DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999, n. 61

Type DPR
Publication 1999-02-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-3-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prevedendo all'articolo 5, comma 3, che l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 6

Segreteria tecnica

1.Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica e' ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.

2.L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto puo' essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilita' relative alla quiescenza.

3.Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento economico degli esperti e' stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4.L'incarico di esperto e' a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico puo' essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico e' proporzionalmente ridotto.

5.Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilita', i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

6.Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre puo' essere destinato all'unita' operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Note all'art. 6: - L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 430/1997, e' riportato integralmente nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430/1997: 5. "E' istituito il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo e' attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal nucleo".

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))

Art. 8

Abrogazioni

1.E' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

2.E' abrogato altresi' l'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con esclusione dei commi 1 e 10. Le risorse finanziarie ivi previste continuano ad essere destinate alle attivita' istituzionali della Cabina.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 9

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la ''Cabina di regia nazionale'' come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi. 2-9. (Abrogati). 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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