LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Type Legge
Publication 1999-02-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1

(Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia).

1.Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2.Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3.I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4.Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica ilaliana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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