Entrata in vigore della legge: 10-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Agreement
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI DELLE NAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORZA MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE SULLO STATUS DI DETTA FORZA Considerando la Risoluzione 1101 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in ALBANIA; Prendendo atto del consenso dato dal Governo della Repubblica di ALBANIA ad una Forza militare multinazionale guidata dall'Italia, il Governo di ALBANIA ed il Governo delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, qui di seguito denominate le Parti, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE. Articolo I Sfera di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al personale civile e militare, alle proprieta' ed ai beni degli elementi/unita' nazionali delle Nazioni che partecipano all'operazione quando agiscono in relazione all'Operazione o per prestare soccorso alla popolazione civile. 2. Le Parti contraenti potranno stipulare accordi supplementari per definire i dettagli dell'Operazione, tenendo conto anche della sua evoluzione futura. 3. Tranne nel caso in cui specificamente previsto altrove, le disposizioni del presente Accordo e gli obblighi assunti dalle autorita', ovvero i privilegi, le immunita', le agevolazioni o le concessioni accordate alla FMP nella Repubblica di Albania o a ciascuno dei suoi membri si applicheranno nella Repubblica di Albania. 4. Ai fini dei presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni: (a) "la FMP" indica la Forza Multinazionale di Protezione, che consiste in una coalizione di Nazioni che forniscono truppe, allo scopo di attuare la Risoluzione 1101, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza, su richiesta, un intervento della Forza Multinazionale di Protezione nella Repubblica di Albania (b) "l'Operazione" indica il sostegno, la preparazione e la partecipazione delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, (c) "il personale della FMP" indica il personale militare e civile appartenente ai servizi armati terrestri, marittimi o aerei della FMP nella Repubblica di Albania, quando si trova nel territorio della Repubblica di Albania per espletare i suoi doveri ufficiali, ad eccezione del personale assunto localmente; (d) "strutture" indica tutti i locali ed il territorio necessario per svolgere le attivita' operative, di addestramento ed amministrative dalla FMP per l'Operazione, nonche' per alloggiare il personale della FMP, (e) "Governo" indica il Governo della Repubblica di Albania.
Accordo- art. II
Articolo II Privilegi e immunita' della FMP e del personale della FMP 1. La FMP ed il personale della FMP che gode dei privilegi e delle immunita' di cui al presente Accordo si asterranno dal compiere atti o svolgere attivita' incompatibili con l'imparzialita' e l'internazionalita' dei loro doveri, o che non siano conformi allo spirito del presente Accordo. La FMP ed il personale della FMP rispetteranno le leggi ed i regolamenti locali, compatibilmente con il mandato ad essi affidato. Il Comandante della Forza FMP adottera' i provvedimenti atti a garantire il rispetto di tali obblighi. 2. Il Governo si impegna a rispettare Il carattere esclusivamente internazionale, della FMP. La FMP ed il personale della FMP, nel corso delle attivita' svolte in Albania, dovranno contattare e collaborare con le legittime autorita' centrali e locali della Repubblica di Albania. 3. Tranne nel caso in cui diversamente previsto nel presente Accordo, le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, relativa agli esperti in missione, si applicheranno, mutatis mutandis, alla FMP ed al personale della FMP che partecipa all'Operazione; inoltre, tutte le proprieta' ed i beni che appartengono alle Nazioni partecipanti e presenti in Albania nell'ambito dell'operazione godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' di' cui alla summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite, citata nel presente Accordo. 4. La Repubblica di Albania esentera' da tassazione gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal personale della FMP e tutti i redditi percepiti al di fuori della Repubblica di Albania. 5. Le Autorita' della Repubblica di Albania. accetteranno come validi, in esenzione da imposte o bolli, le patenti di guida e le altre licenze e permessi rilasciati al personale della FMP dalle rispettive Autorita' nazionali. 6. Il personale militare della FMP indossera' di norma uniformi, ed il personale della FMP potra' possedere e portare armi, se all'uopo espressamente autorizzato. 7. Alla FMP sara' consentito applicare la bandiera o l'emblema della FMP e/o le bandiere o gli emblemi degli elementi/unita' nazionali che la costituiscono su tutte le uniformi, i mezzi di trasporto o le strutture.
