LEGGE 26 marzo 1999, n. 107

Type Legge
Publication 1999-03-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24/4/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

Art. 2

1.Per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la conferenza, nonche' per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la conferenza.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli DILIBERTO

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA SU LA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DA SICCITA' E/O DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA RICORDANDO la risoluzione 51/180 del 16 dicembre 1996, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha deciso che la prima sessione della Conferenza degli Stati Parte (qui di seguito denominata "la Conferenza) alla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione nei paesi gravemente colpiti da siccita' e/o desertificazione, in particolare in Africa (qui di seguito denominata la Convenzione) si terra' a Roma dal 29 settembre al 10 ottobre 1997, RICORDANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito denominata "FAO) ha generosamente offerto le proprie strutture per le riunioni per la Conferenza che si terra' presso la sua sede, PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 51/180, ha accettato con vivo apprezzamento la generosa offerta del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo") di ospitare la Conferenza a Roma, presso la sede della FAO, PREMESSO CHE, in base all'Articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione e' stato istituito un Segretariato Permanente (qui di seguito denominato il Segretariato Permanente della Convenzione), fra le cui mansioni figura l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e degli organi sussidiari e la fornitura di servizi, su richiesta, PREMESSO CHE, ai sensi dell'Articolo 35 della Convenzione, le mansioni del Segretariato Permanente della Convenzione vengono svolte temporaneamente dal Segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, fino a conclusione della prima sessione della Conferenza delle Parti (qui di seguito definito Segretariato ad Interim della Convenzione o Segretariato); CONSIDERANDO che la FAO disposta ad aiutare il Governo ad espletare alcuni obblighi del Governo, di cui al presente Accordo, fornendo, ovvero predisponendo per il Segretariato la fornitura di alcune attrezzature, personale ed altri servizi relativi alla Conferenza, i cui costi saranno sostenuti dal Governo con un fondo fiduciario da istituire con la FAO, PREMESSO CHE il Segretariato Permanente della Convenzione, in base al paragrafo 2(e) dell'Articolo 23 della Convenzione, e' autorizzato, fra l'altro, a stipulare accordi contrattuali che potranno rendersi necessari per espletare con efficacia le sue mansioni, PERTANTO il Segretariato ad Interim della Convenzione, per conto del Segretariato Permanente della Convenzione, il Governo e la FAO Hanno concordato quanto segue. Articolo 1 Data e luogo della Conferenza La Conferenza si terra' presso la sede della FAO di Roma Italia, dal 29 settembre al 10 ottobre 1997.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Partecipazione alla Conferenza 1. In conformita' con le disposizioni della Convenzione e delle Norme Procedurali della Conferenza, la prima sessione della Conferenza delle Parti sara' aperta a: (a) i Rappresentanti delle Parti della Convenzione, (b) i Rappresentanti degli Stati osservatori di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione, (c) i Rappresentanti delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica; (d) i Rappresentanti delle organizzazioni osservatrici di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione; (e) altre persone invitate dal Segretariato; (f) i funzionari delle Nazioni Unite addetti alla Conferenza. 2. Le riunioni pubbliche della Conferenza delle Parti saranno aperte ai rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati presso la Conferenza, di concerto con il Governo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Locali, attrezzature, utenze e forniture 1. Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' che vengano fornite, presso la sede della FAO, lo spazio e le strutture necessarie per svolgere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per gli incontri informali, lo spazio per gli uffici ed i depositi, i salotti ed altre strutture, come pure lo spazio necessario per la zona registrazione, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione e radio) e gli osservatori accreditati, di cui al paragrafo 1 (d) del precedente Articolo 2, come specificato all'Allegato 1 al presente Accordo. 2. I locali di cui sopra resteranno a disposizione del Segretariato della Conferenza, ai fini della stessa, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra il Segretariato, il Governo e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza, ma che in ogni caso sara' non inferiore a due settimane prima e sei giorni dopo. 3. Le sale Conferenza saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. Ciascuna cabina per gli interpreti potra' collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore piu' gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saranno dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi alla cabina inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e cinese potranno tradurre nelle loro lingue senza spostarsi fisicamente nell'una o nell'altra cabina. 