DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82
Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/1999.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1
Promessa solenne
1.All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione.
3.La promessa solenne in forma individuale e' prestata alla presenza di due testimoni.
4.La promessa solenne in forma collettiva puo' essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale gia' in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto".
5.Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e' redatto processo verbale.
6.Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e' il seguente: "Art. 29 (Regolamento di servizio). 1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. 2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili Con essa: a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonche' quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni; b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il comma 14 dell'art. 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "Art. 14. - Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie: a) il trattamento economico; b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative; c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti; e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale; g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche; h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 11 del t.u, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: "Art. 11 (Promessa solenne e giuramento). - L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego".
Art. 2
Giuramento
1.All'atto dea nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'articolo 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro".
3.Il giuramento in forma collettiva e' prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio.
4.Del giuramento, in qualunque forma prestato, e' redatto processo verbale.
5.Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 3/1957 vedi in nota all'art. 1.
Art. 3
Ausiliari di leva
1.Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo
2.2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli 1 e 2.
Art. 4
Bandiera del Corpo
1.Le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le modalita' di utilizzazione sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.
Nota all'art 4: - Il D.P.R. 19 ottobre 1993, n. 435, reca: "Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' delle modalita' di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di essa".
Art. 5
Onori
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalita' di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di polizia penitenziaria".
2.Al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al vice direttore generale e ai direttori degli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.
Nota all'art. 5: - Il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 reca: "Regolamento sul servizio territoriale e di presidio".
Art. 6
Tessere di riconoscimento
1.Le tessere di riconoscimento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validita': dieci anni dalla data del rilascio".
2.I colori delle tessere sono: - marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; - blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; - verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti; - rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3.Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".
4.Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5.Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validita' quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395": "Art. 57 (Tessera di riconoscimento). - 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio. 2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395: "3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che e' istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 febbraio 1994, reca: "Determinazione delle caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria".
Art. 6-bis
(( (Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria) ))
((
1.Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data del rilascio". 2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro. 3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario". 4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.
))
TITOLO II GERARC IA E SUBORDINAZIONE
Art. 7
Subordinazione gerarchica e funzionale
1.Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui e' addetto.
2.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 e' tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395: "Art. 9 (Doveri di subordinazione). 1. - Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria; d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici". "Art. 10 (Ordine gerarchico e rapporti funzionali). - 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' ritenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti. 3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. 4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale". - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: "Art. 2 (Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. 2. Nell'ambito dello Stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. 3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".
Art. 8
Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
1.L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 10 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, vedi nelle note all'art. 7.
Art. 9
Facolta' di rivolgersi ai superiori
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.
2.Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.
TITOLO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI
Art. 10
Norme generali di condotta
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalita', imparzialita' e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita' ed astenendosi altresi' da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.
2.Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
Art. 11
Formazione e aggiornamento professionale
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalita' e costante aggiornamento.
Art. 12
Saluto
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.
2.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i reparti inquadrati sono altresi' tenuti a rendere il saluto alle autorita' ed ai simboli indicati nell'allegato E al presente regolamento.
3.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in divisa rende il saluto secondo le modalita' previste per le Forze armate.
4.Sono dispensati dal saluto: - il moviere; - il personale a bordo di veicoli e di natanti; - il personale ii' servizio di scorta di sicurezza - il personale in servizio di scorta alla bandiera; - il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale degli istituti e servizi penitenziari, delle scuole e degli istituti di istruzione, degli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria e il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.
5.Il saluto e' reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale del Corpo di polizia penitenziaria viene a contatto per ragioni di ufficio.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, vedi nelle note all'art. 7.
Art. 13
Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali
1.E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.
2.I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale sono improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" e' reciproco.
3.Nei rapporti interpersonali e' obbligatoria l'indicazione della qualifica.
Art. 14
Cura della persona
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di porre particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
2.Il personale ha altresi', l'obbligo di porre particolare cura affinche' l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonche' i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignita' della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
5.Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'abito civile ed e' fuori servizio, e' fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni.
Art. 15
Doveri di comportamento
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al rispetto e alla lealta' di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei dipendenti.
2.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialita' e nel rispetto della dignita' della persona.
3.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.
Art. 16
Obbligo di reperibilita'
1.Il personale dal Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita' ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n.395, ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile.
2.Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possono essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilita' di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 27, comma 1, puo' disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3.In caso di assenza o di impedimento del comandante del reparto, colui che lo sostituisce ai sensi dell'articolo 32 e' tenuto ad assicurare la propria reperibilita' con le stesse modalita' stabilite dal comma 1.
Nota all'art. 16: - Il testo del comma 5 dell'art. 18 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilita' per l'intera durata dell'esigenza".
Art. 17
Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari
1.Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395): "Art. 10 (Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni). - 1. Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni. 2. Il superiore che rileva l'infrazione deve: a) contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile; b) procedere alla sua identificazione; c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento; d) dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni; e) inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione. 3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione".
Art. 18
Segreto d'ufficio
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, secondo il disposto dell'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2.Restano ferme le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, al decreto del Ministero di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, ed alle altre disposizioni che regolano la materia.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 15 del citato D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento". - Il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente: "Art. 32 (Diritti e doveri). 1. - I diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle norme del presente decreto". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 353, reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, reca: "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso".
Art. 19
Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
2.Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3.Per la custodia dell'armamento di reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n.551 recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.
