DECRETO 15 marzo 1999, n. 104
Entrata in vigore del decreto: 6-5-1999
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che conferisce al Ministero del commercio con l'estero la facolta' di concedere contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi, e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999, n. 32/99;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1.Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2.Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l'estero.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note al titolo: - Per il titolo della legge n. 1083/1954 vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1998 vedi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, recante "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 29 novembre 1954. - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: "Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995: "40. Gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del gia' citato decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998: "3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997: "5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi: c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine dei procedimenti, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forma di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedi nelle note alle premesse.
Art. 2
Domanda di contributo e presentazione del progetto
1.La domanda di ammissione al contributo e' presentata al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
2.La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui viene attuato il programma.
4.Il programma di cui al comma 3 reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle iniziative e, in particolare, i risultati raggiunti, nonche' la descrizione dell'attivita' destinata a ciascun settore merceologico.
5.Il Ministero approva i progetti dell'attivita' verificandone la validita' tecnicoeconomica e tenendo anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attivita' promozionale, emanate dal Ministero stesso.
Art. 3
Relazione sull'attivita' svolta
1.Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la documentazione relativa alle spese sostenute.
Art. 4
Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario
2.Il contributo e' determinato tenendo conto della relazione sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di rendicontazione dei progetti.
3.Il contributo, aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, non puo' essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute. Il limite anzidetto e' elevato al 70 per cento qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori ricompresi nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2981/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193/5: "Art. 8 (Obiettivo n. 1). - 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i Dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, le isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Velenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10: i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca".
Art. 5
Verifiche e controlli
1.Il Ministero, durante la esecuzione del programma, puo' chiedere relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della predetta attivita' di controllo, il Ministero puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti.
Art. 6
Modelli di domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attivita'
1.Con provvedimento del dirigente della direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo di cui all'articolo 2 nonche' della relazione sull'esecuzione del programma di attivita' di cui all'articolo 3.
Il Ministro: FASSINO
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1999
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 12 --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/04/1999, n. 94 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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