LEGGE 26 marzo 1999, n. 106
Entrata in vigore della legge: 24/4/1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
2.All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
Nota all' art. 3: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 1 (Finalita'). - E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1. 2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse. 3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
Art. 4
1.All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvedera' altresi' a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione dei Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1.E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
2.Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
Art. 6
1.I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in nota all'art. 4.
Art. 7
1.Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.
Art. 8
1.I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nel luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.
Art. 9
1.Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Note all art. 9: - Per il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 374/1997, V. rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, e' il seguente: Art. 2 (Definizione). - 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.
Art. 10
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE Preambolo Le Parti, Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione, Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione, Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine, Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia, Accolta con favore l'adozione dei Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obblighi generali 1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue: a) non usare mine antipersona; b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona; c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione, 2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Definizioni 1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimita' contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni. 2. Per "mina" s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona od un veicolo. 3. Per "Dispositivo anti-handling" si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina. 4. "Trasferimento" riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprieta' delle mine e del loro controllo , ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate. 5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Eccezioni 1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e' consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti. 2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprieta' o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Distruzione di mine antiuomo in zone minate 1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte. 2. Ciascuna Parte fara' ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali e' risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurera' il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finche' tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovra' conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. 3. Se una Parte ritiene che non sara' in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, puo' sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni. 4. Ciascuna richiesta contiene: a) La durata della proroga proposta; b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso: (i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica; (ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine; e (iii) Circostanze che ostacolano la capacita' della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate; c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta. 5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga. 6. Detta proroga puo' essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su cio' che e' stato fatto secondo il presente Articolo.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Cooperazione ed assistenza internazionale 1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se fattibile, da altre Parti e nella misura in cui cio' sia possibile. 2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avra' il diritto di partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse per scopi umanitari. 3. Ciascuna Parte in condizione di fare cio', fornira' assistenza per la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato Internazionale delle Croce Rossa, le societa' nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio di bilateralita'. 4. Ciascuna Parte in condizione di fare cio' fornira' assistenza per la rimozione delle mine e le attivita' connesse. Una tale assistenza puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali, le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un principio di bilateralita', o contribuendo al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di bonifica. 5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornira' assistenza per la distruzione di mine antipersona accumulate in riserve. 6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine. 7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le proprie autorita' nell'elaborazione di un programma nazionale di bonifica per determinare, inter alia: a) L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine antipersona; b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per l'attuazione del programma; c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il controllo della Parte interessata; d) le attivita' di sensibilizzazione nei confronti della problematica delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti connesse alle mine; e) Assistenza alle vittime delle mine; f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entita' governative, intergovernative o non governative pertinenti che lavoreranno per l'attuazione del programma. 8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi, di assistenza concordati.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Misure di trasparenza 1. Ciascuna Parte fara' una relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile, ed 'in ogni caso, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte sui seguenti punti: a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento nell'articolo 9; b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantita' e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona accumulate in riserve; c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano piu' particolari possibili riguardanti il tipo e la quantita' di ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono state collocate; d) I tipi, le quantita' e, se possibile, il numero dei lotti di tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine antipersona, secondo l'articolo 3; e) Lo "status" dei programmi di conversione degli impianti o di annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona; f) Lo "status" dei programmi per la distruzione di mine antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da osservare; g) I tipi e le quantita' di tutte le mine antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano una ripartizione della quantita' di ciascun tipo di mine antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona, in caso di distruzione secondo l'articolo 4; h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente possedute da o di proprieta' di una Parte, fornendo, laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine antipersona; queste informazioni devono includere almeno le dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano agevolare la rimozione di mine; e i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2 dell'articolo 5. 2. Le informazioni date in conformita' al presente Articolo saranno aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare, e saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 Aprile di ciascun anno. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' tali relazioni ricevute alle Parti.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione 1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione. 2. Se una o piu' Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sara' accompagnata da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterra' da richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornira', tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a chiarire questo punto. 3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo, o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia insoddisfacente, puo' sottoporre la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' la questione accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno presentate alla Parte richiesta che avra' il diritto di rispondere. 4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una qualsiasi delle Parti interessate puo' richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i chiarimenti richiesti. 5. La Parte richiedente puo' proporre tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunichera' successivamente questa proposta e tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con una richiesta in cui e' indicato se esse sono favorevoli al predetto incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione. Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto, incontro speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il quorum di quest'incontro consistera' nella maggioranza delle Parti. 6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale, nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una decisione all'unanimita'. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sara' presa a maggioranza delle Parti presenti e votanti. 7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate secondo il comma 8. 8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta puo' ospitare una missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avra' luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non piu' di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, puo' raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta. 9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparera' ed aggiornera' una lista dei nomi, delle nazionalita' e di altri dati pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la comunichera' a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto. In caso di non accettazione, l'esperto non partecipera' alle missioni inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non accettazione e' stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto per tali missioni. 10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 6 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946. 11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla prima opportunita'. La Parte richiesta adottera' ogni misura amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la missione, e sara' responsabile di garantire la sicurezza della missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nel territorio sotto il proprio controllo. 12. Fatta salva la sovranita' della Parte richiesta, la missione d'inchiesta puo' portare nel territorio della Parte richiesta le attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione. Prima del suo arrivo, la missione informera' la parte richiesta dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta. 13. La Parte richiesta, fara' ogni sforzo per assicurare che alla missione d'inchiesta venga data l'opportunita' di parlare con tutte le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla presunta questione di esecuzione. 14. La Parte richiesta permettera' l'accesso alla missione d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di esecuzione siano raccolti. Cio' sara' soggetto agli accordi che la Parte richiesta ritenga necessari per: a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili; b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte richiesta possa avere in materia di diritti di proprieta', perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione d'inchiesta. Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, fara' ogni ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria conformita' alla presente Convenzione. 15. La missione d'inchiesta puo' rimanere nel territorio della Parte interessata per non piu' di 14 giorni, ed in un luogo specifico per non piu' di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente. 16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di riservatezza. 17. La missione d'inchiesta riferira', tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i risultati delle proprie inchieste. 18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla missione d'inchiesta, e puo' richiedere alla Parte richiesta di adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferira' sulle misure prese in risposta a questa richiesta. 19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire, o risolvere ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure idonee in conformita' al diritto internazionale. Nei casi in cui si e' deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno al di la' del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell'art.6. 20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei commi 18 e 19 all'unanimita', o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti presenti e votanti.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Misure di attuazione nazionali Ciascuna Parte adottera' tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Risoluzione di dispute 1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte puo' portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione. 2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di prescrizione per ogni procedura concordata. 3. Il presenta articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Incontri delle Parti 1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso: a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione; b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione; c) La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 6; d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona; e) Le presentazioni di proposte delle Parti' di cui all'articolo 8, e f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5. 2. Il primo incontro delle Parti sara' convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione. 3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' un incontro speciale delle Parti. 4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualita' di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Conferenze di revisione 1. Una Conferenza di revisione sara' convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se cosi' richiesto da una o piu' Parti, purche' l'intervallo tra le Conferenze di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna Conferenza di revisione. 2. Lo scopo della conferenza di revisione sara': a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione; b) Esaminare la necessita' di incontri delle Parti e l'intervallo tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11; c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5; e d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione. 3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione in qualita' di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di Procedura concordate.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Emendamenti 1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte puo' proporre emendamenti alla stessa. Qualsiasi proposta di emendamento sara' comunicata al Depositario, che la rendera' nota a tutte le parti cerchera' di ottenere le loro opinioni sulla possibilita' che debba essere convocata una Conferenza sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della proposta, il Depositario convochera' una Conferenza sull'emendamento alla quale saranno invitate tutte le Parti. 2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza sull'emendamento in qualita' di osservatori secondo quanto previsto dalle regole di Procedura concordate. 3. La Conferenza sugli emendamenti sara' tenuta immediatamente dopo un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una maggioranza delle Parti chieda che sia tenuta prima. 4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunichera' gli emendamenti cosi' adottati alle Parti. 5. Un emendamento alla presente Convenzione entrera' in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrera' in vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio strumento di accettazione.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Costi 1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata. 2. I costi a cui e' esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Firma La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 20 settembre 1997, sara' aperta alla firma a Ottawa, Canada, da tutti gli Stati dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Ratifica, accettazione, approvazione o accesso 1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 2. Sara' aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso saranno depositati presso il Depositario.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso e' stato depositato. 2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Applicazione provvisoria Ciascuna Parte puo' nel momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o accesso, dichiarare che applichera' temporaneamente il paragrafo 1 dell'Articolo 1 della presente Convenzione in attesa della propria entrata in vigore.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Riserve Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Durata e Recesso 1. La presente Convenzione sara' di durata illimitata. 2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranita' nazionale, avra' il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Dara' preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di recesso includera' una completa spiegazione delle ragioni di questo recesso. 3. Tale recesso avra' effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna in un conflitto armato, il recesso non avra' effetto prima della fine del conflitto armato. 4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intacchera' in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto internazionale.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Depositario Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' con il presente documento nominato Depositario della presente Convenzione.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese russo e spagnolo sono ugualmente identici, sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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