DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 352

Type DPR
Publication 1999-07-28
Ultimo aggiornamento 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29/10/1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 gennaio e del 15 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 marzo e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro della difesa, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per la solidarieta' sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione Ufficio nazionale

2.Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una segreteria particolare alle sue dirette dipendenze.

3.Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso. L'ufficio del servizio civile e' struttura di livello dirigenziale generale ed e' diretto da un dirigente generale ed articolato in servizi di livello dirigenziale. L'ufficio di segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro personale dirigente e sono articolati in servizi di livello dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre strutture ubicate a livello regionale.

4.Con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i principi e gli obiettivi delle convenzioni e degli accordi previsti dall'articolo 8 della legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi dell'Ufficio nazionale, nonche' i parametri di valutazione delle attivita' e gli altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta dall'Ufficio nazionale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e' il seguente: "3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 e' il seguente: "Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocraticoamministrativi; c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4; d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio; e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta; f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b); g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge; h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative; i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza; l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile. 3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e' preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente. 6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo degli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione di disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri". "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2, dell'art. 24. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore". - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a)-d) (Omissis); e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative".

Art. 2

Attribuzioni degli uffici

1.L'ufficio di segreteria generale cura: la programmazione del servizio civile; la predisposizione delle forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta e la predisposizione dei piani di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), della legge; la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il servizio civile all'estero, l'elaborazione delle intese bilaterali previste all'articolo 9, comma 5, della legge, ed i rapporti con l'Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi in materia di servizio civile, i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponendo i protocolli d'intesa di cui all'articolo 8; le relazioni con il pubblico; la progettazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo permanente di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge; la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i rapporti con il Ministero della difesa per il coordinamento delle informazioni da fornire ai giovani chiamati alla leva, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; l'attivita' ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori in servizio; i rapporti con le prefetture nei casi previsti all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge; l'attuazione del programma delle verifiche a campione e di quelle periodiche sugli enti con piu' di 100 obiettori. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.

2.L'ufficio del servizio civile cura: l'organizzazione e la gestione della chiamata in servizio degli obiettori e dell'impiego tramite assegnazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati; la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza e dell'elenco degli obiettori di coscienza soggetti a richiamo; l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, al servizio civile degli obiettori che ne facciano richiesta ed il relativo accertamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 1 dell'articolo 9 della legge, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 della legge; la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge e la definizione dei progetti di impiego; la gestione dell'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge; la programmazione delle attivita' di formazione degli obiettori e aggiornamento dei responsabili degli enti e delle organizzazioni. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.

3.L'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso cura: gli adempimenti amministrativi e contabili di cui all'articolo 7; la gestione del personale in servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche; la predisposizione dei provvedimenti previsti dal regolamento generale di disciplina di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge; l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 1, della legge; la gestione della dotazione di attrezzature informatiche ed elettroniche e dei programmi a disposizione dell'ufficio e delle sedi regionali; l'attivazione delle procedure per la sicurezza delle informazioni e degli archivi informatici e per la certificazione della firma elettronica. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.

4.Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, alla articolazione degli uffici in servizi, e alla relativa dotazione organica.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo del comma 5 dell'art. 9 della citata legge n. 230 del 1998, e' il seguente: "5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, puo' essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, reca: "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il testo dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 230 del 1998, reca: "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999". - Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998, reca: "1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori". - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 230 del 1998 reca: "Art. 2. - 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata". - Il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 reca: "1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista degli obiettori". - Il testo dell'art. 15, comma 3, della citata legge n. 230 del 1998 reca: "3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile". - Il testo dell'art. 17, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998 reca: "4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate". - Il testo dell'art. 18, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 reca: "1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilita' penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile".

Art. 3

Sedi regionali

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

Art. 4

Adempimenti del Ministero della difesa

2.Alla data della assunzione da parte dell'Ufficio nazionale della responsabilita' della gestione del contingente, della chiamata in servizio degli obiettori e della assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio - trasmette integralmente all'Ufficio nazionale la base dati relativa agli obiettori in servizio alla stessa data, alla loro assegnazione ed al loro stato di servizio.

Note all'art. 4: - La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza". - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 230 del 1998 reca: "Art. 4. - 1. I cittadini che a norma dell'art. 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine e' ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'art. 1 della presente legge nonche' l'attestazione, sotto la propria personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreche' la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999. 2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge".

Art. 5

Collaborazione del Ministero della difesa

1.Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale stipula uno o piu' protocolli d'intesa con il Ministero della difesa per la definizione delle misure e delle forme di collaborazione di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge e di ogni altra misura e forma di collaborazione utile ad affrontare e risolvere tempestivamente i problemi e i disagi per gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati derivanti dal trasferimento di competenze disposto dalla legge.

2.Il personale militare richiamato dalla categoria dell'ausiliaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nel numero massimo di quindici unita', con funzioni di consulenza e assistenza per il conseguimento dei compiti previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge, e' impiegato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della specifica normativa.

