LEGGE 18 febbraio 1999, n. 58

Type Legge
Publication 1999-02-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 12-3-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo- art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE La Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi; Decise a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Portogallo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, e incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ognuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Accordo- art. 2

Articolo 2 I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, avranno la doppia nazionalita' italiana e portoghese e godranno di pieno diritto del vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Comunque, le Autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche. Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione. Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Accordo- art. 3

Articolo 3 La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorita' competenti: - in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - in Portogallo: l'istituto Portoghese dell'Arte Cinematografica e Audiovisiva.

Accordo- art. 4

Articolo 4 I benefici previsti dal presente Accordo di coproduzione saranno concessi ai produttori che dimostrino di possedere una buona organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorita' competenti menzionate nell'articolo 3.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso. Questa approvazione e' irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, finanziaria e tecnica.

Accordo- art. 6

Articolo 6 La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20-80%). L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includera' almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Accordo- art. 7

Articolo 7 I film devono essere realizzati da registi italiani o portoghesi, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana o portoghese, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per esigenze di sceneggiatura, previo accordo delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Le Parti Contraenti considerano con interesse la realizzazione di film di coproduzione tra Italia e Portogallo e i Paesi con i quali l'una o l'altra siano legate da accordi di coproduzione. Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori). La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Accordo- art. 10

Articolo 10 I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni: - Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario. - Ciascun coproduttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato. - Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. - In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sara' effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese. - L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Accordo- art. 11

Articolo 11 Nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamentazioni, ciascuna delle due Parti Contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Accordo- art. 12

Articolo 12 Le clausole che contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Accordo- art. 13

Articolo 13 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria. b) Nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione. c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del regista. d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Accordo- art. 14

Articolo 14 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione Italo-Portoghese" o "Coproduzione Luso-Italiana". Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Accordo- art. 15

Articolo 15 Le opere cinematografiche realizzate In coproduzione saranno presentate nei Festival internazionali dal Paese coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione paritaria, dal Paese coproduttore del quale sia originario il regista. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Accordo- art. 16

Articolo 16 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita tre film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni: 1) Avere una qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorita' competenti dei due Paesi. 2) Avere un costo uguale o superiore a 2 miliardi di lire o l'equivalente in scudi portoghesi. 3) Comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere anche solo finanziaria, in conformita' del contratto di coproduzione, ma che non sara' inferiore al 20% del costo di produzione. 4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari. 5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi. Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorita' italiane e portoghesi competenti. In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovra' aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria portoghese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati. Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunira' allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario e' rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione. Nel caso in cui la riunione della Commissione Mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino sulle le condizioni suindicate.

Accordo- art. 17

Articolo 17 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Portogallo e di quelli portoghesi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Accordo- art. 18

Articolo 18 Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi. Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avra' luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.

Accordo- art. 19

Articolo 19 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica dell'espletamento delle formalita' costituzionali richieste da ciascuna delle Parti Contraenti. Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validita'. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO NORME DI PROCEDURA La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente alle due Parti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta. A completamento delle domande, per beneficiare dei contenuti del presente Accordo, dovranno essere allegati: I. Sceneggiatura e soggetto; II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare; III. Copia del contratto di coproduzione, stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti del due Paesi. (*) Il contratto dovra' contenere i seguenti requisiti: 1) Titolo del film; 2) Identificazione dei produttori contraenti; 3) Norme e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se e' stato tratto da una fonte letteraria; 4) Nome e cognome del regista; 5) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che, se del caso, dovra' corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici; 6) Piano finanziario; 7) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori; 8) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potra' essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantita' fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20%. 9) Clausola che descriva le misure da prendere se: - Dopo una considerazione completa delle case, le Autorita' competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; - Ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi; 10) La data di inizio delle riprese; 11) Clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; 12) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. IV. Contratto di distribuzione, se gia' firmato; V. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalita' e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi; VI. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione; VII. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori: Le Autorita' competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari. Di norma, prima dell'inizio della ripresa della pellicola, si dovra' sottoporre alle Autorita' competenti la sceneggiatura definitiva (includendo il dialogo). Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di ambo i Paesi. Le Autorita' competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

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