Accordo- art. III
Articolo III Giurisdizione 1. Tutti i membri dei personale della FMP saranno immuni da procedimenti legali per le parole scritte o pronunciate e tutti gli atti svolti in servizio. Tale immunita' continuera' anche quando non saranno piu' membri o impiegati della FMP e dopo che le altre disposizioni del presente Accordo saranno decadute. 2. Poiche' saranno considerati esperti in missione, i membri del personale della FMP saranno immuni da arresto o detenzione personale. Il personale della FMP arrestato o detenuto per errore sara' immediatamente consegnato alle Autorita' della FMP. 3. Nel caso in cui il Governo ritenga che un membro del personale della FMP abbia commesso un reato penale. ne informera' tempestivamente il Comandante della Forza FMP, e gli presentera' tutte le prove disponibili. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo II, paragrafo 3, il personale della FMP sara' sempre e comunque soggetto alla giurisdizione esclusiva dei rispettivi elementi nazionali per quanto riguarda qualunque reato penale o disciplinare eventualmente da esso perpetrato nella Repubblica di Albania, tranne nel caso in cui la Nazione a cui compete tale giurisdizione non decida, data la natura dei reati penali, di non esercitarla a favore del Governo, ai sensi delle procedure di estradizione. 4. La FMP e le Autorita' della Repubblica di Albania si presteranno assistenza reciproca nell'esercizio delle rispettive giurisdizioni. Le Nazioni che partecipano alla FMP informeranno il Governo delle azioni legali intentate nei confronti del personale della FMP che ha commesso un reato penale.
Accordo- art. IV
Articolo IV Identificazione 1. Il Comandante della Forza della FMP rilascera' ad ogni membro della FMP, prima o non appena possibile dopo il suo primo ingresso nella Repubblica di Albania, come pure a tutto il personale assunto localmente, una carta di identita' numerata, indicante il nome per esteso, la data di nascita, la mansione o la qualifica, il servizio (se del caso) e la fotografia. Fatta salva l'eccezione di cui all'Articolo VI, paragrafo 3, del presente Accordo, tale carta d'identita' sara' l'unico documento richiesto al personale della FMP. 2. Il personale della FMP ed il personale assunto localmente sara' tenuto a presentare, ma non a consegnare, la carta di identita' della FMP su richiesta di un funzionario preposto del Governo.
Accordo- art. V
Articolo V Membri deceduti 1. Il Comandante della Forza della FMP avra' il diritto di prendere in carico e di disporre del corpo dei membri della FMP che muoiono nella Repubblica di Albania, nonche' degli effetti personali di proprieta' di tali membri, ubicati nella Repubblica di Albania. 2. Non verranno eseguite autopsie sui corpi del personale della FMP senza il consenso della Nazione partecipante interessata.
Accordo- art. VI
Articolo VI Ingresso e partenza: trasporti; liberta' illimitata di passaggio 1. La FMP ed il personale della FMP godranno, insieme con i loro veicoli, navi, aeromobili ed attrezzature, della liberta' illimitata di passaggio, nonche' dell'accesso senza impedimenti attraverso tutta la. Repubblica di Albania, ivi compresi lo spazio aereo e le acque territoriali della Repubblica di Albania. Cio' comprende, ma non esclusivamente, il diritto a bivaccare, eseguire manovre, acquartierarsi ed utilizzare le zone o le strutture necessarie per il supporto, l'addestramento e le operazioni. Il Governo si impegna a facilitare l'ingresso e la partenza dalla Repubblica di Albania della FMP e del personale della FMP. A tal fine, il personale della FMP sara' esonerato dai regolamenti relativi a passaporti, visti e immigrazione e dalle restrizioni all'ingresso o alla partenza dalla Repubblica di Albania. Esso sara' altresi' esonerato dai regolamenti che disciplinano la residenza degli stranieri nella Repubblica di Albania, ivi compresa la registrazione, ma non si potra' ritenere che abbia acquisito il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nella Repubblica di Albania. 