4. Il Governo, di concerto con la FAO, fornira', istallera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Conferenza ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato II al presente Accordo, con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornira' quanto specificato nell'Allegato II. Inoltre il Governo, di concerto con la FAO, fornira', attrezzera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le stanze e gli impianti in modo considerato adeguato dal Segretariato per l'efficace svolgimento della Conferenza. 5. A sue spese il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a far registrare su cassetta tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) ed a fornire le cassette al Segretariato. Il Segretariato fornira' tutta la cancelleria necessaria per l'adeguato svolgimento della Conferenza. 6. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire e sosterra' le spese di tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricita', nonche' le comunicazioni telefoniche locali del Segretariato e le sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ed il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo del Segretariato o dalle persone da questi delegate. 7. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di trasporto ed assicurative da qualunque Ufficio delle Nazioni Unite fino al luogo della Conferenza e ritorno, per tutte le forniture e le attrezzature del Segretariato necessarie per l'adeguato svolgimento della Conferenza. Il Segretariato, di concerto con il Governo, decidera' il mezzo di trasporto per tali attrezzature e forniture. Il Governo potra' in alternativa anche provvedere a fornire attrezzature e forniture equivalenti nel luogo della Conferenza. 8. Il Governo, di concerto con la FAO, garantira' l'accesso presso la sede della FAO, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o alti tipi di telecomunicazioni, ai servizi di ristorazione ed agenzia di viaggio, allestiti di concerto con il Segretariato, ad uso delle persone di cui all'articolo 2. 9. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire, all'interno o nelle immediate vicinanze della Conferenza e senza spese per il Segretariato, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti. 10. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di interpretariato (italiano/inglese/francese)) nel corso dei briefing per la stampa.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Servizi medici Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' a fornire adeguate strutture mediche per il pronto soccorso e le emergenze all'interno dell'area della conferenza. L'accesso immediato ed il ricovero ospedaliero saranno assicurati dal Governo ogniqualvolta necessario, ed i trasporti necessari saranno costantemente disponibili su richiesta.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Servizi di polizia Il Governo fornira' a sue spese i servizi di polizia che potranno essere necessari per garantire l'efficiente svolgimento della Conferenza senza interferenza di alcun tipo. Tali servizi di polizia saranno posti sotto la diretta supervisione ed il controllo di un alto ufficiale, fornito dal Governo. 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 8 dell'Articolo 11, la sicurezza all'interno dei locali della FAO, necessaria in relazione alla Conferenza, sara' fornita dalla FAO di concerto con il Segretariato, al fine di garantire un efficiente funzionamento senza interferenze di alcun tipo. Tale sicurezza sara' fornita sotto la supervisione ed il controllo diretti del Servizio di Sicurezza della FAO, che nominera' un Ufficiale addetto alla Sicurezza della Conferenza, che controllera' la sicurezza della Conferenza e fungera' da Ufficiale di Collegamento con il Governo. 3. Il Funzionario del Governo lavorera' in stretta collaborazione con l'Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza in modo tale da garantire un'adeguata atmosfera di sicurezza e tranquillita'.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Sistemazione alberghiera Il Governo adottera' misure atte a garantire la disponibilita' di un'adeguata sistemazione in alberghi o residence a tariffe commerciali ragionevoli per le persone che partecipano alla Conferenza o vi assisteranno.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Trasporti 1. Il Governo garantira' la disponibilita' di un trasporto adeguato, su base commerciale ragionevole, per tutti i partecipanti alla conferenza e per il personale del Segretariato, nonche' per gli altri funzionari delle Nazioni Unite, da e verso l'aeroporto Leonardo da Vinci, per un periodo ragionevole precedente, concomitante e successivo alla Conferenza, come pure il trasporto fra gli alberghi principali ed i locali della Conferenza per la durata della Conferenza. 