LEGGE 18 febbraio 1999, n. 59
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53 dell'accordo.
Art. 3
La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 4
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attivita' di avvio della Banca. 2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 e' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.
Art. 5
La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE I ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA LE PARTI CONTRAENTI Riconoscendo che l'affermazione di una pace totale, duratura e giusta in Medio Oriente apre la strada a un'esistenza migliore per milioni di persone nella regione che per decenni sono stati direttamente colpite dalla violenza e offre una speranza per un deciso miglioramento nello sviluppo economico, sociale ed umano del Medio Oriente e del Nord Africa. Consapevoli che i passi politici coraggiosamente intrapresi nel corso del processo di pace devono essere sostenuti da azioni risolute nelle aree dello sviluppo economico e sociale; Convinte che azioni risolute volte a promuovere lo sviluppo economico regionale, e a migliorare il tenore di vita dei popoli della regione sono essenziali al consolidamento della pace, tali azioni faciliterebbero la partecipazione popolare alla cooperazione economica per uno sviluppo a lungo termine, guidando cosi' la regione verso una nuova era di interazione cooperativa e prosperita'; Considerando la necessita' di migliorare la cooperazione economica e gli scambi nell'ambito della regione, e altresi' di rendere la regione in grado di accrescere la propria competitivita' economica globale; Riconoscendo che un forum permanente per il dialogo economico e la cooperazione finanziaria puo' costituire un elemento importante di contributo alla pace duratura e alla prosperita' della regione; Considerando la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale per l'avanzamento economico nella regione, di accelerare il contributo degli investimenti interni ed esteri, e di migliorare la gestione delle risorse ambientali; Desiderando accrescere il flusso di capitale e tecnologia verso la regione per scopi produttivi e pacifici, con il fine di venire incontro ai bisogni sociali e di sviluppo della regione e di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo; Desiderando inoltre dare sostegno allo sviluppo di progetti regionali, in particolare per la creazione di una rete di infrastrutture concepita al fine di migliorare l'efficienza delle economie della regione, allo stesso tempo consce della necessita' di proteggere l'ambiente; Riconoscendo l'imperativo di costituire un forte settore privato quale base per ottenere la crescita economica, alleviare la poverta' e migliorare il tenore di vita complessivo nella regione; Desiderando creare un partenariato tra i settori pubblico e privato attraverso la cooperazione per ridurre le barriere alla circolazione di beni, servizi e capitali, e per armonizzare le politiche al fine di conseguire un quadro economico favorevole, ivi incluso il mantenimento di regole corrette e costanti per il trattamento degli investimenti interni ed esteri; Convinte che una Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa possa giocare un ruolo importante nel conseguimento di tali ideali. CONCORDANO QUANTO SEGUE: Articolo 1. Istituzione e status della Banca Viene quivi istituita la Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa (in seguito denominata la "Banca"). Essa ha personalita' giuridica piena e, in particolare, la capacita' di contrarre, acquisire e disporre di proprieta' mobili ed immobili, e di instaurare procedimenti legali.
Accordo- art. 2
Articolo 2. Scopi Al fine di rafforzare ulteriormente e valorizzare obiettivi fondamentali di pace, stabilita' e sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, gli scopi della Banca sono di: (a) mobilizzare investimenti e altre risorse pubbliche e private, interne ed estere per: (i) dare sostegno a progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un impatto benefico significativo sulla regione, in particolare progetti di infrastrutture; (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, e promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale; e (iii) favorire la crescita economica e uno sviluppo equo e sostenibile per innalzare i livelli di reddito e il tenore di vita e dare sostegno al benessere sociale e alla riduzione della poverta'; e (b) fornire un forum per promuovere la cooperazione economica e il coordinamento delle politiche economiche nella regione e assistere i membri regionali nell'integrazione delle rispettive economie nell'economia globale.
Accordo- art. 3
Articolo 3. Cooperazione con le altre organizzazioni internazionali Per conseguire i suoi scopi, la Banca lavora in stretta collaborazione con tutti i suoi membri e, nel modo ritenuto appropriato entro i termini del presente Accordo, con qualunque organizzazione internazionale, organizzazione regionale o altra organizzazione riconosciuta, sia pubblica sia privata, le cui attivita' siano coerenti con l'agevolazione dello sviluppo economico e degli investimenti nella regione.
Accordo- art. 4
Articolo 4. Membri (a) I Membri originari sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo e si impegnano a: (i) ottenere una pace totale nel Medio Oriente e sostenere il processo di pace iniziato a Madrid nell'ottobre del 1991; e.fo on (ii) promuovere la cooperazione economica nell'ambito della regione, inclusa la liberalizzazione degli scambi e la rimozione delle barriere e delle restrizioni commerciali, e integrare le rispettive economie nell'economia globale; ma possono essere membri originari solamente qualora diventino parti del presente Accordo entro e non oltre il 31 ottobre 1997 o in data successiva eventualmente decisa dal Consiglio dei Governatori. (b) Il Consiglio dei Governatori puo' decidere a maggioranza speciale di ammettere nuovi membri della Banca che aderiscano ai principi dichiarati nei sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo (a) del presente Articolo, e che possono o no diventare membri originari ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.
Accordo- art. 5
Articolo 5. Capitale (a) Il capitale autorizzato della Banca e' di tre miliardi trecento trentotto milioni settecentomila Diritti Speciali di Prelievo. Il capitale e' distribuito in trentatre' milioni trecento ottantasettemila azioni aventi valore nominale di cento Diritti Speciali di Prelievo ciascuna. Ciascuna azione ha una quota sottoscritta e versata del venticinque per cento e una quota sottoscritta e non versata del settantacinque per cento. (b) Ciascun membro originario della Banca sottoscrive al valore nominale il numero di azioni di capitale dichiarato accanto al suo nome nel Prospetto A del presente Accordo, e versa la quota da versare e la quota a chiamata di tali azioni in conformita' con quel Prospetto. Ciascun nuovo membro sottoscrive un numero di azioni di capitale ai termini e alle condizioni eventualmente stabiliti dal Consiglio dei Governatori, ma in nessun caso ad un prezzo inferiore al valore nominale. Il Consiglio dei Governatori puo' allocare ai membri esistenti azioni che non siano sottoscritte entro la data ultima per diventare membro originario della Banca ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 4. (c) Ad intervalli non superiore ai cinque anni il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' in qualunque momento aumentare il capitale della Banca, in quei casi, ciascun membro avra' diritti di prelazione, ma nessun membro e' obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale. (d) Le quote azionarie non possono essere in alcun modo qualsivoglia costituite in pegno o assoggettate ad alcun gravame, e non possono essere cedute se non alla Banca.
