DECRETO 4 agosto 1998, n. 513
Entrata in vigore del decreto: 12-3-1999. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore il 24-8-1999.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Considerata la necessita' di disciplinare l'accertamento delle idoneita' professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1262 del 10 ottobre 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneita' degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato A (che forma parte integrante del presente decreto).
2.Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente puo' essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non e' stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformita' alle norme contenute nell'allegato A sopra citato.
3.Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall'organico aziendale, per le quali sia necessario conseguirel'abilitazione per l'espletamento delle specifiche funzionipreviste dalle norme di cui al medesimo allegato A.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al decreto Note alle premesse: - L'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 15 novembre 1980, cosi' recita: "Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti. Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni". - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
1.Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneita' degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui all'allegato B (che forma parte integrante del presente decreto).
2.Nessun agente puo' essere abilitato alla condotta dei convogli in servizio sulle linee tramviarie urbane se non e' stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformita' alle norme contenute nell'allegato B sopra citato.
Art. 3
1.Restano confermate le abilitazioni gia' rilasciate al personale di cui agli articoli 1 e 2 in forza della precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di idoneita' relativi alle suddette abilitazioni devono essere sostituiti con i nuovi modelli previsti.
2.Il personale di cui all'articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto e' addetto alla condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non e' in possesso della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria D puo', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione della precedente abilitazione con il certificato di idoneita' di cui all'articolo 6 dell'allegato B, purche' in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria B.
Art. 4
1.Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro: Burlando
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 76
Note all'art. 4: - Il D.M. 9 marzo 1904, n. 2870, recava "Norme per gli esami di idoneita' al movimento per gli agenti destinati a funzionare da capi stazione e per l'abilitazione alle funzioni di macchinista conduttore di locomotive a vapore ed alle funzioni di guidatore di locomotori elettrici, in servizio delle tramvie". - Il capo III del D.M. 2 maggio 1906, n. 1345, recava "Ammissione agli esami e dichiarazione di idoneita' alle funzioni di guidatore dei locomotori elettrici sulle ferrovie". - Il D.M. 18 luglio 1908, recava "Norme per gli esami degli agenti da adibirsi a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio rispettivamente delle ferrovie esercitate dall'industria privata, delle tramvie extraurbane e dei piroscafi lacuali in corrispondenza con le ferrovie" ed era stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, anno 1908.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 1
Allegato A (Art. 1 - Regolamento) NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITA' DEGLI AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOVIMENTO ED ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI SULLE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA, SULLE METROPOLITANE E SULLE TRAMVIE EXTRAURBANE Art. 1. Ammissione agli esami 1. Le proposte per l'ammissione agli esami degli agenti di cui all'art. 1 del regolamento debbono essere presentate dalla direzione di esercizio dell'azienda esercente al competente ufficio speciale trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C., nel seguito denominato U.S.T.I.F., corredate dalla seguente documentazione: a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di eta' e non superato il quarantacinquesimo; b) certificato penale; c) certificato di idoneita' fisica alle specifiche mansioni rilasciato da struttura abilitata a tali funzioni; d) specchio caratteristico, dal quale risulti il servizio prestato presso l'azienda; e) stato di condotta ed elenco delle punizioni subite dal candidato negli ultimi due anni; f) indicazione, nei casi di aziende esercenti varie linee, della linea o delle linee per le quali viene proposta l'abilitazione; in questo secondo caso, pero', limitatamente alle linee ricadenti nell'area di competenza dell'U.S.T.I.F. al quale viene presentata la proposta, salvo i casi previsti ai successivi articoli 11 e 17.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 2
Art. 2. Giudizio di ammissibilita' dei candidati 1. Il direttore dell'U.S.T.I.F. verifica i documenti presentati a norma dell'art. 1 e decide circa l'ammissibilita' agli esami dei candidati proposti dall'azienda esercente, dandone comunicazione alla stessa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 3
