LEGGE 29 marzo 1999, n. 99

Type Legge
Publication 1999-03-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 21/4/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli, DILIBERTO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo Italiano ed il Governo Macedone (qui di seguito denominate Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, dopo l'entrata in vigore di questo Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest' ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, cosi' come dall'ambito legale. Questo termine "investimento" non include richieste su transazioni di affari il cui scopo e l'acquisizione di beni o servizi o crediti, a meno che esso riguardi prestiti che sulla base del loro fine e scopo, hanno una forma di partecipazione (simile ai prestiti per partecipazione). Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; per quanto impiegabili per investimento come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia; b) titoli azionari obbigazionari, quote di partecipazione, nonche', titoli in genere di Stato e di altro tipo. c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e Sii utili di capitale; d) diriiti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento: e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica" con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato: 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti e interessi, redditi da Interessi. utili di capitale, dividendi, royalties o commissioni, compensi per assistenza tecnica, nonche' qualsiasi altra forma di pagamento sia in denaro che in natura, 6. Per "territorio" si intende: a) per la parte italiana: "l'area compresa entro i confini terrestri cosi'come lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo le proprie leggi e regolamenti e secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione"; b) per la parte macedone: "il suo territorio, lo spazio aereo, le acque interne ed i fondali su cui lo Stato esercita diritti di sovranita' o di giurisdizione, al fine di esplorare, sfruttare, conservare ed utilizzare risorse naturali, secondo la propria giurisdizione interna od il diritto internazionale". 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "Trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favonevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare Investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investimenti dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio. 2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 1. Le due Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o agli investitori di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: - una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad una Unione Monetaria o ad Accordi Internazionali similari, istituenti tali unioni o altre forme di cooperazione internazionale delle quali ciascuna Parte Contraente e' o puo' diventare membro; - ogni accordo internazionale od intesa riguardante, in tutto o in parte, l'obbligo di evitare la doppia imposizione o facilitazioni per gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative oda altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse. L'espropriazione verra' condotta a norma di legge, sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato, dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, includera'' per quanto presto possa essere, gli interessi calcolati fino alla data del pagamento, verra' effettuata senza indebito ritardo e sara' liberamente trasferibile. 2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio o simile sia una "Joint-venture", l'investimento dell'investitore verra' valutato nella valuta nella quale fu effettuato. La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore. La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare. La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento. 3. L'investitore colpito dal provvedimento avra' diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorita' giudiziaria od altra Autorita' indipendente della medesima Parte Contraente che alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo. 4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie di cui all'Art. 9-del presente Accordo. La compensazione sara' liberamente trasferibile. 5. Nel caso in cui una Parte Contraente e l'investitore non possano raggiungere un accordo durante la naturalizzazione o esproprio, la compensazione, sara' basata sugli stessi parametri e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti relativi all'inizio dell'investimento. Il tasso di cambio applicato a tale compensazione sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente l'annuncio della nazionalizzazione od esproprio. 6. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalita' di pubblico interesse cosi' come era stata anficipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa hanno diritto al riacquisto della proprieta' al valore di mercato.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare le finalita' dell'Art. 3 del presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che e'concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia piu' favorevole.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Modalita' di trasferimento 1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data del trasferimento, a condizione che questo abbia luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta. 2. Ogni trasferimento sara' effettuato dopo l'adempimento degli obblighi fiscali. Tali obblighi fiscali si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Composizione di controversie tra investitori e Parti' Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, o nel quadro di un accordo di investimento, entro sei mesi dalla data della inchiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrate ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale. c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena ambedue le Parti Contraenti vi abbiano acceduto. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia Cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportato da entrambi le' Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

Accordo - art. 12

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