DECRETO 18 marzo 1999, n. 126

Type Decreto
Publication 1999-03-18
Ultimo aggiornamento 1999-05-11
State In force
Source Normattiva
articles 5
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 26-5-1999

IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 28, comma 8, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il quale, in particolare, ha previsto che "con decreto dell'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo";

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei requisiti, delle modalita' e dei limiti d'importo per la concessione dei mutui in favore dei predetti cortometraggi;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 300 del 4 febbraio 1999; Decreta:

Art. 1

Requisiti dei cortometraggi

1.I cortometraggi a contenuto narrativo riconosciuti di interesse culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalita' culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e con le modalita' di cui al presente regolamento, all'erogazione del finanziamento a tasso agevolato previsto dall'articolo 28, comma 8, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito indicato come "mutuo".

2.Per poter accedere al mutuo, il cortometraggio deve avere durata non inferiore a otto minuti e non superiore a venti minuti e deve essere realizzato con formula a carattere narrativo, sulla base di una sceneggiatura che presenti parti dialogate.

3.Il mutuo puo' essere concesso per un numero di cortometraggi non superiore a venti per ciascun anno. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 8 dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), e' il seguente: "Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, autori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Con decreto dell'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo". - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, reca: "Interventi urgenti in favore del cinema". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, reca: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 8 dell'art. 28 della legge n. 1213/1965 vedi nelle note alle premesse.

Art. 2

Determinazione del mutuo

1.Il mutuo e' concesso nel limite massimo del novanta per cento del costo preventivato, valutabile fino ad un massimo di lire cento milioni.

2.Il mutuo e' assistito dal fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, nella misura massima del novanta per cento.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato ''Fondo di garanzia'', che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. La dotazione del fondo e' costituita dagli accantonamenti che la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato art. 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi. 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute".

Art. 3

Domanda di finanziamento

1.Al fine di ottenere il mutuo, il produttore del cortometraggio presenta, unitamente alla denuncia di inizio lavorazione ed ai documenti previsti dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, domanda di finanziamento al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali di seguito indicato come "Dipartimento", corredata da una relazione degli autori che indichi le finalita' artistiche e culturali dell'opera e dal piano di distribuzione della medesima, nonche' da una prova, non superiore a tre minuti, del cortometraggio da realizzare. Tale prova puo' essere ripresa anche su supporto digitale ovvero da un filmato di un'opera precedentemente realizzata dal medesimo autore.

2.Il Dipartimento, ove necessario, richiede l'ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza nel cortometraggio dei requisiti di cui al presente regolamento.

3.Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno. I mutui di cui all'articolo 1, comma 3, sono concessi nel numero massimo di dieci per ciascun semestre. I mutui eventualmente non concessi nel primo semestre sono disponibili nel semestre successivo.

4.Ciascun produttore puo' presentare non piu' di due domande per ciascun anno.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 23 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 23. - Le imprese produttrici nazionali che intendo beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film. Il personale italiano impegnato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro. Per i film di attualita' di inizio di lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione del film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi".

Art. 4

Esame della domanda

1.La domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e' istruita dal Dipartimento ed e' esaminata dalla commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per i ragazzi, ai fini dell'espressione di parere sulla sussistenza di rilevanti finalita' culturali e artistiche, entro trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui all'articolo 3, comma 3. In presenza di parere favorevole, la concessione e l'entita' del finanziamento e' disposta dal capo del Dipartimento, previo parere della commissione per il credito cinematografico.

2.Le domande sono istruite dal Dipartimento secondo l'ordine di arrivo. Tuttavia, sono preliminarmente istruite le domande relative a cortometraggi realizzati da autori diplomati presso la Scuola nazionale di cinema, ovvero di eta' non superiore a trenta anni.

Art. 5

Valutazione economicofinanziaria

1.La concessione del mutuo e' compatibile con altre forme di finanziamento pubblico o privato, nazionale o internazionale.

2.La commissione per il credito cinematografico esamina i progetti ai sensi dell'articolo 4, valutando come titolo preferenziale la presenza del maggior finanziamento autonomo e di un documentato piano di distribuzione.

3.Il gestore del fondo di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, provvede all'istruttoria del mutuo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Dipartimento.

4.I progetti che hanno ricevuto la concessione del mutuo devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dall'erogazione del medesimo.

Il Ministro: Melandri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999

Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 59

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 28 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 28. - E' istituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250 milioni per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul Fondo speciale di cui all'art. 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica; c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria. Non possono far parte della giuria componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente. I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria. Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' conservarzione e puo' utilizzarla a fini di studio. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal Fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Con decreto dell'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinata all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. Lopera filmica cosi' disribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)