LEGGE 29 marzo 1999, n. 102

Type Legge
Publication 1999-03-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 22-4-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3
Art. 4

1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica e' stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonche' le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Traite'

Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato - Sommario

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRATTATO SUL DIRITTO DEI MARCHI E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale Ginevra 1994 SOMMARIO TRATTATO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE Trattato sul Diritto dei Marchi Lista degli articoli Articolo primo: Espressioni abbreviate Articolo 2: Marchi cui il trattato e' applicabile Articolo 3: Domanda Articolo 4: Mandatario; elezione di domicilio Articolo 5: Data di deposito Articolo 6: Un'unica registrazione per prodotti o servizi che dipendono da varie classi Articolo 7: Divisione della domanda e della registrazione Articolo 8: Firma Articolo 9: Classifica dei prodotti o dei servizi Articolo 10: Cambiamento di nome o d'indirizzo Articolo 11: Cambiamento di titolare Articolo 12: Rettifica di errore Articolo 13: Durata e rinnovo della registrazione Articolo 14: Osservazioni quando si prevede un rifiuto Articolo 15: Obbligo di conformarsi alla convenzione di Parigi Articolo 16: Marchi di servizi Articolo 17: Regolamento di esecuzione Articolo 18: Revisione; protocolli Articolo 19: Condizioni e modalita' per divenire parti al Trattato Articolo 20: Data di vigenza delle ratifiche e delle adesioni Articolo 21: Riserve Articolo 22: Disposizioni transitorie Articolo 23: Recesso dal trattato Articolo 24: Lingue del trattato; firma Articolo 25: Depositario

