati delle Nazioni Unite, al fine di decidere quali di essi possono essere considerati come aventi diritto a contribuire alle spese dell'Unione nella classe unitaria 1/8 o 1/16. RISOLUZIONE 39 Rafforzamento della base finanziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) l'adozione di un'impostazione alla pianificazione strategica alla gestione ed al bilancio dell'ITU, raccomandata dal Comitato ad Alto Livello sulla struttura ed il funzionamento dell'ITU; b) che e' necessario cercare piu' capillarmente le possibilita' di risparmio e di entrate, onde consentire all'ITU di assumere ulteriori mansioni altamente prioritarie, pur contenendo i costi; c) che le entita' che partecipano al lavoro dell'ITU dovrebbero contribuire finanziariamente almeno in maniera proporzionata ai costi imputabili all'uso che fanno dei servizi dell'ITU ed alla loro partecipazione ai Settori dell'ITU, notando a) le responsabilita' attribuite alla Conferenza Plenipotenziaria, al Consiglio, al Segretario Generale ed al Comitato di Coordinamento per la pianificazione e la gestione strategica del lavoro dell'Unione negli Articoli 8, 10 e 11 della Costituzione e negli Articoli 4, 5 e 6 della Convenzione (Ginevra, 1992); b) le iniziative adottate dal Segretario Generale in conformita' con la Risoluzione 13 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sul miglioramento dell'uso degli impianti tecnici di immagazzinamento/divulgazione dei dati dell'Ufficio per la Comunicazioni Radio; c) le iniziative adottate dal Segretario Generale in conformita' con la Risoluzione 5 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, l992), al fine di attuare migliori prassi gestionali sulla trasparenza degli stanziamenti di bilancio e dei controlli al bilancio; d) la necessita' di garantire che il bilancio ordinario dell'ITU, formato con i contributi dei Membri, in base all'Articolo 28 della Costituzione (Ginevra, l992), continui a costituire una base sicura per i servizi resi ai Membri, in conformita' con gli obiettivi dell'unione, e che sia soggetto ad una rigida disciplina finanziaria, con la supervisione del Segretario Generale e del Consiglio; e) che il recupero dei costi e' in certa misura gia' praticato in varie attivita' dell'ITU, ivi compresa la vendita delle pubblicazioni, la proprieta' delle TELECOM e l'assegnazione dei numeri di identificazione per le carte di credito per telecomunicazioni internazionali, notando altresi' il numero considerevole di entita', e soprattutto di agenzie operative riconosciute, che attualmente non versano alcun contributo finanziario ai Settori dell'ITU, chiede ai Membri di adottare provvedimenti volti ad incoraggiare tutte le entita' che essi hanno riconosciuto e sponsorizzato a versare un adeguato contributo finanziario (cfr. il precedente punto considerando c)), decide 1. che occorre mettere a punto un quadro per l'assegnazione dei costi, onde individuare chiaramente i costi relativi alle specifiche funzioni ed attivita' dell'ITU; 2 di intraprendere un'analisi delle opzioni dei costi e dei redditi delle attivita' dell'ITU, al fine di rafforzare la base finanziaria dell'unione, ivi compresi: 2.1 le possibilita' di ridurre i costi, ove possibile, prestando un'attenzione particolare ad una piu' efficiente assegnazione delle risorse e classificazione delle attivita', in base agli obiettivi enunciati nel piano strategico; 2.2 ulteriori provvedimenti, volti ad incoraggiare una piu' ampia partecipazione finanziaria delle entita' che non sono Membri; 2.3 i modi in cui sfruttare al meglio le risorse informatiche dell'ITU e, se del caso, applicare tariffe per i servizi ITU, in particolare nei casi in cui tali servizi vengono cercati su base discrezionale o in misura superiore al livello delle strutture generalmente fornite, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di condurre uno studio delle questioni e delle possibilita' di cui ai punti decide 1 e 2, e di riferirne i risultati e le raccomandazioni al Consiglio; 2 nel presentare i progetti di bilancio al Consiglio, di individuare le possibilita' di controbilanciare le possibilita' di risparmio e di reddito che possono aiutare l'ITU a finanziare il suo lavoro senza incrementare il livello di unita' contributiva. RISOLUZIONE 40 Accordi di finanziamento per i programmi di telecomunicazione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo a) il ruolo fondamentale svolto dall'ITU quale agenzia mondiale specializzata nelle telecomunicazioni; b) l'importanza economica delle telecomunicazioni moderne per tutti gli Stati Membri dell'ITU; c) le crescenti richieste rivolte all'Unione perche' espleti le sue funzioni in relazione alla promozione ed allo sviluppo delle telecomunicazioni negli Stati Membri dell'ITU, notando a) che gli accordi di finanziamento dell'ITU non sono cambiati da quando essa fu istituita; b) che i contributi degli Stati Membri al bilancio ordinario hanno raggiunto un livello uniforme, decide che gli Stati Membri dell'ITU dovrebbero, ove necessario, cercare mezzi nuovi ed innovativi per espletare le proprie mansioni, contribuendo alla salute finanziaria dell'Unione, dati i benefici che derivano dalle telecomunicazioni. RISOLUZIONE 41 Estinzione degli arretrati e conti speciali per gli arretrati La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), alla luce della relazione del Consiglio alla Conferenza Plenipotenziaria sulla situazione relativa agli importi dovuti all'Unione dai Membri e dai membri (Documento 20) e della nota del Segretario Generale sugli arretrati e sui conti speciali per gli arretrati (Documento 60), rammaricandosi per l'aumento del livello degli arretrati e per la mancata estinzione dei conti speciali per gli arretrati, considerando che e' nell'interesse di tutti i Membri dell'Unione mantenere le finanze dell'Unione su una base solida, sollecita tutti i Membri ed i membri in mora o che abbiano conti speciali per gli arretrati al 31 dicembre 1993 di presentare i loro piani di estinzione al Segretario Generale entro sei mesi dalla data del 15 ottobre 1994, al fine di estinguere gli arretrati il piu' rapidamente possibile, decide che gli importi da corrispondere, e che siano stati versati su conti speciali per gli arretrati, non saranno considerati nell'applicazione del n. 169 della Costituzione (Ginevra, l992), a condizione che i Membri interessati abbiano presentato un piano di rimborso al Segretario Generale entro il 15 aprile 1995 e nella misura in cui rispettino il piano e le relative condizioni, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di informare le autorita' competenti di tutti i Membri ed i membri in mora o che abbiano conti speciali per gli arretrati della presente Risoluzione; 2. di negoziare e concordare con essi, in base ad ogni singolo piano di rimborso presentato, i termini per l'estinzione dei relativi debiti; 3. di riferire ogni anno al Consiglio in merito ai progressi compiuti da tali Membri e membri nell'estinguere i rispettivi debiti, nonche' alle eventuali inadempienze rispetto ai termini di estinzione concordati, autorizza il Consiglio 1. ad approvare qualsiasi provvedimento, quale una riduzione temporanea della classe contributiva di cui al n. 165 della Costituzione (Ginevra, 1992), al fine di accelerare l'estinzione degli arretrati e dei conti speciali per gli arretrati; 2. ad adottare adeguati provvedimenti per quanto riguarda gli importi dovuti dai membri o l'inadempienza rispetto ai termini di estinzione concordati, quali la sospensione della partecipazione ai lavori dei rispettivi Settori dell'Unione; 3. ad esaminare quale sia il livello adeguato delle Riserve per i conti dei debitori; 4. a riferire alla prossima Conferenza Plenipotenziaria circa i risultati conseguiti in ottemperanza alla presente Risoluzione, sollecita i Membri ad coadiuvare il Segretario Generale ed il Consiglio nell'applicazione della presente Risoluzione, anche per quanto riguarda i membri la cui partecipazione alle attivita' dell'Unione sia stata da essi precedentemente approvata, in conformita' con le disposizioni di cui all'Articolo 19 della Convenzione (Ginevra, 1992). RISOLUZIONE 42 Conti speciali per arretrati ed interessi La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), alla luce a) della relazione del Consiglio alla Conferenza Plenipotenziaria sulla situazione relativa agli importi dovuti all'Unione; b) della Risoluzione 10 della Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremolinos, 1973), della Risoluzione 53 della Conferenza Plenipotenziaria (Nairobi, 1982) e della Risoluzione 38 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); notando con soddisfazione a) che la Repubblica di El Salvador ha estinto il suo debito, con riferimento alla Risoluzione 10 (Malaga-Torremolinos, 1973); b) che la Repubblica del Sudan, nel 1993 e nel 1994, ha effettuato un versamento per l'estinzione parziale del suo debito, con riferimento alla Risoluzione 38 (Nizza, 1989); c) che la Repubblica di Liberia ha avviato provvedimenti per effettuare il primo versamento, con riferimento alla Risoluzione 38 (Nizza, 1989); d) che la Repubblica del Ciad ha presentato un piano di pagamento, con riferimento alla Risoluzione 53 (Nairobi, 1982); e) che la Repubblica Federale Islamica delle Comore ha presentato un piano di pagamento, con riferimento alla Risoluzione 53 (Nairobi, 1982), rammaricandosi che la Repubblica di Bolivia e la Repubblica Dominicana, con riferimento alla Risoluzione 10 (MalagaTorremolinos, 1973), la Repubblica di Guatemala e la Repubblica Islamica di Mauritania, con riferimento alla Risoluzione 53 (Nairobi, 1989) e la Repubblica di Guatemala, con riferimento alla Risoluzione 38 (Nizza, 1989), non hanno estinto i loro debiti, ne' hanno presentato piani di pagamento, considerando che e' nell'interesse di tutti i Membri dell'Unione mantenere le finanze dell'Unione su una base solida, decide 1. che gli importi di 169.103 franchi svizzeri, dovuti per i contributi dal 1988 al 1992, e di 17.517,30 franchi svizzeri, dovuti per gli interessi sui