Accordo- art. 6
Articolo 6. Risorse dei Fondi Speciali Volontari (a) Al fine di perseguire i propri scopi, e consapevole del fatto che risorse agevolate possono accelerare lo sviluppo delle economie piu' deboli dei membri regionali, la Banca puo' ricercare il contributo volontario di Fondi Speciali, e accettare l'amministrazione di Fondi Speciali cui volontariamente si contribuisce, da usarsi nei modi e secondo termini e condizioni compatibili con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. Gli Accordi possono stabilire che un Fondo Speciale sia reso disponibile a tassi agevolati o in forma di doni per progetti, e possa essere utilizzato per finanziare studi e servizi di consulenza al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione, per finanziare assistenza tecnica per la preparazione di progetti, per dare sostegno alla realizzazione dei progetti, e per fornire altra assistenza. (b) Le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono in ogni circostanza e sotto tutti i rispetti conservate, utilizzate, impegnate, contabilizzate e investite o altrimenti collocate del tutto separatamente dalle risorse ordinarie. L'intero costo dell'amministrazione di qualsiasi Fondo Speciale e' imputato a quel Fondo Speciale. Le risorse ordinarie della Banca non sono in nessun caso impegnate, o adoperate per pagare, perdite o passivita' derivanti da attivita' per le quali risorse di Fondi Speciali siano state originariamente adoperate o impegnate.
Accordo- art. 7
Articolo 7. Valutazione delle divise Nei casi in cui, per gli scopi del presente Accordo, sia necessario determinare il valore di una divisa in termini di un'altra, tale valore viene ragionevolmente stabilito dalla Banca, previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale.
Accordo- art. 8
Articolo 8. Un Forum per la Cooperazione Economica (a) La Banca ha un Forum per la Cooperazione Economica (in seguito denominato il Forum") composto dai membri regionali della Banca. (b) Scopo del Forum e' di mettere in grado ed incoraggiare i membri regionali, attraverso la discussione e il dialogo, e accordi ove appropriati, a: (i) promuovere l'uso efficiente delle risorse economiche della regione, il benessere sociale, e la crescita economica e la stabilita' finanziaria interna ed esterna nella regione, e, in particolare, facilitare la cooperazione economica all'interno della regione: (ii) promuovere politiche macroeconomiche, settoriali e quadro normativo atti a creare un ambiente favorevole all'attivita' imprenditoriale; (iii) coordinare e raccomandare priorita' economiche regionali, e (iv) intraprendere sforzi per accrescere e promuovere investimenti e scambi di beni e servizi sia interregionali sia esterni, e per promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, tra l'altro, promuovendo la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali nella regione, e l'armonizzazione dei quadri normativi. (c) I membri regionali selezionano un Presidente proveniente dalla regione, e determinano le regole e le procedure operative del Forum, che consentano riunioni periodiche, a livello Ministeriale o di esperti, e la partecipazione alle riunioni del Forum, ove appropriato, dei membri non regionali. Al fine di raggiungere gli scopi del Forum, i membri regionali concordano di: (i) tenersi reciprocamente informati e fornire alla Banca le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; (ii) consultarsi costantemente al livello delle politiche, e intraprendere studi e partecipare a progetti concordati; (iii) cooperare strettamente gli uni con gli altri e, ove appropriato, intraprendere azioni coordinate; e (iv) cooperare con i membri non regionali della Banca, ove appropriato. (d) Il Presidente della Banca (in seguito denominato il ÊPresidente") fornisce il Segretariato e i servizi logistici per le operazioni e le deliberazioni del Forum. Il Segretariato puo' fornire al Forum, dietro richiesta di questo, analisi economiche, coordinandosi ove appropriato, con altre istituzioni internazionali. Al Segretariato spetta la responsabilita' di tenere genericamente informati il Consiglio di Amministrazione e il Forum circa le rispettive attivita', mirando a promuovere le attivita' del Forum che possono migliorare l'efficacia delle operazioni della Banca. (e) Il Forum non ha alcuna autorita' sopra altri organi della Banca.
Accordo- art. 9
Articolo 9. Principi fondamentali per le operazioni finanziarie (a) La Banca, nelle sue operazioni finanziarie si concentra principalmente nel: (i) sostenere progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un positivo impatto significativo sulla regione, in particolare, progetti d'infrastrutture; e (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, inclusi progetti locali e regionali del settore privato, societa' miste e imprese di piccole e medie dimensioni, e incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale privata. (b) Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione di questi principi fondamentali riesaminando periodicamente il portafoglio della Banca, fornendo indicazioni al Presidente, o agendo in altro modo che ritenga opportuno.
Accordo- art. 10
Articolo 10. Ubicazione delle operazioni finanziarie La Banca puo' condurre le sue operazioni finanziarie in quei membri regionali che: (a) siano impegnati e incoraggino il processo di pace nella regione, osservino i principi dichiarati nei punti (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'Articolo 4 del presente Accordo; e.fo on (b) stiano procedendo stabilmente verso economie orientate al mercato e verso la promozione dell'iniziativa privata e imprenditoriale.
Accordo- art. 11
Articolo 11. Autorita' generali (a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati nee' paragrafo (a) dell'Articolo 9 del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione puo' autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorita', compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione. La Banca puo': (i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti; (ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o (iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca puo' aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione. (b) La Banca puo' esercitare le proprie autorita' al fine di fornire sostegno: (i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro; (ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare rilievo alla partecipazione del settore privato; o.fo on (iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.
Accordo- art. 12
Articolo 12. Mobilizzazione di altre risorse di capitale (a) La Banca non intraprende alcun finanziamento, o fornisce alcuna agevolazione, qualora il richiedente possa ottenere finanziamenti sufficienti o agevolazioni da altre fonti a termini e condizioni che la Banca consideri ragionevoli. (b) Al fine di mobilizzare altri flussi di capitale privati o pubblici: (i) la Banca assicura che i progetti che essa finanzia siano finanziati anche da istituzioni multilaterali, banche commerciali o altre fonti interessate, fatta eccezione per quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) nei suoi investimenti azionari, la Banca non mira ad ottenere una posizione di controllo dell'impresa interessata e non esercita un tale controllo o assume responsabilita' diretta di gestione di alcuna impresa nella quale abbia effettuato un investimento eccetto nel caso di perdita reale o temuta di uno qualsiasi dei suoi investimenti, di effettiva o temuta insolvenza dell'impresa in cui tale investimento sia stato effettuato, o altre situazioni che, a parere della Banca, minaccino di mettere a repentaglio qualunque simile investimento.
Accordo- art. 13
Articolo 13. Limiti generali alle operazioni (a) L'ammontare totale di prestiti in sospeso, investimenti azionari e garanzie effettuati o emessi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non deve in nessun caso essere aumentato, qualora in virtu' di tale aumento si superasse l'ammontare effettivo totale del suo capitale sottoscritto, riserve e eccedenze incluse nelle sue risorse di capitale ordinario. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e procedure per chiedere garanzie a fronte di questo limite. (b) La Banca non emette garanzie per crediti all'esportazione. Tutti i prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, e tutti gli investimenti azionari della Banca sono finalizzati a progetti specifici. La Banca non si occupa di attivita' di prestito a rapida erogazione a sostegno di politiche economiche non direttamente finalizzate a progetti.