Art. 3. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' composta come di seguito specificato: a) per l'idoneita' di agenti addetti al movimento: dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un suo delegato che assume la funzione di presidente; da due funzionari dell'azienda esercente, di volta in volta appositamente nominati dal direttore di esercizio; b) per l'idoneita' alla condotta dei mezzi di trazione: dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un ingegnere dal medesimo delegato che assume la funzione di presidente; da un funzionario ingegnere dello stesso ufficio; dal direttore di esercizio dell'azienda esercente o da un funzionario tecnico dallo stesso delegato. Ai membri della commissione spetta il compenso previsto dai singoli ordinamenti aziendali.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 4
Art. 4. Prove e materie di esame 1. L'esame consiste in una prova scritta, una orale ed una pratica, secondo le modalita' e materie di esame indicate negli articoli seguenti per le varie mansioni.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 5
Art. 5. Accertamento dell'idoneita' 1. Il giudizio relativo a ciascuna prova viene espresso subito dopo l'effettuazione della stessa. 2. Perche' il candidato sia dichiarato idoneo e' necessario che, per ogni prova, la commissione abbia espresso, all'unanimita', giudizio favorevole. I candidati che non ottengono tale giudizio in una prova non sono ammessi a sostenere quella successiva.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 6
Art. 6. Verbale degli esami 1. La commissione redige due copie del processo verbale: una per gli atti dell'U.S.T.I.F e l'altra per l'azienda esercente.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 7
Art. 7. Esame successivo per i candidati giudicati non idonei 1. I candidati giudicati non idonei in un primo esame possono essere riproposti per un secondo esame, anche da diversa azienda, purche' siano decorsi almeno sei mesi dalla precedente prova. 2. L'ammissione ad un terzo o a successivi esami e' subordinata al decorso di almeno un anno dall'ultima prova.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 8
Art. 8. Dubbi sull'attitudine fisica dei candidati 1. Se durante l'esame, malgrado la certificazione medica presentata sorgono dubbi sull'attitudine fisica del candidato allo svolgimento delle mansioni per le quali viene effettuato l'esame stesso, il presidente ha facolta' di disporre ulteriori accertamenti fisici. 2. Le spese relative sono a carico dell'azienda proponente.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 9
Art. 9. Periodo di tirocinio 1. L'agente che ha conseguito l'abilitazione effettua un periodo di tirocinio, in coppia con altro agente responsabile dello svolgimento del servizio, nella misura di cui appresso: a) agenti addetti alla circolazione dei mezzi: da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi; il direttore di esercizio stabilisce, in relazione alle caratteristiche ed alle necessita' dell'esercizio e per le varie mansioni, la durata del periodo di cui sopra, previo benestare U.S.T.I.F.; b) agenti di condotta dei mezzi di trazione (macchinisti): una percorrenza di 5000 km alla guida dei vari mezzi in servizio presso l'azienda, distribuiti sull'intera rete per la quale e' stata conseguita l'abilitazione. 2. Al termine del periodo suddetto, il responsabile del servizio rilascia opportuno benestare attestante che l'agente che ha effettuato il tirocinio e' in grado di prestare servizio da solo. Il direttore di esercizio riferisce al direttore U.S.T.I.F., il quale provvede a rilasciare il certificato di idoneita' di cui al successivo art. 10.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 10
Art. 10. Certificato di idoneita' 1. Il direttore dell'U.S.T.I.F. rilascia ai candidati che hanno superato gli esami ed il successivo periodo di tirocinio di cui all'articolo precedente un certificato di idoneita' alle mansioni per le quale e' stata conseguita l'abilitazione, in conformita' al modello allegato C alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), sul quale sono specificati la linea o il gruppo di linee per le quali e' concessa l'abilitazione stessa, nonche', per quanto riguarda i macchinisti, il tipo di trazione cui l'abilitazione stessa si riferisce. Di tale certificato viene rilasciata copia anche all'azienda esercente. 2. Sul certificato di cui al comma precedente sono, di volta in volta, annotati gli eventuali passaggi da una azienda ad un'altra, da una linea o gruppo di linee ad altra della stessa azienda, nonche', per i macchinisti, le successive estensioni dell'abilitazione ad altri sistemi di trazione.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 11
Art. 11. Materie di esame 1. La prova scritta consiste nello svolgimento di un compito riguardante la specifica mansione relativa al servizio da espletare. 2. La prova orale verte su: a) leggi concernenti l'esercizio; b) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni e ordini di servizio riguardanti i segnali e la circolazione dei convogli, nonche' il servizio in genere cui debbono provvedere i vari agenti, avuto anche riguardo all'importanza della linea o del gruppo di linee a cui si riferisce la proposta di abilitazione; c) vari tipi di impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli che trovansi in esercizio sulla linea, modalita' di funzionamento ed uso degli stessi; impianti di telecomunicazione di servizio; d) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie o tranviarie contigue a quelle dell'azienda esercente per quella parte di esse di cui la conoscenza fosse necessaria' per l'esercizio di tronchi comuni. 3. La prova pratica consiste nella dimostrazione applicativa delle incombenze cui deve attendere l'agente.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 12