pagamenti scaduti dalla Repubblica Democratica di Sao Tome e Principe e 2 che gli importi di 90.071,15 franchi svizzeri per gli interessi sui pagamenti scaduti e di 19.437,55 franchi svizzeri dovuti per le pubblicazioni dalla Repubblica del Ciad saranno trasferiti su un conto speciale per arretrati senza interessi, in conformita' con i termini di cui alla Risoluzione 41; 3. che l'importo di 27.897,75 franchi svizzeri dovuti per interessi sui pagamenti scaduti dalla Repubblica Democratica di Sao Tome e Principe saranno trasferiti su un conto speciale per interessi; 4. che il trasferimento sul conto speciale per arretrati non sollevera' i Membri interessati dall'obbligo di estinguere gli arretrati; 5. che la presente Risoluzione non sara' in ogni caso chiamata in causa come un precedente, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di informare le autorita' competenti dei due Membri interessati della presente Risoluzione e della Risoluzione 41; 2 di riferire ogni anno al Consiglio sui progressi compiuti da questi due Membri per quanto riguarda il rimborso dei debiti e le iniziative intraprese ai sensi della Risoluzione 41, da istruzioni al Consiglio 1. di adottare le iniziative adeguate per l'applicazione della presente Risoluzione; 2. di riferire alla prossima Conferenza Plenipotenziaria circa i risultati conseguiti in ottemperanza alla presente Risoluzione; 3. di studiare i modi in cui estinguere il conto speciale per gli interessi. RISOLUZIONE 43 Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni dal 1989 al 1993 La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) le disposizioni del n. 53 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); b) la relazione del Consiglio dalla Conferenza Plenipotenziaria (Documento 20), il Documento 15 con l'Addendum 1, relativi ai conti dell'Unione per gli anni dal 1989 al 1993, e la relazione della Commissione Finanze dell'attuale Conferenza (Documento 186), decide di concedere l'approvazione finale ai conti dell'Unione per gli anni dal 1989 al 1993. RISOLUZIONE 44 Revisione dei conti dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che il revisore dei conti esterno nominato dal Governo della Confederazione Elvetica ha rivisto i conti dell'Unione per gli anni dal 1989 al 1993 con estrema attenzione, competenza e cura, esprime 1. i piu' calorosi ringraziamenti al Governo della Confederazione Elvetica; 2. l'auspicio che le disposizioni esistenti per la revisione dei conti dell'Unione possano essere rinnovate, da' istruzioni al Segretario Generale di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione del Governo della Confederazione Elvetica. RISOLUZIONE 45 Assistenza prestata dal Governo della Confederazione Elvetica in relazione alle finanze dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando che il Governo della Confederazione Elvetica, ai sensi delle disposizioni attuali, mette a disposizione del Segretario Generale, ove necessario e su richiesta, fondi per soddisfare le temporanee esigenze di liquidita' dell'Unione, esprime 1. apprezzamento al governo della Confederazione Elvetica per la generosa assistenza finanziaria; 2. l'auspicio che le disposizioni esistenti in materia possano essere rinnovate, da' istruzioni al Segretario Generale di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione del Governo della Confederazione Elvetica. RISOLUZIONE 46 Retribuzione ed indennita' di rappresentanza dei funzionari eletti La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), con riferimento alla Risoluzione 42 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), riconoscendo che gli stipendi dei funzionari eletti dovrebbero essere fissati ad un livello adeguato, superiore a quello degli stipendi del personale nominato all'interno del sistema comune delle Nazioni Unite, decide 1. che, ferme restando le iniziative che potrebbero essere proposte dal Consiglio ai Membri dell'Unione in base alle istruzioni in appresso, al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale, ai Direttori degli Uffici per le Comunicazioni Radio, per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni e per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni, con effetto dal 1› gennaio 1995, saranno corrisposti stipendi fissati in relazione allo stipendio piu' elevato corrisposto al personale nominato, in base alle seguenti percentuali: Segretario Generale 134% Vice Segretario Generale, Direttori degli Uffici per le Comunicazioni Radio, per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni e per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni 123% 2 che le percentuali sopra menzionate si applicheranno al salario netto di base al tasso per i dipendenti; tutti gli altri elementi della retribuzione saranno calcolati di conseguenza, applicando il metodo in vigore nel sistema comune delle Nazioni Unite, a condizione che a ciascun elemento della retribuzione venga applicata una percentuale adeguata, da' istruzioni al consiglio 1. nel caso in cui si apportino consistenti aggiustamenti alle tabelle salariali del sistema comune, di approvare qualsiasi modifica degli stipendi dei funzionari eletti, che potrebbe derivare dall'applicazione delle percentuali di cui sopra; 2. nel caso in cui il Consiglio ritenga sussistano elementi di primaria importanza, tali da giustificare un cambiamento nelle percentuali di cui sopra, di proporre ai Membri dell'Unione nuove percentuali con giustificazioni adeguate, da sottoporre all'approvazione della maggioranza, decide altresi' che le spese di rappresentanza saranno rimborsate, dietro presentazione di ricevute, entro i limiti seguenti: Franchi svizzeri l'anno Segretario Generale 29 000 Vice Segretario Generale, Direttori degli Uffici per le Comunicazioni Radio, per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni e per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni 14 500 RISOLUZIONE 47 Problemi di remunerazione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), notando che, nel corso della 46› Sessione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 46/192, con la quale si da' attuazione ad uno schema di ristrutturazione pensionistica che protegge in ampia misura il potere d'acquisto delle pensioni, come da Risoluzione 43 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), considerando a) che i livelli retributivi delle categorie dei professionisti e quelli delle categorie superiori del sistema comune non sono piu' competitivi in confronto ad alcuni altri servizi pubblici internazionali; b) le esigenze specifiche dell'Unione, di attirare e mantenere personale altamente tecnico e specializzato, a conoscenza degli sviluppi tecnologici piu' recenti; c) che la maggior parte dei servizi e delle organizzazioni pubbliche che affrontano analoghe difficolta' sono state in grado di trovare soluzioni adeguate; d) che la motivazione del personale dovrebbe essere incentivata, con l'attuazione di uno schema di incentivi, come raccomandato dal Comitato ad Alto Livello, preoccupata per l'aumento del numero di provvedimenti ad hoc adottati da alcuni Stati Membri al fine di fornire ulteriore remunerazione ai connazionali che lavorano nel sistema delle Nazioni Unite, per compensare l'assenza di competitivita' dei livelli retributivi del sistema comune delle Nazioni Unite, ricordando la decisione di principio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 47/216 - a cui deve ancora essere data attuazione - volta ad introdurre tassi occupazionali speciali nel sistema comune, invita la Commissione Internazionale per i Servizi Pubblici (ICSC) e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a) di trovare con urgenza una soluzione al problema dell'assenza di competitivita' dello schema retributivo del sistema comune per il personale delle categorie dei professionisti e di quelle superiori; b) di dotare il sistema comune delle Nazioni Unite della flessibilita' necessaria a consentire alle agenzie altamente tecniche di essere competitive sul mercato dal quale attingono la forza lavoro; c) di progettare ed approvare un cospicuo schema di incentivi volto a stimolare la motivazione del personale, come avviene in molti servizi pubblici ed industrie private, da' istruzioni al Consiglio a) di tenere sotto controllo con la massima attenzione la questione della protezione del potere d'acquisto delle pensioni; b) di tenere sotto controllo la relattivita' dell'ICSC e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per far si che siano soddisfatte le esigenze specifiche dell'ITU, come indicato nella presente Risoluzione. RISOLUZIONE 48 Gestione e sviluppo delle risorse umane La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) la Risoluzione 45 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) sulla formazione in servizio; b) la Risoluzione 46 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) sullo sviluppo delle risorse umane, notando a) la relazione del Consiglio (1994) sulla formazione e lo sviluppo delle risorse umane; b) le raccomandazioni della Commissione Internazionale per il Servizio Pubblico (ICSC), riportate dal Segretario Generale nel Documento 12, intitolato "Politica e gestione generali del personale", riconoscendo il valore rappresentato dalle risorse umane dell'Unione per il conseguimento dei suoi obiettivi, riconoscendo inoltre che lo sviluppo di quelle risorse al livello maggiore possibile, tramite varie attivita' per lo sviluppo delle risorse umane, ed in particolare la formazione in servizio, rappresenta un valore sia per l'Unione che per il suo personale, considerando a) le conseguenze della continua evoluzione delle attivita' nel settore delle telecomunicazioni per l'Unione ed il suo personale, e la necessita', per l'Unione e le sue risorse umane, di adattarsi a tale evoluzione; b) l'aumento della percentuale dei fondi stanziati per la formazione nel bilancio dell'Unione ed il relativo impatto sulle attivita' dell'Unione, considerando altresi' che e' importante rafforzare ed armonizzare il collegamento fra i vari fattori relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, notando che l'ICSC riconosce che la gestione delle risorse umane e' "un approccio sistematico che contribuisce all'efficace ed effettivo utilizzo delle risorse umane", ricordando le sue decisioni sulle assunzioni (Risoluzioni 29 e 41 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989)) e la relazione del Consiglio (1994) sull'assunzione del personale dell'ITU e degli esperti per missioni di assistenza tecnica, decide 1. che la gestione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Unione dovrebbe essere compatibile con gli obiettivi e le attivita' dell'ITU; 2. che i principi relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane dovrebbero essere applicati con riferimento alla pianificazione, all'assunzione ed alla selezione delle risorse umane, alla formazione, alla remunerazione, alla classificazione del lavoro, ai criteri per lo sviluppo della carriera, alla valutazione delle prestazioni ed al trattamento di fine rapporto, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di creare delle "Norme per la formazione in servizio del personale dell'ITU" sulla base dei principi approvati dal Consiglio e di applicarle al programma di formazione in servizio dell'ITU; 2. di preparare piani di sviluppo delle risorse umane a medio e a lungo termine, al fine di rispondere alle necessita' dell'Unione e del suo personale; 3. di continuare a studiare il modo in cui, all'interno dell'Unione, si possono applicare al meglio i principi relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle raccomandazioni dell'ICSC, e di riferirne al Consiglio, da' istruzioni al Consiglio di stanziare i fondi necessari per la formazione in servizio, in conformita' con un programma definito, in una misura non inferiore all'l% e non superiore al 3%, da aumentare gradualmente, della quota di bilancio stanziata per le spese per il personale,
Atti finali
chiede al Consiglio 1. di far si che siano rese disponibili le risorse necessarie, in termini finanziari e di personale, come menzionato al Documento 28 "Formazione e sviluppo delle risorse umane", al fine di rivedere le questioni relative alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane dell'ITU; 2. di esaminare la relazione del Segretario Generale in materia e di decidere sulle iniziative da adottare. RISOLUZIONE 49 Struttura organizzativa ed organigramma dell'ITU La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) le raccomandazioni del Comitato ad Alto Livello sulla necessita' di innalzare la delega di autorita' all'interno del segretariato dell'ITU; b) i cambiamenti strutturali attuati a seguito delle decisioni della Conferenza plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) e la conseguente riduzione del numero di funzionari eletti dell'ITU; c) che l'Unione ha l'obbligo di applicare il sistema di classificazione del lavoro approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, valido per tutte le organizzazioni del sistema comune delle Nazioni Unite, considerando a) che l'ITU dovrebbe utilizzare appieno l'organigramma del sistema comune delle Nazioni Unite (da G.1 a D.2); b) che i posti dovrebbero essere classificati in base all'applicazione degli standard per la classificazione dei posti di lavoro del sistema comune delle Nazioni Unite, da istruzioni al Consiglio 1. di provvedere alla corretta applicazione degli standard per la classificazione dei posti di lavoro del sistema comune delle Nazioni Unite per i posti nell'alta dirigenza, tenendo conto del livello di responsabilita' e di delega di autorita'; 2. di attuare la sua decisione di principio di applicare il livello D.2 a tali posti, laddove giustificato dagli standard del sistema comune delle Nazioni Unite; 3. di far si che, in base alla relazione del Segretario Generale, vengano applicate le norme ed i regolamenti e le prassi dell'ITU in materia di nomine e promozioni. RISOLUZIONE 50 Assunzione del personale ITU e degli esperti per le missioni di assistenza tecnica La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), notando a) il n. 154 della Costituzione (Ginevra, 1992); b) la relazione del Consiglio sull'attuazione della Risoluzione 41 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); c) la sezione della relazione del Consiglio (Documento 20) che tratta delle iniziative adottate in applicazione della Risoluzione 29 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); d) che il numero dei paesi dai quali viene assunto il personale dell'Unione e' aumentato e che la distribuzione geografica del personale nominato e' migliorata, notando altresi' a) le raccomandazioni della Commissione Internazionale per il Servizio Pubblico (ICSC) sulla politica e le prassi di assunzione, riferite dal Segretario Generale nel documento della conferenza intitolato "Politica e gestione generale del personale" (Documento 12); b) la relazione del Consiglio relativa all'assunzione del personale e degli esperti per missioni di assistenza tecnica dell'ITU (Risoluzioni 29 e 41 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989)), considerando a) che e' necessario perseguire una politica delle assunzioni adeguata alle esigenze dell'Unione, che comprenda la ridistribuzione dei posti e l'assunzione di giovani specialisti, nel rispetto delle raccomandazioni dell'ICSC in materia; b) che e' necessario continuare a migliorare la distribuzione geografica del personale eletto dell'unione; c) che e' necessario incentivare l'assunzione di donne nelle categorie dei professionisti e superiori; d) i costanti progressi compiuti nella tecnologia e nella gestione delle telecomunicazioni e la conseguente necessita' di assumere gli specialisti piu' competenti che lavorino nei vari Uffici dell'ITU e per le attivita' di assistenza tecnica dell'unione, considerando inoltre a) le crescenti difficolta' incontrate per quanto riguarda l'assunzione di esperti per le missioni di assistenza tecnica, sia in termini quantitativi che qualitativi; b) la crescente richiesta di estrema specializzazione in periodi brevi, sia nei servizi tradizionali che in quelli nuovi; c) che e' importantissimo intensificare l'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo, avendo notato che il bisogno dell'Unione di esperti altamente qualificati e di informazioni sui posti vacanti non viene divulgato adeguatamente nei paesi che sono in grado di mettere a disposizione tali esperti, desidera esprimere gratitudine ai Membri che hanno fornito esperti del proprio paese per le missioni di assistenza tecnica, invita i Membri dell'Unione e le entita' ed organizzazioni diverse dalle amministrazioni 1. ad adoperarsi maggiormente per vagliare tutte le fonti di candidati, soprattutto donne, per i posti dell'ITU e per quelli di esperto fra il personale delle amministrazioni, delle agenzie operative riconosciute, dell'industria, delle universita' e degli istituti di formazione, gli organi scientifici e di ricerca ecc., pubblicizzando al massimo le informazioni relative ai posti vacanti, con contatti diretti con tali potenziali fonti di esperienza; 2. ad agevolare al massimo il distacco dei candidati scelti ed il loro reinserimento al termine delle missioni di assistenza, in modo tale che il periodo di assenza non si riveli un ostacolo alla carriera; 3. a continuare a mettere a disposizione, gratuitamente, conferenzieri ed i servizi necessari per i seminari organizzati dall'Unione, invita i paesi in via di sviluppo Membri dell'Unione a tenere in particolare considerazione i candidati per le missioni di assistenza tecnica presentati da altri paesi in via di sviluppo, purche' abbiano i requisiti richiesti, decide 1. che il personale nominato per le categorie dei professionisti e superiori continuera' ad essere assunto su base internazionale e che, in generale, i posti vacanti saranno pubblicizzati al massimo e comunicati alle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione, ma che,tuttavia, le possibilita' di promozione devono continuare ad essere offerte al personale esistente; 2. che, per riempire i posti vacanti tramite assunzione internazionale, scegliendo fra i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti per il posto, verra' data la preferenza ai candidati delle regioni del mondo che non sono sufficientemente rappresentati nel personale dell'Unione, tenendo presente che e' auspicabile mantenere un equilibrio fra il personale di sesso femminile e quello di sesso maschile; 3. che, per riempire i posti vacanti tramite assunzione internazionale, quando nessun candidato e' in possesso dei requisiti richiesti, l'assunzione puo' avvenire ad un livello inferiore, con l'intesa che il candidato dovra' soddisfare determinate condizioni prima che gli vengano date le piene responsabilita' del posto e la promozione, non essendo il candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti per il posto; 4. che, in generale, il personale appartenente alla categoria servizi generali (livelli da G.l a G.7) sara' assunto fra i residenti in Svizzera o nel territorio francese a 25 km. di distanza da Ginevra. In via eccezionale, quando si verificheranno vacanze ai livelli G.5, G.6 e G.7 per i posti di natura tecnica, l'assunzione potra' aver luogo su base internazionale, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di continuare a perseguire una politica di assunzioni volta a migliorare la suddivisione geografica del personale nominato ai posti dell'Unione soggetti a distribuzione geografica; 2 a parita' di qualifica, di dare la precedenza alla nomina di donne per i posti nelle categorie dei professionisti e superiori, al fine di garantire un'equa presenza di donne nel personale dell'Unione, come indicato al punto decide 2 della presente Risoluzione; 3. ove necessario, di assumere giovani specialisti al livello P.l/P.2, al fine di migliorare la professionalita' all'interno dell'Unione, tenendo conto della distribuzione geografica e dell'equilibrio fra personale di sesso femminile e quello di sesso maschile; 4. di prestare la massima