Trattato - art. 1

Articolo primo Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa e' espressamente indicata: i) per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi; ii) Per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio; iii)per "domanda" s'intende una domanda di registrazione; iv) per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica ; v) per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione; vi) per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati; vii) per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata; viii) per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata; ix) per "Parte contraente" s'intende ogni stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato; x) il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione; xi) Per "organizzazione" s'intende l'organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale; xii) per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'organizzazione; xiii) per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'articolo 17.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Marchi cui il trattato e' applicabile 1) Natura dei marchi a) Il presente trattato e' applicabile ai marchi consistenti in segni visibili, rimanendo inteso che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenuti ad applicare il presente trattato a questi marchi. b) Il presente trattato non e' applicabile ai marchi ologrammi ed ai marchi che non consistono in segni visibili, in particolare i marchi sonori ed i marchi olfattivi. 2) Tipi di marchi a) Il presente trattato e' applicabile ai marchi relativi ai prodotti (marchi di prodotti) o ai servizi (marchi di servizi) oppure ad entrambi. b) Il presente trattato non e' applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione ed ai marchi di garanzia.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Domanda 1) Indicazione o elementi che figurano nella domanda o l'accompagnano; tassa Ogni Parte contraente puo' esigere che una domanda contenga l'insieme o una parte delle seguenti indicazioni o elementi: i) domanda di registrazione; ii) nome ed indirizzo del depositante; iii) il nome di uno Stato il cui depositante e' cittadino (qualora sia cittadino di uno Stato), il nome dello Stato nel quale il depositante ha il suo domicilio, se del caso, ed il nome dello Stato nel quale il depositante ha eventualmente uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; iv) quando il depositante e' una persona giuridica, la specifica forma giuridica di detta persona, nonche' l'indicazione dello Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato la cui legislazione ha fatto da quadro alla costituzione di detta persona giuridica; v) se il depositante ha un mandatario, il nome e l'indirizzo dello stesso; vi) quando sia necessario procedere ad un'elezione di domicilio in virtu' dell'articolo 4.2 b), il domicilio eletto; vii) quando il depositante desidera beneficiare della priorita' di una precedente domanda, una dichiarazione rivendicante la priorita' di questa domanda accompagnata da indicazioni e giustificazioni pertinenti, richieste se del caso in base all'articolo 4 della Convenzione di Parigi; viii) quando il depositante desidera beneficiare di una protezione per la presentazione di prodotti o di servizi in una esposizione, una dichiarazione in tal senso, fondata su indicazioni pertinenti secondo le norme legislative della Parte contraente; ix) quando l'ufficio della Parte contraente utilizza caratteri (lettere e cifre) che considera standard e quando il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato in tali caratteri standard, una dichiarazione in tal senso; x) quando il depositante desidera adottare un colore come elemento distintivo del marchio, una dichiarazione in tal senso, nonche' l'indicazione del nome del colore o dei colori adottati, e, per ciascun colore, l'indicazione delle parti principali del marchio che recano questo colore; xi) quando il marchio e' un marchio tridimensionale, una dichiarazione specifica in tal senso; xii) una o piu' riproduzioni del marchio; xiii) una traslitterazione del marchio o di alcune parti di esso; xiv) una traduzione del marchio o di alcune parti del marchio; xv) i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, raggruppati secondo le classi della classifica di Nizza, ciascun gruppo di prodotti o di servizi essendo preceduto dal numero di appartenenza alla classe di detta classifica e presentato nell'ordine delle classi di tale classifica; xvi) la firma della persona di cui al comma 4); xvii) una dichiarazione dell'intento di utilizzare il marchio, secondo le norme legislative della Parte contraente. b) il depositante puo' depositare in luogo o in aggiunta alla dichiarazione di utilizzare il marchio di cui al capoverso a) xvii), una dichiarazione di uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le norme legislative della Parte contraente. c) Ogni Parte contraente puo' esigere che siano pagate delle tasse all'ufficio per la domanda. 2) Presentazione Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione della domanda, nessuna Parte contraente potra' respingere la domanda: i) quando la domanda e' presentata per iscritto in forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 3), su un formulario corrispondente al formulario di domanda previsto nel regolamento di esecuzione, ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la domanda viene trasmessa in questo modo, a condizione che il documento cartaceo ottenuto a seguito di questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 3), al formulario di domanda indicato al punto i). 3)Lingua Ogni Parte contraente puo' esigere che la domanda sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. Se l'ufficio ammette piu' di una lingua, puo' essere richiesto al depositante di adempiere ad ogni altra formalita' relativa alle lingue applicabile riguardo all'ufficio, tuttavia non si potra' chiedere che la domanda sia redatta in piu' di una lingua. 4) Firma) a) La firma di cui al comma 1) a) xvi) puo' essere quella del depositante o del suo mandatario. b) Nonostante il capoverso a), ogni Parte contraente puo' esigere che le dichiarazioni di cui al comma 1) a) xvii) e b) siano firmate dal depositante anche se ha un mandatario. 5) Un'unica domanda per prodotti o servizi inclusi in varie classi La stessa ed unica domanda puo' concernere piu' prodotti o servizi a prescindere dal fatto che appartengano ad una o piu' classi della classifica di Nizza. 6) Uso effettivo Ogni Parte contraente puo' esigere che quando una dichiarazione d'intento di utilizzare il marchio e' stata depositata ai sensi del comma 1)a)xvii), il depositante fornisca all'ufficio, entro il termine stabilito nella legislazione, e con riserva del termine minimo stabilito nel regolamento di esecuzione, la prova dell'uso effettivo del marchio, secondo le disposizioni di tale legislazione. 7) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) a 4) e 6) relativamente alla domanda. In particolare, fin quando la domanda e' pendente, non possono essere richieste le seguenti condizioni: i) consegna di un certificato o di un estratto di un registro di commercio; ii) indicazione che il depositante esercita un'attivita' industriale o commerciale, nonche' la fornitura della prova corrispondente; iii) indicazione che il depositante esercita un'attivita' corrispondente ai prodotti o servizi enumerati nella domanda, nonche' la fornitura, della prova corrispondente; iv) fornitura della prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi di un'altra Parte contraente o di uno Stato parte della Convenzione di Parigi che non e' Parte contraente, a meno che il depositante non invochi l'articolo 6 quinquies della Convenzione di Parigi. 8)Prove Ogni Parte contraente puo' esigere durante l'esame della domanda che siano fornite all'ufficio talune prove quando l'ufficio puo' ragionevolmente dubitare della veridicita' di qualsivoglia indicazione o elemento figurante nella domanda.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Mandatario; elezione di domicilio 1) (Mandatari abilitati ad esercitare) Ogni Parte contraente puo' esigere che ogni mandatario costituito per svolgere una procedura davanti all'ufficio sia abilitato ad esercitare presso lo stesso ufficio. 2) Costituzione obbligatoria del mandatario; elezione di domicilio a) Ogni Parte contraente puo' esigere che ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha ne' domicilio ne' stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio sia rappresentato da un mandatario. b) Ogni Parte contraente nella misura in cui non esige la costituzione di un mandatario, puo', in conformita' con il capoverso a), esigere che, ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha ne' domicilio ne' stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul suo territorio, elegga un domicilio su detto territorio. 3) (Procura) a) Quando una Parte contraente consente o esige che un depositante, un titolare o ogni altra persona interessata sia rappresentata presso l'ufficio da un mandatario, puo' anche esigere che la costituzione di un mandatario sia effettuata mediante una comunicazione distinta (di seguito denominata "procura") recante il nome e la firma del depositante, del titolare o dell'altra persona a seconda dei casi. b) La procura puo' applicarsi ad una o piu' domande, oppure ad una o piu' registrazioni, che saranno indicate nella procura con riserva di qualunque eccezione allegata dalla persona in qualita' di mandatario, oltre che a tutte le domande o registrazioni esistenti o future di questa persona. c) La procura puo' limitare ad alcuni atti il diritto di agire del mandatario. Ogni Parte contraente puo' esigere che la procura che conferisce al mandatario il diritto di ritirare una domanda, o di rinunciare ad una registrazione, lo menzioni espressamente. d) Quando una comunicazione e' consegnata all'ufficio da una persona che si presenta in tale comunicazione come mandatario ma l'ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non e' in possesso della procura richiesta, la Parte contraente puo' esigere che la procura sia consegnata all'ufficio entro un termine stabilito, con riserva del termine minimo prescritto nel regolamento di esecuzione. Ogni Parte contraente puo' disporre che qualora la procura non sia stata fatta pervenire all'ufficio nei termini stabiliti, la comunicazione effettuata da tale persona non avra' alcun effetto. e) Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione ed al contenuto della procura, nessuna Parte contraente puo' rifiutare gli effetti della procura: i) quando la procura e' presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 4), su un formulario corrispondente al formulario previsto nel regolamento di esecuzione per la procura, ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la procura viene trasmessa in questo modo, sempre che il documento cartaceo ottenuto mediante questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 4), al formulario di cui al punto i). 4)(Lingua) Ogni Parte contraente puo' esigere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 5)(Menzione della procura) Ogni Parte contraente puo' esigere che ogni comunicazione indirizzata all'ufficio da un mandatario ai fini di una procedura davanti all'ufficio, rechi la menzione della procura in virtu' della quale il mandatario agisce. 6) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 3) a 5) relativamente agli elementi sottoposti a tali commi. 7) Prove Ogni Parte contraente puo' esigere che delle prove siano fornite all'ufficio, quando l'ufficio puo' ragionevolmente dubitare della veridicita' di qualsiasi indicazione figurante in una delle comunicazioni di cui ai commi 2) a 5).