Art. 12. Abilitazione provvisoria 1. Il direttore di esercizio, in caso di urgenti documentate esigenze di servizio, puo' far luogo, senza l'intervento dell'U.S.T.I.F., ad esami per l'abilitazione al movimento e valersi, provvisoriamente, dell'opera degli agenti riconosciuti idonei, dandone pero' immediata comunicazione al direttore dell'U.S.T.I.F. con la trasmissione del verbale di esami ed inviando entro un mese, per ciascun agente dichiarato idoneo, la documentazione di cui all'art. 1. 2. In tale evenienza, la commissione esaminatrice e' nominata e presieduta dal direttore di esercizio. 3. Il direttore dell'U.S.T.I.F. dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilita' all'esame degli agenti, i quali debbono essere riesaminati secondo le norme generali entro tre mesi. 4. Gli agenti che il direttore dell'U.S.T.I.F. ritiene non ammissibili all'esame sono immediatamente esonerati dalle funzioni di movimento cosi' come pure quelli che in seguito all'esame venissero dichiarati non idonei.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 13
Art. 13. Passaggio dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra 1. Gli agenti dichiarati idonei alle varie mansioni di movimento, ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra che ne faccia proposta, mediante presentazione da parte di quest'ultima al direttore dell'U.S.T.I.F. nella cui competenza cadono le linee della nuova azienda, della seguente documentazione: certificati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1; verbale di esami dal quale risulti l'avvenuto conseguimento della abilitazione a quelle specifiche mansioni di movimento; dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda proponente dalla quale risulti essersi accertato che l'agente preposto e' idoneo al sevizio sulla nuova linea. 2. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilita' del passaggio, che e' pero' subordinato all'esito di un esame suppletivo orale sulle materie di cui ai punti b) , c) e d) del precedente art. 11. 3. Analogamente si procede per il passaggio di agenti abilitati al movimento per una sola linea, o gruppo di linee, al servizio di altra linea, o gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. 4. La medesima procedura si applica anche per il passaggio di agenti abilitati al movimento per le linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio delle aziende esercenti ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa, metropolitane e tramvie extraurbane.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 14
Art. 14. Sistemi di trazione 1. Nella proposta di abilitazione presentata dall'azienda esercente, il direttore di esercizio specifica il sistema di trazione per il quale gli agenti proposti, in seguito denominati macchinisti, devono essere abilitati e cioe': elettrico, diesel, diesel elettrico, vapore o altro. 2. Il relativo certificato di abilitazione di cui al precedente art. 10 viene rilasciato per il sistema per il quale e' stata conseguita l'abilitazione, salvo eventuali successive estensioni come regolate in appresso.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 15
Art. 15. Materie di esame 1. La prova scritta consiste in un compito o relazione riguardanti una situazione di servizio o relativa al tipo di mezzo di trazione per la quale l'agente effettua l'esame di abilitazione. 2. La prova orale verte su: a) nozioni generali riguardanti il materiale mobile, l'armamento e gli impianti fissi e di stazione; b) conoscenza particolareggiata del tipo di trazione e dei relativi mezzi e delle parti costituenti gli stessi; c) funzionamento degli impianti di bordo con particolare riguardo a quello di frenatura sia delle motrici che dei vari tipi di materiale rimorchiato in servizio presso l'azienda; provvedimenti da adottare in caso di anomalie nella marcia o di guasti in linea; d) mantenimento del materiale rotabile in viaggio e in riposo; e) conduzione dello stesso con sicurezza ed economia; f) servizio di manovra nelle stazioni e nei depositi; g) leggi e regolamenti riguardanti le funzioni del macchinista nell'esercizio delle ferrovie; h) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni ed ordini di servizio aziendali riguardanti i segnali e la circolazione, con particolare riguardo per quelli concernenti il servizio trazione; i) conoscenza degli impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli in linea ed in stazione; impianti di telecomunicazione di servizio; l) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie contigue a quelle dell'azienda esercente per quella parte di esse la cui conoscenza fosse necessaria per l'esercizio di tronchi comuni. 3. La prova pratica consiste nella effettuazione di una prova di condotta in linea ed in stazione di mezzi di trazione normalmente in servizio presso l'azienda.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 16
Art. 16. Estensione dell'abilitazione 1. In caso di adozione presso l'azienda esercente di altro sistema di trazione, oppure di immissione in servizio di materiale rotabile diverso da quello per il quale e' stata conseguita l'abilitazione dai macchinisti in servizio, gli stessi debbono sostenere un ulteriore esame di aggiornamento. 2. Tale esame consiste in un'unica prova di condotta in linea ed in stazione del nuovo tipo di materiale di trazione, durante la quale il macchinista deve dare dimostrazione di conoscere altresi' i vari componenti costituenti il mezzo ed il sistema di trazione relativo. 3. Per tale esame la commissione esaminatrice e' costituita da un ingegnere designato dal direttore dell'U.S.T.I.F. e da un ingegnere designato dalla direzione di esercizio dell'azienda esercente. 4. La suddetta commissione esprime un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato mediante la valutazione di "idoneo" "non idoneo".