2. Il Governo si impegna a procurare alla FMP, ove necessario, le carte e le altre informazioni ivi compresa l'ubicazione dei campi di mine ed altri impedimenti pericolosi, che possono essere utili per facilitare i suoi movimenti 3. Ai fini di tale ingresso o partenza, al personale della FMP sara' solo chiesto di essere in possesso di: (a) un ordine di spostamento individuale o collettivo rilasciato da o previa autorizzazione del Comandante della Forza FMP o di qualunque altra autorita' preposta di una nazione che partecipa alla FMP; (b) un documento di identita' personale rilasciato (in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 1, del presente Accordo), tranne nel caso in cui si tratti dei primo ingresso, quando la carta di identita' personale rilasciata dalle autorita' competenti di una Nazione che partecipa alla FMP sara' accettata al posto di detta carta di identita'. Non si dovra' permettere che le operazioni, l'addestramento e gli spostamenti vengano ostacolati o ritardati da richieste delle autorita' albanesi di mostrare i documenti sopra menzionati. 4. Le autorita' albanesi agevoleranno con i mezzi adeguati tutti i movimenti di personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature e approvvigionamenti attraverso i porti, gli aeroporti o le strade utilizzate. 5. La FMP sara' esonerata dal presentare inventari o altra regolare documentazione doganale su personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature, approvvigionamenti e forniture che entrano, escono o transitano nel territorio albanese a sostegno dell'Operazione. 6. La, FMP utilizzera' gli aeroporti ed i relativi servizi aeroportuali, le strade ed i porti senza pagare dazi, tasse, pedaggi o tariffe. Tuttavia, la FMP non pretendera' di ottenere esenzioni da corrispettivi per servizi chiesti e ricevuti, ma non si consentira' che vengano ostacolate operazioni/movimenti ed accesso nell'attesa che tali servizi vengano pagati. 7. 1 veicoli, le navi e gli aeromobili usati a sostegno dell'Operazione non saranno soggetti all'obbligo di autorizzazioni o registrazioni, ne' ad assicurazione commerciale.
Accordo- art. VII
Articolo VII Locali necessari per svolgere le attivita' operative ed amministrative della FMP e per ospitare il personale della FMP: immunita' dei locali della FMP 1. Il Governo mettera' a disposizione della FMP in esenzione da oneri, imposte o dazi ed in accordo con il Comandante della Forza FMP: (a) le aree e gli edifici per i quartier generali, i campi o altri locali che potranno essere necessari per svolgere le attivita' operative ed amministrative della FMP e, nella misura del possibile, per la sistemazione del personale della FMP. Fermo restando il fatto che tali locali resteranno territorio della Nazione Ospitante, saranno inviolabili e soggetti al controllo ed all'autorita' esclusive della FMP; (b) solo i Comandanti della Forza della FMP potranno consentire l'accesso di qualsiasi funzionario governativo o di qualunque altra persona che non sia membro della FMP a tali locali. 2. Il Governo si impegna a coadiuvare la per farle avere e metterle a disposizione, ove possibile, acqua, elettricita' ed altre strutture in esenzione da oneri o, ove cio' non sia possibile, alla tariffa piu' favorevole, ed in caso di interruzione o minaccia di interruzione dei servizio, a concedere ai bisogni della FMP, per quanto nei suoi poteri, la stessa priorita' accordata ai servizi essenziali. Nei casi in cui tali utenze ci strutture non vengano fornite in esenzione da oneri, la FMP provvedera' al pagamento a condizioni da concordare con le autorita' competenti della Repubblica di Albania. La FMP sara' responsabile della manutenzione e del mantenimento delle strutture in tal modo fornite; resta inteso che il funzionamento, gli spostamenti e l'accesso non saranno ostacolati in attesa del pagamento di' tali oneri o dazi. 3. La FMP avra' il diritto, ove necessario, di generare, all'interno dei suoi locali, l'elettricita' di cui necessita e di trasmettere e distribuire tale elettricita'. 4. La FMP nello svolgimento dell'Operazione, potrebbe avere necessita' di apportare miglioramenti o modifiche a talune infrastrutture della Repubblica di Albania, quali strade, sistemi di utenze, ponti, gallerie, edifici ecc. Ciascuno di tali miglioramenti o modifiche di carattere, non temporaneo diverranno parte di e di proprieta' di quell'infrastruttura. I miglioramenti o le modifiche temporanee potranno essere rimosse a discrezione dei Comandanti della FMP, e l'installazione potra' essere riportata per quanto possibile, alle sue condizioni originarie.
