DECRETO 1 dicembre 1998, n. 515

Type Decreto
Publication 1998-12-01
Ultimo aggiornamento 1999-03-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-4-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto minitenale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei mollusch bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 con il quale e' stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997 - supplemento ordinario;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;

Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il parere favorevole reso all'unanimita' dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 15 luglio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Visto il nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il Ministero per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, puo' affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione di tale tipo di pesca, con le modalita' e nei limiti di cui al presente decreto.

2.La gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' conferita, su richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria della pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data della domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della pesca e' revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui aderiscano un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.

3.Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le politiche agricole la richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto, allegando la delibera dell'organo direttivo del consorzio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

2.Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

3.Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure previste dalla lettera g), ove ritenga necessario approfondire la proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure tecniche diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4.AI fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della relativa attivita', il consorzio puo' prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo nei confronti degli aderenti al consorzio medesimo.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982, citata nelle premesse del presente decreto: "Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art.1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in ''Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare''; a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 deIla legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al settimo. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato".

Art. 3

1.Il consorzio, nell'ambito territoriale del consorzio medesimo, esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di pesca dei molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco.

2.Alle persone incaricate dal consorzio della vigilanza e' attribuita, secondo le modalita' previste dalla vente normativa, la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio stesso.

Art. 4

1.Ai fini della gestione razionale degli stock di molluschi bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di pesca, due o piu' consorzi operanti in compartimenti contigui, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la gestione sperimentale, per periodi non inferiori ad un anno, nelle aree di loro competenza.

2.Il Ministero per le politiche agricole, su parere conforme del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, dispone in ordine alle modalita' di gestione e controllo dell'attivita', nonche' agli organi della sperimentazione sovracompartimentale. Al termine del periodo suddetto, il Ministero, con la procedura prevista dal presente comma, dispone in ordine all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando i relativi provvedimenti.

3.Il Ministero per le politiche agricole, sentite le associazioni nazionali di cui all'articolo 1, puo' revocare l'affidamento della gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto.

4.La disciplina recata dal presente articolo non si applica alle gestioni sperimentali di carattere sovracompartimentale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, in premessa citato.

Il Ministro: De Castro

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4

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