2. Inoltre, il Governo fornira' a sue spese un'automobile con autista e tre minibus (autisti compresi) al Segretariato ed agli altri funzionari delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Personale locale 1. Il Governo nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento fra il Governo ed il Segretariato e sara' responsabile ed avra' l'autorizzazione necessaria, di concerto con il Segretario Esecutivo del Segretariato, per espletare le mansioni amministrative e quelle relative al personale per la Conferenza, come previsto dal presente Accordo. 2. Il Governo provvedera' a sue spese, ponendolo sotto la supervisione del Segretario Esecutivo del Segretariato, al personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato: (a) al fine di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 3; (b) al fine di riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza; (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze, autisti ecc. . Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato III al presente Accordo. 3. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretariato, parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, da prima dell'apertura a dopo la chiusura della Conferenza, per un periodo di almeno due settimane prima e sei giorni dopo. 4. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretario Esecutivo del Segretariato, un numero adeguato di membri del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, al fine di mantenere i servizi notturni eventualmente necessari in relazione alla Conferenza.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari e di altro tipo previsti altrove nel presente Accordo, sosterra' ogni spesa aggiuntiva reale derivante direttamente o indirettamente dal fatto che la Conferenza si svolgera' a Roma piuttosto che presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tali spese, stimate per il momento a circa $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), comprenderanno, ma non esclusivamente, le spese aggiuntive reali di viaggio e le spettanze di viaggio per i funzionari del Segretariato e gli altri funzionari delle Nazioni Unite preposti all'Organizzazione della Conferenza o che vi parteciperanno (cfr. Allegato IV) nonche' le spese di spedizione e per le attrezzature e le forniture non prontamente disponibili in loco, o conformi con l'Articolo 3, paragrafo 7 e, se del caso, gli Allegati II e III. Le disposizioni relative al viaggio dei funzionari del Segretariato e degli altri funzionari delle Nazioni Unite necessari per la pianificazione od in servizio per la Conferenza e quelle relative alla spedizione delle necessarie attrezzature e forniture, saranno prese dal Segretariato in base alle Norme ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite e le relative prassi amministrative sugli standard di viaggio, i permessi per i' bagagli, il pagamento del vitto e le spese di terminale. 2. Il Governo, entro E 30 giugno 1997, versera' alle Nazioni Unite la somma di $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), ossia la somma di cui al paragrafo 1, come specificato all'Allegato IV. Ove necessario il Governo versera' altri anticipi, su richiesta del Segretariato, in modo tale che quest'ultimo non debba mai finanziare temporaneamente, con le sue risorse in contanti, le spese aggiuntive di pertinenza del Governo. 3. I versamenti e gli anticipi di cui al paragrafo 2 saranno usati solo per onorare gli obblighi del Segretariato in relazione alla Conferenza. 4. Dopo la Conferenza, il Segretariato fornira' al Governo un rendiconto dettagliato dei conti che attesti le spese aggiuntive reali sostenute dal Segretariato ed a carico del Governo, in conformita' con il paragrafo 1. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Il Segretariato, sulla base di tale rendiconto dettagliato, rimborsera' al Governo i fondi non spesi con il versamento effettuato o con gli anticipi di cui al paragrafo 2. Nel caso in cui le spese aggiuntive reali superino l'importo del versamento, il Governo rimettera' il saldo entro un mese dalla data di ricezione dei rendiconti dettagliati. I conti definitivi saranno soggetti a revisione, come previsto dalle Norme e Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ed i conguagli dei conti saranno soggetti alle osservazioni che potrebbero insorgere a seguito delle revisioni effettuate dal Comitato dei Revisori delle Nazioni Unite, le cui delibere saranno accettate come definitive sia dal Segretariato che dal Governo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Responsabilita' 1. Il Governo sara' tenuto a trattare ogni azione, istanza o altre richieste avanzate nei confronti del Segretariato, delle Nazioni Unite o dei loro funzionari e dovute a: (a) danni a persone o danni o perdita di proprieta' nei locali di cui all'Articolo 3; (b) danni a persone o danni o perdita di proprieta' da, o subiti usando i servizi di trasporto di cui all'Articolo 7; (c) l'impiego per la Conferenza del personale di cui all'Articolo 8. 2. Il Governo mallevera' il Segretariato, le Nazioni Unite e altri loro funzionari per tali azioni, istanze o richieste.

Accordo - art. 11

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