DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509
Entrata in vigore del decreto: 2/3/1999
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
Sentito il Ministero della sanita';
Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9 novembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I Procedure di riconoscimento degli istituti
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione". - Si riporta il testo dei commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica): "1. I Dipartimenti sono cosi' individuati: a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti; b)-c) (omissis). 2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle universita' ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura: a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo; b) le attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari; c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria; d) gli adempimenti connessi alle attivita' della facolta' di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria; e) le attivita' inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori dei ricercatori universitari; f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri; g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico". - Per il titolo della legge n. 56 del 1989 si veda nelle premesse del decreto. - L'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita: "23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".
Art. 2
Istanza di riconoscimento
1.Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'articolo 3 della legge, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalita' a tale fine stabilite con ordinanza dal Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2.Per i fini di cui al comma 1, gli istituti presentano l'ordinamento, la documentazione relativa alla validita' del proprio indirizzo metodologico e teoricoculturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto, nonche' attestano la disponibilita' di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi. Il requisito relativo all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorche' queste siano condizionate all'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.
3.Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette contestualmente alla commissione e all'osservatorio copia della stessa e della relativa documentazione.
4.Entro i successivi novanta giorni, la commissione formula motivato parere in ordine alla corrispondenza dell'ordinamento didattico degli istituti a quello previsto agli articoli da 7 a 12 del regolamento. Entro il medesimo termine l'osservatorio formula una motivata valutazione tecnica circa la congruita' delle strutture ed attrezzature e delle risorse di personale docente.
5.Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore del Dipartimento, sulla base dei conformi pareri formulati dalla commissione e dall'osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.
6.Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui ai commi 4 e 5 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto istante.
7.Il provvedimento di diniego del riconoscimento idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8.I provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Commissione tenicoconsultiva
1.Con decreto del Ministro e' costituita una commissione tecnicoconsultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.
2.La commissione e' composta da non piu' di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all'articolo 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il presidente.
3.La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
4.Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanita', scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5.All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6.La commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1.
7.Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente.
8.L'incarico di membro della commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. E' consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.
9.Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Nota all'art. 3: - L'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), cosi' recita: "5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonche' per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro puo' avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalita' disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 12 comma 4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro".
Art. 4
Effetti del riconoscimento
1.Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 2, abilita l'istituto ad istituire ed attivare, successivamente alla data della sua emanazione, corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede indicata nel provvedimento stesso secondo il modello formativo adottato. Il provvedimento determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo.
2.Gli istituti riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a costituire un comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla commissione.
3.Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della commissione, verifiche ispettive a campione, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti.
4.Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5
Reiterazione dell'istanza
1.Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilita' e' adottato previo parere della commissione.
2.L'istanza di cui al comma 1 e' corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.
Nota all'art. 5: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Art. 6
Accesso agli atti del procedimento
1.Ai sensi e con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.
Nota all'art. 6: - Gli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono i seguenti: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento". "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". "Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27".
Titolo II Ordinamento dei corsi di specializzazione
Art. 7
Finalita' dei corsi e criteri di ammissione
1.Per i fini di cui all'articolo 3 della legge i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico- culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale.
2.Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.
3.I competenti organi dell'istituto determinano, entro il limite di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didatticoformative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato.
4.Le modalita' ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell'istituto.
5.Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel regolamento dell'istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'articolo 14.
Art. 8
Caratteristiche della formazione
1.I corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.
2.Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica e' determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificita' del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
Art. 9
Formazione teorica
1.L'ordinamento didattico dell'istituto e' adottato dal competente organo dell'istituto stesso in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni di cui al presente titolo.
2.Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati dal consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 10
Esami
1.Il consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione che consente all'allievo e al consiglio stesso il controllo delle attivita' svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attivita' finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.
2.Il consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalita' degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.
Art. 11
Docenza nei corsi
1.La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attivita' psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle universita' italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalita' e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 12
Diploma finale
1.Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teoricoclinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.
Titolo III Disposizioni finali e transitorie
Art. 13
Adeguamento degli ordinamenti
1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli istituti gia' riconosciuti per i fini di cui all'articolo 3 della legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facolta' degli studenti gia' iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo ordinamento e' comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica, da parte della commissione, della conformita' dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II.
2.Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
Art. 14
Procedimenti in corso
1.In sede di prima applicazione del regolamento, la commissione procede in via prioritaria alla valutazione delle istanze di riconoscimento gia' presentate al Ministero alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 13. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, gli Istituti interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono integrare e modificare l'istanza gia' trasmessa e la relativa documentazione per i fini di cui allo stesso articolo 2, commi 3 e 4, con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 2.
Nota all'art. 14: - Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15
Termini procedimentali
1.In sede di prima applicazione del regolamento e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in novanta e duecentosettanta giorni.
Il Ministro: Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 8
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)