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LEGGE 18 febbraio 1999, n. 56

Current text a fecha 1999-03-11

Entrata in vigore della legge: 12-3-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 e in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan (qui di seguito denominate Parti), desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi ed i loro Popoli, convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli, hanno convenuto quanto segue. ART. 1 Le Parti, nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici, concordano di sviluppare in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

Accordo - art. 2

ART. 2 In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno: - lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettorati e cattedre; - la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi; - la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Accordo - art. 3

ART. 3 Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie gia' operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Accordo - art. 4

ART. 4 Per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, cinema, musica, danza, teatro, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, festival cinematografici, fiere del libro, simposi ed attivita' simili. Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Accordo - art. 5

ART. 5 La collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio. Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze; pubblicazioni e visite di esperti.

Accordo - art. 6

ART. 6 Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori prioritari di cui ai precedenti articoli.

Accordo - art. 7

ART. 7 Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed universita' dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno: - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; - le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; - l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; - la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Accordo - art. 8

ART. 8 Ciascuna delle due Parti facilitera' l'insediamento e l'attivita' sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

Accordo - art. 9

ART. 9 Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

Accordo - art. 10

ART. 10 Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti, nei seguenti campi: - stampa e radio-televisione; - sport; - gioventu'; - archivi; - biblioteche; - istituzioni museali.

Accordo - art. 11

ART. 11 Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi.

Accordo - art. 12

ART. 12 l presente Accordo sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrera' in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche di ratifica.

Accordo - art. 13

ART. 13 Il presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN