LEGGE 24 marzo 1999, n. 101
Entrata in vigore della legge: 22-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della, programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Italiana e l'Australia, intendendo rafforzare 1e relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, e desiderando rivedere l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale, firmato il ventitre' aprile 1986, e riconoscendo l'esigenza di coordinare ulteriormente il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e di favorire, a condizioni di equita', l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Paesi alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto: (a) per "maggiorazione per minori a carico" si intende, in relazione all'Australia, la maggiorazione familiare aggiuntiva e, se previsto, l'indennita' di tutela, che sarebbe pagabile ad una persona in aggiunta ad una prestazione in base alla legislazione australiana qualora tale persona fosse un residente australiano e avesse diritto a tale pagamento e, se previsto, a tale, indennita'; (b) per "residente australiano", si intende un residente australiano cosi' come e' definito dalla legislazione australiana; (c) per "prestazione", si intende, in relazione ad una Parte, una pensione, indennita' o assegno previsto dalla legislazione di detta Parte e comprende qualsiasi quota integrativa, aggiuntiva o supplementare pagabile in aggiunta a detta pensione, indennita' o assegno, alla persona che abbia diritto a tale quota integrativa, aggiuntiva o supplementare in base alla legislazione di tale Parte; (d) per "autorita' competente" si intende, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e d'ella Previdenza Sociale e, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale; (e) per "persone carico" si intendono, in relazione all'Italia le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi della legislazione italiana e che, da detta legislazione sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato; (f) per "pensione di inabilita' si intende, per quanto riguarda l'Australia, la prestazione corrisposta in base alla legislazione australiana a quelle persone che sono considerate gravemente inabili in base a detta legislazione; (g)per "istituzione" si intende, per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione che, a prescindere dall'autorita' competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo e, per l'Australia, il Dipartimento di Sicurezza sociale, come specificato nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo; (h) per "integrazione italiana" si intende l'integrazione al minimo corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata o ad altro titolo, all'ammontare minimo previsto dalla legislazione italiana; (i) per "maggiorazione sociale italiana" s'intende quel beneficio di natura assistenziale concesso in aggiunta alle pensioni delle persone che hanno redditi inferiori ad importi determinati dalla legislazione italiana; (j) per "legislazione" si intende il complesso delle leggi specificate nell'articolo 2; (k) per "periodo di residenza In Australia nell'arco della vita lavorativa" si intende un periodo definito come tale ai sensi della legislazione australiana; (l) per "periodo di contribuzione accreditata" s'intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonche' tutti i periodi considerati come periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (m) per "pensione per l'assistenza al coniuge inabile" s'intende la pensione per l'assistenza personale erogabile, in base alla legislazione australiana, al coniuge, de jure o de facto, di un titolare di pensione di inabilita' o di una pensione di vecchiaia; (n) per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le "persone" che in base alla legislazioni italiana rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, deceduto e che da tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato; (o) per "vedova" si intende una vedova de jure. 2. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti, ogni termine non definito. nell'Accordo stesso avra', salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalle leggi di detta Parte, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 2.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione normativo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, il presente Accordo si applica alle seguenti leggi, come modificate alla data della firma dello stesso, e ad ogni altra legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi: a) per quanto riguarda l'Australia: la Raccolta di leggi di sicurezza sociale del 1991, nella misura in cui tale Raccolta regola e si riferisce alle seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di inabilita'; iii) le pensioni alle mogli; iv) le pensioni alle vedove; v) le indennita' alle vedove; vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; vii) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; e viii) le maggiorazioni per minori a carico; b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di anzianita'; iii) le pensioni anticipate; iv) gli assegni di invalidita'; v) le pensioni di inabilita'; vi) gli assegni privilegiati di invalidita'; vii) le pensioni privilegiate di inabilita'; viii) l'assegno per l'assistenza personale al pensionato per inabilita'; ix) le pensioni ai superstiti;. x) le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; xi) le indennita' di disoccupazione. 2. Nonostante quanto previsto dal paragrafo l, e salvo quanto diversamente specificato dal presente Accordo, le legislazioni dell'Italia, e dell'Australia non comprenderanno le leggi emanate in qualsiasi data al fine di attuare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. 3. Le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le leggi che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, non appena dette leggi siano state emanate.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che a) siano, o siano state, residenti australiani, e/o b) possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana e, quando previsto, ai familiari a carico ed ai superstiti in relazione a diritti che a questi ultimi possano derivare dalle persone menzionate nel presente Articolo.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Parita' di trattamento I cittadini di ciascuna Parte godranno della parita' di trattamento nell'applicazione delle rispettive legislazioni e, in ogni caso in cui il diritto ad una prestazione sia subordinato in tutto o in parte al possesso della cittadinanza, i cittadini di una Parte saranno considerati quali cittadini dell'altra Parte al fine della presentazione di una domanda per tale prestazione. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti assicura la parita' di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dalla legislazione di entrambe le Parti e dal presente Accordo. 3. Una Parte non sara' tenuta ad applicare i paragrafi 1 e 2 di questo Articolo ad una persona che non sia legalmente autorizzata a risiedere nel territorio di detta Parte.