DECRETO 17 febbraio 1999, n. 72
10/4/1999
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia" e in particolare il comma 4 dell'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e demanda ad un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', degli organi di amministrazione e di controllo, della sede, delle modalita' di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 3 e 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 10;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 6 aprile 1998, 27 luglio 1998 e 12 ottobre 1998;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (note n. 2181/III.6/1998 del 19 ottobre 1998 e n. 34/III.6/99 del 12 gennaio 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazione, sede e definizioni
1.L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, e' un ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale che promuove e coordina attivita' di studio e ricerca sulla e per la montagna, sotto la vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2.L'INRM ha sede in Roma ed e' articolato, con proprie strutture, sul territorio nazionale; esso opera in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca, nazionali e internazionali, pubbliche e private.
Nota all'art. 1: - La legge 7 agosto 1997, n 266, prevede: "Interventi urgenti per l'economia".
Art. 2
Autonomia e controllo
1.L'INRM gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle strutture operative, l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2.La gestione finanziaria dell'INRM e' sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Note all'art. 2: - L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168, cosi' recita: "Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti. 2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avra' preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovra' essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti di cui al presente articolo: a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi l, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4". - La legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
Art. 3
A t t i v i t a'
1.L'INRM persegue le proprie finalita' istituzionali anche in collaborazione con regioni, enti locali, universita', enti di ricerca ed altri istituti pubblici e privati, centri nazionali ed internazionali.
Art. 4
Programmi di intervento
1.L'INRM predispone programmi triennali di attivita' che vengono trasmessi al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali di programmazione della ricerca nazionale di cui all'articolo l del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2.Le risorse finanziarie dell'INRM sono costituite dai contributi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' dai corrispettivi di contratti e convenzioni, da proventi di attivita' proprie e da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che collaborano, previa convenzione, alle attivita' del medesimo.
3.Le modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 2.
Note all'art. 4: - L'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede: "Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR); di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura. 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Per il titolo della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
O r g a n i
Art. 6
P r e s i d e n t e
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalita' di riconosciuta qualificazione nei settori scientificoistituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico; c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio scientifico e sovrintende all'andamento generale dell'Istituto; d) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente; e) nomina il direttore generale di cui all'articolo 8; f) adotta, in caso di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva; g) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalita'. 3. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso. 3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalita' in base alle quali sono comunicati o diffusi. 5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 7
Consiglio di amministrazione
2.Il consiglio puo' essere integrato da rappresentanti in numero non superiore a tre, su richiesta e designazione di organismi pubblici e privati che si impegnano ad erogare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Istituto non inferiore a lire cinquecento milioni annui. Se tali soggetti sono piu' di tre, entrano a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti degli organismi che contribuiscono con gli importi finanziari maggiori.
3.I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
4.Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
5.Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.
Nota al1'art. 7: - L'art. 4 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recita: "Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca. 2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST). 3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati: a) le aree di riferimento e il numero dei CSN; b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo; c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea; d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione; e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. I consigli e l'assemblea: a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale; b) svolgono attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca".
Art. 8
Direttore generale
1.Il direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, e' nominato dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta.
2.Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto".
Art. 9
Consiglio scientifico
2.I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3.Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli espressi dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
4.Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto, sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 7.
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti
2.I componenti di cui alle lettere a) e b) possiedono una qualifica dirigenziale. Tutti i componenti sono iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88.
3.I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4.Per la validita' delle adunanze del collegio e' necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
5.Le modalita' di convocazione, delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.
6.Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, provvede al riscontro degli atti di gestione, verifica la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
Art. 11
P e r s o n a l e
La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' costituita da venti unita' e con i regolamenti di cui all'articolo 2, e' articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalita' di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni pubbliche e degli enti di ricerca e sperimentazione. 2. Presso l'INRM opera personale comandato da pubbliche amministrazioni e, previo assenso e nell'ambito di convenzioni, personale delle universita', di enti pubblici e privati e delle imprese. 3. Entro i limiti del proprio bilancio l'INRM puo' stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale.
Il Ministro: Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 14
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