LEGGE 18 febbraio 1999, n. 59

Type Legge
Publication 1999-02-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53 dell'accordo.

Art. 3
1.

La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4
1.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attivita' di avvio della Banca. 2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 e' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

Art. 5
1.

La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.

Art. 6
1.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE I ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA LE PARTI CONTRAENTI Riconoscendo che l'affermazione di una pace totale, duratura e giusta in Medio Oriente apre la strada a un'esistenza migliore per milioni di persone nella regione che per decenni sono stati direttamente colpite dalla violenza e offre una speranza per un deciso miglioramento nello sviluppo economico, sociale ed umano del Medio Oriente e del Nord Africa. Consapevoli che i passi politici coraggiosamente intrapresi nel corso del processo di pace devono essere sostenuti da azioni risolute nelle aree dello sviluppo economico e sociale; Convinte che azioni risolute volte a promuovere lo sviluppo economico regionale, e a migliorare il tenore di vita dei popoli della regione sono essenziali al consolidamento della pace, tali azioni faciliterebbero la partecipazione popolare alla cooperazione economica per uno sviluppo a lungo termine, guidando cosi' la regione verso una nuova era di interazione cooperativa e prosperita'; Considerando la necessita' di migliorare la cooperazione economica e gli scambi nell'ambito della regione, e altresi' di rendere la regione in grado di accrescere la propria competitivita' economica globale; Riconoscendo che un forum permanente per il dialogo economico e la cooperazione finanziaria puo' costituire un elemento importante di contributo alla pace duratura e alla prosperita' della regione; Considerando la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale per l'avanzamento economico nella regione, di accelerare il contributo degli investimenti interni ed esteri, e di migliorare la gestione delle risorse ambientali; Desiderando accrescere il flusso di capitale e tecnologia verso la regione per scopi produttivi e pacifici, con il fine di venire incontro ai bisogni sociali e di sviluppo della regione e di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo; Desiderando inoltre dare sostegno allo sviluppo di progetti regionali, in particolare per la creazione di una rete di infrastrutture concepita al fine di migliorare l'efficienza delle economie della regione, allo stesso tempo consce della necessita' di proteggere l'ambiente; Riconoscendo l'imperativo di costituire un forte settore privato quale base per ottenere la crescita economica, alleviare la poverta' e migliorare il tenore di vita complessivo nella regione; Desiderando creare un partenariato tra i settori pubblico e privato attraverso la cooperazione per ridurre le barriere alla circolazione di beni, servizi e capitali, e per armonizzare le politiche al fine di conseguire un quadro economico favorevole, ivi incluso il mantenimento di regole corrette e costanti per il trattamento degli investimenti interni ed esteri; Convinte che una Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa possa giocare un ruolo importante nel conseguimento di tali ideali. CONCORDANO QUANTO SEGUE: Articolo 1. Istituzione e status della Banca Viene quivi istituita la Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa (in seguito denominata la "Banca"). Essa ha personalita' giuridica piena e, in particolare, la capacita' di contrarre, acquisire e disporre di proprieta' mobili ed immobili, e di instaurare procedimenti legali.

Accordo- art. 2

Articolo 2. Scopi Al fine di rafforzare ulteriormente e valorizzare obiettivi fondamentali di pace, stabilita' e sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, gli scopi della Banca sono di: (a) mobilizzare investimenti e altre risorse pubbliche e private, interne ed estere per: (i) dare sostegno a progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un impatto benefico significativo sulla regione, in particolare progetti di infrastrutture; (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, e promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale; e (iii) favorire la crescita economica e uno sviluppo equo e sostenibile per innalzare i livelli di reddito e il tenore di vita e dare sostegno al benessere sociale e alla riduzione della poverta'; e (b) fornire un forum per promuovere la cooperazione economica e il coordinamento delle politiche economiche nella regione e assistere i membri regionali nell'integrazione delle rispettive economie nell'economia globale.

