LEGGE 24 marzo 1999, n. 93
Entrata in vigore della legge: 17-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo - art. 1
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA qui di seguito denominati "Parti": - in conformita' al Capitolo III del Documento di Vienna sui negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la sicurezza, del 1992; - desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate; - volendo consolidare e rafforzare la collaborazione militare; - convinti che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione europea centrale, orientale e mediterranea; - dichiarando la propria disponibilita' alla collaborazione duratura e bilaterale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 a. Le Parti sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio degli Stati contraenti, nonche' gli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti. b. Le Parti agiranno, di concerto e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare tra i due Paesi, in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche. c. In conformita' con il presente Accordo possono venire stipulati singoli e specifici accordi tra le Forze Armate dei due Paesi.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 La collaborazione militare tra le due Parti riguarda: - attuazione delle delibere dell'Organizzazione, sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e dei compiti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne_ campo del mantenimento della pace; - elaborazione ed attuazione, di comune Accordo, dei programmi addestrativi; - scambio di personale militare per consentire loro di frequentare corsi d'informazione, formazione e perfezionamento; - scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, previo relativo invito; - scalo di unita' navali e di velivoli nei rispettivi porti ed aeroporti; - organizzazione, ordinamento, attivita' e gestione delle Forze Arrnate e dell'Amministrazione militare; - scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; - storia e geografia militare; - fornitura e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni di servizi necessari all'addestramento e ai corsi previsti; - manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate; - sanita' militare; - scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sotto l'aspetto militare, e sul concorso delle F A. in caso di calamita' naturali; - scambio di soggiorni; - dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza; - visite ufficiali e di lavoro guidate dalle Autorita delle due Parti.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 La cooperazione avra', anche, i seguenti obiettivi: a. comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa Centrale Orientale e Mediterranea, nonche' implicazioni che ne derivano nei rispettivi ambiti di Difesa; b. istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa; c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo; d. assistenza reciproca, tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali. Utilizzazione delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 a. Le attivita' di carattere tecnico-militare, nei settori operativo ed addestrativo, saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno, alternativamente, in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno. b. Le proposte di attivita' bilaterali dovranno essere notificate tra le Part¥ entro il 15 settembre dell'anno precedente ed il programma definitivo annuale dovra' essere elaborato dalle rispettive Delegazioni, in sede di incontro bilaterale. c. Il programma annuale di collaborazione dovra' indicare i progetti e gli Enti responsabili, le modalita' e i tempi di attuazione.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, potra' essere istituito un Comitato misto che sara' composto dai rappresentanti delle due Parti, il cui compito sara': - valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; - esaminare gli eventuali problemi derivanti dal presente Accordo e proporre soluzioni in merito; - definire e delineare i settori di possibile cooperazione; - proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati; - facilitare attivita', relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti; - inviare in visione alle competenti autorita' dello Stato i pareri e le proposte con le quali realizzare le finalita' del presente Accordo. Detto Comitato misto si potra' riunire, a turno, negli Stati delle Parti, sulla base di un programma di lavoro da definire congiuntamente. In caso di necessita' il citato Comitato misto potra' richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione con lo sviluppo di essa, spetta al Paese inviante. Ammesso che questi danni colpiscano persone, mezzi e potenzialita' militari, verranno regolate di comune accordo le eventuali controversie e la liquidazione dei danni. Se del caso, le due Delegazioni di SMD, per le problematiche tecnico-militari, ed il Comitato Misto, previsto dall'Articolo 5, per gli aspetti tecnico-amministrativi, potranno essere incaricati di proporre intese e soluzioni particolari. In ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli nonrisolvibili di comune accordo sara' quella del Paese ospitante.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Il personale distaccato che infrangera' le disposizioni di legge del Paese ospitante sara' escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di atdestramento. Le Autorita' militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amminitrative applicabili.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Durante il soggiorno il personale militare interessato resta sottoposto alle proprie Autorita' militari, soprattutto sul piano disciplinare, tramite: a. l'Ambasciata d'ltalia in Lubiana per il personale italiano b. l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Roma per il personale sloveno.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 In caso di frequenza a corsi di istruzione: a. il personale interessato rispetttera' le direttive che gli verranno impartite dalle Autorita' militari dell'istituto che li ospita; b. in raso di grave trasgressione, le Autorita' militari del Paese inviante saranno informate al fine di definire le opportune azioni disciplinari.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 a. Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate. b. Ogni Parte contraente trattera' tutti i dati, i documenti e i materiali contraddistinti dalla classifica di segretezza con misura di sicurezza non inferiori a quelle disposte dalla parte contraente che ha classificato il dato, il documento, ovvero il materiale con una determinata qualifica di segretezza. Le necessarie misure di sicurezza vengono attuate per tutto il tempo richiesto dalla parte contraente che fornisce tale dato, documento o materiale. c. Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni. d. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza: Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Slovenia SEGRETISSIMO OBRAMBA- DRZAVNA SKRIVNOST OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO SEGRETO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO RISERVATISSIMO OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - ZAUPNO RISERVATO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST ZAUPNO e. Le Parti assicurano che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati verranno usati esclusivamente per gli scopi precipuamente definiti dalla parte che li cede, nei limiti definiti dalle due Parti. f. Non e' permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente. g. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sara' necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 In caso di visite programmate: a. I costi finanziari connessi a tali visite saranno finanziati dalle Parrti in base al principio di reciprocita'; b. La Parte inviante coprira' le spese di trasporto delle persone invitate sul territorio dello Stato dell'altra Parte nonche' le loro spese personali e l'assicurazione infortunistica. Inoltre provvedera' ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte ricevente e provvedera' al rimpatrio dei propri malati. c. La Parte che riceve la delegazione, assume le spese di soggiorno, quando questo puo' aver luogo in seno alle strutture militari (alloggio, vitto, trasporti locali). d. La Parte ricevente assicurera' le cure mediche di emergenza in conformita' alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato. In caso di visite non programmate e/o gruppi numerosi: la Parte inviante coprira' le spese del proprio personale, in base alla normativa vigente. Nel caso di attivita' di interesse di una sola delle due Parti, per la quale si rende necessario il supporto logistico dell'altra Parte, verra' definito amministrativamente ogni singolo caso per mezzo di apposita intesa.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 a. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Avra' una durata indeterminata, con facolta' di recesso, su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. b. I contratti eventualmente in essere alla data di recesso avranno comunque esecuzione secondo i principi e le modalita' in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 1 0. c. Nel caso di controversie relative alla interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito delle delegazioni di cui agli articoli 4 e 5 e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali. d. Le Parti contraenti possono, di comune accordo, decidere in ogni momento di apportare modifiche e integrazioni al presente Accordo. Le modifiche concordate entrano in vigore in conformita' con le procedure di cui al punto a. di questo articolo. e. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bologna, il 9 settembre 1996, in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLlCA ITALIANA REPUBBLICA DI SLOVENIA Parte di provvedimento in formato grafico
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