Accordo- art. VIII
Articolo VIII Istanze e procedimenti legali 1. Le istanze per danni o lesioni al personale o alle proprieta' del Governo, ovvero al personale privato o alle proprieta' della Repubblica di Albania saranno demandate, tramite le Autorita' governative della Repubblica di Albania, al Comandante della Forza della FMP, e saranno composte in conformita' con le disposizioni seguenti. In caso di lesioni al personale o danni a proprieta' della FMP, causati dal Governo della Repubblica di Albania, dal suo personale o da qualsiasi suo cittadino, tranne in caso di misfatti gravi e intenzionali, ciascuna delle Nazioni che partecipano alla FMP potra' rinunciare a tutte le richieste di indennizzo, restauro o rimborso per le lesioni o i danni provocati. 2. Le procedure relative alle istanze ed alla composizione delle controversie che potrebbero insorgere per atti o avvenimenti nocivi provocati dalla FMP o dal personale della FMP a svantaggio della Repubblica di Albania, persone giuridiche o cittadini della Repubblica di Albania, come pure le procedure per trattare le istanze per danni della FMP saranno stabilite con Accordi separati. 3. Le istanze che insorgono per attivita' connesse a disordini civili, protezione della FMP, uso di armi da fuoco, ovvero incidentali ad un'esigenza operativa (ad esempio, attivita' che prevedono il supporto, l'attuazione e la partecipazione della FMP e del personale della FMP all'Operazione e che sono necessarie a proteggere la FMP) sono escluse e non costituiranno la base per il pagamento di indennizzi. 4. Nel caso m cui vengano intentati procedimenti civili nei confronti del personale della FMP dinanzi a qualunque Tribunale albanese, il Comandante della Forza della FMP dovra' essere immediatamente avvertito e dovra' dichiarare al Tribunale se il procedimento si riferisce a mansioni e compiti ufficiali del personale interessato o meno. (a) Nel caso in cui il Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti saranno sospesi. Tranne nei casi in cui diversamente concordato, eventuali controversie o cause di diritto privato di cui siano parte la FMP o il personale della FMP e su cui i Tribunali albanesi non hanno giurisdizione in virtu' di una qualunque delle disposizioni dei presente Accordo, saranno composte da una Commissione Permanente per i Contenziosi, che sara' all'uopo istituita di comune accordo, in conformita' con l'Articolo 1.2. (b) Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento non si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti potranno aver corso. Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che un membro della FMP e delle operazioni non sia in grado, dovendo svolgere mansioni/compiti ufficiali o per assenza autorizzata, di proteggere i suoi interessi nel procedimento, il tribunale, su richiesta del convenuto, potra' sospendere il procedimento fino a quando l'incapacita' non sussistera' piu', ma per non piu' di novanta giorni. Le proprieta' di un membro della FMP e delle operazioni, di cui il convenuto ha bisogno - come attestato dal Comandante della Forza della FMP - per espletare le sue mansioni/compiti ufficiali, non potranno essere sequestrate per eseguire una sentenza, decisione o ordinanza. La liberta' personale di un membro della FMP e delle operazioni non sara' limitata in un procedimento civile, ne' per eseguire una sentenza, una decisione o una ordinanza, ne' per rispettare un giuramento, ne' per nessun altro motivo.
Accordo- art. IX
Articolo IX Rifornimenti, approvvigionamenti e servizi e misure sanitarie 1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, nella misura maggiore possibile, e se possibile gratuitamente, articoli e rifornimenti, quali provviste alimentari e carburante, veicoli ed altre attrezzature, approvvigionamenti ed altri beni e servizi necessari per la sussistenza e le operazioni. In caso di acquisti effettuati dalla FMP sul mercato locale, la FMP, sulla base delle osservazioni svolte e delle informazioni fornite dal Governo in merito, evitera' ripercussioni nefaste sull'economia locale. La FMP sara' esonerata dalle imposte generali sulle vendite per tutti gli acquisti ufficiali nella Repubblica di Albania 2. Alla FMP sara' consentito importare ed esportare in esenzione da dazi o altre restrizioni attrezzature, rifornimenti ed approvvigionamenti necessari per l'Operazione, a condizione che tali beni siano per uso ufficiale della FMP o per vendita tramite i commissari o le mense per il personale della FMP. I beni venduti saranno per uso esclusivo del personale della FMP e non potranno essere trasferiti ad altre parti. 3. La FMP ed il Governo collaboreranno per i servizi sanitari, e si presteranno reciprocamente la massima collaborazione su questioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il controllo delle malattie contagiose, in conformita' con le Convenzioni internazionali. 4. Alla FMP sara' consentito contrattare direttamente con i fornitori per servizi e forniture nella Repubblica di Albania, senza dover pagare imposte o dazi. Tali servizi e forniture non saranno soggetti a vendite o ad altre imposte. Tuttavia, il personale locale assunto ed impiegato dalla FMP sara': (a) immune da procedimenti legali per le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti commessi in servizio; (b) immune dagli obblighi, del servizio nazionale e/o militare (c) esente da tassazione su stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dalla FMP.
