LEGGE 26 marzo 1999, n. 106
Entrata in vigore della legge: 24/4/1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
2.All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
Nota all' art. 3: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 1 (Finalita'). - E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1. 2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse. 3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
Art. 4
1.All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvedera' altresi' a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione dei Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1.E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
2.Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
Art. 6
1.I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in nota all'art. 4.
Art. 7
1.Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.
Art. 8
1.I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nel luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.
Art. 9
1.Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Note all art. 9: - Per il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 374/1997, V. rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, e' il seguente: Art. 2 (Definizione). - 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.
Art. 10
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE Preambolo Le Parti, Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione, Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione, Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine, Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia, Accolta con favore l'adozione dei Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obblighi generali 1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue: a) non usare mine antipersona; b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona; c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione, 2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Definizioni 1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimita' contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni. 2. Per "mina" s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona od un veicolo. 3. Per "Dispositivo anti-handling" si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina. 4. "Trasferimento" riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprieta' delle mine e del loro controllo , ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate. 5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Eccezioni 1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e' consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti. 2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprieta' o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Distruzione di mine antiuomo in zone minate 1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte. 2. Ciascuna Parte fara' ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali e' risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurera' il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finche' tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovra' conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. 3. Se una Parte ritiene che non sara' in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, puo' sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni. 4. Ciascuna richiesta contiene: a) La durata della proroga proposta; b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso: (i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica; (ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine; e (iii) Circostanze che ostacolano la capacita' della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate; c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta. 5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga. 6. Detta proroga puo' essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su cio' che e' stato fatto secondo il presente Articolo.
Convenzione - art. 6
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