LEGGE 27 aprile 1999, n. 118

Type Legge
Publication 1999-04-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/5/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1999, N. 43. All'articolo 1: al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni."; al comma 2, primo periodo, le parole: ", sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte", e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: "mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati"; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare. 3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997."; al comma 4, dopo le parole: "al comma 3,", sono inserite le seguenti: "lettera b),"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente."; al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Ai fini della applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8"; le parole: "della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,"; al comma 7, dopo le parole: "L'AIMA effettua la compensazione" sono inserite le seguenti: "sulla base di dati certi"; le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; al comma 8, lettera a), dopo le parole: "di quota delle zone di montagna", sono aggiunte le seguenti: ", di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975"; alla lettera c), le parole: "regolamento (CE) n. 2081/93" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993"; la lettera e) e' sostituita dalle seguenti: " e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; ebis) in favore di tutti gli altri produttori"; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "da presentarsi" sono inserite le seguenti: "o da inviare anche con lettera raccomandata"; al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo"; al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria"; il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo."; al comma 16, primo periodo, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; dopo le parole: "idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta,", sono inserite le seguenti: "ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del prelievo,"; al secondo periodo, le parole: "almeno cinque giorni prima della scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza"; al terzo periodo, dopo le parole: "province autonome" sono aggiunte le seguenti: "che ne danno immediata comunicazione all'AIMA"; al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: "Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge."; al comma 21, le parole: "sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997" sono sostituite dalle seguenti: "sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000."; dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: "21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. 21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10".

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