LEGGE 9 febbraio 1999, n. 30
Entrata in vigore della legge: 24/2/1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo K della Carta stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Charte Soc. Europèenne
Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione Parte I
TRADUZIONE NON UFFICIALE CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) Preambolo I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa Considerando che lo scopo del consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i princi'pi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le liberta' specificate in questi strumenti; Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere; Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessita', da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea; Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione; Riconoscendo l'utilita' di iscrivere in una Carta Modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti, Hanno convenuto quanto segue: Parte I Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi: 1. Ogni persona deve avere la possibilita' di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso. 2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro. 3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro. 4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente. 5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici, e sociali. 6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente. 7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti. 8. Le lavoratrici, in caso di maternita', hanno diritto ad una speciale protezione. 9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformita' con le sue attitudini personali ed i suoi interessi. 10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale. 11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile. 12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale. 13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica. 14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati. 15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunita'. 16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della societa', ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo. 17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica. 18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attivita' a fini di lucro a parita' di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte1 con riserva di ogni limitazione fondate su seri motivi di natura economica o sociale. 19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte. 20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parita' di opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso. 21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa. 22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa. 23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale. 24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento. 25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro. 26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignita' sul lavoro. 27. Tutte le persone che hanno responsabilita' di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attivita' lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari. 28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni. 29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi. 30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla poverta' e dall'emarginazione sociale. 31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.
Traduzione Parte II-art.1
Parte II Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi. Articolo 1 - Diritto al lavoro Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano: 1 a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilita', la realizzazione ed il mantenimento del livello piu' elevato e piu' stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego; 2 a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso; 3 a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori; 4 ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati
Traduzione Parte II-art.2
Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano: 1 a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che cio' sia consentito dall'aumento della produttivita' e dagli altri fattori in gioco; 2 a prevedere giorni festivi retribuiti; 3 a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane 4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari; 5 a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione; 6 a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego; 7 a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.
Traduzione Parte II-art.3
Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro. Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori: a a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avra' come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro; 2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene; 3 a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti; 4 a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.
Traduzione Parte II-art.4
Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano: 1 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari; 3 a riconoscere il diritto dei lavoratori maschili e femminili a parita' di lavoro per un lavoro di pari importanza; 4 a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro; 5 ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.
Traduzione Parte II-art.5
Articolo 5 - Diritti sindacali Per garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi questa liberta' ne' sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla Polizia sara' determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone e' parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.
Traduzione Parte II-art.6
Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano: 1 a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro; 2 a promuovere, qualora cio' sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro; 3 a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro; e riconoscono 4 il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.
Traduzione Parte II-art.7
Articolo 7 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano: 1 a fissare a 15 anni l'eta' minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralita' o istruzione; 2 a fissare a 18 anni l'eta' minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri; 3 a vietare che i bambini ancora in eta' d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione; 4 a limitare la durata dell'attivita' lavorativa dei lavoratori di eta' inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale; 5 a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennita'; 6 a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa; 7 a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di eta' inferiore a 18 anni; 8 a vietare l'impiego di lavoratori di eta' inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale; 9 a prevedere che i lavoratori di eta' inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico; 10 ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.
Traduzione Parte II-art.8
Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano: 1 a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici; 2 a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternita', o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo; 3 a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti; 4 a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli; 5 a vietare l'impiego di donne incinte, o che hanno recentemente partorito, o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.
Traduzione Parte II-art.9
Articolo 9 - Diritto all'orientamento professionale Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilita' offerte dal mercato del lavoro ; questo aiuto dovra' essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in eta' scolastica, sia agli adulti.
Traduzione Parte II-art.10
Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano: 1 ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali; 2 ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro; 3 ad adottare o a favorire, come opportuno: a provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti; b provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro; 4 ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data; 5 ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme: a riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri; b concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati; c inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro su domanda del suo datore di lavoro; d garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.
Traduzione Parte II-art.11
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