DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 60
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Presupposto dell'imposta
1.L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Per quanto concerne il titolo della legge 3 agosto 1998, n. 288, vedi nelle note alle premesse. - Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi in nota all'art. 11. - Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 17. Note alle prermesse: - L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998. - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 28 dicembre 1951. Successivamente il decreto legislativo n. 504 del 1998 ne ha disposto l'abrogazione.