attenzione possibile alle qualifiche, all'esperienza ed alle attitudini dei candidati per i posti di esperto vacanti al momento della presentazione delle candidature ai paesi beneficiari; 5. di non imporre limiti di eta' rigidi per le candidature ai posti di esperto, ma di verificare che i candidati che hanno superato l'eta' della pensione fissata dal sistema comune delle Nazioni Unite siano in grado di svolgere le mansioni di cui ai posti in pubblicita'; 6. di istituire e divulgare, su base regolare, un elenco di posti di esperto vacanti da riempire nei prossimi mesi e di fornire informazioni sulle condizioni di servizio; 7. di continuare ad aggiornare l'elenco dei potenziali candidati ai posti di esperto, dando il debito rilievo agli specialisti per le missioni di breve periodo; 8. di presentare al Consiglio una relazione annuale sui provvedimenti adottati in ottemperanza alla presente Risoluzione e sull'evoluzione delle questioni relative alle assunzioni in generale; 9. di continuare ad osservare le raccomandazioni dell'ICSC che sono applicabili alla situazione dell'Unione in materia di assunzioni, invita il Consiglio a seguire con la massima attenzione la questione delle assunzioni e ad adottare i provvedimenti che ritiene necessari per disporre di un numero adeguato di candidati qualificati per i posti dell'Unione e per quelli di esperto pubblicizzati dall'Unione. RISOLUZIONE 51 Partecipazione del personale dell'ITU alle conferenze dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 19949, considerando a) che il personale e' un elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione; b) che una buona gestione delle risorse umane e' importante per conseguire degli obiettivi dell'Unione; c) che e' importante mantenere proficui rapporti di lavoro fra il personale ed il datore di lavoro e far partecipare il personale alla gestione dell'Unione; riconoscendo i diritti del personale, di cui all'Articolo 8 delle norme e Regolamenti del Personale, notando l'iniziativa del Consiglio di creare un gruppo consultivo comprendente rappresentanti del personale e membri del Consiglio, notando inoltre a) che il Consiglio invita regolarmente i rappresentanti del personale a partecipare; b) che tale partecipazione e' soggetta ogni volta al consenso preventivo del Consiglio, c) che tale incertezza impedisce ai rappresentanti del personale di prepararsi con sufficiente anticipo, considerando altresi' che la partecipazione dei rappresentanti del personale andrebbe a vantaggio della Conferenza Plenipotenziaria, decide che da ora in poi il personale sara' rappresentato da una persona (o da un massimo di due persone) che partecipera' alle sessioni del Consiglio dell'ITU ed alle Conferenze Plenipotenziarie, per esprimere l'opinione del personale sulle questioni ad esso relative, su richiesta del Presidente del Comitato che tratta delle questioni del personale, senza che tale presenza abbia ripercussioni sul bilancio dell'ITU. RISOLUZIONE 52 Ripristino del Fondo di Previdenza del personale dell'ITU Fondi pensione e beneficienza La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando la precaria situazione finanziaria del Fondo di previdenza al 31 dicembre 1993, che appare tuttavia in via di miglioramento, tenendo conto del fatto che le misure di supporto fino a questo momento applicate sono state efficaci, consapevole del fatto che il Fondo di previdenza ha tuttora bisogno di sostegno, sotto forma di contributi annui, da' istruzioni al Consiglio di controllare attentamente, nei prossimi anni, la situazione dei Fondi pensione e Beneficenza del personale dell'ITU, ed in particolare quella del Fondo di previdenza, al fine di adottare tutti i provvedimenti ritenuti adeguati, decide di ridurre il contributo annuo del bilancio ordinario per il Fondo di previdenza da 250 000 Franchi svizzeri ad un massimo di 200 000 Franchi svizzeri e di mantenere il contributo al livello necessario fino a quando il Fondo non sara' in grado di onorare i suoi impegni. RISOLUZIONE 53 Provvedimenti volti a consentire alle Nazioni Unite di espletare appieno ciascun mandato di cui all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), consapevole della decisione adottata dalla Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremolinos, 1973), di abolire la partecipazione all'Unione sotto forma di associazione, nonche' del Protocollo Aggiuntivo III della Convenzione Internazionale per le Telecomunicazioni (Nairobi, 1982), tenendo conto del fatto che la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) ha deciso di non continuare a ricorrere ai protocolli aggiuntivi ed ha adottato la Risoluzione 47 sulla materia che e' anche l'oggetto della presente Risoluzione, tenendo a mente a richiesta, recentemente reiterata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, di continuare, come in passato, ad applicare, in caso di necessita', i provvedimenti che consentono alle Nazioni Unite di espletare pienamente ciascun mandato di cui all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, decide 1. che la possibilita' di cui si avvalgono le Nazioni Unite, in conformita' con le pertinenti disposizioni della Convenzione sulle Telecomunicazioni Internazionali (Montreux, 1965), relative alla partecipazione sottoforma di associazione, nell'espletare ciascun mandato, in base all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, sara' mantenuta, in conformita' con la Costituzione e la Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); 2. che ciascuno dei casi attinenti al punto decide 1 sara' esaminato dal Consiglio dell'Unione. RISOLUZIONE 54 Sostegno ai membri che ospitano le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo a) che alcuni Menbri devono fare affidamento sul sostegno delle Nazioni Unite per risolvere i conflitti, ripristinare la pace e la sicurezza e fornire assistenza umanitaria in tempo di crisi; b) che un sistema di telecomunicazioni efficiente per le agenzie delle Nazioni Unite e per altre agenzie di sostegno e' fondamentale per eseguire tali importanti missioni; c) che, nello svolgimento di tali missioni, le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, intraprese in base ad un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, possono comportare lo spiegamento delle forze di mantenimento della pace e delle agenzie di sostegno (governative e private), insieme con i loro impianti di telecomunicazioni, riconoscendo inoltre a) che, nell'installare i loro impianti di telecomunicazioni, le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite hanno in genere bisogno del sostegno dell'amministrazione ospitante per questioni quali l'applicazione dei regolamenti nazionali per le telecomunicazioni e l'assegnazione delle frequenze; b) che il momento in cui un Membro ospita le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, e' spesso il momento in cui ha maggiormente bisogno di applicare i propri regolamenti nazionali, ma e' meno in grado di farlo, in quanto la situazione che ha reso necessario l'intervento delle Nazioni Unite puo' aver reso non operante l'amministrazione ospitante, ricordando la responsabilita' dell'Unione in guanto agenzia specializzata delle Nazioni Unite ed il suo consenso a collaborare con le Nazioni Unite ed a fornire loro tutta l'assistenza possibile, in conformita' con l'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Articolo VI) e con i rispettivi strumenti di base, in conformita' con a) gli obiettivi dell'Unione di cui all'Articolo 1 della Costituzione, ed in particolare con il mandato dell'ITU, di coordinare gli sforzi volti ad eliminare le interferenze nocive ed a promuovere l'impiego delle telecomunicazioni, onde facilitare relazioni pacifiche; b) le procedure enunciate al punto "Comunicazioni" (Allegato II, Articolo IV, Parte B) del Progetto MCDA, considerando che fra gli scopi dell'Unione rientra anche la prestazione di assistenza tecnica diretta ai Membri per questioni attinenti l'attuazione delle disposizioni dei Regolamenti Radio, e che l'ITU ha regolarmente svolto missioni di esperti forniti dai Membri, considerando altresi' che l'assenza di un'amministrazione ospitante efficiente, in grado di sostenere le forze militari delle Nazioni Unite in visita e le agenzie di sostegno puo' - ostacolare le operazioni delle forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, impedendo cosi che venga ripristinata la pace nella regione o che venga prestata assistenza umanitaria; - creare situazioni in cui i Membri confinanti potrebbero subire nocive interferenze e danni ai loro servizi di telecomunicazioni; - dar luogo a situazioni in cui gli interessi a lungo termine dell'amministrazione ospitante potrebbero essere compromessi, in quanto quest'ultima non e' in grado di far valere i propri diritti per quanto riguarda l'uso dello spettro ed il coordinamento internazionale, da' istruzioni al Segretario Generale di studiare i ruoli potenziali per l'ITU ed i suoi Membri nel settore del sostegno alla gestione delle frequenze per determinate operazioni di mantenimento della pace, di concerto con gli enti preposti delle Nazioni Unite, tenendo conto delle considerazioni giuridiche, giurisdizionali e finanziarie, e di riferirne gli esiti al Consiglio nel 1996, ---------- 1 Il Progetto sull'Uso di Beni per la Difesa Civile e Militare per il Soccorso in caso di Catastrofi rientra nel mandato dei Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite e le relative linee guida fanno riferimento all'impiego di tali beni in situazioni in cui essi vengono impiegati esclusivamente in quanto parte dell'assistenza umanitaria internazionale a seguito di disastri naturali. da' istruzioni al Consiglio di esaminare la relazione del Segretario Generale alla sua sessione del 1996 e di elaborare raccomandazioni adeguate da trasmettere all'ITU ed ai suoi Membri per i seguiti. RISOLUZIONE 55 Uso della rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite per il traffico di telecomunicazioni delle agenzie specializzate