LEGGE 1 aprile 1999, n. 84
Entrata in vigore della legge: 3-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto ______
Avvertenza: Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1999, N. 16. All'articolo 1: al comma 1, dopo la parola: "Conferma" sono inserite le seguenti: ". Ulteriore nomina"; al comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: "b -bis) al comma 2, le parole: ''Fermo restando il limite di eta' di cui al comma 1,'' sono soppresse". All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "3 dicembre 1998," sono inserite le seguenti: "recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace,". Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime".
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