Trattato - art. 5

Articolo 5 Data di deposito 1) Condizioni autorizzate a) Con riserva del capoverso b) e del comma 2), una Parte contraente fissa, come data di deposito di una domanda, la data in cui l'ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli. elementi di seguito indicati, nella lingua stabilita secondo l'articolo 3.3.): i) L'indicazione, esplicita o implicita, che e' prevista la registrazione di un marchio; ii) indicazioni che consentano di stabilire l'identita' del depositante; iii) indicazioni sufficienti per stabilire un contatto per corrispondenza con il depositante o il suo eventuale mandatario; iv) una riproduzione sufficientemente netta del marchio di cui si chiede la registrazione; v) la lista dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; vi) quando l'articolo 3.1)a) xvii) o b) e' applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 3.1 a) xvii) oppure la dichiarazione e la prova di cui all'articolo 3.1) b), rispettivamente, secondo le norme legislative della Parte contraente; se tali norme lo prevedono, queste dichiarazioni dovranno essere firmate dal depositante anche se ha un mandatario. b) Ogni Parte contraente puo' fissare come data di deposito della domanda la data in cui l'ufficio ha ricevuto anche solo una parte e non la totalita' delle indicazioni e degli elementi di cui al capoverso a), ovvero li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta secondo l'articolo 3.3). 2) Condizione supplementare autorizzata e' Una Parte contraente puo' prevedere che nessuna data di deposito sia fissata fin quando le tasse richieste non sono state pagate. b) Una Parte contraente puo' applicare la condizione di cui al capoverso a) solo se gia' applicava tale condizione al momento di divenire parte del presente trattato. 3) Rettifiche e termini Le modalita' da seguire per procedere a rettifiche nell'ambito dei commi 1) e 2) ed i termini applicabili in materia sono stabiliti nel regolamento di esecuzione. 4) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) e 2) per quanto concerne la data di deposito.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Un'unica registrazione per prodotti o servizi che dipendono da varie classi Quando, in una stessa ed unica domanda, figurano prodotti o servizi appartenenti a piu' classi della classifica di Nizza, questa domanda da' luogo ad un'unica registrazione.

Trattato - art. 7

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