DECRETO 12 marzo 1999, n. 125
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'accademia di sanità militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti adottati dal Ministro della difesa;
Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'accademia di sanità militare interforze ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 5539 del 23 dicembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Le funzioni dell'accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito sono attribuite all'accademia militare dell'Esercito a decorrere dall'anno accademico 1998-1999 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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