Accordo- art. 14
Articolo 14. Altri principi operativi (a) La Banca svolge le sue attivita' secondo solide politiche bancarie e d'affari e pratiche di prudente gestione finanziaria con lo scopo di preservare in ogni caso la sua capacita' di far fronte alle sue obbligazioni finanziarie. (b) Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle possibilita' che il beneficiario e il suo garante, qualora ve ne sia uno, siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento. (c) Prima che la Banca effettui o emetta un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto riguardante la proposta, insieme a raccomandazioni, sulla base di uno studio effettuato dal personale. Il Consiglio di Amministrazione decide di tali proposte in conformita' con le regole procedurali adottate. (d) Qualora il beneficiario di prestiti o garanzie di prestiti non sia esso stesso un membro ma uno strumento di un membro o di membri, la Banca puo' richiedere al membro o ai membri interessati, o a un ente pubblico di tale membro o tali membri che sia accettato dalla Banca, di garantire il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di altre commissioni ed oneri sul prestito in conformita' con i termini relativi.
Accordo- art. 15
Articolo 15. Mandato ambientale La Banca promuove nell'intera gamma delle sue attivita' uno sviluppo ambientalmente sano e sostenibile, e istituisce appropriate procedure di valutazione ambientale.
Accordo- art. 16
Articolo 16. Finanziamenti a membri La Banca non finanzia alcuna attivita' nell'ambito di un membro qualora il membro si opponga a tale finanziamento.
Accordo- art. 17
Articolo 17. Termini e condizioni degli strumenti finanziari (a) La Banca determina i termini e le condizioni di ciascun contratto di prestito e di garanzia, soggetti alle norme ed ai regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel determinare tali termini e condizioni, la Banca tiene pienamente conto della necessita' di salvaguardare il suo reddito. La Banca non copre l'ammontare o la perdita totale di alcun prestito garantito. (b) Nei suoi investimenti in imprese individuali, la Banca effettua i suoi finanziamenti secondo i termini e le condizioni che ritiene ap- propriate, tenendo conto delle esigenze dell'impresa, dei rischi assunti dalla Banca, e dei termini e delle condizioni normalmente ottenuti dagli investitori privati per simili finanziamenti.
Accordo- art. 18
Articolo 18. Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attivita' susseguenti (a) Nel caso di un prestito diretto effettuato dalla Banca, la Banca consente al beneficiario il tiraggio dei fondi solamente a fronte di spese effettivamente sostenute. (b) Nelle sue operazioni finanziarie, la Banca non pone restrizioni sulla fornitura di beni e servizi da parte di qualsiasi membro e, in tutti i casi appropriati, condiziona i suoi prestiti e le altre operazioni all'effettuazione di gare d'appalto internazionali. (c) La Banca prende le misure necessarie ad assicurare che i proventi di qualunque prestito effettuato, garantito o cui la Banca concorra, o qualsiasi investimento azionario effettuato dalla Banca, siano adoperati solamente per gli obiettivi per i quali il prestito o l'investimento azionario sia stato effettuato e con la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza.
Accordo- art. 19
Articolo 19. Operazioni di provvista e altri poteri Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Accordo, la Banca ha il potere di: (a) prendere in prestito fondi nei membri o altrove, fatto salvo il potere di ogni membro, al momento del suo ingresso nella Banca o in una data successiva da lui fissata, di notificare alla Banca che: (i) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni sul mercato di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione; e/o (ii) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divisa di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione; (b) investire o depositare i fondi non necessari per le sue operazioni; (c) acquistare e vendere, sul mercato secondario, titoli che la Banca ha emesso, garantito o nei quali abbia investito; (d) garantire titoli nei quali abbia investito per facilitarne la vendita; (e) esercitare quegli ulteriori poteri ed adottare quelle ulteriori norme che possano rendersi necessarii o appropriati per il perseguimento delle proprie finalita' stabilite dall'Art. 2 del presente Accordo; e (f) concludere accordi di cooperazione con qualunque soggetto o soggetti pubblici o privati.
Accordo- art. 20
Articolo 20. Dicitura sulle obbligazioni Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso cosi' deve dichiarare.
Accordo- art. 21
Articolo 21. Libero utilizzo delle divise I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle seguenti divise: (a) divise ricevute dalla banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo; (b) divise ottenute dalla Banca attraverso l'attivita' di provvista; (c) divise e altre risorse amministrate dalla Banca in quanto contributi ai Fondi speciali; e (d) divise ricevute dalla Banca quali rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi, di premi o di altri oneri derivanti da prestiti, investimenti o garanzie, o di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai paragrafi da (a) a (c) del presente Articolo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.
Accordo- art. 22
Articolo 22. Questioni generali La Banca deve osservare regole di prudente gestione finanziaria per mantenere, in ogni circostanza, la capacita' di onorare le proprie obbligazioni finanziarie.
Accordo- art. 23
Articolo 23. Perdite e riserve (a) Nelle operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi e' una sua partecipazione, e in caso di perdite in investimenti azionari, la Banca intraprendera' le azioni che riterra' opportune. La Banca manterra' adeguate riserve e/o accantonamenti a fronte di possibili perdite. (b) Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca saranno imputate: (i) innanzitutto agli accantonamenti di cui al paragrafo (a) del presente Articolo; (ii) in secondo luogo al reddito netto; (iii) in terzo luogo alle riserve e alle eccedenze; (iv) in quarto luogo al capitale versato; non indisponibile e.fo on (v) infine ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non chiamato che deve essere richiamato conformemente a quanto disposto dal paragrafo (d) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo.
Accordo- art. 24
Articolo 24. Stanziamento del reddito netto (a) Qualora reputi che il livello delle riserve sia adeguato e che la Banca abbia effettuato i necessari accantonamenti a fronte di possibili perdite ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 23 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori puo' decidere, a maggioranza speciale, che una porzione del reddito netto o delle eccedenze venga distribuita ai membri sotto forma di dividendo o ad altro soggetto o fondo per finalita' coerenti con quelle della Banca. (b) Qualsiasi distribuzione di questo tipo ai membri e' effettuata in proporzione alla quota di capitale della Banca di ciascun membro, purche' nell'effettuare tale calcolo siano presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le "promissory notes" incassate relativamente a tali quote entro e non oltre la fine dell'anno finanziario interessato. I pagamenti in favore di ciascun membro e l'uso che ne viene fatto dal membro ricevente non possono essere soggetti a restrizioni da parte di alcun membro.
Accordo- art. 25
Articolo 25. Bilancio Il Presidente propone un bilancio annuale delle entrate e delle spese della Banca all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
Accordo- art. 26
Articolo 26. Rapporti (a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto certificato della sua situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni, e presenta agli Amministratori ad intervalli non superiori a tre mesi una relazione riassuntiva dei conti finanziari. (b) La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attivita' e pubblica ogni altro rapporto che ritenga utile alla promozione delle proprie finalita'. (c) Copie di tutti i rapporti e le relazioni, preparati ai sensi del presente articolo, sono distribuite ai membri.
Accordo- art. 27
Articolo 27. Struttura della Banca Oltre al Forum, la Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente, funzionari e impiegati per adempiere quei compiti che la Banca stabilisca.
