DECRETO 7 ottobre 1998, n. 519

Type Decreto
Publication 1998-10-07
Ultimo aggiornamento 1999-04-23
State In force
Source Normattiva
articles 5
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 8-5-1999

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministero della sanita', di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato la potesta' di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993) e sue successive modificazioni, concernenti la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Vista la direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 24 settembre 1996, n. 572, concernente il regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 95/3/CE;

Sentita la commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 24 marzo 1998 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce i requisiti di composizione e di etichettatura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, da utilizzare nell'ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e presentati come tali.

2.Gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso sono alimenti di composizione particolare i quali, se usati secondo le indicazioni del fabbricante, sostituiscono interamente o in parte la razione alimentare giornaliera.

Art. 2

Composizione

1.Gli alimenti disciplinati dal presente regolamento devono essere conformi ai criteri di composizione indicati nell'allegato I, che, unitamente all'annessa tabella e all'allegato II, costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

Confezionamento

1.I componenti che costituiscono i prodotti messi in vendita di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), devono essere contenuti nella stessa confezione.

Art. 4

Commercializzazione

3.L'etichettatura, la pubblicita' e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento non deve contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantita' di perdita di peso conseguenti all'impiego, ne' alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazieta'.

Art. 5

Norme transitorie

1.La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, e' consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte.

Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto: il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 68

Allegato I

Allegato I (Articolo 2) COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Energia. 1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 800 kcal (3360 kJ) e non deve superare 1200 kcal (5040 kJ) per l'intera razione alimentare giornaliera. 1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non deve superare 400 kcal (1680 kJ) per pasto. 2. Proteine. 2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), devono fornire non meno del 25% e non piu' del 50% dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), puo' superare 125 g. 2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico e' uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico e' inferiore a 100% della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80% di quello della proteina di riferimento. 2.3. L'"indice chimico" indica il rapporto piu' basso tra la quantita' di ciascun aminoacido essenziale della proteina in prova e la quantita' di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.4. L'aggiunta di aminoacidi e' comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 3. Grassi. 3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30% dell'energia totale disponibile del prodotto. 3.2. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g. 3.3. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 4. Fibre alimentari. Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera. 5. Vitamine e minerali. 5.1. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera a), devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella. 5.2. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera b), devono fornire, per pasto, almeno il 30% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto.

Allegato II

Allegato II (Allegato I, punto 2.2) SCHEMA DEL FABBISOGNO DI AMINOACIDI (1) ___________ (in g/100 g di proteine) __________ Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3 ___ (1) Organizzazione mondiale della sanita'. "Energy and protein requirements", rapporto di una riunione congiunta FAO/OMS/UNO. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanita' 1985 (World Health Organisation - WTO Tecnical Report Series 724). Tabella (Allegato I, punti 5.1 e 5.2) Vitamina A (microg-RE) 700,1 Vitamina D (micro g) 5,1 Vitamina E (mg-TE) 10,1 Vitamina C (mg) 45,1 Tiamina (mg) 1,1 Riboflavina (mg) 1,6 Niacina (mg-NE) 18,1 Vitamina B6 (mg) 1,5 Folato (micro g) 200,1 Vitamina B12 (micro g) 1,4 Biotina (micro g) 15,1 Acido pantotenico (mg) 3,1 Calcio (mg) 700,1 Fosforo (mg) 550,1 Potassio (mg) 3100,1 Ferro (mg) 16,1 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (micro g) 130,1 Selenio (micro g) 55,1 Sodio (mg) 575,1 Magnesio (mg) 150,1 Manganese (mg) 1,1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)