La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) l'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Atlantic City, 1947), ed in particolare il relativo Articolo 16; b) che, con la Risoluzione 50, la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) ha deciso che la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite puo' farsi carico del traffico delle agenzie specializzate a determinate condizioni, notando a) che il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha chiesto all'unione Internazionale delle Telecomunicazioni di adottare i provvedimenti atti a consentire alle agenzie specializzate di usare la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite; b) che, dal 1989, l'ITU collabora strettamente con il Servizio di Telecomunicazioni delle Nazioni Unite, al fine di potenziare la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite, decide che la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite puo' farsi carico del traffico delle agenzie specializzate che desiderano usufruirne, a condizione che: 1. le agenzie specializzate paghino il servizio di telecomunicazioni in base ai costi di gestione del servizio delle Nazioni Unite ed alle tariffe stabilite dalle amministrazioni nell'ambito della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992), dei Regolamenti Amministrativi e delle prassi dell'Unione; 2 l'uso della rete sia limitato agli organi principali delle Nazioni Unite, agli uffici ed ai programmi delle Nazioni Unite ed alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite; 3. le trasmissioni siano limitate agli scambi di informazioni relativi al lavoro svolto all'interno del sistema delle Nazioni Unite; 4. la rete venga gestita in conformita' con la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992), i Regolamenti Amministrativi e le prassi dell'Unione, da' istruzioni al Segretario Generale di seguire attentamente l'evoluzione della rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite, di continuare a collaborare con il Servizio di Telecomunicazioni delle Nazioni Unite e di fornire le direttive del caso, da' altresi'istruzioni al segretario Generale di trasmettere il testo della presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. RISOLUZIONE 56 Eventuale revisione dell'Articolo IV, Sezione 11, della Convenzione sui Privilegi e le immunita' delle Agenzie Specializzate La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in virtu' della Risoluzione 28 della Conferenza Plenipotenziaria (Buenos Aires, 1952), della Risoluzione 31 della Conferenza Plenipotenziaria (Ginevra, 1959), della Risoluzione 23 della Conferenza Plenipotenziaria (Montreux, 1965), della Risoluzione 34 della Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremohinos, 1973), della Risoluzione 40 della Conferenza Plenipotenziaria (Nairobi, 1982), della Risoluzione 53 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), considerando a) l'apparente contrasto fra la definizione di Telecomunicazioni Governative di cui all'Allegato alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e le disposizioni dell'Articolo IV, Sezione 11, della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate; b) che la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate non e' stata emendata come richiesto dalle Conferenze Plenipotenziarie di Buenos Aires (1952), Ginevra (1959), Montreux (1965), Malaga-Torremolinos (1973), Nairobi (1982) e Nizza (1989), decide di confermare le decisioni delle Conferenze Plenipotenziarie di Buenos Aires (1952), Ginevra (1959), Montreux (1965), Malaga-Torremolinos (1973), Nairobi (1982) e Nizza (1989) e della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) di non includere i Capi delle agenzie specializzate fra le autorita' di cui all'Allegato alla Costituzione (Ginevra, 1992), autorizzate ad inviare o rispondere alle Telecomunicazioni Governative, esprime l'auspicio che le Nazioni Unite concordino di riesaminare la questione e, tenendo presenti le decisioni di cui sopra, apportino gli emendamenti necessari all'Articolo VI, Sezione 11 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate, da' istruzioni ai Consiglio di intervenire presso gli organismi competenti delle Nazioni Unite, al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente. RISOLUZIONE 57 Unita' Ispettiva congiunta La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 52 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), avendo notato la pertinente sezione della relazione del Consiglio alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), considerando che e' appropriato che l'unione Internazionale delle Telecomunicazioni continui ad avvalersi dell'utile ruolo svolto dall'Unita' Ispettiva Congiunta (JIU), quale unita' ispettiva e valutativa indipendente del Sistema delle Nazioni Unite, da' istruzioni al Segretario Generale di continuare a collaborare con l'JIU e di presentare al Consiglio le relazioni dell'JIU che sono rilevanti per l'Unione, insieme con i commenti che ritiene opportuni; da' istruzioni al Consiglio di esaminare le relazioni che l'JIU presenta al Segretario Generale e di adottare al riguardo le iniziative che ritiene opportune. RISOLUZIONE 58 Intensificazione dei rapporti con le Organizzazioni Regionali per le Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo che l'Articolo 43 della Costituzione afferma che: "i Membri si riservano il diritto di indire conferenze regionali, elaborare accordi regionali e formare organizzazioni regionali, allo scopo di risolvere i problemi di telecomunicazione che possono essere trattati su base regionale..." considerando a) che l'Unione e le organizzazioni regionali condividono il convincimento che una stretta collaborazione puo' promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni regionali tramite, fra l'altro, una sinergia organizzativa; b) che,' alla Conferenza Mondiale per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (WTDC) (Buenos Aires, 1994), alcune organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, quali la Telecomunita' Asia-Pacifico (APT), la Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), il Comitato Inter-americano per le Telecomunicazioni (CITEL), l'Unione per le Telecomunicazioni dei Caraibi (CTU), l'Unione Panafricana delle Telecomunicazioni (PATU), il Comitato Permanente per le Telecomunicazioni della Lega degli Stati Arabi (LAS), ecc., hanno dichiarato che e' necessario che l'Unione collabori piu' strettamente con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni; c) che e' necessario che l'unione collabori costantemente e piu' intensamente con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, data la crescente importanza delle organizzazioni regionali che si interessano di problemi regionali; d) che la Convenzione incoraggia la partecipazione delle organizzazioni regionali per le telecomunicazioni alle attivita' dell'Unione e prevede che esse partecipino alle conferenze dell'Unione in qualita' di osservatori; e) che la WTDC (Buenos Aires, 1994) ha chiesto al Segretario Generale di esaminare quanto segnalato nella Risoluzione 6 nella sua relazione, ai sensi della Risoluzione 16 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (APP) (Ginevra, 1992), notando che la relazione del Segretario Generale di cui alla Risoluzione 16 dell'APP (Ginevra, 1992), ove disponibile, agevolerebbe la valutazione del Consiglio sulla presenza regionale dell'Unione, decide che l'Unione dovrebbe sviluppare rapporti piu' stretti con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di consultare tempestivamente le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni per quanto riguarda la collaborazione, sulla base prevista alla Risoluzione 16 dell'APP (Ginevra, 1992) ed alla Risoluzione 6 del WTDC (Buenos Aires, 1994); 2. di presentare al Consiglio una relazione sugli esiti della consultazione, che sara' esaminata alla sessione del 1995, ed in seguito di riferire regolarmente al Consiglio, da' istruzioni al Consiglio di esaminare le relazioni presentate e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresi quelli volti a divulgare gli esiti nelle relazioni e le conclusioni del Consiglio ai Membri che non ne fanno parte ed alle organizzazioni regionali per le telecomunicazioni. RISOLUZIONE 59 Richiesta di pareri consultivi alla Corte Internazionale di Giustizia La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in considerazione a) dell'Articolo VII dell'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che prevede che richieste di pareri consultivi possano essere rivolte alla Corte Internazionale di Giustizia dalla Conferenza Plenipotenziaria, o dal Consiglio, in base ad un'autorizzazione della Conferenza Plenipotenziaria; b) della decisione del Consiglio di "affiliare l'Unione al Tribunale Amministrativo dell'organizzazione Internazionale del Lavoro", e della dichiarazione che riconosce la giurisdizione del Tribunale, effettuata dal Segretario Generale in base a detta decisione; c) delle disposizioni in Allegato allo Statuto del Tribunale Amministrativo dell'organizzazione Internazionale del Lavoro, ai sensi delle quali lo Statuto si applica nella sua interezza a qualsiasi organizzazione intergovernativa che abbia riconosciuto la giurisdizione del Tribunale, in conformita' con il paragrafo 5 dell'Articolo II dello Statuto del Tribunale; d) dell'Articolo XII dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ai sensi del quale, a seguito della dichiarazione sopra citata, il Consiglio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni puo' sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia un quesito in merito alla validita' di una decisione del Tribunale, nota che il Consiglio e' autorizzato a chiedere pareri consultivi alla Corte Internazionale di Giustizia, come previsto dall'Articolo XII dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro RISOLUZIONE 60 Status giuridico La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in considerazione dell'accordo concluso il 22 luglio 1971 fra il Consiglio Federale Elvetico