Accordo- art. 28
Articolo 28. Il Consiglio dei Governatori (a) Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori, con l'eccezione di quei poteri che, ai sensi del presente Accordo, sono specificamente assegnati ad altro organo della Banca. Il Consiglio dei Governatori, puo' delegare al Consiglio di Amministrazione l'esercizio di uno qualsiasi dei propri poteri, eccetto quello di: (i) eleggere il Presidente e fissarne la remunerazione e le altre condizioni contrattuali; (ii) decidere la decadenza del Presidente; (iii) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione; (iV) sospendere un membro; (v) decidere qualunque aumento o riduzione del capitale; (vi) pronunciarsi sugli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Accordo fatte dal Consiglio di Amministrazione; (vii) eleggere gli Amministratori; (viii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice; (ix) approvare i conti finanziari annuali certificati; (x) determinare la destinazione e la distribuzione degli utili netti della banca; (xi) vendere tutte o la parte sostanziale delle attivita' della Banca; (xii) decidere di porre fine e liquidare le operazioni della Banca; (xiii) distribuire le attivita' della Banca ai membri ai sensi dell'Articolo 51 del presente Accordo; e (xiv) modificare il presente Accordo, compresi il suo Prospetto e Allegato. (b) Ogni membro e' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore, che restano in carica a discrezione del membro che li nomina e non percepiscono alcun rimborso o remunerazione da parte della Banca. Il Vice puo' votare solo in assenza del proprio Governatore. In occasione della riunione inaugurale, ed in seguito ogni anno o ad intervalli stabiliti dal Consiglio dei Governatori, il Consiglio elegge uno dei Governatori come presidente che resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo. (c) Il Consiglio dei Governatori tiene le riunioni secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso o su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione convoca in riunione il Consiglio dei Governatori quando lo richiedano almeno cinque membri della banca o un numero di membri che rappresenti almeno un quarto del potere di voto totale dei membri. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio dei Governatori e' della maggioranza dei Governatori, purche' questa rappresenti almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri. (d) Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti entro cui sono autorizzati, possono adottare le norme e creare gli organismi sussidiari necessari o opportuni per lo svolgimento dell'attivita' della Banca.
Accordo- art. 29
Articolo 29. Il Consiglio di Amministrazione (a) Il Consiglio di Amministrazione e' responsabile delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita, oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Accordo, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori. In particolare: (i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori; (ii) stabilisce le politiche riguardanti, tra l'altro: a) le operazioni e la gestione finanziaria della banca; e b) la piena pubblicita' delle informazioni non confidenziali e, quando appropriato, la consultazione e altre forme di partecipazione delle comunita' locali nel corso del ciclo del progetto; (iii) sottopone all'approvazione del Consiglio dei Governatori i conti certificati per ciascun anno finanziario; (iv) approva il bilancio della Banca, comprese le risorse per il Fo- rum; e (v) informa periodicamente il Consiglio dei Governatori circa i progressi nel campo della cooperazione economica regionale; (b) Tranne nel caso in cui il Consiglio dei Governatori decida diversamente a maggioranza speciale, (i) qualunque Governatore che rappresenti un membro con almeno quattro per cento del capitale autorizzato puo' eleggere un Amministratore; (ii) operando d'intesa due o piu' Governatori che rappresentino membri con almeno il quattro per cento del capitale autorizzato possono eleggere un Amministratore. Qualora tale Governatore o tali Governatori rappresentino membri che abbiano aderito al presente Accordo dopo un'elezione generale degli Amministratori, quale quella tenuta nel corso della riunione inaugurale, ogni Amministratore eletto da tale o tali Governatori resta in carica per un periodo che termina insieme a quello degli Amministratori eletti nel corso di quell'elezione generale. Ogni Amministratore puo' nominare un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza o impossibilita' di agire. (c) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per non piu' di un periodo successivo. Restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati nominati ed abbiano assunto l'incarico. Se la carica di Amministratore diviene vacante piu' di centottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione e' richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante fino a centottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione e' richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Nel periodo di vacanza, il Vice Amministratore del precedente Amministratore esercita le funzioni di quest'ultimo, tranne quella di nominare un Vice Amministratore. (d) Il Presidente presiede ex officio il Consiglio di Amministrazione, ma non ha potere di voto, tranne voto decisivo nel caso di parita' dei voti espressi; (e) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente per iniziativa di questi o su richiesta di tre Amministratori. Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e' costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentino almeno i due terzi del potere di voto totale. Il Consiglio di Amministrazione puo' stabilire con regolamento una procedura per cui il suo Presidente possa, quando lo ritenga opportuno per gli interessi della Banca, richiedere una decisione del Consiglio di Amministrazione su una questione specifica senza convocare una riunione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione puo' altresi' stabilire procedure per l'approvazione di particolari operazioni finanziarie. (f) Il Consiglio di Amministrazione non si riunisce in sessioni con- tinue, non risiede nella Banca e non percepisce alcuna remunerazione o rimborso. Il Consiglio dei Governatori puo', a maggioranza speciale e secondo i termini e le condizioni che ritiene di stabilire, sostituire il Consiglio di Amministrazione non residente con un Consiglio di Amministrazione residente composto da non piu' di dodici Amministratori.
Accordo- art. 30
Articolo 30. Presidente, funzionari e impiegati (a) Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio d'Amministrazione, gli affari correnti della Banca e ne e' il rappresentante legale. Egli e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati. Nel nominare funzionari ed impiegati, tenendo conto dell'assoluta importanza dell'efficienza e della competenza tecnica, il Presidente da' il dovuto rilievo ad un reclutamento su ampia base geografica tra i membri della Banca, con la dovuta attenzione al reclutamento regionale. (b) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta dei Governatori e al potere di voto totale dei membri. Il Presidente, quando e' in carica, non puo' essere Governatore, ne' Amministratore, ne' Vice di uno dei due. Il Presidente resta in carica per cinque anni e puo' essere rieletto una volta. Cessa comunque dalla sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale. Se la carica di Presidente, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, elegge un successore per un periodo massimo di cinque anni. Il Consiglio dei Governatori stabilisce la remunerazione e le altre condizioni contrattuali del Presidente. (c) La Banca, il suo Presidente, i funzionari e gli impiegati nel prendere una decisione possono considerare solo gli elementi pertinenti alle finalita' e alle operazioni della Banca. Tali considerazioni sono valutate imparzialmente per raggiungere le finalita' della Banca. Il Presidente, i funzionari e gli impiegati della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca e non verso altre autorita'. Ciascun membro della Banca rispettera' il carattere internazionale di tale funzione, e si asterra' da ogni tentativo di influenzare uno qualsiasi di essi nell'adempimento delle sue funzioni.
Accordo- art. 31
Articolo 31. Votazioni (a) Il potere di voto di ciascun membro e' uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell'eventualita' che un membro non paghi una parte dell'ammontare dovuto per la porzione da versare delle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 5 del presente Accordo, e fintanto che continui in tale inadempienza, tale membro non puo' esercitare quella percentuale del suo potere di voto pari al rapporto percentuale tra l'ammontare dovuto, ma non pagato, ed il totale della parte versata delle azioni sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca. (b) Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori ciascun Governatore ha diritto di esprimere i voti del membro da esso rappresentato. Salva esplicita diversa disposizione del presente Accordo, tutte le decisioni del Consiglio dei Governatori sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto dei membri votanti. (c) Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha diritto di esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto. Un Amministratore che rappresenta piu' di un membro della Banca puo' esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nei presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto degli Amministratori votanti.
