DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34

Type DPR
Publication 1999-01-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10-3-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale

5.L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

Art. 2

Ordinamento generale

3.La linea gerarchica territoriale e' formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.

4.Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.

5.Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economicofinanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.

6.La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita nell'allegata tabella A.

Art. 3

Comando generale

Nota all'art. 3: - Per il titolo della legge 23 aprile 1959, n. 189, v. nelle note alle premesse.

Art. 4

Consiglio superiore della Guardia di finanza

1.Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.

2.Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, e' composto dai ((generali di corpo d'armata)) in servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

3.Il comandante generale ha facolta' di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.

Art. 5

Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale

1.I comandi interregionali sono retti da un ((generale di corpo d'armata)) e hanno alle dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.

2.I comandi regionali sono retti da ((un generale di divisione o da)) un generale di brigata o da ((. . .)) e sono costituiti, di norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o piu' centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

3.I comandi provinciali sono retti da ((generale di brigata o ufficiale superiore)) e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

5.I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socioeconomica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.

Art. 6

Comandi e organi dei reparti speciali

1.Il comando dei reparti speciali e' retto da un ((generale di corpo d'armata)) e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.

3.Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.

Art. 7

Ispettorato per gli istituti di istruzione

2.Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un ((generale di divisione o di brigata)).

3.Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.

Art. 8

Comandi e reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo

1.I comandi ed i reparti con funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo hanno rango variabile e sono costituiti per soddisfare le esigenze di uno o piu' comandi ovvero di aree territoriali determinate.

Art. 9

Rapporti con il Ministro delle finanze

1.In applicazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il comandante generale della Guardia di finanza comunica, tempestivamente, al Ministro delle finanze l'adozione di ciascuna determinazione di cui al comma 4 del precedente articolo 2.

2.I poteri organizzativi di cui al presente regolamento sono esercitati nell'ambito e con l'osservanza delle direttive del Ministro delle finanze emanate ai sensi degli articoli 3 e 14 del dereto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3.Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita' di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Nota all'art. 9: - Gli articoli 3, 14 e 16, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recano: "Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro". Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". "Art. 16, comma 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno".

Art. 10

Norme finali

1.Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonche' ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 8

Note all'art. 10: - Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge n. 189/1959 v. nelle note alle premesse.

Tabella A

Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 6) CORRISPONDENZA TRA LE DENOMINAZIONI PREVIGENTI E SOPPRESSE E QUELLE NUOVE DEI COMANDI E REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449. Denominazioni previgenti e soppresse Nuove denominazioni -- -- Ufficio del generale di divisione Comando interregionale e ispettore comando per i reparti spe- ciali Ufficio del generale di divisione ) ispettore per i reparti di istru- ) Ispettorato per gli istitu- zione ) ti di istruzione Comando scuole ) Zona ) Comando regionale Legione ) Gruppo (in sede di capoluogo di Comando provinciale provincia)

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