3.I nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge potranno essere utilizzati per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a supporto della attivita' e dei compiti delle sedi regionali e del servizio ispettivo.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

Art. 6

Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale

1.Fino al 31 dicembre 1999, i nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge ed in relazione ai quali il Ministro della difesa abbia adottato il provvedimento di accoglimento sono trasmessi all'Ufficio nazionale del servizio civile entro trenta giorni dalla determinazione, unitamente a tutta la documentazione concernente l'obiettore. Nello stesso termine e' data comunicazione della mancata decisione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge, nonche' dell'esito dei contenziosi instaurati dagli interessati ai sensi dello stesso articolo 5.

2.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale convoca la conferenza dei servizi per la creazione dei collegamenti informatici per pervenire all'accertamento per via telematica dei dati relativi alle cause ostative all'acquisizione dello status di obiettore di coscienza di cui all'articolo 2, comma 1, della legge.

3.Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge, l'Ufficio nazionale provvede a definire le condizioni di prestazione dell'obbligo di leva degli obiettori di coscienza in piena coerenza con quanto disposto per i militari di leva; a tal fine il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio tiene costantemente aggiornato l'Ufficio nazionale delle determinazioni amministrative concernenti le modifiche delle condizioni di prestazione del servizio militare.

4.Sulla base di apposite intese fra l'Ufficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attivita' di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 230 del 1998 reca: "Art. 5. - 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. 2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999. 4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il pretorenella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile. 5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 e' il tribunale in composizione monocratica di cui all'art. 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998. 6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta". - Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 230 del 1998 reca: "Art. 6. - 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro. 4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 7".

Art. 7

Disposizioni per la gestione delle spese

1.La gestione dei beni e l'attivita' negoziale dell'Ufficio nazionale sono svolte ai sensi della normativa vigente. I bisogni e le attivita' previsti dalla legge, nonche' le esigenze di personale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge, alla cui organizzazione e gestione e' preposto l'Ufficio nazionale, sono oggetto di programmazione annuale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge.

2.Nell'ambito del programma annuale definito ai sensi del comma 1, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalita' essenziali del contratto, nonche' l'approvazione degli schemi delle convenzioni sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei titolari degli uffici della sede centrale previsti dal presente regolamento, nell'ambito delle competenze loro attribuite. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni di servizio e con le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera l), della legge, sono disciplinate le convenzioni tipo, le modalita' di tenuta delle scritture e dei conti, la documentazione dei mandati di pagamento, la gestione ed il funzionamento del cassiere e degli uffici periferici. Ai lavori, alle provviste ed ai servizi che, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere direttamente eseguiti in economia, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, ad eccezione degli articoli 11 e 12, con i limiti d'importo in esso previsti, elevati del 50%. Possono essere eseguiti in economia, entro limiti d'importo inferiori a 200.000 euro, le spese derivanti da rapporti negoziali relativi alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

3.Con provvedimento del direttore generale puo' essere affidato ad un cassiere il servizio di cassa interno, il quale viene dotato di un fondo non superiore a 50.000 euro, per provvedere al pagamento delle spese minute; con altro provvedimento puo' essere affidata ai titolari delle sedi regionali organicamente previste dall'articolo 8, comma 1, della legge l'effettuazione di spese di limitato importo in relazione a specifiche esigenze. Il direttore generale e' tenuto a presentare il rendiconto annuale della contabilita' all'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. E' fatta separazione tra le spese aventi per oggetto le paghe, il controvalore viveri, la quota casermaggio, le spese di funzionamento, le spese in conto capitale.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 60.000.000". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, reca: "Regolamento per i lavori le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 8

Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano

2.I protocolli di cui al comma 1 possono inoltre prevedere forme di collaborazione per la definizione di progetti speciali, iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, programmi specifici di interesse nell'ambito regionale, sperimentazione di nuovi servizi relativi allo sviluppo e alla qualificazione del servizio civile, che prevedano la partecipazione degli enti convenzionati e delle sedi periferiche, e per la definizione di modalita' particolari di interscambio di informazioni tra l'Ufficio e le strutture predisposte dalla regione relative agli enti convenzionati e agli obiettori che hanno presentato domanda o svolgono il servizio civile in regione, che siano funzionali e necessarie allo sviluppo dei programmi e dei progetti oggetto dell'accordo tra Ufficio e regione.

3.Il contenuto dei protocolli di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla eventuale normativa regionale in materia di servizio civile, tiene conto della presenza di strutture o iniziative regionali per la promozione del servizio civile, delle iniziative in corso in materia di servizi di informazione per il servizio civile, di erogazione di servizi agli enti e alle sedi periferiche e alle amministrazioni convenzionate e di servizi per lo sviluppo e la qualificazione del servizio civile, degli accordi e delle intese tra la regione e gli enti convenzionati operanti sul territorio di competenza, della disponibilita' di risorse economiche regionali da destinare ad iniziative e servizi in materia di servizio civile e della disponibilita', sotto il profilo logistico, di strutture destinate ad ospitare servizi regionali per il servizio civile.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 25 Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformita' alla deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 7 ottobre 1999.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

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