Accordo- art. 32
Articolo 32. Ubicazione (a) L'ufficio principale della Banca e' situato al Cairo, Repubblica Araba d'Egitto. (b) La Banca puo' istituire agenzie o filiali nel territorio di ciascun membro della Banca solo con una decisione del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza speciale.
Accordo- art. 33
Articolo 33. Depositari e canale di comunicazione (a) Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attivita' della Banca. (b) Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la Banca puo' comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto. Nelle situazioni in cui e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' una determinata azione possa essere intrapresa dalla Banca, tale approvazione e' data per concessa a meno che il membro muova obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo che la Banca puo' fissare al momento della notifica al membro dell'azione proposta.
Accordo- art. 34
Articolo 34. Scopi del capitolo Affinche' la Banca possa perseguire i propri scopi, i privilegi e le immunita' esposti in questo capitolo verranno accordati alla Banca nel territorio di ciascun membro.
Accordo- art. 35
Articolo 35. Procedimenti legali Azioni legali oltre quelle rientranti nel campo dell'Articolo 43 di questo Accordo possono essere intraprese nei confronti della Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione in un membro ove la Banca abbia un ufficio o abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione. Nessuna azione contro la Banca puo' essere intentata (i) da membri o da persone che agiscono per un membro o vantano rivendicazioni da esso o (ii) per problemi di personale. Le proprieta' e le attivita' della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da qualunque forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva o giudizio contro la Banca.
Accordo- art. 36
Articolo 36. Attivita' (a) Le proprieta' e le attivita' della Banca, comprese le attivita' dei Fondi Speciali, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di sequestro, ordinata dal potere esecutivo o legislativo. (b) Nella misura necessaria per attuare le proprie operazioni sotto tale Accordo, tutte le proprieta' e le attivita' della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
Accordo- art. 37
Articolo 37. Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi della Banca sono inviolabili, ovunque essi si trovino. (b) Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro lo stesso trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.
Accordo- art. 38
Articolo 38. Funzionari della Banca (a) Tutti i Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari, gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, e il Presidente: (i) sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nella loro capacita' ufficiale, e godono dell'inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti. Tale immunita' non e' applicata, tuttavia, alla responsabilita' civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati, esperti o dal Presidente; (ii) non essendo cittadini locali, sono loro accordate le stesse immunita' da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale, e le stesse facilitazioni relative alle norme sui cambi, di quelle accordate dai membri ai rappresentanti. funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri; e (iii) per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, e' garantito lo stesso trattamento che viene accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri. (b) Ai coniugi e ai diretti dipendenti del Presidente, dei funzionari, impiegati ed esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, che siano residenti nel paese in cui si trova la sede principale della Banca o qualsiasi altro ufficio o agenzia della Banca, ove sia possibile, compatibilmente con la legge di quel membro, deve essere concessa l'opportunita' di impiego in quel membro.
Accordo- art. 39
Articolo 39. Imposte (a) La Banca, le sue attivita', proprieta' ed entrate, e le sue operazioni e transazioni autorizzate da tale Accordo, e' esente da qualsiasi imposta e dazi doganali. La Banca e' immune anche da responsabilita' di esazione o pagamento di qualsiasi tassa o imposta. (b) Gli stipendi e gli altri emolumenti pagati dalla Banca ai Presidenti, funzionari o impiegati della stessa non sono gravati da nessuna tassa, a meno che un membro depositi, con il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo, una dichiarazione che tale membro intende mantenere per se' e per le sue suddivisioni politiche il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. la Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte. La Banca e' esente da qualsiasi obbligo di pagamento, ritenuta o esazione di tali imposte. (c) Nessuna tassa di alcun genere e' imposta sulle obbligazioni o sui titoli emessi o garantiti dalla Banca, compresi i dividendi o gli interessi relativi, quale ne sia il detentore, se tale tassa sia discriminatoria nei confronti di tale obbligazione o titolo o investimento per il fatto che esso sia (stato) emesso o garantito dalla Banca, o se la sola base giuridica per tale imposta sia il luogo o la divisa di emissione, resa pagabile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro mantenuto dalla Banca.
Accordo- art. 40
Articolo 40. Applicazione del presente capitolo Ciascun membro deve adottare prontamente quei provvedimenti necessari nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di rendere efficaci in accordo con la propria legislazione le disposizioni di questo capitolo, e deve informare la Banca in modo dettagliato sulle misure adottate.
Accordo- art. 41
Articolo 41. Rinuncie Le immunita', le esenzioni e i privilegi previsti in questo Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca e vi si puo' rinunciare, nella misura in cui e alle condizioni che la Banca vorra' stabilire, nei casi in cui una tale rinuncia non pregiudichi i suoi interessi. Il Presidente rinuncia all'immunita' relativa a qualsiasi funzionario, impiegato o esperto della Banca, nei casi in cui a suo avviso, l'immunita' impedisca il corso della giustizia e quando ad essa si possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze e alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto e il dovere di rinunciare a qualsiasi immunita', privilegio o esenzione relativi al Presidente.
Accordo- art. 42
Articolo 42. Interpretazione e applicazione dell'Accordo (a) Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un qualunque membro della Banca e la Banca o tra i membri della Banca, e' sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione e non sia altrimenti rappresentato direttamente nel Consiglio di Amministrazione, puo' mandare un rappresentante a partecipare a qualunque riunione del Consiglio di Amministrazione in cui tale questione venga esaminata. (b) In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo, qualsiasi membro puo' chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. In attesa del risultato del deferimento al Consiglio dei Governatori, la Banca puo', se lo ritiene necessario, agire sulla base della decisione del Consiglio di Amministrazione.
Accordo- art. 43
Articolo 43. Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione Fermo restando norme dell'Articolo 42 del presente Accordo, qualsiasi controversia tra la Banca e un membro o ex membro che si e' ritirato o e' stato sospeso, viene risolta secondo la procedura esposta nell'Allegato A del presente Accordo.
Accordo- art. 44
Articolo 44. Generali Il Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale, puo' modificare tale Accordo, compresi Prospetto e Allegato, ad eccezione del caso in cui sia richiesto il voto affermativo di tutti i membri per emendare le norme sui diritti di prelazione ai sensi degli Articoli 5 e 52, dell'Articolo 46 (ritiro) e del paragrafo (f) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo (limiti sulle responsabilita').
Accordo- art. 45
Articolo 45. Procedura Ogni proposta di modifica del presente Accordo, compresi il Prospetto e l'Allegato, da parte di un membro, o di un Governatore o di un Amministratore, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che sottopone la proposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. Se la modifica proposta e' raccomandata dal Consiglio di Amministrazione, verra' sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Governatori. Quando una modifica e' stata approvata regolarmente dal Consiglio dei Governatori, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. Gli emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo la data della comunicazione formale a meno che il Consiglio dei Governatori non indichi una data diversa.
Accordo- art. 46
Articolo 46. Ritiro Qualsiasi membro puo', dopo la scadenza dei tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento, dandone notifica scritta alla Banca1 presso la sua sede principale. Il ritiro diventa effettivo novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte della Banca. Il membro puo' revocare tale notifica, purche' non sia divenuta effettiva.