e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, onde definire lo status giuridico di tale organizzazione in Svizzera ed i relativi accordi di attuazione, avendo notato con soddisfazione le osservazioni del Consiglio di cui alla sezione 2.2.7.1 della sua relazione alla Conferenza Plenipotenziaria (Documento 20), relative alla Risoluzione 56 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), da' istruzioni al Segretario Generale di tenere sotto esame l'accordo ed il modo in cui viene applicato, per far si che i privilegi e le immunita' concessi all'ITU siano equivalenti a quelli ottenuti da altre organizzazioni della famiglia delle Nazioni Unite nel Quartier Generale in Svizzera e di riferirne al Consiglio, ove necessario, chiede al Consiglio di riferire su tale argomento alla prossima Conferenza Plenipotenziaria, qualora se ne presenti la necessita'. RISOLUZIONE 61 Locali presso la sede dell'Unione: Costruzione dell'"Edificio Montbrillant" La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando che la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989),nella sua Risoluzione 57, ha autorizzato il Consiglio: "1. ad esaminare al piu' presto lo studio ad esso presentato dal Segretario Generale ed a decidere in merito al programma di costruzione; 2. ad adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari all'attuazione della sua decisione. Le proposte del Consiglio Amministrativo e le relative conseguenze finanziarie saranno sottoposte all'approvazione dei Membri, in conformita' con la sezione 8 della Decisione 1," avendo studiato la relazione del Consiglio (Documento 20) sul progetto preliminare relativo al nuovo "Edificio Montbrillant", al fine di dotare l'Unione dei locali necessari, considerando che alla sede dell'Unione a Ginevra sono necessari locali adeguati, per poter disporre di spazio sufficiente per gli uffici, razionalizzare l'uso degli uffici per tutto il personale della sede dell'Unione, ampliare lo spazio per i servizi informatici, la biblioteca e gli archivi, e per disporre di impianti, attrezzature e spazio per i magazzini, necessari per il buon funzionamento di tutti i servizi, consapevole del fatto che all'unione si presenta un'occasione eccezionale ed unica per costruire detto edificio sull'appezzamento di terreno adiacente all'edificio esistente nella rue de Varembe', e vicinissimo al suo grattacielo nella avenue Giuseppe Motta di Ginevra, decide di costruire il nuovo "Edificio Montbrillant", al fine di poter disporre dei locali e delle strutture necessarie alle esigenze dell'Unione, in conformita' con lo schema finanziario proposto dal Consiglio nel Documento 20, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di confermare alle autorita' svizzere la decisione dell'Unione di costruire il nuovo "Edificio Montbrillant", e di predisporre con esse i finanziamenti necessari per il progetto di costruzione; 2. di organizzare con efficienza il progetto relativo all'edificio, prendendo in debita considerazione i costi, la funzionalita' del progetto e la sua qualita'; 3. di provvedere a che il progetto dettagliato, la costruzione dell'edificio e relative installazioni ed impianti vengano realizzati nella maniera piu' adeguata; 4. di presentare una relazione annuale al Consiglio sui progressi compiuti nel dare attuazione alla presente Risoluzione, da' istruzioni al Consiglio di predisporre tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari e di adottare le decisioni necessarie a facilitare l'attuazione della presente Risoluzione, alla luce delle relazioni annuali ad esso presentate dal segretario Generale. RISOLUZIONE 62 Limiti temporanei all'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione La Conferenza plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), tenuto conto dell'Articolo 29 della Costituzione e dell'Articolo 35 della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ricordando la Risoluzione 59 della conferenza plenipotenziaria (Nizza, 1999), consapevole a) del fatto che e' auspicabile incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, in modo tale da consentire ad un maggior numero di Membri di partecipare piu' attivamente ai lavori dell'unione; b) dei vantaggi tecnologici, amministrativi, finanziari e di personale che da cio' deriverebbero; c) del fatto che e' necessario incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro, al fine di ampliare la comprensione fra i Membri e conseguire appieno gli obiettivi dell'Unione, considerando che l'uso di tutte le lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione nell'attuale struttura della stessa potrebbe richiedere notevoli risorse, oggi difficilmente disponibili, in conformita' con le disposizioni del n. 172 della Costituzione (Ginevra, 1992), decide 1. che i seguenti documenti dell'Unione saranno redatti solo nelle lingue inglese, francese e spagnola: - tutti i documenti delle conferenze e delle assemblee dell'unione, ad esclusione dei testi degli Atti Finali, dei protocolli, delle risoluzioni, delle questioni, delle raccomandazioni, delle opinioni e dei manuali (2); - i documenti preparatori dei gruppi di studio dei tre Settori dell'ITU, ad eccezione dei testi finali delle questioni, raccomandazioni e manuali 2; - le proposte e gli interventi alle conferenze, assemblee e riunioni dei tre Settori dell'ITU comunicate ai Membri, i cui originali sono stati presentati in ognuna delle lingue di lavoro dell'Unione; ---------- 2 In tali casi si applichera' l'Articolo 29 della Costituzione, ossia si useranno tutte e sei le lingue di lavoro e saranno tradotti tutti i testi. - tutti gli altri documenti di divulgazione generale preparati dal Segretario Generale nel corso dello svolgimento delle sue mansioni, eccezion fatta per le circolari settimanali dell'Ufficio per le Comunicazioni Radio, le lettere circolari del Segretario Generale e dei Direttori degli Uffici dei tre Settori dell'ITU, previo consenso del Segretario Generale e dei Membri o gruppi di Membri interessati 3; 2. che alle riunioni dei tre Settori dell'ITU, che non siano conferenze mondiali, assemblee e gruppi di studio compresi nel programma di lavoro approvato da una conferenza o assemblea, di cui all'Articolo 29 della Costituzione (Ginevra, 1992) e per le quali si useranno sei lingue di lavoro, l'interpretazione fra le lingue inglese, francese e spagnolo sara' fornita nel caso in cui i Membri che fanno richiesta di interpretariato in una di tali lingue annunceranno la loro partecipazione alle riunioni con un preavviso di almeno 90 giorni; 3. che, nel caso si presentasse la necessita', previo consenso del Segretario Generale e dei Membri o gruppi di Membri interessati, le proposte ed i contributi per una conferenza di sviluppo regionale dovranno essere redatti in un diverso sottoinsieme delle lingue ufficiali e di lavoro, tenendo conto delle lingue di lavoro usate nella regione, per un massimo di tre lingue; 4. che la spesa totale sostenuta non superera' i limiti finanziari stabiliti alla Decisione 1, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di organizzare, dopo aver consultato i Membri o gruppi di Membri interessati, la preparazione dei documenti dell'Unione in arabo, cinese e russo quanto piu' efficacemente ed economicamente sia possibile; ---------- 3 In questi casi, si applichera' l'Articolo 29 della Costituzione, ossia si useranno tutte e sei le lingue di lavoro. 2. di presentare una relazione al Consiglio sui progressi compiuti in tale settore, da' istruzioni al consiglio 1. di esaminare la relazione del Segretario Generale; 2. di adottare tutti i provvedimenti necessari, atti a garantire la diffusione generale, nelle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, dei documenti scelti dai Membri o dai gruppi di Membri interessati, entro i limiti finanziari stabiliti da questa Conferenza. RISOLU2IONE 63 Studio delle lingue dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la necessita' di mantenere ed ampliare la cooperazione internazionale fra tutti i Membri dell'Unione, al fine di migliorare ed impiegare razionalmente le comunicazioni di tutti i tipi, nonche' di promuovere ed offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni; b) l'Articolo 29 della Costituzione e l'Articolo 35 della Convenzione (Ginevra, 1992) sulle lingue; c) le proposte per i lavori della Conferenza Plenipotenziaria su come migliorare l'uso delle lingue; d) la Risoluzione 59 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) sui "Limiti all'uso delle lingue di lavoro"; e) che e' auspicabile incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, in modo tale da consentire ad un maggior numero di Membri di partecipare piu' attivamente ai lavori dell'Unione, consapevole dell'impatto che l'uso di piu' lingue avrebbe sulle finanze e sulla gestione dell'unione; riconoscendo la necessita' di adottare politiche efficaci, efficienti e ben equilibrate sull'uso delle lingue dell'Unione, notando l'ampia gamma di opinioni sull'equilibrio ottimale delle lingue di lavoro da usare nelle riunioni, nei documenti e nelle pubblicazioni, e, per contro, i relativi costi e la tempestivita' della produzione di documenti e pubblicazioni, decide di condurre uno studio, al fine di affrontare i problemi ed elaborare una relazione con raccomandazioni, da esaminare alla Conferenza Plenipotenziaria del 1988, da' istruzioni al Consiglio ed al Segretario Generale a) di svolgere uno studio sull'impiego efficace ed efficiente delle lingue da usare nell'Unione, considerando, fra l'altro: 1. le prassi seguite da altre organizzazioni delle Nazioni Unite ed internazionali; 2. il ruolo che i moderni strumenti tecnologici emergenti possono svolgere in futuro; 3. gli interessi dei vari gruppi linguistici; b) di produrre, non oltre il 1996, una relazione sui risultati dello studio, insieme con raccomandazioni alternative; c) di distribuire la presente relazione a tutti i Membri, che potranno commentarla prima di presentarla alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998. RISOLUZIONE 64 