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Residenza o presenza in Italia o in uno stato terzo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, qualora una persona abbia i requisiti per il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione australiana o in virtu' del presente Accordo, salvo quelli di essere un residente australiano e fisicamente presente in Australia alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, ma: a) sia un residente australiano, o risieda in Italia o in uno Stato terzo con cui l'Australia ha concluso un accordo di sicurezza sociale che comprende disposizioni per la collaborazione nella istruttoria e definizione delle domande di prestazione; e b) sia fisicamente presente in Australia, o sul territorio italiano o dello Stato terzo, tale persona, purche' sia stata un residente australiano per un certo periodo, sara' considerata ai fini della presentazione di detta domanda, come se fosse residente australiano e presente in Australia. 2. Il requisito che una persona sia stata un residente australiano per certo periodo, non si applichera' alla persona che richieda la pensione destinata all'orfano di entrambi i genitori, in conformita' all'Articolo 9.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtu' della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtu' del presente Accordo, ricevera' un importo calcolato in base al presente Accordo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere: a) un periodo come residente australiano che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione australiana per aver titolo ad una prestazione; e b) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa che sia pari o maggiore al periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; e c) un periodo di contribuzione accreditata in Italia; al solo scopo di soddisfare qualsiasi periodo minimo richiesto dalla legislazione australiana per avere diritto a tale prestazione, detto periodo di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo durante il quale tale persona sia stata un residente australiano. 2. Ai fini del precedente paragrafo 1, qualora una persona: a) sia stata un residente australiano per un periodo continuativo inferiore al periodo minimo di residenza continua previsto dalla legislazione australiana per far valere un diritto di tale persona ad una prestazione; e b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in Italia in due o piu' periodi separati pari o eccedenti in totale, al periodo minimo di cui alla lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo continuo. 3. Ai fini del presente Articolo, qualora un periodo come residente australiano ed un periodo da contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Australia una sola volta come periodo quale residente australiano. 4. Il periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 lettera b) e' stabilito come segue: a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dall'Australia: 12 mesi di cui almeno 6 mesi siano continui; e b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad un residente australiano in Australia, non e' richiesto alcun periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ed al fine di una domanda presentata da una donna per una pensione alle vedove, a tale donna saranno attribuiti i periodi di contribuzione accreditata corrispondenti a quelli accumulati dal defunto marito; tuttavia ogni periodo durante il quale la donna ed il defunto marito abbiano entrambi accumulato periodi di contribuzione accreditata verra' preso in considerazione una sola volta.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Calcolo delle prestazioni australiane 1. Tenuto conto delle disposizioni del presente Articolo, qualora una pensione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta a una persona fuori dall'Australia in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, l'ammontare di tale prestazione sara' calcolato ai sensi della legislazione australiana, tuttavia nel determinare il reddito di tale persona allo scopo di calcolare detto ammontare, la prestazione corrisposta o dovuta in virtu' della legislazione italiana sara' valutata secondo le seguenti modalita': a) qualsiasi integrazione italiana e/o maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane comprese nell'importo complessivo di tale prestazione italiana non saranno prese in considerazione; b) la pensione sociale non legata a contributi che l'Italia eroga a scopo assistenziale non sara' presa in considerazione; e c) solo la parte della prestazione ottenuta dividendo per 300 il prodotto dei mesi completi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa (fino ad un massimo di 300) per l'importo di tale prestazione italiana, sara' presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito di detta persona. 2. Una persona, cui si riferisce il precedente paragrafo 1, avra' diritto ad usufruire dell'agevolazione nel calcolo del reddito di cui alla precedente lettera c) solo per il periodo in cui l'importo della prestazione australiana di cui e' titolare sia versato proporzionalmente. 3. Tenuto Conto delle pertinenti disposizioni del presente Articolo qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione d'orfano di entrambi i genitori, sia erogabile in virtu' del presente Accordo ad una persona che sia un residente australiano e fisicamente presente in Australia, il relativo ammontare sara' calcolato secondo le seguenti modalita': a) si calcolera' il reddito di tale persona in base alle leggi australiane non tenendo conto di qualsiasi prestazione italiana. ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana, e/o le prestazioni familiari italiane a, cui ha diritto detta persona; b) si sottrarra' l'importo di tale prestazione italiana, ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane dall'ammontare massimo della prestazione australiana; e c) alla parte della prestazione australiana, calcolata in base alla precedente lettera b), si applicheranno le disposizioni relative al calcolo dell'ammontare previste dalle leggi australiane tenendo conto del reddito che risulta dall'applicazione della lettera a). 4. Ai fini del presente Articolo e dell'applicazione delle leggi australiane, qualora un coniuge, de jure o de facto, oppure entrambi, abbiano diritto a ricevere una prestazione, o prestazioni italiane, l'importo di tale prestazione, o il totale delle prestazioni, dovra' essere suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Pensione all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile 1. Qualora una pensione all' orfano di entrambi i genitori sia erogabile in virtu' della legislazione australiana a favore di un giovane il cui solo genitore sopravvissuto sia deceduto mentre il giovane era un residente australiano, e qualora tale genitore e detto giovane abbiano abitato in Australia, tale pensione, conformemente alle disposizioni di dette leggi, sara' erogabile in Italia a tale persona ed a tale giovane. 2. Al fine di stabilire un diritto ad una pensione, per l'assistenza personale al coniuge inabile in base al presente Accordo, una persona che si trova in Italia sara' considerata, come se fosse fisicamente presente in Australia.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 8 e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione australiana in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, e qualora tale persona e/o il coniuge, de jure o de facto di tale persona, siano titolari di prestazioni italiane che includano una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari italiane, tali integrazione e/o maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari non saranno considerate come reddito ai fini del calcolo di detta prestazione australiana. 2. Ai soli fini del presente Articolo, il termine prestazione comprende i sussidi di ricerca di un lavoro, di nuova occupazione e di malattia erogabili in virtu' della legislazione australiana.
Accordo - art. 11
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