Accordo- art. 47
Articolo 47. Sospensione dei membri (a) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri previsti dal presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' sospenderlo. (b) Durante la sospensione, un membro non ha alcun diritto, ai sensi dei presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro e altri diritti previsti nel presente Capitolo e nel Capitolo IX del presente Accordo, ma rimane soggetto a tutti i suoi obblighi. (c) Il membro sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di estendere il periodo di sospensione o reintegri il membro.
Accordo- art. 48
Articolo 48. Diritti e doveri degli ex membri (a) Dopo che abbia cessato di essere membro, un ex membro rimane responsabile per tutte le sue obbligazioni, comprese quelle accessorie, derivanti dal presente Accordo, che fossero diventate effettive prima della cessazione dello stato di membro. (b) Fermo restando quanto previsto dal paragrafo (a) del presente Articolo, la Banca puo' stipulare un accordo con tale ex membro per l'appianamento delle rispettive richieste e obbligazioni. Qualsiasi accordo di tal tipo deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori.
Accordo- art. 49
Articolo 49. Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attivita' (a) Il Consiglio dei Governatori intraprendera' una revisione approfondita delle operazioni della Banca nel decimo anno dalla riunione inaugurale. (b) A seguito di tale revisione o in altri momenti. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' porre termine alle operazioni della Banca. (c) Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' vendere tutte o sostanzialmente tutte le attivita' della Banca, compreso il portafoglio di prestiti della Banca, a condizione che, prima di tale vendita, siano attuate disposizioni per saldare o prendere provvedimenti in merito a tutti i debiti verso i creditori e detentori di garanzie.
Accordo- art. 50
Articolo 50. Tutela dei creditori e altri alla cessazione Alla cessazione delle operazioni della Banca: (a) la Banca termina immediatamente tutte le attivita', salvo quelle inerenti l'ordinaria realizzazione, conservazione e preservazione delle sue attivita' e al regolamento delle sue obbligazioni; (b) la responsabilita' di tutti i membri per le sottoscrizioni al capitale della Banca continua finche' tutti i titoli dei creditori e detentori di garanzie siano stati rimborsati; e (c) la Banca prende immediate e appropriate misure per rimborsare o prendere provvedimenti rispetto a tutti i debiti nei confronti dei creditori e detentori di garanzie.
Accordo- art. 51
Articolo 51. Distribuzione ai membri (a) Dopo che la Banca abbia deciso in conformita' con il paragrafo (b) dell'Articolo 49 e si sia conformata ai paragrafi (a) e (c) dell'Articolo 50 del presente Accordo, o abbia venduto tutte o sostanzialmente tutte le attivita' della Banca ai sensi del paragrafo (c) dell'Articolo 49 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori potra' decidere, a maggioranza speciale, di effettuare una distribuzione ai membri in proporzione alla quota di ciascun membro nel capitale sottoscritto. Nessun membro ha diritto alla sua quota nelle attivita' della Banca finche' non abbia saldato tutti gli obblighi in sospeso verso la Banca. Le quote delle attivita' distribuite non devono necessariamente essere tutte uniformi quanto al genere di attivita'. Ogni ripartizione delle attivita' sara' fatta nei tempi determinati dal Consiglio dei Governatori e alle condizioni da esso ritenute giuste ed eque. (b) La Banca distribuira' qualsiasi attivita' rimanente dei Fondi Speciali in conformita' con i termini stabiliti dagli accordi relativi.
Accordo- art. 52
Articolo 52. Definizioni. a)Diritto di prelazione indica la ragionevole possibilita' per un membro di sottoscrivere, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio dei Governatori, una porzione dell'aumento del capitale equivalente alla proporzione tra la propria quota di capitale sottoscritto ed il capitale totale sottoscritto al momento immediatamente precedente tale aumento. b) Maggioranza speciale significa un voto affermativo espresso dai detentori dell'80% del potere di voto totale. c) Risorse del capitale ordinario della Banca comprendono: i) capitale autorizzato della Banca, incluse sia le quote delle azioni da versare sia quelle a chiamata; ii) i fondi raccolti con le operazioni di provvista della Banca in virtu' dei poteri conferiti dal paragrafo a) dell'Articolo 19 del presente Accordo; iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari, effettuati con o basati sulle risorse indicate ai punti i) e ii) del presente paragrafo; iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, ed il reddito derivante da garanzie, costituiti da o basati sulle risorse indicate ai punti i), ii) e iii) del presente paragrafo; e v) ogni altro fondo o utili conseguiti dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei suoi Fondi Speciali di cui al paragrafo d) del presente articolo. d) Risorse dei Fondi Speciali si riferisce alle risorse di qualunque Fondo Speciale e comprende: i) i fondi accettati dalla Banca per essere inclusi in un qualsiasi Fondo Speciale; ii) i fondi derivanti dal rimborso di prestiti o garanzie, e i proventi d'investimenti azionari, finanziati con risorse di un qualsiasi Fondo Speciale i quali, secondo l'accordo che regola tale Fondo Speciale, sono ricevuti da tale Fondo Speciale; e iii) l'utile derivante dall'investimento delle risorse dei Fondi Speciali, o dalle operazioni di qualunque Fondo Speciale.
Accordo- art. 53
Articolo 53. Firma, ratifica, accettazione o approvazione ed entrata in vigore. a) Il presente Accordo rimane aperto alla firma presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, per o per conto di tutti i membri eventuali i cui nomi sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo, e resta soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari, in conformita' con le loro rispettive procedure. b) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo ed i successivi emendamenti sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che agisce quale depositario del presente Accordo (in seguito denominato il «Depositario»). Il Depositario trasmette le copie autenticate del presente Accordo a ciascun firmatario, e notifica ai firmatari il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e le rispettive date, e la data in cui il presente Accordo entra in vigore. c) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 65% delle sottoscrizioni totali elencate nel Prospetto A del presente Accordo. d) Per ogni membro eventuale che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo che il presente Accordo sia entrato in vigore, il presente Accordo entra in vigore alla data di tale deposito. e) Qualora il presente Accordo non entrasse in vigore entro due anni dall'apertura alla firma, il Depositario convochera' una Conferenza delle parti interessate per determinare le azioni future.
Accordo- art. 54
Articolo 54. Riunione inaugurale. a) All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario convochera' la riunione inaugurale del Consiglio dei Governatori. Tale riunione si terra' presso la sede principale della Banca entro 60 giorni dalla data in cui il presente Accordo sara' entrato in vigore o appena possibile da allora in poi. b) Nel corso della riunione inaugurale, il Consiglio dei Governatori dovra': i) eleggere il Presidente e gli Amministratori; ii) adottare le misure necessarie per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca: e iii) adottare le ulteriori misure che riterra' necessarie per preparare l'inizio delle operazioni della Banca. c) La Banca deve notificare ai propri membri la data d'inizio delle sue operazioni.
Accordo- art. 55
Articolo 55. Registrazione. Il Depositario registrera' il presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformita' con l'articolo 102 >della Carta delle Nazioni Unite e le norme in seguito adottate dall'Assemblea Generale. Fatto il 28,8,1996, in un unico originale in lingua inglese.
