DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999, n. 52
Entrata in vigore del decreto: 24-3-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 88-bis del regio decreto 21 aprile 1942, n 444, recante l'"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato", come aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250;
Visto l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali";
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la nota n. 385 del 17 dicembre 1993, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato l'esigenza di tenere in forma automatizzata i registri contemplati nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;
Ritenuto opportuno dare validita' anche alle registrazioni tenute in forma automatizzata, per motivi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 88-bis del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato): "88-bis. I registri contemplati nel presente regolamento possono essere tenuti anche in forma automatizzata, utilizzando modelli da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato". - L'art. 25 del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), cosi' recita: "Art. 25 - (Registrazioni mediante procedimenti meccanografici). - Le registrazioni prerviste dagli articoli 23 e 24 possono anche essere eseguite mediante procedimenti meccanografici da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed udito il parere del Consiglio di Stato, in modo che siano assicurati l'ordine, la tempestivita' e la conservazione delle registrazioni stesse". - Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". - Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 25 settembre 1907. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 51 del citato regio decreto n. 642/1907, e' il seguente: "Art. 51. - Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta, Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il controricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza. Nello stesso decreto di fissazione di udienza il presidente puo', ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente". - Si riporta il testo degli articoli 37, 59, 72, 73 e 88 del citato regio decreto n. 444 del 1942: "Art. 37. - Gli affari diretti dai Ministri al Presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall'art. 55 della legge". "Art. 59. - Oltre i registri, di cui nell'art. 37 del presente regolamento, le sezioni 1 , 2 , 3 e 6 tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate. I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico". "Art. 72. - La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma secondo dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate. I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione. Il registro e' vistato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine, del numero dei fogli di cui il registro si compone. E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale. Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, dove essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti all'adunanza plenaria". "Art. 73. - Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri: 1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione; 2) ruolo dei ricorsi urgenti; 3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio; 4) registro per i processi verbali di udienza; 5) registro dei decreti del Presidente; 6) registro, delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa; 7) registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito". "Art. 88. - Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle Sezioni. Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze". - Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 214/1973 e' il seguente: "Art. 23 (Registro generale dei ricorsi). - La segreteria tiene il registro generale di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne, nel quale devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidentali e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa prescritta, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate. I ricorsi devono essere annotati giornalmente secondo l'ordine di presentazione. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale". "Art. 24 (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza; 2) registro per i processi verbali di udienza; 3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa; 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio".
Art. 2
1.Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonche' l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni.
2.Per garantire la conservazione dei dati ne e' effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.
Art. 3
1.Le modalita' di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia amministrativa, in applicazione delle norme tecniche vigenti in materia.
Art. 4
1.I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei e' stata duplicata su supporto informatico.
2.I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999 Registro n. 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 98
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.