LEGGE 24 marzo 1999, n. 92

Type Legge
Publication 1999-03-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 17-4-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Trattato - art. 1

TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIAIRIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bolivia, desiderando intensificare la loro cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Agli effetti del presente Trattato si intendera' quanto segue: 1. Per la Parte Italiana: a. Sequestro probatorio: decisione a carattere provvisorio dell'autorita' giudiziaria. mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova, b. Sequestro preventivo: decisione dell'autorita' giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare, detti beni per l'eventuale confisca. c. Sequestro conservativo: decisione dell'autorita' giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata d. Confisca: decisione dell'autorita' giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene che sia stato sottoposto a sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato. e. Perquisizione: provvedimento giudiziario che ordina la perquisizione di una persona o l'accesso forzoso in una abitazione o altro luogo, ovvero a mezzi di trasporto o beni di qualunque altro tipo per la ricerca e il sequestro delle prove. 2. Per la Parte Boliviana: a. "Incautacion": presa di possesso effettuata da parte dell'autorita' di polizia o giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato. b. "Decomiso": privazione a carattere definitivo della proprieta' degli strumenti con cui sia stato commesso un reato e relativi effetti, a seguito di decisione dell'autorita' giudiziaria c. "Embargo": provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno. d. "Anotacion Preventiva": provvedimento cautelare a carattere reale e di natura temporanea volto ad impedire che i beni soggetti a registrazione vengano allenati prima della conclusione del processo e a scopo cautelativo in relazione al risarcimento dei danni originati dal reato. e. "Secuestro": privazione del possesso di strumenti e oggetti costituenti materiale probatorio o che siano stati oggetto del reato e si trovino in possesso dell'imputato o di terzi. f. "Requisa": provvedimento giudiziario mirante a sequestrare strumenti e oggetti del reato e/o beni che provengano da questo e/o a sequestrare la corrispondenza aperta o chiusa diretta all'imputato. g. "Allanamiento": provvedimento giudiziario che consente l'ingresso in un'abitazione a scopo di perquisizione.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali: Tale assistenza comprende in particolare: a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari; b. La. acquisizione di testimonianze, compreso l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati; c. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori, d. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne; e. L'esecuzione di perizie, "decomisos", "incautaciones", ispezioni, perquisiziorni, "anotaciones preventivas de bienes", "embargos", di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, nonche' l'identificazione e la individuazione degli strumenti della perpetrazione di un reato e dei prodotti derivati dal medesimo; f. L'esame di oggetti e di luoghi; g. La messa a disposizione di informazioni ed elementi probatori, e h. La consegna di documenti e di fascicoli connessi al caso. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di procedimenti restrittivi della liberta' personale, ne' l'esecuzione di pene o condanne,

Trattato - art. 3

Articolo 3 Fatti che danno luogo all'assistenza 1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Partc richiedente non e' previsto come reato dalla legge della Parte richiesta 2. Per l'esecuzione di ispezioni personali, sequestri probatori, sequestri preventivi, sequestri conservativi e perquisizioni, e "secuestros", "requisas" e "allanamientos", l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto. Quanto all'intercettazione di telecomuinicazioni, l'assistenza verra' prestata solo se in relazione al reato per il quale si sta procedendo, la stessa e' consentita dall'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Rifiuto dell'assistenza 1. L'assistenza viene rifiutata: a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; b. se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare; c. quando sussistano fondate ragioni per ritenere che la situazione giuridica della persona possa risultare danneggiata a motivo della propria razza, sesso, religione, nazionalita', lingua. opinione politica o condizioni personali o sociali; d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena; e e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio grave alla propria sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a condizioni. 4. Qualora l'assistenza venga rifiutata o l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, adducendone i motivi.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Esecuzione 1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalita' espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentaii dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovra' indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalita' della richiesta stessa. 2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Notificazione di atti 1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonche' le generalita' della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Trasmissione di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Sequestro, confisca e altre misure 1 La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca, perquisizione e ispezione. formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "anotacion preventiva", "secuestro", "incautacion", "decomiso", inspeccion, "requisa" e "allanamiento" formulata dalla Parte boliviana dovra' essere accompagnata da: - copia autentica della decisione dell'autorita' giudiziaria che dispone il provvedimento; - documentazione attestante il carattere definitivo di tale decisione; - informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due punti precedenti sui beni in relazione ai quali viene richiesto il provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo, nonche' le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e, ove opportuno, l'indicazione complessiva dei beni; 2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale della Parte richiesta.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Comparizioni di persone nella parte richiesta 1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiesta, tale Parie puo' applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento. 2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la la legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali provvedimenti.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Comparizioni di persone nella parte richiedente 1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni. 2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo quanto previsto dalla propria legge.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Comparizioni di persone detenute nella parte richiedente 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalita' di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessita' del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che: a. manifesti espressamente il proprio consenso; b. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato' dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative. 3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Immunita' 1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale, per fatti precedenti alla sua uscita dal territorio della Parte richiesta. 2. La garanzia prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto vlontariamente ritorno.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario giudiziale 1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente. 2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorita' giudiziarie della Parte richiesta.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Informazioni relative alle condanne Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna emesse dalle proprie autorita' giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Richiesta di assistenza 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, l'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente. 2. La richiesta, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 8, deve contenere le seguenti indicazioni: a. l'autorita giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso; b. l'oggetto e il motivo della domanda e una sommaria descrizione dell'assistenza che si. chiede; c. una breve descrizione dei fatti che si presume costituiscano reato e un riferimento alle leggi peetinenti; d. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti, e. le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione' degli atti, nonche' le generalita' delle autorita' o delle Parti private che possono parteciparvi, e f. il termine richiesto per dar corso a detta richiesta. 3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonche', se del caso, delle particolari domande da rivolgere.

Trattato - art. 16

Articolo 16 Inoltro e comunicazioni 1. L'Autorita' Centrale incaricata di dar corso alle richieste e nella Repubblica italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e nella Repubblica di Bolivia il Ministero degli Affari Esteri e Culto. 2. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. 3. Le comunicazioni fra le Parti saranno redatte nella lingua della Parte che le effettua e accompagnate dalla relativa traduzione ufficiale. 4. La richiesta e i documenti trasmessi fra le Parti in forma di originale o di copia nell'applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalita' di legalizzazione.

Trattato - art. 17

Articolo 17 Spese 1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute e quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta. 3. Le Parti intratteranno consultazioni preliminari per determinare i termini e le condizioni secondo cui verranno sostenute le spese di carattere rilevante o straordinario. 4. Inoltre, le Parti si metteranno d'accordo in relazione ad anticipi che si rivelassero necessari.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Ratifica ed entrata in vigore 1. Il presente Trattato verra' sottoposto a ratifica. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica. Fatto a Cochabamba, il giorno 15 del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantasei in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Bolivia Parte di provvedimento in formato grafico

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