Prospetto A-art.1
Prospetto A Articolo 1. Sottoscrizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Prospetto A-art.2
Articolo 2. Pagamento. a) Tutti gli obblighi di pagamento dei membri relativi al capitale iniziale vengono stabiliti in base al valore medio del Diritto Speciale di Prelievo in termini di una valuta liberamente adoperabile o dell'ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto 1995 e il 31 ottobre 1995. b) Ciascun membro originario deve pagare per la parte da versare delle azioni che ha sottoscritto in cinque rate pari ciascuna al venti per cento. Ogni membro deve pagare la prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore per tale membro del presente Accordo, e in accordo con i propri requisiti legislativi, deve pagare le rimanenti quattro rate ad un anno dalla data in cui la precedente rata e diventata esigibile. c) Il pagamento di ciascuna rata della porzione da versare delle azioni sottoscritte potra' essere effettuato in contante o nella forma di titoli di credito regolamentari infruttiferi, non negoziabili o simili obbligazioni denominate in valuta utilizzabile liberamente o in ECU, da riscuotere pro rata conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione al fine di rispettare le obbligazioni della Banca o le sue esigenze operative. d) Il pagamento dell'importo sottoscritto della quota a chiamata del capitale della Banca puo' essere soggetto a chiamata solamente se e quando richiesto dalla Banca per far fronte ai propri debiti. Le chiamate su qualsiasi parte di sottoscrizioni non pagate saranno uniformi su tutte le azioni. Se l'ammontare ricevuto dalla Banca sulla chiamata fosse insufficiente a sostenere le obbligazioni che hanno determinato la chiamata, la Banca puo' effettuare ulteriori chiamate successive sulle sottoscrizioni non pagate finche' il complessivo ammontare ricevuto sia sufficiente a soddisfare tali obbligazioni. e) Il pagamento delle sottoscrizioni in contanti deve essere effettuato in valuta liberamente adoperabile. Ai fini del presente articolo, una valuta liberamente adoperabile e una delle valute considerate liberamente adoperabili dal Fondo Monetario Internazionale. f) La responsabilita' sulle azioni e' limitata alla parte non pagabile del prezzo di emissione.
Allegato A-art.1
Allegato A Arbitrato Articolo 1. Le parti di una controversia entro l'ambito del presente Allegato sono tenute a cercare di dirimere tale controversia mediante trattativa prima di sottoporla ad arbitrato. Si presume che la trattativa e' esaurita se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un periodo di centoventi giorni dalla data di richiesta di avvio di una trattativa.
Allegato A-art.2
Articolo 2. Le procedure di arbitrato vengono istituite mediante notifica dalla parte che chiede l'arbitrato (il richiedente) indirizzata all'altra parte o parti della controversia (il convenuto). La notifica deve specificare la natura della controversia, il compenso richiesto e il nome dell'arbitro nominato dal richiedente. Il convenuto deve notificare al richiedente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, il nome dell'arbitro da esso nominato. Le due parti, entro un periodo di trenta giorni dalla data di nomina del secondo arbitro, devono scegliere un terzo arbitro, che agisce da Presidente del Tribunale Arbitrale (il Tribunale).
Allegato A-art.3
Articolo 3. Qualora il Tribunale non fosse costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente del Tribunale non ancora selezionato devono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o altra autorita' prescritta dai regolamenti adottati dalla Banca per effettuare la nomina.
Allegato A-art.4
Articolo 4. Nessuna parte ha il diritto di cambiare l'arbitro da esso nominato una volta che l'udienza della disputa sia iniziata. Nel caso in cui qualsiasi arbitro (compreso il Presidente del Tribunale) si dimetta, muoia o si renda incapace, viene nominato un successore nella maniera seguita per la nomina del suo predecessore, e tale successore ha i medesimi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede.
Allegato A-art.5
Articolo 5. Il Tribunale si riunisce per la prima volta nel tempo e luogo stabilito dal Presidente del Tribunale. In seguito, il Tribunale determina il luogo e le date delle sue riunioni.
Allegato A-art.6
Articolo 6. A meno che non venga stabilito diversamente in questo Allegato o concordato dalle parti, il Tribunale determina le proprie procedure.
Allegato A-art.7
Articolo 7. Il Tribunale e' il giudice della propria competenza, eccetto quando, se sia sollevata davanti al Tribunale un'obiezione secondo cui la controversia rientra nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo 42 del presente Statuto e il Tribunale ritenga l'obiezione motivata, l'obiezione viene deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio dei Governatori, secondo il caso, e i procedimenti di arbitrato vengono sospesi fino a che una decisione in materia venga raggiunta, la quale sara' vincolante per il Tribunale.
Allegato A-art.8
Articolo 8. Il Tribunale in ciascuna controversia entro l'ambito del presente Allegato, applica le disposizioni del presente Accordo, i regolamenti e le norme della Banca, e le norme applicabili di diritto internazionale.
Allegato A-art.9
Articolo 9. Il Tribunale concede udienza imparziale a tutte le parti. Tutte le decisioni del Tribunale devono essere prese con voto di maggioranza e dichiarare i motivi su cui sono basate. La sentenza del Tribunale deve essere scritta e firmata da almeno due arbitri, e una copia deve essere trasmessa a ciascuna parte. La sentenza e' definitiva e vincolante per le parti e non e' soggetta ad appello, annullamento o revisione.
Atto finale
ATTO FINALE La dichiarazione di Casablanca, emanata dai partecipanti al Vertice economico sul Medio Oriente/Nordafrica svoltosi dal 30 ottobre al 1 novembre 1994, ha richiesto per l'esame delle differenti opzioni per i meccanismi finanziari compresa la creazione di una "Banca di sviluppo del Medio Oriente e Nordafrica". Nel dare seguito alla dichiarazione di Casablanca, i rappresentanti delle parti e delle istituzioni interessate hanno partecipato ad incontri per considerare i mezzi per accrescere lo sviluppo economico nel Medio Oriente e nel Nordafrica, e, in particolare, per discutere l'istituzione di una banca di sviluppo per quella regione. Al Vertice economico per il Medio Oriente e Nordafrica tenutosi ad Amman dal 29 al 31 ottobre 1995, i partecipanti hanno raggiunto l'accordo per la creazione al Cairo di una Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo. Il 13/14 febbraio 1996 su invito del Governo della Repubblica araba d'Egitto, i rappresentanti dell'Algeria, la Repubblica araba d'Egitto, Austria, Canada, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Corea, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Organizzazione per la liberazione della Palestina, Russia, Tunisia, Turchia, e gli Stati Uniti d'America hanno partecipato all'incontro al fine, tra l'altro, di adottare e autenticare l'accordo istitutivo della Banca per la Cooperazione economica e lo sviluppo nel Medio Oriente e Nordafrica (da qui in poi "l'Accordo"). Partecipavano anche come osservatori delegati di: Australia, Bahrein, Francia, Norvegia, Oman, Qatar, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Ukraina e Yemen. A seguito di questo incontro, i rappresentanti dei partecipanti hanno adottato per consenso l'accordo, allegato di seguito. Questo atto finale fara' parte integrante dell'accordo. Le rappresentanze hanno anche autorizzato gli Stati Uniti d'America in qualita' di segretario ad inviare questo atto finale e l'accordo al Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha acconsentito a farsi depositario dell'accordo. Come notato nell'articolo 53 dell'accordo, esso sara' aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York da, per o per conto di tutti gli aspiranti membri i cui nomi sono inseriti nel prospetto A dell'Accordo. I rappresentanti hanno inoltre adottato per consenso l'allegata dichiarazione esplicativa sull'accordo che fornisce l'interpretazione chiarificatrice di alcuni aspetti dell'accordo. Fatto il 28.8.1996, in lingua inglese.
