DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 70
Entrata in vigore del decreto: 9-4-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 191 del 1998, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
F i n a l i t a'
1.Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' organizzative disciplinate nel presente decreto.
2.Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
3.Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 191 del 1998. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), e' il seguente: "1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa". "4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprie leggi". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, reca: "Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge n. 191 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 3
Progetti di telelavoro
1.Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2.Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti.
3.Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4.Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
5.Il progetto e' approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato.
6.Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro.
7.Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
8.Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformita', garanzia e trasparenza.
9.Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Art. 4
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1.L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.
2.La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformita' alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
3.Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.
Art. 5
Postazione di telelavoro
1.La postazione di telelavoro e' il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attivita' di telelavoro.
2.La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi' la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.
3.I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi' tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4.Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
5.La postazione di telelavoro puo' essere utilizzata esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro.
6.Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalita' per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Art. 6
Regole tecniche
1.L'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.
Art. 7
Verifica dell'adempimento della prestazione
1.Il progetto di cui all'articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2.La verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.
Art. 8
Trattamento economico e normativo
1.La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2.La contrattazione collettiva definisce le modalita' per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
Art. 9
Norma finale
1.Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.
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