Entrata in vigore della legge: 11-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attivita' lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello stesso scambio di note.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Scambio di note
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. 388 L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare rucevuta della nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana relativa all'accordo bilaterale sull'attivita' lavorativa dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi, il cui testo e' il seguente. Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attivita' lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi. Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo: 1. I familiari a carico del personale diplomatico consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocita' ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attivita' lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico: a) coniugi; b) figli non sposati di eta' compresa tra 18 e 21 anni; c) figli non sposati di eta' compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore; d) figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica. 3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti: In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovra' segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un'offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste di collocamento presso la Sezione Circoscrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovra' rivolgersi altresi' all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente. Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovra' rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verra' fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano 4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attivita' lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro nonche' di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali. Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell' Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo. 5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunita' dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa della esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorita' giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attivita' lavorativa ma coperto da immunita', il Paese ricevente puo' richiedere l'esenzione dall'immunita'. Il Paese di origine dara' seria considerazione a tale richiesta. 6. L'autorizzazione al lavoro, sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato. 7. L'autorizzazione al lavoro e in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale. 8. L'autorizzazione al lavoro non comportera' variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari." Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Tale accordo avra' durata indeterminata salva la facolta' di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi. L'Ambasciata degli stati Uniti d'America concorda sul contenuto della nota summenzionata e coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione. Ambasciata degli Stati Uniti d'America, (F.to Amb. R. Bartholomew) Roma, 9 giugno 1997 Al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Il Ministero degli Afrari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attivita' lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo: 1. I familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocita' ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attivita' lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico: a) coniugi; b) figli non sposati di eta' compresa tra 18 e 21 anni; c) figli non sposati di eta' compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore; d) figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica. 3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti: In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovra' segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un'offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimonlale Diplomatico della Repubblica dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste di collocamento presso la Sezione Circoscrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovra' rivolgersi altresi' all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente. Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovra' rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verra' fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano 4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attivita' lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, non che di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali. Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell' Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 Maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo. 5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunita' dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dalla esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorita' giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attivita' lavorativa ma coperto da immunita', il Paese ricevente puo' richiedere l'esenzione dall'immunita'. Il Paese di origine dara' seria considerazione a tale richiesta. 6. L'autorizzazione al lavoro sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato . 7. L'autorizzazione al lavoro e in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale. 8. L'autorizzazione al lavoro non comportera' variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari". Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'Amenca concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle farmalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Tale accordo avra' durata indeterminata salva la facolta' di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America gli atti della sua piu' alta considerazione Roma li, 9 giugno 1997 Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ROMA