Nota all'art. 19: Si trascrive il testo degli articoli 4 e 7 del D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551: "Art. 4 (Armamento di reparto). 1. L'armamento di reparto e' costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonche' per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore. 2. Le armii di reparto sono custodite nelle armerie". "Art. 7 (Gestione e custodia dell'armamento). - 1. L'armamento e' gestito dagli uffici consegnatari. 2. L'armamento di reparto e' custodito e mantenuto in efficienza in una o piu' armerie in relazione alle esigenze. 3. Le armerie devono essere costituite ed organizzate in locali che offrano le indispensabili garanzie di sicurezza, che siano muniti di sistemi di allarme che consentano il controllo degli accessi, che siano strutturati con porte provviste di idonee serrature e che dispongano di vani luce blindati o protetti da inferriate o grate. 4. Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dell'armamento, ivi compresi gli esplosivi e gli artifici, si applicano, in quanto compatibili, le direttive e le istruzioni del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissioni".
TITOLO IV SERVIZI CAPO I NORME GENERALI
Art. 20
Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio
1.Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria.
2.Le disposizioni emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorita' emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalita' tali da garantirne la riservatezza, che ne cura l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del reparto o, nei casi in cui cio' e' opportuno, di altro suo delegato.
Art. 21
Impiego nei servizi
1.Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica, ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola secondo criteri di rotazione, salva l'applicazione del criterio della specializzazione professionale, ove previsto.
2.Ai posti di servizio che richiedono particolare esperienza e' destinato, su proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianita' di servizio ed attitudine.
3.Lo svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalita' e' di regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che puo' essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia.
4.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di eta' viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
5.La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con prole di eta' inferiore a tre anni, nonche' al personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto".
Art. 22
Impiego dei rinforzi
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il Direttore dell'istituto, sentito, ove possibile, il comandante del reparto, ne fa richiesta al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
2.Il Provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo strettamente necessario, informandone il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3.Qualora non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza secondo le modalita' di cui al comma 2, il provveditore informa immediatamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 88 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure preventive e limitative della liberta'): "Art. 88 (Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in Servizio di pubblica sicurezza). - Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero".
Art. 23
Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio.
1 Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di presertarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, accertandosi in tempo utile dell'orario e delle modalita' del servizio da svolgere. 2. Qualora sia possibile, il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari che regolano il servizio al quale e' addetto ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente ad esse.
Art. 24
Doveri generali nell'espletamento del servizio.
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonche' dalle altre disposizioni ad esso importante.
2.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignita' dei detenuti: 1) vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti; 2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche' siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche' all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare; 3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati; 4) vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica; 5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario; 6) vigilare affinche' i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino; 7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito; 8) fornire elementi utili per l'attivita' di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; 9) tener conto, nello svolgimento della propria attivita', delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.
Nota all'art 24: - Si trascrive il testo degli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431: "Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della personalita'). - L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene c le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione. L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate". "Art. 29 (Programma individualizzato di trattamento). - La compilazione del programma di trattamento e' effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nel precedente arti colo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore".
Art. 25
Riconoscimento in servizio
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, e' tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2.Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualita' o allorche' l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, nonche' di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.
Nota all'art. 25: - Il testo del comma 4, dell'art. 7 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso".
Art. 26
Obblighi del personale al termine del servizio
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve riferire, anche verbalmente, al preposto al servizio per gli adempimenti di legge su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, salve le annotazioni sull'apposito registro, se previsto, e fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2.Il personale deve comunque informare immediatamente, fermo restando l'adempimento di cui al comma 1, il preposto al servizio degli eventi in atto che, per la loro natura, richiedano interventi immediati.
3.Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non sia avvenuta la sua sostituzione.
Art. 27
Obbligo di permanenza in servizio
1.Quando ne ricorre la necessita' e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2.La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il comandante del reparto. Di tale protrazione il direttore informa senza ritardo il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
3.In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il comandante del reparto puo' disporre quanto previsto dal comma 1 dandone al piu' presto notizia al direttore.
Art. 28
Controlli sui servizi
1.Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduita' il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente.
2.Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'istituto di istruzione.
3.Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
Art. 29
Ordini per la disciplina dei singoli servizi
1.Le disposizioni generali e particolari relative alle modalita' di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del reparto.
2.Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che puo' essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.
3.Presso ciascun posto di servizio e' conservata copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che e' comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.
Art. 30
Foglio di servizio
1.Il foglio di servizio e' il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29.
2.Il foglio di servizio, predisposto dal comandante del reparto, approvato dal direttore ed esposto poi nell'apposito albo, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, deve contenere il cognome, il nome e la qualifica del personale, il tipo del servizio e il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, l'uniforme prevista e l'eventuale armamento e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o generale, in applicazione delle disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'articolo 29.
3.Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al personale interessato dal comandante del reparto o da un suo delegato.
4.Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.
Art. 31
Reparto. Compiti ed autonomia del comandante
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto.
2.Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.
3.Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformita' al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
4.Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonche' di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinche' il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialita', sia conforme ad umanita' ed assicuri il rispetto della dignita' della persona.
7.Quando ricorrono le situazioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al piu' presto al direttore.
Note all'art. 31: - Il testo del comma 2, dell'art. 23, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente: "2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartite dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore cooperatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena". - Per il testo degli articoli 28 e 29 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, vedi in nota all'art. 24. - Il D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551, reca: "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria". Per il testo dell'art. 88 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, vedi in nota all'art. 22.
Art. 32
Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto
1.In caso di assenza o impedimento del comandante del reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del reparto e' assunta dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica piu' elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore.
2.Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria puo' in ogni caso disporre che la titolarita' della funzione di comandante del reparto sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.
Art. 33
Unita' operative
1.Nell'ambito del reparto sono organizzate unita' operative, che comprendono piu' posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse e' preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di piu' unita' operative puo' essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate.
3.Le unita' operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta puo' essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.
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