Accordo- art. 3

Articolo 3. Cooperazione con le altre organizzazioni internazionali Per conseguire i suoi scopi, la Banca lavora in stretta collaborazione con tutti i suoi membri e, nel modo ritenuto appropriato entro i termini del presente Accordo, con qualunque organizzazione internazionale, organizzazione regionale o altra organizzazione riconosciuta, sia pubblica sia privata, le cui attivita' siano coerenti con l'agevolazione dello sviluppo economico e degli investimenti nella regione.

Accordo- art. 4

Articolo 4. Membri (a) I Membri originari sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo e si impegnano a: (i) ottenere una pace totale nel Medio Oriente e sostenere il processo di pace iniziato a Madrid nell'ottobre del 1991; e.fo on (ii) promuovere la cooperazione economica nell'ambito della regione, inclusa la liberalizzazione degli scambi e la rimozione delle barriere e delle restrizioni commerciali, e integrare le rispettive economie nell'economia globale; ma possono essere membri originari solamente qualora diventino parti del presente Accordo entro e non oltre il 31 ottobre 1997 o in data successiva eventualmente decisa dal Consiglio dei Governatori. (b) Il Consiglio dei Governatori puo' decidere a maggioranza speciale di ammettere nuovi membri della Banca che aderiscano ai principi dichiarati nei sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo (a) del presente Articolo, e che possono o no diventare membri originari ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.

Accordo- art. 5

Articolo 5. Capitale (a) Il capitale autorizzato della Banca e' di tre miliardi trecento trentotto milioni settecentomila Diritti Speciali di Prelievo. Il capitale e' distribuito in trentatre' milioni trecento ottantasettemila azioni aventi valore nominale di cento Diritti Speciali di Prelievo ciascuna. Ciascuna azione ha una quota sottoscritta e versata del venticinque per cento e una quota sottoscritta e non versata del settantacinque per cento. (b) Ciascun membro originario della Banca sottoscrive al valore nominale il numero di azioni di capitale dichiarato accanto al suo nome nel Prospetto A del presente Accordo, e versa la quota da versare e la quota a chiamata di tali azioni in conformita' con quel Prospetto. Ciascun nuovo membro sottoscrive un numero di azioni di capitale ai termini e alle condizioni eventualmente stabiliti dal Consiglio dei Governatori, ma in nessun caso ad un prezzo inferiore al valore nominale. Il Consiglio dei Governatori puo' allocare ai membri esistenti azioni che non siano sottoscritte entro la data ultima per diventare membro originario della Banca ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 4. (c) Ad intervalli non superiore ai cinque anni il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' in qualunque momento aumentare il capitale della Banca, in quei casi, ciascun membro avra' diritti di prelazione, ma nessun membro e' obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale. (d) Le quote azionarie non possono essere in alcun modo qualsivoglia costituite in pegno o assoggettate ad alcun gravame, e non possono essere cedute se non alla Banca.

Accordo- art. 6

Articolo 6. Risorse dei Fondi Speciali Volontari (a) Al fine di perseguire i propri scopi, e consapevole del fatto che risorse agevolate possono accelerare lo sviluppo delle economie piu' deboli dei membri regionali, la Banca puo' ricercare il contributo volontario di Fondi Speciali, e accettare l'amministrazione di Fondi Speciali cui volontariamente si contribuisce, da usarsi nei modi e secondo termini e condizioni compatibili con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. Gli Accordi possono stabilire che un Fondo Speciale sia reso disponibile a tassi agevolati o in forma di doni per progetti, e possa essere utilizzato per finanziare studi e servizi di consulenza al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione, per finanziare assistenza tecnica per la preparazione di progetti, per dare sostegno alla realizzazione dei progetti, e per fornire altra assistenza. (b) Le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono in ogni circostanza e sotto tutti i rispetti conservate, utilizzate, impegnate, contabilizzate e investite o altrimenti collocate del tutto separatamente dalle risorse ordinarie. L'intero costo dell'amministrazione di qualsiasi Fondo Speciale e' imputato a quel Fondo Speciale. Le risorse ordinarie della Banca non sono in nessun caso impegnate, o adoperate per pagare, perdite o passivita' derivanti da attivita' per le quali risorse di Fondi Speciali siano state originariamente adoperate o impegnate.