Accesso non discriminatorio alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), dopo aver esaminato la Risoluzione dell'"Iniziativa di Buenos Aires" sull'"Accesso non discriminatorio alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazione", presentata dal Segretario Generale per ordine della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), tenendo conto dell'importanza del ruolo svolto dalle telecomunicazioni per il progresso politico, economico, sociale e culturale, tenendo conto altresi' a) che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni svolge un ruolo importante per la promozione dello sviluppo delle telecomunicazioni a livello mondiale; b) che, a tal fine, l'Unione coordina le iniziative volte a garantire uno sviluppo armonioso delle strutture per le telecomunicazioni, tenendo inoltre conto della necessita' di elaborare proposte su questioni che determinano la strategia mondiale sullo sviluppo delle telecomunicazioni, nonche' di facilitare la mobilitazione delle risorse a tal fine necessarie, notando a) che, per lo piu', i moderni impianti e servizi di telecomunicazione vengono creati in base alle raccomandazioni del Settore per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni (ITU-T) e del Settore per le Comunicazioni Radio (ITU-R); b) che le raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R sono il risultato degli sforzi collettivi di tutti coloro che prendono parte al processo di standardizzazione all'interno dell'ITU e vengono adottate con il consenso dei Membri dell'unione; c) che i limiti all'accesso alle strutture ed ai servizi di telecomunicazione, da cui dipende lo sviluppo delle telecomunicazioni nazionali, e che vengono stabiliti in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R, rappresentano un ostacolo allo sviluppo armonioso ed alla compatibilita' delle telecomunicazioni in tutto il mondo, riconoscendo che la completa armonizzazione delle reti di telecomunicazione e' impossibile, a meno che tutti i paesi che partecipano al lavoro dell'Unione, senza eccezioni, abbiano un accesso non discriminatorio alle nuove tecnologie relative alle telecomunicazioni ed alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazione, fermi restando i regolamenti nazionali e gli impegni internazionali che rientrano nelle competenze delle altre organizzazioni internazionali, decide 1. che l'accesso alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi di telecomunicazione istituito in base alle Raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R dovrebbe essere non discriminatorio; 2. che l'ITU dovrebbe agevolare l'accesso non discriminatorio alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi delle telecomunicazioni istituito in base alle Raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R; 3. che l'ITU dovrebbe incoraggiare al massimo la cooperazione fra i Membri dell'Unione sul problema dell'accesso non discriminatorio alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi di telecomunicazioni, istituito in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R, al fine di soddisfare la domanda degli utenti di servizi di telecomunicazione moderni, invita i governi dei Membri dell'Unione 1. ad aiutare i produttori degli impianti di telecomunicazione ed i fornitori di servizi a garantire che gli impianti ed i servizi di telecomunicazione istituiti in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R possano generalmente essere messi a disposizione del pubblico senza discriminazione alcuna; 2. a cooperare reciprocamente nel dare attuazione alla presente Risoluzione, da' istruzioni al Segretario Generale di trasmettere il testo della presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al fine di attirare l'attenzione della comunita' mondiale sul punto di vista dell'ITU, quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite, sulla questione dell'accesso non discriminatorio alle nuove tecnologie dell'informazione e sui moderni impianti e servizi di telecomunicazioni, quale importante fattore di progresso tecnologico mondiale. RISOLUZIONE 65 Accesso a distanza dei servizi di informazione dell'ITU La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) le istruzioni date nella Risoluzione 62 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); b) le istruzioni date nella Risoluzione 14 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992); c) che lo scambio di informazioni con i Membri ed i membri dell'ITU e con la comunita' delle telecomunicazioni in senso lato e' uno dei mezzi essenziali con cui conseguire gli scopi dell'ITU definiti all'Articolo 1 della Costituzione (Ginevra, 1992); d) che gli Uffici hanno ricevuto dalla Convenzione (Ginevra, 1992) (nn. 178, 203 e 220) il mandato di "scambiare con i membri dati in forma leggibile, scritti a macchina", e e) le crescenti opportunita' fornite dalla convergenza fra telecomunicazioni, informatica ed altre tecnologie, ed in particolare la maggiore disponibilita' ed abbordabilita' delle comunicazioni e delle reti informative mondiali, riconoscendo a) la necessita' di fornire al Consiglio direttive politiche, onde consentirgli di adottare le decisioni necessarie, perche' il Segretario Generale ed i Direttori degli Uffici possano darvi esecuzione; b) le gravi pressioni che gravano sul bilancio dell'Unione, da' istruzioni al Consiglio 1. di autorizzare, entro i relativi limiti di bilancio, il mantenimento sistematico delle informazioni dell'ITU in forma elettronica ampiamente accessibile ed il progressivo sviluppo, presso il quartier generale dell'Unione e, nella misura del possibile, presso gli uffici regionali/di area dell'ITU, delle strutture che danno a tutti i partecipanti alle attivita' dell'ITU l'accesso a distanza ai pertinenti servizi di informazione; 2. di consultarsi con i gruppi consultivi dei tre Settori dell'ITU, al fine di aiutare il Consiglio a sviluppare ulteriormente tali strutture e servizi, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di concerto con il Comitato di Coordinamento ed i gruppi consultivi dei tre Settori dell'ITU, di presentare al Consiglio raccomandazioni dettagliate con le relative previsioni dei costi, per ampliare le strutture ed i servizi che consentono lo scambio di informazioni con accesso a distanza; 2. di garantire che tali raccomandazioni prestino particolare attenzione e rispondano ai problemi che si trovano a dover affrontare i paesi in via di sviluppo; 3. di usare programmi di assistenza tecnica a sostegno delle relative esigenze di formazione e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo. RISOLUZIONE 66 Accesso ai documenti ed alle pubblicazioni dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la raccomandazione 46 del Comitato ad Alto Livello ("L'ITU del domani: le sfide del cambiamento", Ginevra, aprile 1991); b) che, al fine di promuovere un maggior impiego delle raccomandazioni dell'ITU e di altre pubblicazioni, sono necessari un efficiente marketing ed una efficiente distribuzione di documentazione e pubblicazioni dell'Unione; c) l'evoluzione del trattamento elettronico delle informazioni; d) lo sviluppo di nuove tecnologie per l'editoria (per esempio CD-ROM, accesso in linea alle banche dati, ecc.); e) che e' auspicabile cooperare con gli enti impegnati nello sviluppo degli standard; f) le questioni relative al copyright dell'Unione nelle sue pubblicazioni; g) che e' necessario sostenere i redditi derivanti dalle pubblicazioni, come mezzo per recuperare i costi di produzione, marketing e vendite dell'Unione; h) che e' necessario dotarsi di un processo globale di standardizzazione tempestivo ed efficiente, considerando altresi' a) che uno scopo primario dell'Unione e' quello di estendere a tutti gli abitanti del mondo i benefici delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni; b) che e' necessario garantire una politica finanziaria e dei prezzi coerente, atta ad assicurare la continuita' delle pubblicazioni, ivi compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e di metodi moderni di distribuzione, decide 1. che tutta la documentazione dell'Unione disponibile in forma elettronica, ed intesa a facilitare l'attuazione tempestiva delle raccomandazioni dell'Unione, sia resa accessibile per via elettronica a ciascuno dei Membri o membri; 2. che tutte le pubblicazioni ufficiali messe a disposizione presso le banche dati dell'Unione per la distribuzione elettronica, ivi comprese le raccomandazioni dell'Unione rese disponibili in formato pubblicazioni dal Settore per le Comunicazioni Radio e per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni, dovrebbero essere rese accessibili con mezzi elettronici, con disposizioni appropriate per il pagamento di una particolare pubblicazione richiesta all'Unione. Una tale richiesta di pubblicazione obblighera' l'acquirente a non duplicarla per distribuirla o venderla al di fuori dell'organizzazione dell'acquirente. Tale pubblicazione puo' essere utilizzata nell'organizzazione ricevente al fine di promuovere il lavoro svolto dall'Unione o da qualunque ente preposto allo sviluppo dei relativi standard, di elaborare direttive per lo sviluppo e l'attuazione di prodotti e servizi e fungere da supporto per la documentazione relativa ad un prodotto e servizio; 3. che nulla di quanto precede e' inteso ad attenuare il copyright dell'Unione, cosicche' tutte le entita' che desiderino duplicare le pubblicazioni dell'Unione per la rivendita debbano ottenere un accordo a tale scopo, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di adottare le iniziative necessarie a facilitare l'attuazione della presente Risoluzione; 2. di far si che le pubblicazioni cartacee vengano rese disponibili al piu' presto, in modo tale da non privare i Membri o membri che non possiedono strutture elettroniche dell'accesso alle pubblicazioni dell'unione; 3. di attuare, nei limiti finanziari dell'Unione, strategie e meccanismi atti a consentire a tutti i Membri ed i membri di acquistare ed impiegare le strutture necessarie per accedere ai documenti elettronici ed alle pubblicazioni dell'Unione; 4. di far si che i prezzi di tutte le forme di pubblicazioni dell'Unione siano ragionevoli, al fine di promuoverne l'ampia distribuzione; 5. di cercare di consultare i gruppi di studio dei tre settori dell'ITU, al fine di contribuire a mettere a punto politiche in materia di pubblicazioni. RISOLUZIONE 67 Aggiornamento delle definizioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che gli Allegati alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) contengono le definizioni di alcuni termini usati nella Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti Amministrativi; b) che, alla luce dei progressi tecnologici e dello sviluppo dei metodi operativi, sarebbe auspicabile rivedere alcune di tali definizioni, da' istruzioni al segretario Generale di presentare al Consiglio le modifiche accettate da una conferenza alle definizioni di cui agli Allegati alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), e di trasmetterle successivamente alla Conferenza Plenipotenziaria per le iniziative che essa puo' ritenere opportune. RISOLUZIONE 68 Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando l'opportunita' offerta dalla celebrazione annuale della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni per promuovere l'Unione, tenendo presente la Risoluzione 46 della Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremolinos, 1973), che istituisce una Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni, da celebrare ogni anno il 17 maggio, invita le amministrazioni dei Membri a celebrare la giornata ogni anno, organizzando adeguati programmi nazionali, coinvolgendo le loro agenzie operative riconosciute, le organizzazioni scientifiche o industriali ed altri enti rilevanti, al fine di: - sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul ruolo fondamentale svolto dalle telecomunicazioni per il benessere dell'umanita'; - incrementare l'interesse per le telecomunicazioni nelle universita' e nelle altre istituzioni didattiche, allo scopo di avviare nuovi e giovani talenti alla professione; - divulgare informazioni sui problemi delle telecomunicazioni e sul ruolo guida dell'Unione nelle telecomunicazioni internazionali; - rafforzare l'Unione sensibilizzando maggiormente gli enti e le organizzazioni nazionali delle telecomunicazioni e le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sui vantaggi derivanti. dall'appartenenza ai Settori dell'Unione; - sostenere i piu' importanti obiettivi strategici dell'Unione, invita il Consiglio ad adottare un argomento specifico per ciascuna Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni, da' istruzioni al Segretario Generale di fornire alle amministrazioni delle telecomunicazioni informazioni ed assistenza per coordinare la preparazione per la Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni. RISOLUZIONE 69 Applicazione provvisoria della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte dei Membri dell'Unione che non sono ancora diventati Stati Parte a tali Strumenti La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 1 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva dell'Unione (Ginevra, 1992) sull'applicazione provvisoria di alcune parti della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e la Raccomandazione 1 di tale Conferenza sul deposito degli strumenti e l'entrata in vigore di detta Costituzione e Convenzione, notando che, sebbene detta Costituzione e Convenzione sia entrata in vigore il 1› luglio 1994 per i Membri che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione anteriormente a tale data, solo 56 dei 184 Membri hanno depositato presso il Segretario Generale i rispettivi strumenti di consenso ad essere vincolati da tali trattati, tenendo a mente l'appello rivolto affinche' tali strumenti vengano depositati velocemente, come previsto dalla Raccomandazione 1 di questa Conferenza, considerando che, per il buon funzionamento dell'Unione quale organizzazione intergovernativa, e' indispensabile che essa sia regolamentata da un'unica serie di disposizioni e norme contenute nello strumento di base, ossia la Costituzione (Ginevra, 1992) e la Convenzione (Ginevra, 1992), le cui disposizioni integrano quelle di detta Costituzione, decide di rivolgere un appello a tutti i Membri dell'Unione che non sono ancora diventati Stati Parte della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) perche' applichino provvisoriamente le disposizioni in esse contenute fino a quando non saranno diventati Stati Parte ed avranno depositato presso il Segretario Generale i rispettivi strumenti di consenso ad essere vincolati dai due trattati, e confermino che le disposizioni del n. 210 di tale Costituzione continueranno ad applicarsi fino al momento del deposito. RACCOMANDAZIONE 1 Deposito degli strumenti relativi alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), tenendo conto della Raccomandazione 1 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sul deposito degli strumenti e l'entrata in vigore della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, considerando che, in base al n. 238 dell'Articolo 58 della Costituzione, gli strumenti dell'Unione di cui sopra sono entrati in vigore il 1› luglio 1994 per i Membri che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione anteriormente a tale data, considerando altresi' che e' interesse dell'Unione che tutti i Membri diventino parte a tale Costituzione e Convenzione al piu' presto, invita tutti i Membri dell'Unione che ancora non lo abbiano fatto ad accelerare le rispettive procedure nazionali di ratifica, o accettazione, o approvazione (cfr. Art. 52 della Costituzione), o adesione (cfr. Art. 53 della Costituzione) alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e di depositare il rispettivo "strumento unico" presso il Segretario Generale al piu' presto, da' istruzioni al Segretario Generale di sottoporre la presente Raccomandazione all'attenzione di tutti i Membri dell'Unione e di ricordare il suo contenuto periodicamente, ove lo consideri opportuno, a quei Membri dell'Unione che ancora non hanno depositato i loro rispettivi strumenti. RACCOMANDAZIONE 2 Trasmissione illimitata di notizie e diritto alle comunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), visti a) la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; b) il Preambolo e gli Articoli 1, 33, 34 e 35 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); c) le disposizioni della Costituzione dell'UNESCO relative al libero flusso di idee, tramite parole ed immagini, e della dichiarazione sui principi fondamentali, adottate dalla XX sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, sul contributo dei mezzi di comunicazione di massa al rafforzamento della pace e della comprensione internazionale, alla promozione dei diritti dell'uomo ed all'opposizione al razzismo, all'apartheid ad all'istigazione alla guerra e le relative risoluzioni della XXI sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO; d) le raccomandazioni della Conferenza Mondiale sui Diritti dell'Uomo adottate a Vienna nel 1993, in cui si dichiara che la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo e' una questione prioritaria per la comunita' internazionale, consapevole dei nobili principi in base ai quali le notizie devono essere trasmesse liberamente ed il diritto a comunicare e' un diritto umano fondamentale, consapevole altresi' dell'importanza del fatto che tali nobili principi promuoveranno la divulgazione di notizie, rafforzando in tal modo la pace, la cooperazione, la comprensione reciproca fra i popoli e l'arricchimento spirituale della personalita' umana, nonche' la divulgazione della cultura e dell'istruzione fra tutti i popoli, indipendentemente dalla loro razza, sesso, lingua o religione, raccomanda ai Membri dell'Unione di facilitare la trasmissione illimitata delle notizie tramite i servizi di telecomunicazione. RACCOMANDAZIONE 3 Trattamento favorevole per i Paesi in via di Sviluppo La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), visto a) lo scopo dell'Unione, che e' quello di mantenere ed ampliare la cooperazione internazionale per migliorare ed usare razionalmente le telecomunicazioni di tutti i tipi; b) il divario sempre maggiore fra la crescita economica ed il progresso tecnologico dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo; c) il fatto che il potere economico dei paesi sviluppati si basa sull'alto livello di tecnologia da essi conseguito, o vi si collega, il che si riflette nei mercati internazionali in espansione ed in crescita, mentre le economie dei paesi in via di sviluppo sono relativamente deboli e spesso in deficit, in quanto stanno assimilando o acquistando tecnologia, raccomanda 1. ai paesi sviluppati di tener conto delle richieste di trattamento favorevole rivolte dai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda i rapporti di servizio, commerciali o di altro tipo nel settore delle telecomunicazioni, contribuendo in tal modo a conseguire l'equilibrio economico auspicato, che porterebbe ad un allentamento dell'attuale tensione mondiale; 2. che la classificazione dei paesi in una o l'altra di queste categorie economiche si basi sui criteri del reddito pro capite, del reddito nazionale lordo, dello sviluppo della telefonia nazionale o di qualunque altro parametro concordato reciprocamente, fra quelli riconosciuti internazionalmente dalle fonti di informazione specializzate delle Nazioni Unite, raccomanda altresi' ai membri dell'Unione di mettere a disposizione del segretariato Generale tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione della presente Raccomandazione, da' istruzioni al segretario Generale di controllare in che misura i paesi sviluppati abbiano concesso un trattamento favorevole ai paesi in via di sviluppo, in base alle informazioni ricevute dai Membri, da' istruzioni al Consiglio di esaminare i risultati conseguiti e di adottare i provvedimenti necessari a promuovere gli obiettivi della presente Raccomandazione.