Dichiarazione
Dichiarazione esplicativa L'allegato accordo istitutivo della Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa e' il risultato dei negoziati avviati in conformita' con il mandato ricevuto dal vertice economico per il Medio Oriente e Nord Africa tenutosi a Casablanca dal 30 ottobre al novembre del 1994. Un Comitato ad hoc sulle istituzioni finanziarie per il Medio Oriente e Nord Africa ha preso in considerazione le opzioni relative alla creazione di nuovi meccanismi finanziari nella regione. In occasione del Vertice economico per il Medio Oriente e Nord Africa tenutosi ad Amman dal 29 al 31 ottobre 1995 i partecipanti hanno deciso che la Banca per la cooperazione e lo sviluppo sarebbe stata istituita al Cairo. La Banca ha il compito di sostenere lo sviluppo economico della regione e di servire come pilastro (fondamento) economico a sostegno del processo di pace in Medio Oriente. Le parti elencate nel prospetto A accetteranno nuovi membri che rispettino i criteri di partecipazione. Essi sperano che altri membri regionali associati al processo di pace del Medio Oriente, in particolare Siria e Libano, possano trovarsi presto in condizioni di entrare a far parte della Banca. E' intenzione delle patii aderenti alla Dichiarazione dei principi sulle Intese provvisorie per l'autogoverno, firmate a Washingion D.C. il 13 settembre 1993 e gli accordi attuativi, incluso l'Accordo provvisorio Israelo-palestinese sulla Striscia di Gaza e i Territori arabi occupati, attuare l'Accordo di fondazione della Banca in armonia con i summenzionati documenti. Le seguenti intese, adottate per consenso dalle parti elencate nel prospetto A, hanno lo scopo di guidare l'interpretazione degli articoli indicati, ma non fanno parte integrante dell'Accordo. Articolo 4, paragrafo (a) (ii) Nel contesto di una pace giusta, totale e duratura in Medio Oriente, i membri si impegnano a non erigere barriere politiche e a non porre restrizioni alla cooperazione economica con gli altri membri regionali, compresi boicottaggi ed altri ostacoli a tale cooperazione. Articolo 4, paragrafo (b) In occasione della sua riunione inaugurale ed in conformita' con gli articoli 44 e 45, il Consiglio dei Governatori puo' ammettere altri membri come membri originari emendando il prospetto A. Articolo 5, paragrafo (b) Nell'allocazione delle azioni non sottoscritte di cui all'ultima frase di questo paragrafo, i Governatori terranno conto dell'esigenza di assicurare una forte posizione finanziaria e una solida reputazione della Banca nel mercato dei capitali e porranno particolare attenzione al mantenimento del peso effettivo e proporzionale dei principali membri regionali. E' anche inteso che nessun membro e' obbligato a sottoscrivere alcuna allocazione di azioni non allocate in conformita' con questa disposizione. Nell'allocazione di azioni non allocate e/o non sottoscritte in conformita' con questo o altri articoli, la Banca deve essere guidata da intese riflesse nel resoconto del Presidente della riunione del Comitato ad hoc del 21 novembre 1995 che guida le allocazioni di azioni per il prospetto A originario. Articolo 7 Questo articolo non conferisce alla Banca l'autorita' sulla politica dei tassi di cambio dei membri. Esso stabilisce soltanto che venga determinato un particolare tasso di cambio tra le valute per le attivita' della Banca. A questo riguardo la Banca puo' consultarsi col FMI. Articolo 12, paragrafo (a) Questo paragrafo ha il fine di assicurare che gli investimenti della Banca procurino addizionalita'. Alla Banca si chiede di perseguire aggressivamente tutte le opportunita' coerentemente al mandato e alle risorse. Articolo 17, paragrafo (a) L'ultima frase di questo paragrafo assicura che la Banca richieda ai beneficiari di una garanzia di prestito l'assunzione di una parte del rischio. Articolo 18 Nel determinare le politiche di aggiudicazione dei contratti della Banca, il Consiglio di Amministrazione terra' conto dell'opportunita' di assicurare l'efficienza delle sue operazioni e l'efficacia delle relazioni di cofinanziamento con altre istituzioni. Articolo 19 e articolo 29, paragrafo (b) Ai fini di questo accordo, "l'ingresso" si verifica quando un aspirante membro deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo in conformita' con l'articolo 53 o uno strumento conforme ad una risoluzione sull'appartenenza come membro del Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo 4(b). Un aspirante membro ha aderito quando abbia depositato tale strumento. Articolo 29, paragrafo (a) (Cf. Articolo 30, paragrafo (a)) Il Consiglio di Amministrazione responsabile per le operazioni generali della Banca, puo' adottare norme sul personale. Articolo 29, paragrafo (f) Il Consiglio dei Governatori decidera' sui termini e condizioni per gestire un Consiglio d'Amministrazione residente qualora ne venga stabilito uno. Il Consiglio dei Governatori puo' stabilire regole per l'elezione dei Direttori di un Consiglio residente e terra' conto dell'esigenza di arrivare ad una distribuzione equilibrata dei seggi al Consiglio d'Amministrazione tra membri regionali e non. In assenza di una decisione per la creazione di un Consiglio di Amministrazione residentei i Direttori o i loro rappresentanti possono risiedere al Cairo a spese del membro o della propria rappresentanza. La Banca rendera' disponibili per i Direttori appropriati servizi per gli incontri e le consultazioni. Articolo 41 Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio dei Governatori possono considerare la possibilita' di creare procedure e criteri per attribuire la responsabilita' di decidere sugli atti di rinuncia in conformita' all'articolo 41. Articolo 52, paragrafo (b) Gli aspiranti membri comprendono l'importanza, nel prendere decisioni a maggioranza speciale, di assicurare un forte sostegno regionale a queste decisioni. Articolo 53: Generale L'ammissione dei nuovi membri, in conformita' con l'articolo 4 (b) sara' governata dai termini di una risoluzione di partecipazione del Consiglio dei Governatori che dovrebbe includere disposizioni sull'accettazione da parte dei nuovi membri di tutti gli obblighi previsti dall'Accordo ed indicare che gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso le Nazioni Unite. Articolo 53 paragrafo (b) Un aspirante membro che figura nel prospetto A deve depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione entro la data ultima per diventare membro originario secondo l'articolo 4 (a), inclusa una data decisa dal Consiglio dei Governatori. Allegato A, Articolo 3 La decisione sull'organo della Banca che nomina un'autorita' competente ad effettuare la nomina (oltre al Presidente della Corte internazionale di Giustizia) terra' conto di decisioni simili prese da banche multilaterali di sviluppo. Gruppo di lavoro transitorio I delegati hanno deciso di stabilire e dare mandato ad un gruppo di lavoro transitorio, residente al Cairo.
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