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 17
Art. 17. Macchinisti di mezzi di trazione di ferrovie private 1. Per gli esami dei macchinisti dei mezzi di trazione di ferrovie private di seconda categoria, la proposta di abilitazione e' presentata corredata della documentazione di cui all'art. 1. Si puo' pero' derogare,in tutto o in parte, alle condizioni stabilite dall'art. 1 (ferma restando - in ogni caso - la necessita' della documentazione di cui ai punti b) e c) dello stesso art. 1), quando ricorrano speciali circostanze, previa autorizzazione dell'U.S.T.I.F. competente. 2. La commissione degli esami di cui al comma precedente e' composta da due funzionari tecnici nominati dal direttore dell'U.S.T.I.F. e da un tecnico nominato dall'azienda esercente la ferrovia privata. 3. Qualora il mezzo di trazione che fa servizio sul binario privato sia destinato a circolare anche sui binari di una ferrovia o tramvia pubblica, alla commissione e' aggregato, con diritto di voto, un funzionario tecnico dell'azienda esercente questa ferrovia o tramvia.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 18
Art. 18. Passaggio dei macchinisti dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra 1. Gli agenti dichiarati idonei alle mansioni di macchinista ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda a quello di un'altra su specifica proposta, da parte di quest'ultima, al direttore dell'U.S.T.I.F. competente. 2. Alla proposta vanno allegati i seguenti documenti: a) certificato del direttore di esercizio della ferrovia proponente dal quale risulti che il macchinista gode della sua fiducia e che e' stata verificata la compatibilita' dell'abilitazione posseduta con il sistema ed i mezzi di trazione in esercizio sulla linea o gruppo di linee esercitate; b) certificato di idoneita' rilasciato dal direttore dell'U.S.T.I.F. di cui al precedente art. 10; c) certificati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1. 3. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilita' del passaggio, previo esame suppletivo orale sulle materie di cui alle lettere a) , b) , c) , h) , i) , l) del precedente art. 15. Quando il medesimo direttore giudichi ammissibile tale passaggio, ne concede l'autorizzazione alla nuova azienda; nel caso in cui - anche a seguito del mancato superamento dell'esame suppletivo di cui sopra - giudichi il passaggio inammissibile, ne da' motivata comunicazione all'azienda proponente. 4. Analogamente si procede: a) per il passaggio di macchinisti provenienti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio di ferrovie concesse od in gestione governativa; in questo caso il certificato di idoneita' alle mansioni di macchinista e' quello rilasciato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.; b) per il passaggio di macchinisti abilitati per una linea, o per un gruppo di linee, al servizio su altra linea o su altro gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. In questo caso non occorre allegare documenti alla proposta, sempreche' non si tratti di linee soggette alla competenza di altro U.S.T.I.F., nel qual caso basta il documento di cui alla lettera sub b) del comma 2 del presente articolo; c) per il passaggio di conducenti di mezzi di trazione da una ferrovia privata ad altra, pure privata. 5. L'autorizzazione data per una linea, o gruppo di linee, resta valida anche per le stesse linee o parti di esse che dovessero staccarsi per essere esercitate da altra azienda.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 19
Art. 19. Abilitazione di ingegneri ed altri agenti dell'azienda esercente 1. Gli ingegneri dell'azienda esercente addetti a qualsiasi servizio ed i funzionari addetti al servizio della trazione e del materiale mobile (parte tecnica), i quali siano dall'azienda stessa dichiarati idonei a condurre i mezzi di trazione in servizio presso l'azienda medesima e non abbiano oltrepassato il quarantacinquesimo anno di eta', possono essere a cio' abilitati purche' sostengano, con esito favorevole, la prova pratica di condotta dei mezzi, di cui al terzo comma dell'art. 15, restando esonerati dall'esame scritto ed orale. Deve pero' essere previamente presentato al direttore dell'U.S.T.I.F. competente il documento di cui al punto f) dell'art. 1; lo stesso direttore rilascia il certificato di cui all'art. 10.
Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti-art. 20
Art. 20. Agenti abilitati alla condotta dei mezzi di trazione nelle manovre ed alla loro sorveglianza negli stazionamenti 1. Le aziende esercenti possono adibire alla condotta dei mezzi di trazione per le manovre di stazione agenti da esse riconosciuti idonei. 2. Per il servizio di manovra nell'interno dei depositi e delle rimesse, per i carrelli trasversatori e per le piattaforme, le aziende medesime possono avvalersi dell'opera di agenti da esse ritenuti idonei e che rivestano le mansioni di operai addetti alla manutenzione dei mezzi di trazione. 3. Un elenco degli agenti di cui al presente articolo, sottoscritto dal direttore di esercizio o dal responsabile del servizio della trazione, deve essere affisso nei locali del deposito, rimessa od officina.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 1
Allegato B (Art. 2 - Regolamento) NORME PER L'ABILITAZIONE DEGLI AGENTI DESTINATI ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO Art. 1. R e q u i s i t i Il personale da abilitare alla condotta dei convogli tramviari deve possedere i seguenti requisiti: aver compiuto i ventuno anni e non superato i quarantacinque. Si prescinde dal limite superiore di eta' per i candidati provenienti dalla mansione di conducente di linea; essere almeno in possesso di patente di guida categoria D e del certificato di abilitazione professionale di categoria D.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 2
Art. 2. T i r o c i n i o Prima di essere ammessi agli esami, i candidati sono tenuti a frequentare un apposito corso teoricopratico organizzato dall'azienda esercente e definito dal direttore di esercizio, durante il quale ogni candidato deve anche esercitarsi nella guida dei diversi modelli di vetture in dotazione all'azienda.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 3
Art. 3. Ammissione agli esami La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di vetture tramviarie viene inoltrata all'ufficio speciale trasporti impianti fissi della Direzione generaledella M.C.T.C. (che nel prosieguo sara' denominato U.S.T.I.F.) competente per territorio, tramite l'azienda interessata all'abilitazione, e va corredata da una dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda stessa con l'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione delle vetture tramviarie e che gode della sua fiducia. Alla suddetta domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti relativi a ciascun candidato: a) certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di eta' e non superato il quarantacinquesimo; b) copia della patente D e del certificato di abilitazione professionale in corso di validita'; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata gia' pronunziata una sentenza di condanna che importi l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 4
Art. 4. Svolgimento degli esami L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed e' effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere una sufficiente conoscenza: a) delle norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei convogli tramviari; b) delle norme aziendali concernenti le funzioni di conducente di tramvie; c) della costituzione e funzionamento dei veicoli tramviari; d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o piu' linee della rete dell'azienda interessata. I candidati vengono giudicati "idonei" o "non idonei". Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. competente per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole, possono essere ripresentati dall'azienda ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di tirocinio e siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo della domanda e della certificazione prevista dall'art. 3.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 5
Art. 5. Autorizzazione alla guida I candidati che hanno superato la prova d'esame possono essere destinati dall'azienda a svolgere le funzioni di conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto continuativamente alle funzioni di conducente in servizio pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore di esercizio in relazione alle caratteristiche dell'azienda, in parte con l'assistenza di un guidatore gia' abilitato, i candidati, su proposta dell'azienda stessa, vengono autorizzati dall'U.S.T.I.F. a condurre in via definitiva i convogli tramviari sull'intera rete urbana, mediate rilascio del certificato di cui al successivo art. 6.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 6
Art. 6. Certificato di idoneita' Il certificato di idoneita', conforme al modello "D" allegato alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), e' rilasciato dal competente U.S.T.I.F. all'interessato, su richiesta dell'azienda. L'idoneita' puo' essere estesa alla condotta di convogli composti da veicoli di tipo diverso da quelli per i quali e' stato rilasciato originariamente il certificato di idoneita', previa frequenza di apposito corso di aggiornamento a cura dell'azienda.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 7
Art. 7. Conferma di validita' La validita' del certificato di idoneita' di cui al precedente art. 6 e' subordinata alla conferma di validita' della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285).