Accordo- art. 7

Articolo 7. Valutazione delle divise Nei casi in cui, per gli scopi del presente Accordo, sia necessario determinare il valore di una divisa in termini di un'altra, tale valore viene ragionevolmente stabilito dalla Banca, previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale.

Accordo- art. 8

Articolo 8. Un Forum per la Cooperazione Economica (a) La Banca ha un Forum per la Cooperazione Economica (in seguito denominato il Forum") composto dai membri regionali della Banca. (b) Scopo del Forum e' di mettere in grado ed incoraggiare i membri regionali, attraverso la discussione e il dialogo, e accordi ove appropriati, a: (i) promuovere l'uso efficiente delle risorse economiche della regione, il benessere sociale, e la crescita economica e la stabilita' finanziaria interna ed esterna nella regione, e, in particolare, facilitare la cooperazione economica all'interno della regione: (ii) promuovere politiche macroeconomiche, settoriali e quadro normativo atti a creare un ambiente favorevole all'attivita' imprenditoriale; (iii) coordinare e raccomandare priorita' economiche regionali, e (iv) intraprendere sforzi per accrescere e promuovere investimenti e scambi di beni e servizi sia interregionali sia esterni, e per promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, tra l'altro, promuovendo la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali nella regione, e l'armonizzazione dei quadri normativi. (c) I membri regionali selezionano un Presidente proveniente dalla regione, e determinano le regole e le procedure operative del Forum, che consentano riunioni periodiche, a livello Ministeriale o di esperti, e la partecipazione alle riunioni del Forum, ove appropriato, dei membri non regionali. Al fine di raggiungere gli scopi del Forum, i membri regionali concordano di: (i) tenersi reciprocamente informati e fornire alla Banca le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; (ii) consultarsi costantemente al livello delle politiche, e intraprendere studi e partecipare a progetti concordati; (iii) cooperare strettamente gli uni con gli altri e, ove appropriato, intraprendere azioni coordinate; e (iv) cooperare con i membri non regionali della Banca, ove appropriato. (d) Il Presidente della Banca (in seguito denominato il ÊPresidente") fornisce il Segretariato e i servizi logistici per le operazioni e le deliberazioni del Forum. Il Segretariato puo' fornire al Forum, dietro richiesta di questo, analisi economiche, coordinandosi ove appropriato, con altre istituzioni internazionali. Al Segretariato spetta la responsabilita' di tenere genericamente informati il Consiglio di Amministrazione e il Forum circa le rispettive attivita', mirando a promuovere le attivita' del Forum che possono migliorare l'efficacia delle operazioni della Banca. (e) Il Forum non ha alcuna autorita' sopra altri organi della Banca.

Accordo- art. 9

Articolo 9. Principi fondamentali per le operazioni finanziarie (a) La Banca, nelle sue operazioni finanziarie si concentra principalmente nel: (i) sostenere progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un positivo impatto significativo sulla regione, in particolare, progetti d'infrastrutture; e (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, inclusi progetti locali e regionali del settore privato, societa' miste e imprese di piccole e medie dimensioni, e incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale privata. (b) Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione di questi principi fondamentali riesaminando periodicamente il portafoglio della Banca, fornendo indicazioni al Presidente, o agendo in altro modo che ritenga opportuno.

Accordo- art. 10

Articolo 10. Ubicazione delle operazioni finanziarie La Banca puo' condurre le sue operazioni finanziarie in quei membri regionali che: (a) siano impegnati e incoraggino il processo di pace nella regione, osservino i principi dichiarati nei punti (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'Articolo 4 del presente Accordo; e.fo on (b) stiano procedendo stabilmente verso economie orientate al mercato e verso la promozione dell'iniziativa privata e imprenditoriale.

Accordo- art. 11

Articolo 11. Autorita' generali (a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati nee' paragrafo (a) dell'Articolo 9 del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione puo' autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorita', compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione. La Banca puo': (i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti; (ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o (iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca puo' aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione. (b) La Banca puo' esercitare le proprie autorita' al fine di fornire sostegno: (i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro; (ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare rilievo alla partecipazione del settore privato; o.fo on (iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.

Accordo- art. 12

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