DECRETO 9 aprile 1999, n. 121

Type Decreto
Publication 1999-04-09
Ultimo aggiornamento 1999-05-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-5-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale le tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione della tassa del 20 per cento;

Visto l'articolo 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi;

Visto il successivo articolo 7 il quale prevede che per le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato articolo 4, facendo comunque in modo, che le tasse cosi' determinate, non risultino inferiori all'importo minimo indicato in ecu nella tabella A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;

Considerato che anche per le regioni a statuto ordinario occorre determinare le tasse in questione;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ecu nella tabella B annessa al citato decreto, per la circolazione dei complessi (autotreni e autoarticolati), e' dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il successivo articolo 8, il quale prevede che il valore dell'ecu, per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al ripetuto decreto legislativo e' quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, e che il valore pubblicato nella Gazzetta in questione del 2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, e' di lire 1927,96;

Atteso: che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle fasce di portata previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43; che gli importi ottenuti per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli minimi previsti dalla tabella A del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della stessa tabella stabiliti in ecu; che e' stato assunto come importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997; che gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20% per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti; che per i complessi la tassazione e' stabilita convertendo in lire gli importi della tabella B annessa allo stesso decreto legislativo n. 43 del 1997;

Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data la facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione, n. 3-8552 del 5 marzo 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate.

1.Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.

2.L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed e' distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato.

3.Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi e' dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

4.La tassa e' ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, recante: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997. - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463: "Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53: "Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463".

Art. 2

Modalita' di pagamento

1.Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente e' necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta e' annotata sulla carta di circolazione medesima.

2.I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il pagamento delle tasse automobilistiche per "ciclomotore, targa prova integrazioni autotreni autoarticolati", di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti indicati al comma 1. Il versamento deve essere effettuato a favore della regione nella quale il veicolo e' immatricolato. Sul modello di versamento va riportata la targa della motrice.

3.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999.

4.La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 va esibita agli organi preposti al controllo su strada.

5.Sono validi i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1998 presso gli uffici esattori dell'A.C.I. e i versamenti mediante conto corrente postale intestato all'A.C.I.

Art. 3

Abrogazione

1.Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998.

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1999

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 274

Tabella A

Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico

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