DECRETO 31 dicembre 1998, n. 521
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, recante norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace, che attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la determinazione degli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha all'articolo 24 espressamente conservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti ed organismi appositamente istituiti in favore degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed ai loro familiari;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni o circoli fra militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale, al comma 12 dell'articolo 13, disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, alle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di ristoro, case del soldato e foresterie operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione al comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale risulta modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che all'articolo 3 disciplina l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, che all'articolo 8 devolve all'ufficio del segretario generale le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, previste all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio nonchè delle famiglie del personale stesso;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 5617 del 31 dicembre 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità degli interventi di protezione sociale
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