Accordo- art. X
Articolo X Valuta 1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, dietro rimborso in valuta reciprocamente accettabile; la valuta locale necessaria per la FMP, ivi compreso il pagamento del personale della FMP, al tasso di cambio piu' favorevole per la FMP.
Accordo- art. XI
Articolo XI Comunicazioni 1. Il Governo riconosce che per l'Operazione sara' necessario usare canali di comunicazione. Alla FMP sara' consentito far funzionare la sua posta ed i suoi servizi di telecomunicazione interni, ivi compresi i servizi per le trasmissioni. Cio' comprendera' il diritto di utilizzare i mezzi ed i servizi necessari a garantire la piena capacita' di comunicazioni, ed il diritto di usare a tal fine l'intero spettro elettromagnetico, senza spese. Nell'attuare tale diritto, la FMP si sforzera' al massimo per coordinare e prendere in considerazione i bisogni e le necessita' delle autorita' competenti della Repubblica di Albania.
Accordo- art. XII
Articolo XII Collegamento 1. Il Comandante della Forza della FMP ed il Governo adotteranno le misure appropriate per garantire un collegamento stretto e reciproco ad ogni livello adeguato.
Accordo- art. XIII
Articolo XIII Controversie 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato. 2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorita' albanesi.
Accordo- art. XIV
Articolo XIV Varie 1. Ogni qualvolta, nel presente Accordo, ci si riferisce ai privilegi, alle immunita' ed ai diritti della FMP e del personale della FMP ed alle facilitazioni che il Governo si impegna a concedere alla FMP, il Governo si assumera' la responsabilita' ultima dell'attuazione e dei rispetto di tali privilegi, immunita', diritti ed agevolazioni da parte delle autorita' locali competenti della Repubblica di Albania. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dopo il deposito dell'ultima dichiarazione delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine previste. Il presente Accordo sara' applicabile dal giorno della firma. In attesa che vengano espletate le procedure interne, la parte interessata dichiarera' che l'Accordo sara' temporaneamente applicabile al momento della firma. 3. Il presente Accordo restera' in vigore fino alla partenza dell'ultimo elemento della FMP dalla Repubblica di Albania, tranne per quanto riguarda: (a) l'Articolo II, paragrafo 1, l'Articolo IX, paragrafo 4, e l'Articolo XIII, che resteranno in vigore, (b) le disposizioni dell'Articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 3, che resteranno in vigore fino a quando saranno state composte tutte le controversie insorte prima della sospensione dei presente Accordo e presentate in base alle disposizioni degli accordi separati di cui all'Articolo VIII. 4. Qualunque Parte al presente Accordo potra' proporre emendamenti a ciascuna delle sue disposizioni. Tali emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati accettati per iscritto da tutti gli Stati firmatari. 5. Qualunque parte che desideri recedere dal presente Accordo dovra' dame notifica scritta con due mesi di anticipo a tutti gli altri Stati. 6. Qualunque Nazione avra' il diritto di aderire al presente Accordo; per tale Nazione l'Accordo entrera', in vigore alla firma o alla ratifica, a seconda dei casi. IN FEDE DI CHE i seguenti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21 aprile 1997 in lingua inglese in un unico originale, che sara' depositato negli archivi dei Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ne invierai copie autenticate a tutti i firmatari ed agli Stati che vi aderiranno.