Entrata in vigore della legge: 9-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1998, in lire 1.406 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.544 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Oifesa della Repubblica d'Albania, denominati in seguito "le Parti": - evidenziando, tramite il "Gentleman's Agreement" del 26 agosto 1991, il buon andamento delle relazioni tra le Parti; - constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - incluso il Documento di Vienna adottato nel 1990 e nel 1992 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa: - segnalando la necessita di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa; tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica d'Albania; si sono accordati su quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti agiranno, di concerto ed in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocita'.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica d'Albania. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma e a Tirana allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunita' e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonche' possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica d'Albania. Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Allo scopo di rafforzare la comprensione e la fiducia reciproca, le Parti potranno effettuare scambi di visite dei rispettivi Ministri della Oifesa, dei rispettivi Capi di Stato Maggiore della Difesa, nonche' di altre personalita' dei rispettivi Ministeri della Difesa.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 La cooperazione fra le Parti e effettuata nei seguenti campi: 1. formazione/addestramento; 2. scambi di informazioni sull'organizzazione della difesa e sui concetti delle rispettive dottrine e politiche militari; 3. collaborazione ed assistenza nel settore tecnico-logistico nei suoi vari aspetti; 4. collaborazione ed assistenza nel settore sanitario; 5. scambi di informazioni, visite ed assistenza reciproca nel settore marittimo, con particolare riferimento alle attivita' portuali e di guardia costiera per il controllo delle acque e per la prevenzione delle attivita' illecite in mare; 6. consulenza nel settore idrografico e cartografico; 7. collaborazione ed assistenza nel settore meteorologico; 8. scambi di di informazioni, documentazione e consulenza nel settore legislativo militare, della contrattistica e della storia militare; 9. consulenza ed assistenza nel settore del concorso militare a compiti di protezione civile; 10. scambi di visite per attivita' comuni nel settore dello sport militare; 11. consulenza nel settore dell'industria militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Pani si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il finanziamento delle eventuali attivita' di cooperazione sara' effettuato sulla base del principio di reciprocita' ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare: la Parte ospite si assume: - le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrala assegnato nel Paese che invita e ritorno; - i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione; la Pane ospitante si assume: - le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' alle attivita' stesse che organizzera'. La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, e demandata a successivi Accordi specifici. I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive Leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania. In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese legate al trasporto del malato in Patria. Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalita' di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorira' l'organizzazione dell'attivita' di tale delegazione secondo i suoi desideri.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalia Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice; b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni; c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e la seguente: PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE ALBANESE SEGRETISSIMO o TOP SECRET TEPER SEKRET I RENDESISE SE VACANTE SEGRETO o SECRET TEPER SEKRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL SEKRET RISERVATO o RESTRICTED PER PERDORIM TE BRENDSHEM d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo; e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti; f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania; g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorita' responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validita' delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo e effettuato tramite l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica d'Albania.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 a. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso puo' essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti. Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. b. La validita' del presente Accordo sara' automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 13 ottobre 1995 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica italiana albanese Parte di provvedimento in formato grafico