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 8
Art. 8. Sospensione e revoca del certificato di idoneita' 1. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici nell'agente abilitato, l'azienda o il competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque momento, che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione. L'azienda non puo' utilizzare l'agente alle mansioni di guida in attesa dell'esito dalla visita di cui sopra. 2. In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, e' sospesa la validita' del certificato di idoneita'. Il competente U.S.T.I.F. provvede a sospendere o revocare il suddetto certificato. 3. La sospensione e' disposta per il presunto periodo di inidoneita' fisica risultante dalla visita di revisione. La successiva conferma di validita' e' subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione. 4. La revoca o la sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale comporta la conseguente revoca o sospensione del certificato di idoneita'. 5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell'agente abilitato dei requisiti di idoneita' alla guida, il competente U.S.T.I.F puo' sospendere la validita' del certificato di idoneita', fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della idoneita' stessa, da effettuarsi con le medesime modalita' di cui al precedente art. 4. 6. Se entro il termine di cui al precedente comma 5 l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneita', ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneita' viene revocato.
Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti-art. 9
Art. 9. Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico Gli ingegneri dell'azienda, il personale tecnico, operaio ed ispettivo, che puo' essere utilizzato per la condotta di convogli non in servizio pubblico, sara' ammesso ai prescritti esami per il conseguimento della relativa abilitazione di cui all'art. 3, se in possesso almeno della patente di guida categoria B e di eta' non superiore ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui sopra, viene rilasciato il certificato di idoneita' di cui all'art. 6 con la prescrizione che ne limita la validita' alla conduzione dei convogli tramviari non in servizio pubblico. Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e prescindendo dal limite di eta'. Note all'allegato B Nota all'[art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art3): - L'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4) (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme), [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1968-01-27&numeroGazzetta=23), cosi' recita: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante dal rappresentane legale dell'impresa stessa". Nota all'[art. 7: - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art7), recante "Nuovo [codice della strada](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285)" e' [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1992-05-18&numeroGazzetta=114).
Allegato C
ALLEGATO C (art. 10 - allegato A) ___________ (Stemma della Repubblica) Marca per bollo MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi __ Certificato di idoneita' N ..................... Il direttore dell'U.S.T.I.F. di .................................. Visto il verbale in data ........................................ della commissione costituita ai sensi dell'art. 4 delle Norme per gli esami di idoneita' degli agenti destinati al servizio movimento o alla condotta di convogli sulle ferrovie in concessione o in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, approvate con Regolamento ministeriale ..................................................; Visto il disposto dell'art. 11 di tali norme; Certifica che il sig. .............................. nato a ................. il .................... e' stato dichiarato "idoneo" alle mansioni di agente addetto al .............................................. (1) presso la ....................................................... (2) sulle linee della stessa sotto indicate: .................................................................... .................................................................... ............., 19 ........... Firma del titolare ____ Il direttore dell'U.S.T.I.F. _____ ___ (1) Specificare se movimento o condotta, indicando, per quest'ultima il tipo di trazione. (2) Specificare se ferrovia, metropolitana o tramvia extraurbana e l'azienda esercente. ___________ __________ Provvedimenti di cui agli articoli 13, 16, 18 dell'allegato A al regolamento ministeriale...................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ____________
Allegato D
ALLEGATO D (art. 6 - Allegato B) ___________ Annotazioni MINISTERO DEI TRASPORTI ...................... E DELLA NAVIGAZIONE ...................... ...................... Direzione generale M.C.T.C. ...................... Ufficio speciale per i ...................... trasporti ad impianti fissi ...................... ...................... Certificato di idoneita' ...................... per la condotta ...................... di convogli tramviari urbani ...................... ...................... In servizio pubblico (1) ____ Non in servizio pubblico (1) Depennare la parte che non interessa. ___________ __________ CERTIFICATO DI IDONEITA' che ........................... per la condotta di convogli nato a ...............(.......) tramviari urbani il ............................ N. .................. Il direttore dell'U.S.T.I.F. E' IDONEO ALLA CONDOTTA ............................... DI CONVOGLI TRAMVIARI URBANI Il presente certificato e' valido solo se accompagnato dalla patente suddetta o da altra di categoria non inferiore che l'abbia sostituita, in corso di validita'. Visto il verbale in data degli esami espletati secondo le norme ............., il.............. approvate con regolamento ministeriale .................... Vista la patente (2)......... IL DIRETTORE n. ............. dell'U.S.T.I.F. rilasciata all'interessato __ in data ......................... dalla prefettura di ............. Visto il C.A.P. ............ n. ................. rilasciato dall'Ufficio prov.le M.C.T.C. di ............................... in data .......................... Firma del titolare ___ (2) Indicare categoria. Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c/p ai sensi art. 7 legge 18-10-1978, n. 625 ____________
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