LEGGE 26 marzo 1999, n. 94
Entrata in vigore della legge: 20-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo
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